Articolo 142 bis della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 150 bisArticolo 151
Versione
1 giugno 2007
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Versione
1 gennaio 2016
Art. 142-bis. 1. Il notaio che ha commesso un fatto che integra gli estremi di uno dei reati previsti dall'articolo 5, primo comma, numero 3°, e' punito disciplinarmente con una delle sanzioni di cui all'articolo 147, quando la sua condotta viola quest'ultima disposizione. ((Il notaio e' punito in ogni caso con la destituzione quando commette un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati)) .

2. Sono fatte salve le disposizioni della legge penale che prevedono pene accessorie comportanti interdizione dai pubblici uffici o sospensione dall'esercizio dell'attivita' professionale del notaio.
(65)

--------------- AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 2) che "Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 55, comma 1, continuano ad applicarsi, se piu' favorevoli, le norme modificate dagli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50 e 51".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2016
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