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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 8641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8641 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, all'udienza del
24.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nel giudizio n. 21714/2024 R.G., vertente TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Luisa Maiello presso il cui studio è elett.te Parte_1 domiciliata in Napoli alla via R. Bracco 15/A; Ricorrente E
in persona del l.r., rappresentato e difeso dal Funzionario Giulio Sassoli elett.te dom.to presso CP_1
l'Ufficio legale della sede di Napoli alla via Alcide de Gasperi 55; CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11.10.2024, la ricorrente in epigrafe quale unica erede di , Persona_1 deceduto in data 14.06.2023 e riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani, conveniva CP_ in giudizio l' per sentirlo condannare al pagamento di quanto dovuto.
Deduceva che la domanda di pagamento della prestazione riconosciuta era stata rigettata per mancanza di idoneo titolo della separazione dei coniugi, nonostante la separazione tra i coniugi fosse avvenuta tramite accordo concluso innanzi all'ufficiale di stato civile del Comune di Napoli in data 07.05.2020 trascritto nei pubblici registri e, quindi, in data antecedente la domanda del 9.3.2023.
Lamentava che, nonostante i vari solleciti inoltrati all' convenuto, quest'ultimo non aveva CP_2 ancora provveduto al pagamento dei ratei maturati e non riscossi relativi alla pensione di invalidità CP_ del de cuius e, pertanto, chiedeva condannarsi l' al versamento, a suo favore, degli Persona_1 arretrati dovuti con vittoria di spese di lite e attribuzione.
CP_ Si costituiva tempestivamente in giudizio l' deducendo che la domanda presentata dal de cuius in data 23/11/2022 era stata respinta in data 15/11/2023 per carenza documentale e concludeva per il rigetto del ricorso con compensazione delle spese di lite.
Nelle more del giudizio, l' provvedeva al pagamento e all'odierna udienza del 24.11.2025, parte ricorrente dava atto dell'intervenuto pagamento dei ratei maturati e non riscossi e chiedeva, pertanto, la dichiarazione della cessata materia del contendere, mentre l' concludeva per la compensaziojsla causa veniva decisa con la presente sentenza di cui dava lettura alle parti.
***** Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda formulata da parte ricorrente, essendo stato documentato l'avvenuto riconoscimento, nelle more del giudizio, del credito azionato dal ricorrente unitamente alla liquidazione delle somme oggetto della domanda.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto riconoscimento del diritto del ricorrente al pagamento delle somme di cui alla sentenza resa tra le parti, avvenuto successivamente alla proposizione della domanda, determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. La questione delle spese della presente fase va, poi, risolta secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Le spese vanno, quindi, poste a carico dell' (virtualmente soccombente) che ha provveduto al CP_1 pagamento degli arretrati in favore della ricorrente, quale erede del de cuius , nella Persona_1 misura di euro 3.687,12 solo nelle more del giudizio, dopo la notifica del ricorso, essendo fondata la pretesa azionata dalla ricorrente, e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
-Dichiara cessata la materia del contendere;
-Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.315,00, oltre CP_1 rimborso spese generali, Iva e Cpa con attribuzione all'avv. Maria Luisa Maiello che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
Napoli, 24/11/2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)
La presente sentenza è stata redatta con il contributo della Dott.ssa Serena Bianco Bevilacqua
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, all'udienza del
24.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nel giudizio n. 21714/2024 R.G., vertente TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Luisa Maiello presso il cui studio è elett.te Parte_1 domiciliata in Napoli alla via R. Bracco 15/A; Ricorrente E
in persona del l.r., rappresentato e difeso dal Funzionario Giulio Sassoli elett.te dom.to presso CP_1
l'Ufficio legale della sede di Napoli alla via Alcide de Gasperi 55; CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11.10.2024, la ricorrente in epigrafe quale unica erede di , Persona_1 deceduto in data 14.06.2023 e riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani, conveniva CP_ in giudizio l' per sentirlo condannare al pagamento di quanto dovuto.
Deduceva che la domanda di pagamento della prestazione riconosciuta era stata rigettata per mancanza di idoneo titolo della separazione dei coniugi, nonostante la separazione tra i coniugi fosse avvenuta tramite accordo concluso innanzi all'ufficiale di stato civile del Comune di Napoli in data 07.05.2020 trascritto nei pubblici registri e, quindi, in data antecedente la domanda del 9.3.2023.
Lamentava che, nonostante i vari solleciti inoltrati all' convenuto, quest'ultimo non aveva CP_2 ancora provveduto al pagamento dei ratei maturati e non riscossi relativi alla pensione di invalidità CP_ del de cuius e, pertanto, chiedeva condannarsi l' al versamento, a suo favore, degli Persona_1 arretrati dovuti con vittoria di spese di lite e attribuzione.
CP_ Si costituiva tempestivamente in giudizio l' deducendo che la domanda presentata dal de cuius in data 23/11/2022 era stata respinta in data 15/11/2023 per carenza documentale e concludeva per il rigetto del ricorso con compensazione delle spese di lite.
Nelle more del giudizio, l' provvedeva al pagamento e all'odierna udienza del 24.11.2025, parte ricorrente dava atto dell'intervenuto pagamento dei ratei maturati e non riscossi e chiedeva, pertanto, la dichiarazione della cessata materia del contendere, mentre l' concludeva per la compensaziojsla causa veniva decisa con la presente sentenza di cui dava lettura alle parti.
***** Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda formulata da parte ricorrente, essendo stato documentato l'avvenuto riconoscimento, nelle more del giudizio, del credito azionato dal ricorrente unitamente alla liquidazione delle somme oggetto della domanda.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto riconoscimento del diritto del ricorrente al pagamento delle somme di cui alla sentenza resa tra le parti, avvenuto successivamente alla proposizione della domanda, determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. La questione delle spese della presente fase va, poi, risolta secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Le spese vanno, quindi, poste a carico dell' (virtualmente soccombente) che ha provveduto al CP_1 pagamento degli arretrati in favore della ricorrente, quale erede del de cuius , nella Persona_1 misura di euro 3.687,12 solo nelle more del giudizio, dopo la notifica del ricorso, essendo fondata la pretesa azionata dalla ricorrente, e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
-Dichiara cessata la materia del contendere;
-Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.315,00, oltre CP_1 rimborso spese generali, Iva e Cpa con attribuzione all'avv. Maria Luisa Maiello che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
Napoli, 24/11/2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)
La presente sentenza è stata redatta con il contributo della Dott.ssa Serena Bianco Bevilacqua