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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 20/09/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.693 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno
2025, promosso da:
(C.F. ) nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Mogoro, nella via Virgilio n. 4, presso lo studio dell'Avv. TORTORA
CARLO, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata in calce al ricorso introduttivo,
e
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata in Oristano, nella via Oristano n. 121, presso lo studio dell'Avv. MURONI
ANNA MARIA che la rappresenta e difende per procura speciale allegata in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“1. I coniugi vivranno separati di letto e di mensa, con l'obbligo del reciproco rispetto e con libertà di stabilire la propria residenza dove meglio credono.
2. La casa coniugale, sita in Mogoro nella via Amsicora n. 6, distinta al NCEU al F. 9 mapp 5194, di
Pagina 1 proprietà esclusiva del sig. , rimarrà nella disponibilità esclusiva dello stesso, Parte_1 unitamente agli arredi e suppellettili ivi presenti, eccetto i beni personali della sig.ra Parte_2 che verranno prelevati dalla casa coniugale entro la data di rilascio della casa.
3. Il si impegna a corrispondere in favore della un assegno mensile di € 500,00 a Pt_1 Pt_2 titolo di contributo per il mantenimento della stessa, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario sull'Iban indicato dalla beneficiaria. La predetta somma sarà soggetta
a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT per il costo della vita a partire dal secondo anno del suo versamento. Detto importo verrà versato alla sig.ra a partire dal momento in cui Pt_2 la stessa lascerà l'abitazione coniugale.
4. Tenuto conto del contributo dato dalla IG.ra per l'acquisto degli arredi e suppellettili della Pt_2 casa coniugale, il riconosce e si impegna a versare in favore della che accetta, la Pt_1 Pt_2 somma di € 3.000,00 (euro tremila/00), da versare nell'Iban fornito dalla sig.ra entro 15 giorni Pt_2 dall'avvenuto trasferimento dalla casa coniugale.
5. La si impegna a trasferirsi dalla casa coniugale entro e non oltre 30 giorni dal deposito del Pt_2 presente ricorso.
6. In ordine ai beni immobili di cui alla superiore premessa le parti rinunciano a ogni e qualsiasi pretesa precisamente: la IG.ra rinuncia ad ogni diritto, e/o pretesa sulla ex casa coniugale e Pt_2 sugli arredi e suppellettili ivi presenti ad eccezione dei propri beni personali;
parimenti, il IG. rinuncia a qualsiasi diritto e/o pretesa sull'area fabbricabile di proprietà esclusiva della Pt_1
IG.ra (es rimborsi per spese sostenute di qualsiasi natura). Pt_2
7. Per quanto riguarda le autovetture, le parti istanti manterranno la piena proprietà e l'esclusivo utilizzo dell'autovettura rispettivamente intestata.
8. Infine, i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o della carta di identità valida anche per l'espatrio e dichiarano di aver definito ogni questione di natura patrimoniale.
9. Con integrale compensazione delle spese e compensi professionali del giudizio”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“esaminati gli atti del procedimento in oggetto, conclude chiedendo che il Tribunale voglia omologare la separazione fra e , alle condizioni Parte_1 Parte_2 indicate dalle parti nel ricorso congiuntamente da loro proposto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/03/2025, hanno Parte_1 Parte_2 chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione tra i coniugi alle condizioni sopra riportate.
I coniugi, a fondamento di quanto domandato, hanno attestato di avere contratto matrimonio concordatario in Terralba il 29/05/2005 (Atto n.
5 - Parte II - Serie A - Anno 2005) scegliendo il
Pagina 2 regime della comunione legale dei beni. Hanno dichiarato, altresì, di avere stabilito la propria residenza familiare presso l'abitazione di esclusiva proprietà del sita in Mogoro, in via Pt_1
Amsicora n. 6, precisando che dall'unione coniugale non sono nati figli.
