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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 13/10/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1355 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da
, con l'avv. Melchionda Jolanda Parte_1
ATTORE contro
, con l'avv. Paola Zoli Controparte_1
CONVENUTO
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 06.06.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 196/23 emesso dal Tribunale di Rimini Parte_1 il 15.02.2023 (RG 450/23), che lo condannava a rimborsare pro quota alla ex moglie le spese straordinarie da questa sostenute in favore della comune figlia CP_2
Spiegava che si trattava di spese non preventivamente comunicate e/o concordate;
chiariva di non Pt_1 esser stato messo a parte delle decisioni assunte per la figlia, di non aver prestato consenso all'effettuazione della spesa e di aver ricevuto solo la richiesta di rimborso;
in particolare, contestava l'esborso per le spese di iscrizione scolastica – e tutte quelle connesse, come libri di testo, gite scolastiche, visite di istruzione, frequentazione di corsi di lingua (inglese e spagnolo) e conseguenti esami per l'acquisizione delle certificazioni linguistiche, abbonamento autobus – poiché non preventivamente concordate;
le spese per i corsi sportivi
(pallavolo e nuoto), in quanto non concordate, eccependo di non esser stato consultato;
le spese mediche, per non esser stato preventivamente consultato e perché potevano essere coperte dal SN rivolgendosi a medici pubblici;
infine le spese universitarie (iscrizione, libri ...), comprese quelle per la locazione dell'immobile a
Bologna, sede dell' . Parte_2
1 Infine, l'opponente spiegava di aver creato una nuova famiglia, di avere un'altra figlia minore, di avere altri oneri a fronte di uno stipendio pari ad € 1700 e, pertanto, di trovarsi in difficoltà rispetto alle ritenute esose spese straordinarie in questa sede azionate e comunque contestate.
Si costituiva la quale, contestando ogni avversa doglianza, insisteva per il rigetto Controparte_1 dell'opposizione spiegata e, quindi, per la conferma del decreto ingiuntivo n. 196/23 opposto chiedendone la provvisoria esecuzione.
Spiegava l'opposta che le spese straordinarie non andavano tutte preventivamente concordate e, in ogni caso, deduceva di aver sempre inviato comunicazioni in merito a tali spese all'ex marito, il quale opponeva sempre un ingiustificato rifiuto alla partecipazione. L'opposta, inoltre, evidenziava come alcune spese, in particolare quelle riguardanti le attività sportive, fossero già note all'opponente e come non fossero mai state contestate prima dell'opposizione. Specificava che la figlia condivideva la casa in locazione a Bologna con un amico di vecchia data, per seguire le lezioni e aveva sottoscritto l'abbonamento ferroviario, per il rientro a Rimini ogni fine-settimana.
Concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva istruita mediante documenti e trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra richiamate.
La domanda è parzialmente fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
Premesso che ovviamente sussiste in capo ai genitori l'obbligo di mantenimento dei figli, i quali hanno diritto ad essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità delle loro inclinazioni ed aspirazioni e che il Legislatore, nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento dei figli, individua quali parametri da tenere in considerazione, le loro attuali esigenze e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori, nonché le risorse di questi ultimi, dovendo essi concorrere al mantenimento secondo criteri di proporzionalità, va evidenziato come nella specie, in sede di divorzio – e la statuizione non è né può essere oggetto di domanda di modifica in questa sede – sia stato previsto “a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, versando alla madre la somma mensile di euro 400,00, da versare anticipatamente entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre, previamente concordate e debitamente documentate, ricomprendendo – a titolo meramente esemplificativo – fra le spese straordinarie quelle mediche non mutuabili (visite specialistiche, apparecchi odontoiatrici, apparecchi oculistici), scolastiche (libri, materiale scolastico, gite scolastiche, corsi di lingua straniera;
esclusa la refezione, in quanto ricompresa nel mantenimento ordinario), sportive, ludico ricreative e per vacanze (corsi sportivi e relativa attrezzatura, corsi di altro genere, vacanze); saranno rimborsate previa sola esibizione di idonea documentazione le spese mediche che rivestono il carattere dell'urgenza, le spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, le spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate tra i genitori in ordine all'istituto scolastico e le spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport da praticare”.
