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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 3269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3269 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3269/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DINACCI FILIPPO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13493/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Cenro Direzionale Is. C5 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250014539425000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 568/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Il difensore delegato identificato con la carta d'identità si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, Sig.ra Ricorrente_1 (C.F.CF_1), con atto depositato, in data 15/07/2025, innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, proponeva - tramite il ministero del suo procuratore e difensore, meglio indicato in rubrica - ricorso, ex art. 18 Dlgs n. 546/1992, avverso la cartella di pagamento n. 07120250014539425000, per l'importo di €uro
516,61, notificatale il 02/05/2025, ad istanza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, per conto della Regione
Campania, con ruoli, emessi da quest'ultima, concernenti la tassa automobilistica, anno 2019, gravata sugli autoveicoli di sua proprietà, targati, rispettivamente, Targa_1 e CY492FX; atto, questo, generato, dai sottesi avvisi di accertamento nn. 964243619569 / 964269750258, asseritamente notificati, addì
28/06/2022 e 27/07/2022.
Invocava l'annullamento, in sede di pubblica udienza dell'opposto provvedimento, per il seguente motivo di doglianza, precisamente: omessa ovvero irregolare notificazione degli atti presupposti e, per l'effetto intervenuta prescrizione della pretesa impositiva, per non avere il prefato Ente Impositore, esercitato il diritto a rivendicarla, nei termini di legge, conseguentemente la decadenza dall'esercizio dell'azione di riscossione, il tutto, fatte salve le spese di lite con attribuzione.
Osservava, nello specifico - in considerazione delle suindicate doglianze - che l'opposto atto era da intendersi il primo gravame, oggetto di contestazione;
pertanto - a suo dire - da annullarsi, attesa la maturata prescrizione del diritto a richiedere la pretesa creditoria.
Resisteva, soltanto, l'ADER che, preliminarmente, eccepiva il difetto di legittimazione passiva, con riferimento alle impugnative esclusivamente della Regione Campania.
Di conseguenza, dichiarava di non accettare il contraddittorio, mentre, nel merito, confermando la legittimità del suo operato, contestava tanto l'eccezione di prescrizione quanto quella di decadenza, non sussistendone i presupposti;
per l'effetto, instava il rigetto del ricorso, con la condanna delle spese, a carico della contribuente.
Il suo difensore, nelle more, depositava memorie difensive, con le quali - stante l'intervenuta contumacia della Regione Campania, ritualmente, citata in giudizio e, conseguentemente, l'omessa prova della notifica dell'atto presupposto, sotteso all' opposta cartella - confermava la validità giudica delle doglianze postulate, nel ricorso introduttivo.
All'udienza di merito, la Corte, nella spiegata composizione, all'esito del contraddittorio, in camera di consiglio, si riservava la decisione. Sciola la riserva in data 16/02/2026, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dichiara, preliminarmente, la contumacia della Regione Campania, ritualmente, evocata in giudizio.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Osserva che le impugnative della difesa della contribuente hanno pregio giuridico, per effetto dell'omessa prova di notificazione dell'atto presupposto;
circostanza questa, in fatto e diritto che - stante la carenza probatoria del prefato rilievo documentale - ha rilevanza fondamentale, ai fini del decisum.
Ne discende che sussistono i presupposti, per censurare l'emessa cartella de qua che è da annullarsi, così come ogni e qualsiasi atto, sotteso alla medesima.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
La CORTE DI GIUSTIZIA TRBUTARIA DI PRIMO GRADO DI NAPOLI, IN COMPOSIZIONE
MONOCATRICA, SEZIONE VI, pronunciandosi, definitivamente, sul ricorso in epigrafe contrassegnato con RGR N. 13493/2025 - reietta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione - così provvede: Accoglie il ricorso, come da motivazione.
Condanna la Regione Campania, contumace, in persona del Presidente, in carica pro-tempe, al pagamento della somma di €uro duecentocinquanta (€ 250,00), spese generali del 15%, oltre oneri di legge, nonché il rimborso del contributo unificato a favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi, antistatario.
Compensa le spese di giudizio, tra la contribuente e la Concessionaria ADER.