Le parti, non intendendo comparire personalmente, hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473bis.51 co. 2, c.p.c., dando atto di non intendere riconciliarsi e confermando le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Alla luce delle allegazioni fornite e della documentazione depositata in atti, non è stato ritenuto necessario richiedere chiarimenti alle parti e la causa, ritenuta matura per la decisione senza ulteriore istruzione, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte con riserva di riferire al
Collegio.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dalla dichiarata impossibilità di una riconciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
[...]
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi degli stessi coniugi.
Difatti, sotto il profilo economico si ritiene che l'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto dal in favore della , così come concordato dalle Parte_1 Parte_2 parti nella misura di euro 500,00, risulti conforme a soddisfare le esigenze di vita della medesima e, allo stato, debba ritenersi proporzionato alle attuali disponibilità economiche e alle condizioni lavorative e personali delle parti.
Invero, il svolge attualmente attività lavorativa come impiegato responsabile delle Pt_1 vendite presso il supermercato della Coop. Es. sito in Mogoro percependo uno stipendio mensile netto di circa euro 2.100,00. Egli, inoltre, è proprietario della casa coniugale, sita in Mogoro nella via
Amsicora n. 6, oltreché dell'autovettura a lui intestata modello Volkswagen T-Roc, targata GL539GE
e immatricolata nell'anno 2023. La non possiede alcuna occupazione sebbene nel ricorso Pt_2 abbia dichiarato di essersi dedicata alla ricerca di un impiego lavorativo. Ella dispone, in qualità di proprietaria esclusiva, di un'area fabbricabile sita nel Comune di Terralba ed è proprietaria, altresì, di
Pagina 3 un'autovettura modello Opel Astra, targata CW088MD e immatricolata nell'anno 2005, di cui è intestataria.
La misura concordata, pertanto, alla luce delle suddette condizioni patrimoniali consente di assolvere pienamente alla funzione assistenziale dell'assegno per il coniuge.
In aggiunta, si evidenzia che l'assegno per il coniuge è un diritto relativamente disponibile, pertanto non sussistono ragioni per non recepire quanto volontariamente e concordemente richiesto dalle parti.
Ciò, a maggior ragione, vale per tutte le ulteriori condizioni concordate tra i coniugi, poiché trattasi di questioni di natura meramente patrimoniale, integralmente rimesse alla disponibilità delle parti.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, in omologa degli accordi intervenuti tra le parti, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1 il 29/06/1973 e nata a [...], il [...], mandando al Parte_2 competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (Atto n.
5 - Parte II -
Serie A - Anno 2005 - Comune di Terralba);
2. prende atto che il domicilio coniugale rimarrà nella disponibilità del unitamente agli Pt_1 arredi e suppellettili ivi presenti, eccetto i beni personali della dalla quale saranno prelevati Pt_2 entro la data del rilascio dell'abitazione;
3. dispone che il orrisponda in favore della un assegno mensile di euro 500,00 Pt_1 Pt_2
a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario sull'Iban indicato dalla beneficiaria. La predetta somma sarà soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT per il costo della vita a partire dal secondo anno del suo versamento. Detto importo verrà versato alla a partire dal momento in cui la stessa Pt_2 lascerà l'abitazione coniugale;
4. tenuto conto del contributo reso dalla per l'acquisto degli arredi e suppellettili della casa Pt_2 coniugale, prende atto che il i impegna a corrispondere alla la somma di euro Pt_1 Pt_2
3.000,00 da versarsi nell'Iban fornito dalla medesima, entro 15 giorni dall'avvenuto trasferimento dalla casa coniugale;
5. prende atto che la si impegna a trasferirsi dalla casa coniugale entro e non oltre 30 giorni Pt_2 dal deposito del presente ricorso;
Pagina 4 6. prende atto della rinuncia di entrambe le parti a qualsiasi pretesa in ordine ai beni immobili di cui ciascun ricorrente è proprietario esclusivo;
7. prende atto che ciascun ricorrente manterrà la piena proprietà e l'esclusivo utilizzo dell'autovettura di propria intestazione;
8. prende atto che le parti prestano il reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
9. prende atto che per mezzo dell'accordo raggiunto le parti dichiarano di aver definito ogni questione di natura patrimoniale.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
17/09/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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