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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1388/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Seconda Unità Operativa
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1388 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalla parte attrice all'esito dell'udienza cartolare del 23.09.2024.
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , rappresentati e difesi dall'avv. Michele D'Urso
[...] Parte_4
in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione, telematicamente domiciliati come in atti.
ATTORI
pagina 1 di 7 E
, nata ad [...], il giorno 11/12/1954, C.F. Controparte_1 [...]
, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Ferdinando Greco in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione, domiciliata telematicamente come in atti.
, contumace. Controparte_2
CONVENUTE
AVENTE AD OGGETTO
Azione di scioglimento della comunione ereditaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche le parti si riportavano ai propri scritti difensivi chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 13/02/2017, gli attori hanno chiamato in giudizio le odierne parti convenute. Nei fatti di causa hanno illustrato la permanenza di una comunione di beni immobili, sorta per successione ereditaria, tra loro attori, e le convenute e Nelle rassegnate conclusioni Controparte_1 Controparte_2
chiedevano al Tribunale:
1. previa dichiarazione d'indivisibilità dei beni oggetto della comunione indicati, precisati e descritti nella premessa della citazione, di dichiarare lo scioglimento della comunione esistente tra le parti sui beni indicati in citazione, con conseguente divisione dei beni,, 2. per l'effetto, previa stima del valore degli immobili oggetto della comunione, in mancanza di richieste di attribuzioni, con determinazione dei conguagli da versare agli altri partecipanti alla comunione, di ordinare la vendita all'incanto ex art 788 CPC, con conseguente ripartizione tra i comunisti delle somme pagina 2 di 7 ricavate in proporzione ai propri diritti e quote di proprietà;
3. porre a carico della procedura le spese relative alla divisione, ovvero, in caso di contestazioni e/o comportamenti ostativi, condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa;
4. ordinare al conservatore dei registri immobiliari di compiere le necessarie e derivanti trascrizioni;
5. dichiarare l'emittenda sentenza esecutiva ex lege”.
Nessuno si è costituito per dichiarata contumace. Controparte_2
Con comparsa depositata il 29.04.17 si è costituita la convenuta la Controparte_1
quale, non opponendosi alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria,
formulava le seguenti conclusioni:
1. accertata e dichiarata l'indivisibilità del bene oggetto della comunione ordinaria esistente tra la convenuta gli Controparte_1
attori così come indicati nella notificata citazione e la sig.ra Controparte_2
dichiarare lo scioglimento della comunione;
2. per l'effetto della dichiarata indivisibilità
della comunione, previa stima del valore del bene oggetto della comunione, in mancanza di richiesta di attribuzione dell'intero bene, con corresponsione dei conguagli dovuti ai comunisti per le relative quote di partecipazione e diritti, ordinarne la vendita all'incanto ex art 788 c.c. , anche a mezzo di professionista delegato con ripartizione delle somme ricavate tra i partecipanti alla comunione, in proporzione alle rispettive quote di proprietà;
3. porre le spese necessarie alla stima del valore dei singoli beni in comunione e alle successive operazioni di divisione e vendita a carico dei comunisti in proporzione alla partecipazione della comunione;
4. ordinare al Conservatore dei RR.II. competente di compiere le trascrizioni necessarie e derivanti;
5. con sentenza esecutiva ex lege.
La causa veniva istruita a mezzo CTU la cui redazione veniva affidata al geom.
espletata la consulenza, accertata l'indivisibilità dei beni oggetto Controparte_3
pagina 3 di 7 dell'asse ereditario, constatata la mancanza di richieste di assegnazione in natura, veniva incaricato il professionista dott. notaio per le operazioni di vendita, Persona_1
non essendo sorte controversie al riguardo, e di predisposizione del progetto di distribuzione del ricavato.
Espletate ritualmente tutte le attività come delegate, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza, poi sostituita con assegnazione del termine ex art. 127 ter CPC, del 23/09/2024 e quindi trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 CPC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nulla osta alla pronuncia di scioglimento della comunione ereditaria, con attribuzione ai singoli comproprietari delle somme derivanti dal ricavato della vendita dei singoli cespiti caduti in successione, con approvazione del progetto di distribuzione come redatto dal professionista delegato.
