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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 28/03/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 488/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Riccardo Dies, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 488/2023 promossa da:
(C.F. , col patrocinio dell'avv. GIULIO PEZCOLLER, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Via Prati n. 16, 36068 Rovereto (TN)
ATTORE contro
(C.F. ), quale titolare dell'omonima Impresa Individuale Controparte_1 C.F._2
(P.Iva ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Risarcimento danni per inadempimento contratto appalto.
Le parti hanno concluso come segue:
Per l'attore: “Nel merito, in via principale: Accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui al presente atto di citazione, l'inadempimento del contratto d'appalto del 02.11.2021 in capo a , Controparte_1 titolare dell'omonima Impresa Individuale, nella qualità di appaltatore. Accertare e dichiarare, per effetto dell'inadempimento di cui al paragrafo precedente, il diritto del sig.
a vedersi corrispondere da , titolare dell'omonima Impresa Individuale, Parte_1 Controparte_1 la somma di € 58.595,46.-, oltre alle somme che dovessero emergere nel corso dell'istruttoria di causa;
e/o la diversa maggiore o minor somma accertata all'esito dell'istruttoria medesima. Oltre ancora a interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Per l'effetto, condannare , titolare dell'omonima Impresa Individuale, al pagamento in Controparte_1 favore del sig. della somma di € 58.595,46.-, oltre alle somme che dovessero emergere Parte_1
pagina 1 di 7 nel corso dell'istruttoria di causa;
e/o la diversa maggiore o minor somma accertata all'esito dell'istruttoria medesima. Oltre ancora a interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Nel merito, in via subordinata: Accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui al presente atto di citazione, la concorrente responsabilità extracontrattuale in capo a dell'omonima Controparte_1
Impresa Individuale nella qualità di appaltatore. Accertare e dichiarare, per effetto di quanto indicato al paragrafo precedente, il diritto del sig. a vedersi corrispondere da , Parte_1 Controparte_1 titolare dell'omonima Impresa Individuale, la somma di € 58.595,46.-, oltre alle somme che dovessero emergere nel corso dell'istruttoria di causa;
e/o la diversa maggiore o minor somma accertata all'esito dell'istruttoria medesima. Oltre ancora a interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Per l'effetto, condannare , titolare dell'omonima Impresa Individuale, al pagamento in Controparte_1 favore del sig. della somma di € 58.595,46.-, oltre alle somme che dovessero emergere Parte_1 nel corso dell'istruttoria di causa;
e/o la diversa maggiore o minor somma accertata all'esito dell'istruttoria medesima. Oltre ancora a interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. In ogni caso con rifusione integrale dei compensi del presente giudizio, oltre anticipazioni (ove sostenute), R.F. al 15%, IVA (ove dovuta) e CNPA (come per legge), oltre alle spese di CTU e CTP nel giudizio, nonché nella procedura di ATP. Insiste sulle richieste istruttorie non accolte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE adiva il Tribunale di Rovereto, in un primo momento istaurando procedimento per ATP Parte_1
(sub. R.G. 1049/2022), volto ad accertare la presenza di vizi e/o difetti e i danni subiti dall'immobile di sua proprietà, situato in Rovereto, via Matteo Dal Ben n. 3/B, all'interno del complesso denominato
Trade Center, in conseguenza di un intervento edilizio di manutenzione straordinaria, consistente nell'esecuzione di lavori di ristrutturazione, rifacimento e sistemazione, commissionato all'Impresa Individuale e seguito dall'arch. nella veste di incaricato/progettista e Controparte_1 Controparte_2
Direttore Lavori.
Nel procedimento per ATP si era costituito l'arch. mentre l'appaltatore Controparte_2 CP_1 era rimasto contumace.
[...]
