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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 16/04/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 437/2024
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 16/04/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 437/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZUNINO SERSE FEDERICO opponente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BAGNASCO FERNANDO
opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del Lavoro premesso che:
- con ricorso depositato in data 8.4.2024 ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 85/2024 del 15/2/2024 - R.G.L. n.
144/2024, con il quale il Tribunale di Asti, in funzione di Giudice del Lavoro, le ha ingiunto di pagare all' la somma di euro 6.202,90, oltre accessori e spese a CP_1
titolo di ripetizione di indebito su prestazioni erogate;
- a sostegno dell'opposizione la ricorrente ha dedotto:
pagina 1 di 10 - di essere titolare dal 2016 di assegno di invalidità, 07021582 categoria
INVCIV, (art. 13 L. 118/1971), con la precisazione che, a causa della patologia, il riconoscimento dello status di invalido non è soggetto a revisione, sin dalla data del riconoscimento;
- di aver sempre regolarmente depositato le dichiarazioni dei redditi e inviato le comunicazioni all' tramite un patronato;
CP_1
- di aver ricevuto comunicazione del 24/10/2019 con cui l' accertava che CP_1
la ricorrente aveva superato il limiti di reddito nel 2017, di modo che doveva ritenersi non dovuto il pagamento dell'assegno di invalidità per l'anno 2018 e che, del pari, erano stati superati i limiti di reddito nel 2018, di modo che doveva ritenersi non dovuto il pagamento dell'assegno di invalidità per l'anno
2019;
- di essersi vista sospendere l'erogazione dell'assegno dal novembre 2019;
- di aver comunicato all' di non aver superato il limite di reddito CP_1
nell'anno 2019, rivendicando il diritto al pagamento dell'assegno a partire dal gennaio 2020, assegno poi rispristinato dall' solo a partire dal settembre CP_1
2020;
- di aver già subito il recupero per € 853,43;
- tanto premesso in fatto, l'opponente ha dedotto l'irripetibilità delle somme oggetto della pretesa dell' sulla base dei principi di cui all'art. 52 della l. 88/89 CP_1
e della giurisprudenza formatasi in materia, evidenziando l'assenza di dolo in capo alla ricorrente e il rispetto dell'obbligo di comunicazione dei redditi;
ha dedotto inoltre l'opponente che l' non ha mai motivato le proprie richieste di CP_1
restituzione;
- in ragione di quanto sopra la ricorrente ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo e condannarsi l' alla restituzione di quanto già trattenuto, pari ad € 853,43; CP_1 in secondo luogo, la ricorrente ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna pagina 2 di 10 dell' al pagamento dell'assegno da partire dal gennaio 2020 e sino alla data CP_1
del ripristino avvenuto nel settembre 2020, oltra al risarcimento del danno;
- costituito in giudizio, l' ha chiesto respingersi l'opposizione sulla base del CP_1
pacifico superamento dei limiti reddituali previsti dalla normativa vigente per il godimento dell'assegno di invalidità e sulla conseguente natura indebita della percezione dell'assegno nel periodo gennaio 2018- novembre 2019, nella misura complessiva di 6.202,90; quanto al ripristino della provvidenza l' ha dedotto CP_1
che esso è potuto avvenire solo a seguito di presentazione di nuova domanda da parte della ricorrente in data 23.8.2020, con decorrenza da settembre 2020, con conseguente richiesta di rigetto della domanda di pagamento della prestazione per il periodo da gennaio 2020 a settembre 2020, difettando la domanda amministrativa;
- istruita documentalmente, la causa è stata discussa all'odierna udienza;
* * * * * * considerato che:
1. – è pacifico tra le parti e documentalmente provato che la ricorrente godesse dell'assegno mensile di assistenza per gli invalidi parziali di cui all'art. 13 l.
118/1971 e che negli anni 2017 e 2018 la stessa abbia superato i limiti di reddito previsti per il (perdurante) godimento della prestazione (cfr. comunicazioni e CP_1
dichiarazioni dei redditi sub docc. 4, 5, 6 fascicolo ricorrente e nel fascicolo;
CP_1
2. – da quanto sopra discende la pacifica natura indebita della percezione dell'assegno negli anni 2018 e 2019;
3. – tuttavia, quanto alla ripetibilità della erogazione indebita, va ricordato l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo il quale:
“se è vero che, come sostiene l' in materia di indebito CP_1
assistenziale non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale non è men vero, tuttavia, che nel settore non si applichi nemmeno il principio pagina 3 di 10 generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' . CP_1
Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa
Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es.
l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. v. pure n. 11921/2015) che "nel Per_1
settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”
(Cassazione civile, sez. VI, n. 13223 del 30/06/2020);
3.1. – con specifico riferimento poi alla sopravvenuta carenza del requisito reddituale nella medesima sentenza citata si legge:
8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da pagina 4 di 10 ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza
n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n.
28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che
"l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito".
(…)
13.- Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass.
31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia pagina 5 di 10 necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che lo stesso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( Ministero dell'Economia, CP_1
Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
14.- Il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, cit., ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' si possano sospendere le CP_1 prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
15.- Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela pagina 6 di 10 dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n.
31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
16.- Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
17.- Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale CP_1
già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n.
78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto
2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le CP_1
predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
pagina 7 di 10 Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n.
78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio
2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l CP_1
del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione CP_1
reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già CP_1 integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione”
(Cassazione civile, sez. VI, n. 13223 del 30/06/2020);
4 - applicando i suesposti principi al caso di specie non può non rilevarsi, in primo luogo, che la ricorrente abbia regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi all'Amministrazione Finanziaria e, in secondo luogo, che i redditi complessivamente percepiti dalla stessa negli anni 2017 e 2018 superavano di poco il limite di legge per l'erogazione dell'assegno (i redditi complessivi erano pari ad €
6.288 nel 2017 e ad € 8.365 nel 2018, cfr. docc. 5 e 6 fascicolo ricorrente e nel fascicolo con la conseguenza che può ravvisarsi un affidamento in capo alla CP_1
assistita tale da escludere l'obbligo di restituzione, sino al momento dell'invio della comunicazione, datata 24.10.2019, di rideterminazione dell'assegno in misura pari a zero;
pagina 8 di 10 4.1. – avendo il decreto ingiuntivo ad oggetto le somme erogate dall' in epoca CP_1
anteriore alla comunicazione di revoca della prestazione, lo stesso va revocato;
per le medesime ragioni l' dovrà essere condannato alla restituzione di quanto già CP_1
recuperato in esecuzione del decreto ingiuntivo, nella misura indicata in ricorso e non contestata di € 853,43;
5. – è invece infondata l'ulteriore domanda di parte ricorrente volta al ripristino della erogazione dell'assegno a partire dal gennaio 2020, ossia nel primo giorno dell'anno in cui sono stati nuovamente soddisfatti i requisiti di reddito, e non dal settembre 2020, ossia solo a seguito di nuova domanda amministrativa;
5.1. – invero, è pacifico e documentalmente provato che la ricorrente abbia perso i requisiti reddituali previsti per l'accesso alla prestazione nell'anno 2019 e del resto alcuna impugnazione del provvedimento di revoca è stata compiuta dalla ricorrente entro il termine semestrale di cui all'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del
2003, applicabile anche ai casi di revoca della prestazione per motivi diversi da quello sanitario (Cass. n. 25268 del 09/12/2016 e n. 26845 del 25/11/2020); in altri termini, ciò che viene rivendicato dalla ricorrente è il ripristino della prestazione sulla base - non già della persistenza dei presupposti di legge senza soluzione di continuità bensì – della sopravvenuta ricorrenza dei presupposti della prestazione a far data da un momento successivo alla revoca, ipotesi questa che però necessariamente presuppone la previa presentazione di una nuova domanda amministrativa, con attribuzione della provvidenza, in caso di esito positivo del procedimento amministrativo, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data della sua presentazione, a norma della L. n. 118 del 1971, art. 12, e della L. n. 18 del 1980, art. 3, comma 4 (cfr. Cass., SS.UU., 9 maggio 2022, n.
14561, punto 18.2. delle Ragioni della decisione;
Cass, n.36508 del 29/12/2023);
5.2. – avendo la ricorrente proposto pacificamente nuova domanda in data
23.8.2020, correttamente l'Istituto ha quindi riconosciuto nuovamente la pagina 9 di 10 provvidenza solo a partire dal mese di settembre 2020 e nulla può essere riconosciuto per i mesi precedenti dell'anno 2020;
6. – parimenti infondata è la domanda risarcitoria formulata da parte ricorrente, alla luce della soccombenza reciproca e della mancanza di idonea allegazione e prova del danno patito dalla ricorrente;
7. – la reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 85/2024 emesso da questo Tribunale il 15.2.2024;
- condanna l' a restituire a € 853,43, oltre interessi e CP_1 Parte_1 rivalutazione;
- respinge nel resto il ricorso;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite;
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
pagina 10 di 10
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 16/04/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 437/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZUNINO SERSE FEDERICO opponente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BAGNASCO FERNANDO
opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del Lavoro premesso che:
- con ricorso depositato in data 8.4.2024 ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 85/2024 del 15/2/2024 - R.G.L. n.
