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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/11/2025, n. 2482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2482 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 431/2025 di R.G. avente ad oggetto: Pagamento del corrispettivo
- Indennita di avviamento - Ripetizione di indebito
Tra le seguenti parti:
e , rappresentati e difesi dall'Avv. QUARANTA SILVANA, in virtù di Parte_1 Parte_2 mandato IN CALCE dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in VIALE VIRGILIO 138 TARANTO;
OPPONENTI ATTORI IN RICONVENZIONALE
CONTRO
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti DE CARLO MARIA e ARPONE SANTE, in Controparte_1 virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in Corso Vittorio
Emanuele 17, MOTTOLA.
OPPOSTA CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo i sig.ri e chiedevano: in Parte_1 Parte_2
Co via preliminare di voler disporre la riunione del procedimento di opposizione a quello iscritto al nRG 326
/2024 pendente dinanzi al Tribunale di Taranto per sentire accogliere in via principale la revoca del DI
n.1606/2024 opposto perché nullo, inefficace ed illegittimo. Accertando e dichiarando che nulla è dovuto a titolo di canoni di locazione dai Sigg.ri alla Sig.ra per i mesi da maggio a novembre 2024 per Pt_1 Pt_3 essersi il contratto risolto anticipatamente risolto il 05.04.2024 ex art 3 legge 431/98 n.392 per la sopravvenienza di gravi motivi invocati dal conduttore. Accertando e dichiarando che per l'operatività della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto la locazione si è risolta nel maggio 2024, data dalla quale sono cessati gli obblighi del conduttore di pagamento dei canoni e onorari locativi accessori. Accertando e dichiarando che le missive del 5.10.2023 2.2.2023 e 8.4.2024 costituiscono offerta reale non formale seria, concreta ed affidabile di riconsegna dell'immobile in locazione per cui è causa illegittimamente rifiutata dalla locatrice e per l'effetto dichiarare che non vi è stata mora del conduttore, con condanna in via riconvenzionale per la Sig.ra al pagamento in favore del Sig. della somma di € 800,00 Controparte_1 Parte_1 maggiorata degli interessi versata a titolo di cauzione al momento della stipula del contratto inserita nel contratto la locazione si è risolta nel maggio 2024, data dalla quale sono cessati gli obblighi del conduttore di pagamento dei canoni e onorari In subordine compensare la suddetta somma con quanto risulterà in ipotesi ancora dovuto dal . Con vittoria di spese Parte_1
Si costituiva parte convenuta contestando e chiedendo il rigetto della domanda.
Alla prima udienza di comparizione veniva tentata la conciliazione e formulata una proposta da parte del
Giudicante. I difensori accettavano la proposta e chiedevano un rinvio al fine di fare ratificare la conciliazione dai propri rappresentati.
Alla successiva udienza veniva depositata “atto di rinuncia agli atti ed all'azione” da entrambi gli avvocati sottoscritta dalle parti.
In particolare, si stabiliva che la rinunciava agli atti ed all'azione e i sigg.ri rinunciavano alla CP_1 Pt_1 riconvenzionale, riconoscendo la ritenzione della caparra da parte della , con la revoca del decreto CP_1 ingiuntivo opposto.
Chiedevano pertanto, pronuncia in considerazione dell'intervenuto accordo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla concorde conclusione delle difese delle parti va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione anche in ordine alle spese del presente procedimento. Sempre su concorde richiesta delle parti va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto n.1606/2024 emesso in data
13.12.2024, dal Tribunale di Taranto, giudice dott. Casarano.
Spese compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Rosa I.
Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dai sigg.ri e Parte_1 Pt_2 nei confronti della sig.ra , così dispone:
[...] Controparte_1
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Revoca il decreto ingiuntivo n.1606/2024 emesso in data 13.12.2024, dal Tribunale di Taranto, giudice dott. Casarano.