Pertanto, tenuto conto che i condividendi sono titolari di quote diverse sui cespiti oggetto del procedimento è necessario formare due masse attive di cui la massa attiva riportata nella tabella A) relativa al prezzo di vendita dei lotti uno e due dalla quale pro quota sarà decurtato in percentuale (44%) l'importo delle spese prededucibili
(competenze del delegato e spese tenuta conto), e la massa attiva riportata nella tabella
B) relativa al prezzo di vendita dei lotti tre, quattro, cinque e sei dalla quale pro quota
sarà decurtato in percentuale (56%) l'importo delle spese prededucibili (competenze del delegato e spese tenuta conto). Tabella a) lotti uno – due comproprietari/coeredi quota importo al lordo delle spese in prededuzione importo spese in prededuzione nella percentuale 44% del totale importo spettante al netto delle spese in prededuzione
[...]
50/100 €7.978,13 €2.965,89 € 5.012,24 12,5/100 CP_1 Parte_1
pagina 4 di 7 € 1.994,53 € 741,47 € 1.253,06 12,5/100 € 1.994,53 € 741,47 € Parte_2
1.253,06 12,5/100 € 1.994,53 € 741,47 € 1.253,06 Controparte_2 Parte_3
6,25/100 €.997,27 €.370,74 €.626,53 6,25/100 €.997,27
[...] Parte_4
€.370,74 €.626,53 totale 100/100 €.15.956,25 €.5.931,78 €.10.024,47; tabella b) lotti tre- quattro – cinque -sei comproprietari/coeredi quota importo al lordo della prededuzione importo spese prededuzione nella percentuale 56% del totale importo spettante al netto delle spese in prededuzione 25,00/100 €.5.109,19 €.1.899,35 Parte_1
€.3.209,84 25,00/100 €.5.109,19 €.1.899,35 €.3.209,84 Parte_2
25,00/100 € 5.109,19 € 1.899,35 € 3.209,84 Controparte_2 Parte_3
12,50/100 € 2.554,59 € 949,68 € 1.604,91 12,50/100 € 2.554,59 € Parte_4
949,68 € 1.604,91 TOTALE €.20.436,74 €.7.597,41 €.12.839,34. Si precisa che sulla base del provvedimento reso al competente G.I. in data 28.09.2021 e del successivo provvedimento reso in data 24.04.2024 il sottoscritto Notaio ha redatto la bozza del progetto di distribuzione, provvedendo, in sede di attribuzione a decurtare dalla quota spettante ai comproprietari , [al netto unicamente delle spese di procedura ( competenze del delegato e spese tenuta conto)] che non hanno effettuato il versamento delle anticipazioni dovute (competenze CTU e Mod F/24), l'importo pro quota ad essi spettante e ad incrementare invece per gli altri comproprietari l'importo versato in più e non dovuto (come riportato nelle TABELLE C) e D) TABELLA C) comproprietari importo anticipazioni spese pro quota lotti uno e due importo anticipazioni spese pro
quota lotti tre quattro cinque e sei versamenti anticipazioni spese effettuate dai condividendi differenza da versare e/o da ricevere - €.554,10 zero Controparte_1
zero - €.554,10 - €.138,52 - €.354,82 €.842,48 €.349,14 Parte_1
- €.138,52 - €.354,82 €.842,48 €.349,14 - Parte_2 Controparte_2
pagina 5 di 7 €.138,52 - €.354,82 Zero - €.493,32 - € 69,26 - € 177,41 € 421,24 Parte_3
€ 174,57 - € 69,26 - € 177,41 € 421.24 € 174,57 TOTALE - € Parte_4
1.108,18 - € 1.419,28 - € 2.527,46 € zero. tabella d) comproprietari importo spettante al netto delle spese in prededuzione lotti uno e due importo spettante al netto delle spese in prededuzione lotti tre quattro cinque e sei differenza da versare e/o da ricevere importo da attribuire € 5.012,23 € - € 554,10 € 4.458,13 Controparte_1 Pt_5 Parte_1
€ 1.253,06 € 3.209,84 € 349,14 € 4.812,04 € 1.253,06 €
[...] Parte_2
3.209,84 € 349,14 € 4.812,04 € 1.253,06 € 3.209,84 - € 493,34 € Controparte_2
3.969,56 € 626,53 € 1.604,91 € 174,57 € 2.406,01 Parte_3 Parte_4
€ 626,53 €1.604,91 €174,57 € 2.406,01 TOTALE € 10.024,46 €.12.839,34 €
[...]
€ 22.863,80. Pt_5
Riassumendo, risultando la massa attiva pari ad € 22.863,80, al netto delle spese, dovranno essere attribuite ai singoli condividenti le seguenti somme:
1. Alla condividente la somma di € 4.458,13. Controparte_1
2. Al condividente la somma di € 4.812,04. Parte_1
3. Al condividente la somma di € 4.812,04. Parte_2
4. Alla condividente la somma di € 3.969,56. Controparte_2
5. Alla condividente la somma di € 2.406,01. Parte_3
6. Alla condividente la somma di € 2406,01. Parte_4
Le spese legali sono integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- Approva il progetto di distribuzione del ricavato e liquidazione delle spese come redatto dal professionista delegato. pagina 6 di 7 - Attribuisce:
1. Alla condividente la somma di € 4.458,13. Controparte_1
2. Al condividente la somma di € 4.812,04. Parte_1
3. Al condividente la somma di € 4.812,04. Parte_2
4. Alla condividente la somma di € 3.969,56. Controparte_2
5. Alla condividente la somma di € 2.406,01. Parte_3
6. Alla condividente la somma di € 2406,01. Parte_4
- Autorizza i condividenti al prelievo delle somme come rispettivamente ai medesimi attribuite, autorizzando altresì, se necessario, il professionista delegato dott. notaio al compimento delle materiali operazioni. Persona_1
- Compensa le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Salerno, lì 10 gennaio 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Seconda Unità Operativa
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1388 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalla parte attrice all'esito dell'udienza cartolare del 23.09.2024.
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , rappresentati e difesi dall'avv. Michele D'Urso
[...] Parte_4
in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione, telematicamente domiciliati come in atti.
ATTORI
pagina 1 di 7 E
, nata ad [...], il giorno 11/12/1954, C.F. Controparte_1 [...]
, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Ferdinando Greco in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione, domiciliata telematicamente come in atti.
, contumace. Controparte_2
CONVENUTE
AVENTE AD OGGETTO
Azione di scioglimento della comunione ereditaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche le parti si riportavano ai propri scritti difensivi chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 13/02/2017, gli attori hanno chiamato in giudizio le odierne parti convenute. Nei fatti di causa hanno illustrato la permanenza di una comunione di beni immobili, sorta per successione ereditaria, tra loro attori, e le convenute e Nelle rassegnate conclusioni Controparte_1 Controparte_2
chiedevano al Tribunale:
1. previa dichiarazione d'indivisibilità dei beni oggetto della comunione indicati, precisati e descritti nella premessa della citazione, di dichiarare lo scioglimento della comunione esistente tra le parti sui beni indicati in citazione, con conseguente divisione dei beni,, 2. per l'effetto, previa stima del valore degli immobili oggetto della comunione, in mancanza di richieste di attribuzioni, con determinazione dei conguagli da versare agli altri partecipanti alla comunione, di ordinare la vendita all'incanto ex art 788 CPC, con conseguente ripartizione tra i comunisti delle somme pagina 2 di 7 ricavate in proporzione ai propri diritti e quote di proprietà;
3. porre a carico della procedura le spese relative alla divisione, ovvero, in caso di contestazioni e/o comportamenti ostativi, condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa;
4. ordinare al conservatore dei registri immobiliari di compiere le necessarie e derivanti trascrizioni;
5. dichiarare l'emittenda sentenza esecutiva ex lege”.
