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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/03/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1603 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. TROTTA GIOVANNI Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv AMATO GAETANO Controparte_1
Controparte_2
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 22/03/2024 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202300001873000, ricevuta in data 12.02.2024 eccependo vizi dell'atto e nel merito la prescrizione dei crediti ivi richiesti a titolo di contributi I.V.S. fissi o CP_ entro minimale;
instauratosi il contradditorio si costituiva in giudizio l' che concludeva per il rigetto della domanda;
oggi la causa è stata definita con la presente sentenza contestuale letta in udienza;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' regolarmente citata in Controparte_2 giudizio e non costituita (cfr ricorso notificato in atti)
L'opposizione ex art 617 c.p.c. sollevata va dichiarata inammissibile in quanto l'opposizione è stata proposta in data 22.3.24 e quindi oltre i 20 giorni dalla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria (del
12.2.24)
Gli avvisi di addebito sottesi la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria risultano esser stati regolarmente notificati all'indirizzo di residenza del ricorrente “VIA ROMA 11 84086 ROCCAPIEMONTE SA” CP_ considerando la documentazione esibita dall' avverso cui parte ricorrente non ha sollevato alcuna specifica eccezione (cfr verbali di causa) Non risultano atti interruttivi della prescrizione tra la data di notifica degli avvisi di addebito e quello della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta in questa sede
Da tanto deriva l'accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti portati dall'avviso di addebito n.
40020160006342866000 (notifica del 07.01.2017) e n. 40020170003665055000 (notifica del 28.12.2017) considerando che tra la data di notifica degli atti suddetti e quella di ricezione del preavviso di iscrizione ipotecaria è decorso il termine di prescrizione quinquennale dei crediti ingiunti anche considerando i termini di sospensione previsti dal decreto 18/20 (di 129 giorni) e dal decreto 183/2020 (di 182 giorni)
Considerato che l'accoglimento della domanda è dovuto all'inerzia di le Controparte_2 spese di lite sostenute dalle parti costituite vengono poste a suo carico e liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 1603 2024
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n. 40020160006342866000 e n. 40020170003665055000 e l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in relazione agli atti suddetti
Condanna in persona del l.r.p.t. alla rifusione delle spese di lite sostenute Controparte_2 da parte ricorrente che liquida in euro 1.200,00 per compensi oltre accessori con attribuzione al procuratore antistatario
Condanna in persona del l.r.p.t. alla rifusione delle spese di lite sostenute Controparte_2 CP_ dall' che liquida in euro 700,00 per compensi oltre accessori
Nocera Inferiore 19/03/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. TROTTA GIOVANNI Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv AMATO GAETANO Controparte_1
Controparte_2
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 22/03/2024 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202300001873000, ricevuta in data 12.02.2024 eccependo vizi dell'atto e nel merito la prescrizione dei crediti ivi richiesti a titolo di contributi I.V.S. fissi o CP_ entro minimale;
instauratosi il contradditorio si costituiva in giudizio l' che concludeva per il rigetto della domanda;
oggi la causa è stata definita con la presente sentenza contestuale letta in udienza;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' regolarmente citata in Controparte_2 giudizio e non costituita (cfr ricorso notificato in atti)
L'opposizione ex art 617 c.p.c. sollevata va dichiarata inammissibile in quanto l'opposizione è stata proposta in data 22.3.24 e quindi oltre i 20 giorni dalla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria (del
12.2.24)
Gli avvisi di addebito sottesi la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria risultano esser stati regolarmente notificati all'indirizzo di residenza del ricorrente “VIA ROMA 11 84086 ROCCAPIEMONTE SA” CP_ considerando la documentazione esibita dall' avverso cui parte ricorrente non ha sollevato alcuna specifica eccezione (cfr verbali di causa) Non risultano atti interruttivi della prescrizione tra la data di notifica degli avvisi di addebito e quello della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta in questa sede
Da tanto deriva l'accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti portati dall'avviso di addebito n.
40020160006342866000 (notifica del 07.01.2017) e n. 40020170003665055000 (notifica del 28.12.2017) considerando che tra la data di notifica degli atti suddetti e quella di ricezione del preavviso di iscrizione ipotecaria è decorso il termine di prescrizione quinquennale dei crediti ingiunti anche considerando i termini di sospensione previsti dal decreto 18/20 (di 129 giorni) e dal decreto 183/2020 (di 182 giorni)
Considerato che l'accoglimento della domanda è dovuto all'inerzia di le Controparte_2 spese di lite sostenute dalle parti costituite vengono poste a suo carico e liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 1603 2024
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n. 40020160006342866000 e n. 40020170003665055000 e l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in relazione agli atti suddetti
Condanna in persona del l.r.p.t. alla rifusione delle spese di lite sostenute Controparte_2 da parte ricorrente che liquida in euro 1.200,00 per compensi oltre accessori con attribuzione al procuratore antistatario
Condanna in persona del l.r.p.t. alla rifusione delle spese di lite sostenute Controparte_2 CP_ dall' che liquida in euro 700,00 per compensi oltre accessori
Nocera Inferiore 19/03/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale