Articolo 33 della Legge 19 marzo 1990, n. 55
Articolo 32Articolo 34
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7 aprile 1990
Art. 33. 1. Dopo l' articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 , e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - I. Nei procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione, le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano quando sia stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva o sia stato disposto il sequestro dei beni, qualora gli interessati o i loro difensori espressamente rinunzino alla sospensione dei termini, ovvero il giudice, a richiesta del pubblico ministero, dichiari, con ordinanza motivata non impugnabile, l'urgenza del procedimento".
Entrata in vigore il 7 aprile 1990