Quanto alla distinzione tra spese ordinarie e straordinarie, criterio dirimente è la prevedibilità della spesa, pertanto, tutto ciò che non è previsto, né è prevedibile e ponderabile al momento della determinazione
2 dell'assegno, non è compreso nell'assegno e, se di rilevante entità, deve essere considerato come un esborso straordinario. La prevedibilità e la ponderabilità, in concreto e nell'attualità, della spesa, va dunque riferita al tempo della determinazione del contributo e senza dubbio non può riguardare spese neppure ipotizzabili al tempo della determinazione dell'assegno e dunque prive del requisito dell'attualità. Infatti, secondo giurisprudenza costante, “in tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie, non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che (ove non oggetto di espressa statuizione, convenzionale o giudiziale) non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337—ter, comma c. c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni dell'obbligo di entrambi genitori, produrrebbero
l'effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determina bili al tempo della quantificazione (giudiziale o convenzionale) dell'assegno” (cfr. Cass. 7169/2024).
Dunque, le spese che l'opponente è stato in questa sede condannato a rifondere - trattandosi di spese di istruzione anche universitaria, sportive e mediche - debbono senz'altro considerarsi di natura straordinaria.
L'unico profilo in contestazione rispetto a esse riguarda, invero, il fatto che non siano state previamente concordate tra i genitori.
Orbene, neppure tale rilievo, però, è idoneo a escludere l'obbligo di rifusione da parte del padre, dovendosi in proposito richiamare il consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, qui condiviso, secondo cui il mancato preventivo assenso del genitore non collocatario non necessariamente preclude al genitore che abbia sostenuto la spesa di ottenerne la rifusione pro quota, dovendosi comunque valutare la rispondenza di essa al superiore interesse del figlio, in relazione alle sostanze della famiglia (cfr Cass.
14564/2023 “in tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole;
tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare”).
Orbene, nella specie, tutte le spese di cui viene chiesto il rimborso all'opponente debbano considerarsi ripetibili alla luce degli esposti criteri, Quanto alle spese mediche, si tratta di spese assolutamente necessarie per la figlia, senza che il padre abbia dimostrato (e invero neppure compiutamente allegato) la possibilità di ottenere le medesime prestazioni, anche in termini di tempestività di intervento, in regime di copertura del SN (non
3 ha dedotto che si trattava di spese mutuabili, né l'entità del risparmio che si sarebbe ottenuto, confrontando il costo della prestazioni di medico privato con l'ammontare del ticket per le prestazioni del SN che avrebbe comunque dovuto pagare) e senza che sia neppure dedotto che si tratti di spese eccessive rispetto al reddito dei genitori.
Quanto alle spese universitarie e scolastiche, si tratta di spese di sicuro interesse per la figlia, in quanto idonee a garantirle un l'istruzione conformemente alle sue aspirazioni e attitudini e a favorirne il futuro inserimento lavorativo, così come quelle per la pratica sportiva (se rapportate al loro importo contenuto nell'ordine di 50 euro mensili), che ne promuovono il benessere psicofisico e le garantiscono occasioni di aggregazione, sicché la ripetizione non può essere esclusa per il solo fatto che l'opponente deduca il proprio dissenso, peraltro non supportato da adeguata documentazione che consenta di ritenere la spesa eccessiva rispetto alle possibilità dei genitori.
Neppure può considerarsi eccessiva o superflua la spese per la locazione di un alloggio nella sede universitaria, trattandosi di spesa che la ragazza divide con un coinquilino, che le consente di frequentare quotidianamente le lezioni all'università in una sede distante dalla sua casa di Rimini, cosa che sarebbe resa particolarmente gravosa se dovesse affrontare il tragitto Bologna – Rimini, trascorrendo quasi tre ore (tempi di percorrenza andata e ritorno stimati per la distanza chilometrica tra le due città, compresi gli spostamenti da e verso la stazioni ferroviaria di ciascuna città) al giorno sui mezzi pubblici.
Dall'importo ingiunto, tuttavia, va detratto quanto l'opponente ha invece effettivamente versato alla controparte a titolo di mantenimento ordinario della figlia, sicché s'impone la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di € 11.401,89, pari alle spese straordinarie (istruzione e formazione, mediche, sportive etc...) sostenute a favore della figlia tra CP_2 il 2016 e 2022 e rivalutazione Istat, come richiesta.
Le spese, liquidate in dispositivo in ragione della non particolare complessità della lite, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. Condanna al pagamento in favore di dell'importo di euro Parte_1 Controparte_1
11.401,89, oltre interessi dalla pronuncia al saldo;
3. Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che Parte_1 Controparte_1 liquida in euro 6.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa di
Legge.