Nessuno si è costituito per dichiarata contumace. Controparte_2
Con comparsa depositata il 29.04.17 si è costituita la convenuta la Controparte_1
quale, non opponendosi alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria,
formulava le seguenti conclusioni:
1. accertata e dichiarata l'indivisibilità del bene oggetto della comunione ordinaria esistente tra la convenuta gli Controparte_1
attori così come indicati nella notificata citazione e la sig.ra Controparte_2
dichiarare lo scioglimento della comunione;
2. per l'effetto della dichiarata indivisibilità
della comunione, previa stima del valore del bene oggetto della comunione, in mancanza di richiesta di attribuzione dell'intero bene, con corresponsione dei conguagli dovuti ai comunisti per le relative quote di partecipazione e diritti, ordinarne la vendita all'incanto ex art 788 c.c. , anche a mezzo di professionista delegato con ripartizione delle somme ricavate tra i partecipanti alla comunione, in proporzione alle rispettive quote di proprietà;
3. porre le spese necessarie alla stima del valore dei singoli beni in comunione e alle successive operazioni di divisione e vendita a carico dei comunisti in proporzione alla partecipazione della comunione;
4. ordinare al Conservatore dei RR.II. competente di compiere le trascrizioni necessarie e derivanti;
5. con sentenza esecutiva ex lege.
La causa veniva istruita a mezzo CTU la cui redazione veniva affidata al geom.
espletata la consulenza, accertata l'indivisibilità dei beni oggetto Controparte_3
pagina 3 di 7 dell'asse ereditario, constatata la mancanza di richieste di assegnazione in natura, veniva incaricato il professionista dott. notaio per le operazioni di vendita, Persona_1
non essendo sorte controversie al riguardo, e di predisposizione del progetto di distribuzione del ricavato.
Espletate ritualmente tutte le attività come delegate, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza, poi sostituita con assegnazione del termine ex art. 127 ter CPC, del 23/09/2024 e quindi trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 CPC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nulla osta alla pronuncia di scioglimento della comunione ereditaria, con attribuzione ai singoli comproprietari delle somme derivanti dal ricavato della vendita dei singoli cespiti caduti in successione, con approvazione del progetto di distribuzione come redatto dal professionista delegato.
Pertanto, tenuto conto che i condividendi sono titolari di quote diverse sui cespiti oggetto del procedimento è necessario formare due masse attive di cui la massa attiva riportata nella tabella A) relativa al prezzo di vendita dei lotti uno e due dalla quale pro quota sarà decurtato in percentuale (44%) l'importo delle spese prededucibili
(competenze del delegato e spese tenuta conto), e la massa attiva riportata nella tabella
B) relativa al prezzo di vendita dei lotti tre, quattro, cinque e sei dalla quale pro quota
sarà decurtato in percentuale (56%) l'importo delle spese prededucibili (competenze del delegato e spese tenuta conto). Tabella a) lotti uno – due comproprietari/coeredi quota importo al lordo delle spese in prededuzione importo spese in prededuzione nella percentuale 44% del totale importo spettante al netto delle spese in prededuzione
[...]
