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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/07/2025, n. 27476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27476 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE US DE RZ - Presidente - Sent. n. sez. 1915/2025 MA CA ON - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di Roma lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARCO DALL'OLIO che ha concluso per l’accertamento della esistenza dell’errore e per l’annullamento con rinvio della sentenza;
RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 1 Num. 27476 Anno 2025 Presidente: DE RZ US Relatore: ON MA CA Data Udienza: 29/05/2025 È pur vero che, in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, non è deducibile la mancata disamina di doglianze non decisive o che devono essere considerate implicitamente disattese, perché incompatibili con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza, sicché è onere del ricorrente dimostrare che i motivi non esaminati fossero, invece, decisivi, e che il loro omesso scrutinio sia dipeso da un errore di percezione(Sez. 1, n. 391 del 09/11/2023, dep. 2024, Piromalli, Rv. 285553 - 01). Tutti i detti motivi, con l’unica eccezione del dodicesimo motivo che è l’unico attinto da errore di fatto, sono stati rigettati dalla prima sezione di questa Corte con motivazioni che questo collego condivide e che non ritiene di dovere riesaminare, posto che il ragionamento alla base dei rigetti è scevra da errori di fatto e/o di diritto e che essi non sono oggetto dell’odierna impugnazione.
RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 1 Num. 27476 Anno 2025 Presidente: DE RZ US Relatore: ON MA CA Data Udienza: 29/05/2025 È pur vero che, in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, non è deducibile la mancata disamina di doglianze non decisive o che devono essere considerate implicitamente disattese, perché incompatibili con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza, sicché è onere del ricorrente dimostrare che i motivi non esaminati fossero, invece, decisivi, e che il loro omesso scrutinio sia dipeso da un errore di percezione(Sez. 1, n. 391 del 09/11/2023, dep. 2024, Piromalli, Rv. 285553 - 01). Tutti i detti motivi, con l’unica eccezione del dodicesimo motivo che è l’unico attinto da errore di fatto, sono stati rigettati dalla prima sezione di questa Corte con motivazioni che questo collego condivide e che non ritiene di dovere riesaminare, posto che il ragionamento alla base dei rigetti è scevra da errori di fatto e/o di diritto e che essi non sono oggetto dell’odierna impugnazione.