Rimini, 13/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1355 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da
, con l'avv. Melchionda Jolanda Parte_1
ATTORE contro
, con l'avv. Paola Zoli Controparte_1
CONVENUTO
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 06.06.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 196/23 emesso dal Tribunale di Rimini Parte_1 il 15.02.2023 (RG 450/23), che lo condannava a rimborsare pro quota alla ex moglie le spese straordinarie da questa sostenute in favore della comune figlia CP_2
Spiegava che si trattava di spese non preventivamente comunicate e/o concordate;
chiariva di non Pt_1 esser stato messo a parte delle decisioni assunte per la figlia, di non aver prestato consenso all'effettuazione della spesa e di aver ricevuto solo la richiesta di rimborso;
in particolare, contestava l'esborso per le spese di iscrizione scolastica – e tutte quelle connesse, come libri di testo, gite scolastiche, visite di istruzione, frequentazione di corsi di lingua (inglese e spagnolo) e conseguenti esami per l'acquisizione delle certificazioni linguistiche, abbonamento autobus – poiché non preventivamente concordate;
le spese per i corsi sportivi
(pallavolo e nuoto), in quanto non concordate, eccependo di non esser stato consultato;
le spese mediche, per non esser stato preventivamente consultato e perché potevano essere coperte dal SN rivolgendosi a medici pubblici;
infine le spese universitarie (iscrizione, libri ...), comprese quelle per la locazione dell'immobile a
Bologna, sede dell' . Parte_2
1 Infine, l'opponente spiegava di aver creato una nuova famiglia, di avere un'altra figlia minore, di avere altri oneri a fronte di uno stipendio pari ad € 1700 e, pertanto, di trovarsi in difficoltà rispetto alle ritenute esose spese straordinarie in questa sede azionate e comunque contestate.
Si costituiva la quale, contestando ogni avversa doglianza, insisteva per il rigetto Controparte_1 dell'opposizione spiegata e, quindi, per la conferma del decreto ingiuntivo n. 196/23 opposto chiedendone la provvisoria esecuzione.
Spiegava l'opposta che le spese straordinarie non andavano tutte preventivamente concordate e, in ogni caso, deduceva di aver sempre inviato comunicazioni in merito a tali spese all'ex marito, il quale opponeva sempre un ingiustificato rifiuto alla partecipazione. L'opposta, inoltre, evidenziava come alcune spese, in particolare quelle riguardanti le attività sportive, fossero già note all'opponente e come non fossero mai state contestate prima dell'opposizione. Specificava che la figlia condivideva la casa in locazione a Bologna con un amico di vecchia data, per seguire le lezioni e aveva sottoscritto l'abbonamento ferroviario, per il rientro a Rimini ogni fine-settimana.
Concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva istruita mediante documenti e trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra richiamate.
La domanda è parzialmente fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
Premesso che ovviamente sussiste in capo ai genitori l'obbligo di mantenimento dei figli, i quali hanno diritto ad essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità delle loro inclinazioni ed aspirazioni e che il Legislatore, nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento dei figli, individua quali parametri da tenere in considerazione, le loro attuali esigenze e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori, nonché le risorse di questi ultimi, dovendo essi concorrere al mantenimento secondo criteri di proporzionalità, va evidenziato come nella specie, in sede di divorzio – e la statuizione non è né può essere oggetto di domanda di modifica in questa sede – sia stato previsto “a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, versando alla madre la somma mensile di euro 400,00, da versare anticipatamente entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre, previamente concordate e debitamente documentate, ricomprendendo – a titolo meramente esemplificativo – fra le spese straordinarie quelle mediche non mutuabili (visite specialistiche, apparecchi odontoiatrici, apparecchi oculistici), scolastiche (libri, materiale scolastico, gite scolastiche, corsi di lingua straniera;
esclusa la refezione, in quanto ricompresa nel mantenimento ordinario), sportive, ludico ricreative e per vacanze (corsi sportivi e relativa attrezzatura, corsi di altro genere, vacanze); saranno rimborsate previa sola esibizione di idonea documentazione le spese mediche che rivestono il carattere dell'urgenza, le spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, le spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate tra i genitori in ordine all'istituto scolastico e le spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport da praticare”.