144/2024, con il quale il Tribunale di Asti, in funzione di Giudice del Lavoro, le ha ingiunto di pagare all' la somma di euro 6.202,90, oltre accessori e spese a CP_1
titolo di ripetizione di indebito su prestazioni erogate;
- a sostegno dell'opposizione la ricorrente ha dedotto:
pagina 1 di 10 - di essere titolare dal 2016 di assegno di invalidità, 07021582 categoria
INVCIV, (art. 13 L. 118/1971), con la precisazione che, a causa della patologia, il riconoscimento dello status di invalido non è soggetto a revisione, sin dalla data del riconoscimento;
- di aver sempre regolarmente depositato le dichiarazioni dei redditi e inviato le comunicazioni all' tramite un patronato;
CP_1
- di aver ricevuto comunicazione del 24/10/2019 con cui l' accertava che CP_1
la ricorrente aveva superato il limiti di reddito nel 2017, di modo che doveva ritenersi non dovuto il pagamento dell'assegno di invalidità per l'anno 2018 e che, del pari, erano stati superati i limiti di reddito nel 2018, di modo che doveva ritenersi non dovuto il pagamento dell'assegno di invalidità per l'anno
2019;
- di essersi vista sospendere l'erogazione dell'assegno dal novembre 2019;
- di aver comunicato all' di non aver superato il limite di reddito CP_1
nell'anno 2019, rivendicando il diritto al pagamento dell'assegno a partire dal gennaio 2020, assegno poi rispristinato dall' solo a partire dal settembre CP_1
2020;
- di aver già subito il recupero per € 853,43;
- tanto premesso in fatto, l'opponente ha dedotto l'irripetibilità delle somme oggetto della pretesa dell' sulla base dei principi di cui all'art. 52 della l. 88/89 CP_1
e della giurisprudenza formatasi in materia, evidenziando l'assenza di dolo in capo alla ricorrente e il rispetto dell'obbligo di comunicazione dei redditi;
ha dedotto inoltre l'opponente che l' non ha mai motivato le proprie richieste di CP_1
restituzione;
- in ragione di quanto sopra la ricorrente ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo e condannarsi l' alla restituzione di quanto già trattenuto, pari ad € 853,43; CP_1 in secondo luogo, la ricorrente ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna pagina 2 di 10 dell' al pagamento dell'assegno da partire dal gennaio 2020 e sino alla data CP_1
del ripristino avvenuto nel settembre 2020, oltra al risarcimento del danno;
- costituito in giudizio, l' ha chiesto respingersi l'opposizione sulla base del CP_1
pacifico superamento dei limiti reddituali previsti dalla normativa vigente per il godimento dell'assegno di invalidità e sulla conseguente natura indebita della percezione dell'assegno nel periodo gennaio 2018- novembre 2019, nella misura complessiva di 6.202,90; quanto al ripristino della provvidenza l' ha dedotto CP_1
che esso è potuto avvenire solo a seguito di presentazione di nuova domanda da parte della ricorrente in data 23.8.2020, con decorrenza da settembre 2020, con conseguente richiesta di rigetto della domanda di pagamento della prestazione per il periodo da gennaio 2020 a settembre 2020, difettando la domanda amministrativa;
- istruita documentalmente, la causa è stata discussa all'odierna udienza;
* * * * * * considerato che:
1. – è pacifico tra le parti e documentalmente provato che la ricorrente godesse dell'assegno mensile di assistenza per gli invalidi parziali di cui all'art. 13 l.
118/1971 e che negli anni 2017 e 2018 la stessa abbia superato i limiti di reddito previsti per il (perdurante) godimento della prestazione (cfr. comunicazioni e CP_1
dichiarazioni dei redditi sub docc. 4, 5, 6 fascicolo ricorrente e nel fascicolo;
CP_1
2. – da quanto sopra discende la pacifica natura indebita della percezione dell'assegno negli anni 2018 e 2019;
3. – tuttavia, quanto alla ripetibilità della erogazione indebita, va ricordato l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo il quale:
“se è vero che, come sostiene l' in materia di indebito CP_1
assistenziale non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale non è men vero, tuttavia, che nel settore non si applichi nemmeno il principio pagina 3 di 10 generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' . CP_1
Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa
Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es.
l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. v. pure n. 11921/2015) che "nel Per_1
settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”
(Cassazione civile, sez. VI, n. 13223 del 30/06/2020);
3.1. – con specifico riferimento poi alla sopravvenuta carenza del requisito reddituale nella medesima sentenza citata si legge:
8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da pagina 4 di 10 ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza
n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n.