50/100 €7.978,13 €2.965,89 € 5.012,24 12,5/100 CP_1 Parte_1
pagina 4 di 7 € 1.994,53 € 741,47 € 1.253,06 12,5/100 € 1.994,53 € 741,47 € Parte_2
1.253,06 12,5/100 € 1.994,53 € 741,47 € 1.253,06 Controparte_2 Parte_3
6,25/100 €.997,27 €.370,74 €.626,53 6,25/100 €.997,27
[...] Parte_4
€.370,74 €.626,53 totale 100/100 €.15.956,25 €.5.931,78 €.10.024,47; tabella b) lotti tre- quattro – cinque -sei comproprietari/coeredi quota importo al lordo della prededuzione importo spese prededuzione nella percentuale 56% del totale importo spettante al netto delle spese in prededuzione 25,00/100 €.5.109,19 €.1.899,35 Parte_1
€.3.209,84 25,00/100 €.5.109,19 €.1.899,35 €.3.209,84 Parte_2
25,00/100 € 5.109,19 € 1.899,35 € 3.209,84 Controparte_2 Parte_3
12,50/100 € 2.554,59 € 949,68 € 1.604,91 12,50/100 € 2.554,59 € Parte_4
949,68 € 1.604,91 TOTALE €.20.436,74 €.7.597,41 €.12.839,34. Si precisa che sulla base del provvedimento reso al competente G.I. in data 28.09.2021 e del successivo provvedimento reso in data 24.04.2024 il sottoscritto Notaio ha redatto la bozza del progetto di distribuzione, provvedendo, in sede di attribuzione a decurtare dalla quota spettante ai comproprietari , [al netto unicamente delle spese di procedura ( competenze del delegato e spese tenuta conto)] che non hanno effettuato il versamento delle anticipazioni dovute (competenze CTU e Mod F/24), l'importo pro quota ad essi spettante e ad incrementare invece per gli altri comproprietari l'importo versato in più e non dovuto (come riportato nelle TABELLE C) e D) TABELLA C) comproprietari importo anticipazioni spese pro quota lotti uno e due importo anticipazioni spese pro
quota lotti tre quattro cinque e sei versamenti anticipazioni spese effettuate dai condividendi differenza da versare e/o da ricevere - €.554,10 zero Controparte_1
zero - €.554,10 - €.138,52 - €.354,82 €.842,48 €.349,14 Parte_1
- €.138,52 - €.354,82 €.842,48 €.349,14 - Parte_2 Controparte_2
pagina 5 di 7 €.138,52 - €.354,82 Zero - €.493,32 - € 69,26 - € 177,41 € 421,24 Parte_3
€ 174,57 - € 69,26 - € 177,41 € 421.24 € 174,57 TOTALE - € Parte_4
1.108,18 - € 1.419,28 - € 2.527,46 € zero. tabella d) comproprietari importo spettante al netto delle spese in prededuzione lotti uno e due importo spettante al netto delle spese in prededuzione lotti tre quattro cinque e sei differenza da versare e/o da ricevere importo da attribuire € 5.012,23 € - € 554,10 € 4.458,13 Controparte_1 Pt_5 Parte_1
€ 1.253,06 € 3.209,84 € 349,14 € 4.812,04 € 1.253,06 €
[...] Parte_2
3.209,84 € 349,14 € 4.812,04 € 1.253,06 € 3.209,84 - € 493,34 € Controparte_2
3.969,56 € 626,53 € 1.604,91 € 174,57 € 2.406,01 Parte_3 Parte_4
€ 626,53 €1.604,91 €174,57 € 2.406,01 TOTALE € 10.024,46 €.12.839,34 €
[...]
€ 22.863,80. Pt_5
Riassumendo, risultando la massa attiva pari ad € 22.863,80, al netto delle spese, dovranno essere attribuite ai singoli condividenti le seguenti somme:
1. Alla condividente la somma di € 4.458,13. Controparte_1
2. Al condividente la somma di € 4.812,04. Parte_1
3. Al condividente la somma di € 4.812,04. Parte_2
4. Alla condividente la somma di € 3.969,56. Controparte_2
5. Alla condividente la somma di € 2.406,01. Parte_3
6. Alla condividente la somma di € 2406,01. Parte_4
Le spese legali sono integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- Approva il progetto di distribuzione del ricavato e liquidazione delle spese come redatto dal professionista delegato. pagina 6 di 7 - Attribuisce:
1. Alla condividente la somma di € 4.458,13. Controparte_1
2. Al condividente la somma di € 4.812,04. Parte_1
3. Al condividente la somma di € 4.812,04. Parte_2
4. Alla condividente la somma di € 3.969,56. Controparte_2
5. Alla condividente la somma di € 2.406,01. Parte_3
6. Alla condividente la somma di € 2406,01. Parte_4
- Autorizza i condividenti al prelievo delle somme come rispettivamente ai medesimi attribuite, autorizzando altresì, se necessario, il professionista delegato dott. notaio al compimento delle materiali operazioni. Persona_1
- Compensa le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Salerno, lì 10 gennaio 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 7 di 7