Quanto alla distinzione tra spese ordinarie e straordinarie, criterio dirimente è la prevedibilità della spesa, pertanto, tutto ciò che non è previsto, né è prevedibile e ponderabile al momento della determinazione
2 dell'assegno, non è compreso nell'assegno e, se di rilevante entità, deve essere considerato come un esborso straordinario. La prevedibilità e la ponderabilità, in concreto e nell'attualità, della spesa, va dunque riferita al tempo della determinazione del contributo e senza dubbio non può riguardare spese neppure ipotizzabili al tempo della determinazione dell'assegno e dunque prive del requisito dell'attualità. Infatti, secondo giurisprudenza costante, “in tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie, non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che (ove non oggetto di espressa statuizione, convenzionale o giudiziale) non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337—ter, comma c. c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni dell'obbligo di entrambi genitori, produrrebbero
l'effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determina bili al tempo della quantificazione (giudiziale o convenzionale) dell'assegno” (cfr. Cass. 7169/2024).
Dunque, le spese che l'opponente è stato in questa sede condannato a rifondere - trattandosi di spese di istruzione anche universitaria, sportive e mediche - debbono senz'altro considerarsi di natura straordinaria.
L'unico profilo in contestazione rispetto a esse riguarda, invero, il fatto che non siano state previamente concordate tra i genitori.
Orbene, neppure tale rilievo, però, è idoneo a escludere l'obbligo di rifusione da parte del padre, dovendosi in proposito richiamare il consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, qui condiviso, secondo cui il mancato preventivo assenso del genitore non collocatario non necessariamente preclude al genitore che abbia sostenuto la spesa di ottenerne la rifusione pro quota, dovendosi comunque valutare la rispondenza di essa al superiore interesse del figlio, in relazione alle sostanze della famiglia (cfr Cass.
14564/2023 “in tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole;
tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare”).
Orbene, nella specie, tutte le spese di cui viene chiesto il rimborso all'opponente debbano considerarsi ripetibili alla luce degli esposti criteri, Quanto alle spese mediche, si tratta di spese assolutamente necessarie per la figlia, senza che il padre abbia dimostrato (e invero neppure compiutamente allegato) la possibilità di ottenere le medesime prestazioni, anche in termini di tempestività di intervento, in regime di copertura del SN (non
3 ha dedotto che si trattava di spese mutuabili, né l'entità del risparmio che si sarebbe ottenuto, confrontando il costo della prestazioni di medico privato con l'ammontare del ticket per le prestazioni del SN che avrebbe comunque dovuto pagare) e senza che sia neppure dedotto che si tratti di spese eccessive rispetto al reddito dei genitori.
Quanto alle spese universitarie e scolastiche, si tratta di spese di sicuro interesse per la figlia, in quanto idonee a garantirle un l'istruzione conformemente alle sue aspirazioni e attitudini e a favorirne il futuro inserimento lavorativo, così come quelle per la pratica sportiva (se rapportate al loro importo contenuto nell'ordine di 50 euro mensili), che ne promuovono il benessere psicofisico e le garantiscono occasioni di aggregazione, sicché la ripetizione non può essere esclusa per il solo fatto che l'opponente deduca il proprio dissenso, peraltro non supportato da adeguata documentazione che consenta di ritenere la spesa eccessiva rispetto alle possibilità dei genitori.
Neppure può considerarsi eccessiva o superflua la spese per la locazione di un alloggio nella sede universitaria, trattandosi di spesa che la ragazza divide con un coinquilino, che le consente di frequentare quotidianamente le lezioni all'università in una sede distante dalla sua casa di Rimini, cosa che sarebbe resa particolarmente gravosa se dovesse affrontare il tragitto Bologna – Rimini, trascorrendo quasi tre ore (tempi di percorrenza andata e ritorno stimati per la distanza chilometrica tra le due città, compresi gli spostamenti da e verso la stazioni ferroviaria di ciascuna città) al giorno sui mezzi pubblici.
Dall'importo ingiunto, tuttavia, va detratto quanto l'opponente ha invece effettivamente versato alla controparte a titolo di mantenimento ordinario della figlia, sicché s'impone la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di € 11.401,89, pari alle spese straordinarie (istruzione e formazione, mediche, sportive etc...) sostenute a favore della figlia tra CP_2 il 2016 e 2022 e rivalutazione Istat, come richiesta.
Le spese, liquidate in dispositivo in ragione della non particolare complessità della lite, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. Condanna al pagamento in favore di dell'importo di euro Parte_1 Controparte_1
11.401,89, oltre interessi dalla pronuncia al saldo;
3. Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che Parte_1 Controparte_1 liquida in euro 6.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa di
Legge.
Rimini, 13/10/2025
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Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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