28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che
"l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito".
(…)
13.- Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass.
31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia pagina 5 di 10 necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che lo stesso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( Ministero dell'Economia, CP_1
Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
14.- Il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, cit., ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' si possano sospendere le CP_1 prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
15.- Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela pagina 6 di 10 dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n.
31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
16.- Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme".
17.- Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale CP_1
già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n.
78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto
2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le CP_1
predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
pagina 7 di 10 Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n.
78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio
2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l CP_1
del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione CP_1
reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già CP_1 integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione”
(Cassazione civile, sez. VI, n. 13223 del 30/06/2020);
4 - applicando i suesposti principi al caso di specie non può non rilevarsi, in primo luogo, che la ricorrente abbia regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi all'Amministrazione Finanziaria e, in secondo luogo, che i redditi complessivamente percepiti dalla stessa negli anni 2017 e 2018 superavano di poco il limite di legge per l'erogazione dell'assegno (i redditi complessivi erano pari ad €
6.288 nel 2017 e ad € 8.365 nel 2018, cfr. docc. 5 e 6 fascicolo ricorrente e nel fascicolo con la conseguenza che può ravvisarsi un affidamento in capo alla CP_1
assistita tale da escludere l'obbligo di restituzione, sino al momento dell'invio della comunicazione, datata 24.10.2019, di rideterminazione dell'assegno in misura pari a zero;
pagina 8 di 10 4.1. – avendo il decreto ingiuntivo ad oggetto le somme erogate dall' in epoca CP_1
anteriore alla comunicazione di revoca della prestazione, lo stesso va revocato;
per le medesime ragioni l' dovrà essere condannato alla restituzione di quanto già CP_1
recuperato in esecuzione del decreto ingiuntivo, nella misura indicata in ricorso e non contestata di € 853,43;
5. – è invece infondata l'ulteriore domanda di parte ricorrente volta al ripristino della erogazione dell'assegno a partire dal gennaio 2020, ossia nel primo giorno dell'anno in cui sono stati nuovamente soddisfatti i requisiti di reddito, e non dal settembre 2020, ossia solo a seguito di nuova domanda amministrativa;
5.1. – invero, è pacifico e documentalmente provato che la ricorrente abbia perso i requisiti reddituali previsti per l'accesso alla prestazione nell'anno 2019 e del resto alcuna impugnazione del provvedimento di revoca è stata compiuta dalla ricorrente entro il termine semestrale di cui all'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del
2003, applicabile anche ai casi di revoca della prestazione per motivi diversi da quello sanitario (Cass. n. 25268 del 09/12/2016 e n. 26845 del 25/11/2020); in altri termini, ciò che viene rivendicato dalla ricorrente è il ripristino della prestazione sulla base - non già della persistenza dei presupposti di legge senza soluzione di continuità bensì – della sopravvenuta ricorrenza dei presupposti della prestazione a far data da un momento successivo alla revoca, ipotesi questa che però necessariamente presuppone la previa presentazione di una nuova domanda amministrativa, con attribuzione della provvidenza, in caso di esito positivo del procedimento amministrativo, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data della sua presentazione, a norma della L. n. 118 del 1971, art. 12, e della L. n. 18 del 1980, art. 3, comma 4 (cfr. Cass., SS.UU., 9 maggio 2022, n.
14561, punto 18.2. delle Ragioni della decisione;
Cass, n.36508 del 29/12/2023);
5.2. – avendo la ricorrente proposto pacificamente nuova domanda in data
23.8.2020, correttamente l'Istituto ha quindi riconosciuto nuovamente la pagina 9 di 10 provvidenza solo a partire dal mese di settembre 2020 e nulla può essere riconosciuto per i mesi precedenti dell'anno 2020;
6. – parimenti infondata è la domanda risarcitoria formulata da parte ricorrente, alla luce della soccombenza reciproca e della mancanza di idonea allegazione e prova del danno patito dalla ricorrente;
7. – la reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 85/2024 emesso da questo Tribunale il 15.2.2024;
- condanna l' a restituire a € 853,43, oltre interessi e CP_1 Parte_1 rivalutazione;
- respinge nel resto il ricorso;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite;
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
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