3) Nulla sulle spese. Taranto, 20/11/2025
il G.O.P.
dott.ssa Rosa I. Caponio
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 431/2025 di R.G. avente ad oggetto: Pagamento del corrispettivo
- Indennita di avviamento - Ripetizione di indebito
Tra le seguenti parti:
e , rappresentati e difesi dall'Avv. QUARANTA SILVANA, in virtù di Parte_1 Parte_2 mandato IN CALCE dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in VIALE VIRGILIO 138 TARANTO;
OPPONENTI ATTORI IN RICONVENZIONALE
CONTRO
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti DE CARLO MARIA e ARPONE SANTE, in Controparte_1 virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in Corso Vittorio
Emanuele 17, MOTTOLA.
OPPOSTA CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo i sig.ri e chiedevano: in Parte_1 Parte_2
Co via preliminare di voler disporre la riunione del procedimento di opposizione a quello iscritto al nRG 326
/2024 pendente dinanzi al Tribunale di Taranto per sentire accogliere in via principale la revoca del DI
n.1606/2024 opposto perché nullo, inefficace ed illegittimo. Accertando e dichiarando che nulla è dovuto a titolo di canoni di locazione dai Sigg.ri alla Sig.ra per i mesi da maggio a novembre 2024 per Pt_1 Pt_3 essersi il contratto risolto anticipatamente risolto il 05.04.2024 ex art 3 legge 431/98 n.392 per la sopravvenienza di gravi motivi invocati dal conduttore. Accertando e dichiarando che per l'operatività della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto la locazione si è risolta nel maggio 2024, data dalla quale sono cessati gli obblighi del conduttore di pagamento dei canoni e onorari locativi accessori. Accertando e dichiarando che le missive del 5.10.2023 2.2.2023 e 8.4.2024 costituiscono offerta reale non formale seria, concreta ed affidabile di riconsegna dell'immobile in locazione per cui è causa illegittimamente rifiutata dalla locatrice e per l'effetto dichiarare che non vi è stata mora del conduttore, con condanna in via riconvenzionale per la Sig.ra al pagamento in favore del Sig. della somma di € 800,00 Controparte_1 Parte_1 maggiorata degli interessi versata a titolo di cauzione al momento della stipula del contratto inserita nel contratto la locazione si è risolta nel maggio 2024, data dalla quale sono cessati gli obblighi del conduttore di pagamento dei canoni e onorari In subordine compensare la suddetta somma con quanto risulterà in ipotesi ancora dovuto dal . Con vittoria di spese Parte_1
Si costituiva parte convenuta contestando e chiedendo il rigetto della domanda.
Alla prima udienza di comparizione veniva tentata la conciliazione e formulata una proposta da parte del
Giudicante. I difensori accettavano la proposta e chiedevano un rinvio al fine di fare ratificare la conciliazione dai propri rappresentati.
Alla successiva udienza veniva depositata “atto di rinuncia agli atti ed all'azione” da entrambi gli avvocati sottoscritta dalle parti.
In particolare, si stabiliva che la rinunciava agli atti ed all'azione e i sigg.ri rinunciavano alla CP_1 Pt_1 riconvenzionale, riconoscendo la ritenzione della caparra da parte della , con la revoca del decreto CP_1 ingiuntivo opposto.
Chiedevano pertanto, pronuncia in considerazione dell'intervenuto accordo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla concorde conclusione delle difese delle parti va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione anche in ordine alle spese del presente procedimento. Sempre su concorde richiesta delle parti va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto n.1606/2024 emesso in data
13.12.2024, dal Tribunale di Taranto, giudice dott. Casarano.
Spese compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Rosa I.
Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dai sigg.ri e Parte_1 Pt_2 nei confronti della sig.ra , così dispone:
[...] Controparte_1
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Revoca il decreto ingiuntivo n.1606/2024 emesso in data 13.12.2024, dal Tribunale di Taranto, giudice dott. Casarano.
3) Nulla sulle spese. Taranto, 20/11/2025
il G.O.P.
dott.ssa Rosa I. Caponio