Così deciso, in Napoli, in data 16 febbraio 2026.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DINACCI FILIPPO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13493/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Cenro Direzionale Is. C5 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250014539425000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 568/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Il difensore delegato identificato con la carta d'identità si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, Sig.ra Ricorrente_1 (C.F.CF_1), con atto depositato, in data 15/07/2025, innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, proponeva - tramite il ministero del suo procuratore e difensore, meglio indicato in rubrica - ricorso, ex art. 18 Dlgs n. 546/1992, avverso la cartella di pagamento n. 07120250014539425000, per l'importo di €uro
516,61, notificatale il 02/05/2025, ad istanza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, per conto della Regione
Campania, con ruoli, emessi da quest'ultima, concernenti la tassa automobilistica, anno 2019, gravata sugli autoveicoli di sua proprietà, targati, rispettivamente, Targa_1 e CY492FX; atto, questo, generato, dai sottesi avvisi di accertamento nn. 964243619569 / 964269750258, asseritamente notificati, addì
28/06/2022 e 27/07/2022.
Invocava l'annullamento, in sede di pubblica udienza dell'opposto provvedimento, per il seguente motivo di doglianza, precisamente: omessa ovvero irregolare notificazione degli atti presupposti e, per l'effetto intervenuta prescrizione della pretesa impositiva, per non avere il prefato Ente Impositore, esercitato il diritto a rivendicarla, nei termini di legge, conseguentemente la decadenza dall'esercizio dell'azione di riscossione, il tutto, fatte salve le spese di lite con attribuzione.
Osservava, nello specifico - in considerazione delle suindicate doglianze - che l'opposto atto era da intendersi il primo gravame, oggetto di contestazione;
pertanto - a suo dire - da annullarsi, attesa la maturata prescrizione del diritto a richiedere la pretesa creditoria.
Resisteva, soltanto, l'ADER che, preliminarmente, eccepiva il difetto di legittimazione passiva, con riferimento alle impugnative esclusivamente della Regione Campania.
Di conseguenza, dichiarava di non accettare il contraddittorio, mentre, nel merito, confermando la legittimità del suo operato, contestava tanto l'eccezione di prescrizione quanto quella di decadenza, non sussistendone i presupposti;
per l'effetto, instava il rigetto del ricorso, con la condanna delle spese, a carico della contribuente.
Il suo difensore, nelle more, depositava memorie difensive, con le quali - stante l'intervenuta contumacia della Regione Campania, ritualmente, citata in giudizio e, conseguentemente, l'omessa prova della notifica dell'atto presupposto, sotteso all' opposta cartella - confermava la validità giudica delle doglianze postulate, nel ricorso introduttivo.
All'udienza di merito, la Corte, nella spiegata composizione, all'esito del contraddittorio, in camera di consiglio, si riservava la decisione. Sciola la riserva in data 16/02/2026, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dichiara, preliminarmente, la contumacia della Regione Campania, ritualmente, evocata in giudizio.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Osserva che le impugnative della difesa della contribuente hanno pregio giuridico, per effetto dell'omessa prova di notificazione dell'atto presupposto;
circostanza questa, in fatto e diritto che - stante la carenza probatoria del prefato rilievo documentale - ha rilevanza fondamentale, ai fini del decisum.
Ne discende che sussistono i presupposti, per censurare l'emessa cartella de qua che è da annullarsi, così come ogni e qualsiasi atto, sotteso alla medesima.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
La CORTE DI GIUSTIZIA TRBUTARIA DI PRIMO GRADO DI NAPOLI, IN COMPOSIZIONE
MONOCATRICA, SEZIONE VI, pronunciandosi, definitivamente, sul ricorso in epigrafe contrassegnato con RGR N. 13493/2025 - reietta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione - così provvede: Accoglie il ricorso, come da motivazione.
Condanna la Regione Campania, contumace, in persona del Presidente, in carica pro-tempe, al pagamento della somma di €uro duecentocinquanta (€ 250,00), spese generali del 15%, oltre oneri di legge, nonché il rimborso del contributo unificato a favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi, antistatario.
Compensa le spese di giudizio, tra la contribuente e la Concessionaria ADER.
Così deciso, in Napoli, in data 16 febbraio 2026.