Il CTU nominato, arch. , si era limitato, in tale sede, a redigere una perizia meramente Persona_1 descrittiva, senza tuttavia quantificare economicamente i danni, né prevedere una soluzione volta ad eliminare i vizi e i difetti riscontrati. dava, quindi, impulso al presente procedimento, convenendo in giudizio l'arch. Parte_1
e , di cui chiedeva la condanna in via solidale e/o disgiunta, previo Controparte_2 Controparte_1 accertamento della loro responsabilità, di natura contrattuale e, in subordine, anche concorrente extracontrattuale: quanto al primo, poiché, nella sua veste di Direttore Lavori, aveva assunto un comportamento negligente e inadempiente, per non aver vigilato durante la fase esecutiva delle opere oggetto del contratto di appalto;
quanto all'appaltatore, in ragione della mancata ultimazione dei lavori commissionati e dell'inesatta e/o non completa esecuzione a regola d'arte degli stessi.
Affermava l'attore di aver corrisposto in favore dell'appaltatore il complessivo Controparte_1 importo di € 78.200, a fronte di fatture per € 81.200 e che il mancato saldo residuo di € 3.000 era da ricondurre ai molteplici inadempimenti dell'appaltatore, come dettagliatamente descritti in citazione.
pagina 2 di 7 Chiedeva, quindi, l'integrazione della CTU espletata nel corso dell'ATP, affinché venissero accertati verificati e descritti i danni patiti dall'immobile in oggetto, quantificati i costi per la sistemazione, nonché individuate le rispettive responsabilità dei convenuti.
Aggiungeva di aver dovuto sostenere costi ulteriori, causati dall'impossibilità di trasferirsi nell'immobile de quo nei tempi preventivati, nonostante vi avesse trasferito la propria residenza anagrafica, quali le spese per la prosecuzione del contratto locatizio, per complessivi € 9.050, nonché ulteriori € 5.806,79 per spese condominiali. Domandava anche il rimborso di € 5.015,47, quali costi per il ricovero in una struttura del suocero, CA NR, versante in precarie condizioni di salute, il quale, a detta dell'attore, sarebbe dovuto andare a vivere con la sua famiglia nel nuovo immobile, nonché dell'ulteriore importo di € 5.236,40, quale insoluto dell'appaltatore nei riguardi di una ditta fornitrice, che avrebbe dovuto essere saldato con parte del denaro già versatogli dal committente.
Si costituiva in giudizio l'arch. mentre rimaneva contumace, anche nella presente Controparte_2 procedura, . Controparte_1
Dato corso al libero interrogatorio delle parti, a scioglimento della riserva assunta sull'eccezione preliminare di nullità sollevata dal convenuto e sui mezzi istruttori richiesti dalle parti, veniva CP_2 disposta CTU, con affidamento dell'incarico all'arch. , che già aveva redatto la CTU in Persona_1 sede di accertamento tecnico preventivo, demandandogli il compito di: quantificare le spese necessarie per emendare le opere eseguite dai vizi riscontrati nella CTU svolta in ATP sub RG 1049/2022, quantificare il valore delle opere non ultimate, già individuate in sede di CTU svolta in ATP, alla stregua del prezzo previsto in contratto di appalto;
dire se le opere svolte da terzi e di cui alle fatture prodotte dall'attore sub doc. 23, 24, 25 e 26 rientrassero nell'oggetto dell'appalto e se i prezzi esposti fossero congrui rispetto ai valori di mercato;
veniva, altresì, dato ingresso alle prove testimoniali, con i limiti precisati nell'ordinanza 14.08.2024.
All'udienza del 2.10.2024, le parti costituite facevano presente di aver raggiunto un'intesa, in conseguenza della quale l'attore rinunciava agli atti nei confronti del (solo) convenuto che CP_2 accettava la rinuncia, e veniva perciò dichiarata l'estinzione del giudizio, limitatamente al rapporto processuale tra l'attore e quest'ultimo. Su invito del Giudice, le parti precisavano che l'accordo tra le stesse intercorso aveva avuto ad oggetto il concorso alle spese legali sia dell'ATP che del presente procedimento, nella misura di € 10.000 omnia e con esclusione di qualsiasi ammissione di responsabilità professionale.
La causa procedeva, quindi, solamente tra l'attore ed il (rimasta, come detto, contumace) e, CP_1 dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale a norma dell'art. 281-sexies c.p.c., veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19 marzo 2025.
Alla luce degli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria e delle risultanze dell'espletata CTU, l'inadempimento dell'appaltatore deve ritenersi dimostrato.
Risulta provato per tabulas il rapporto contrattuale intercorso tra l'attore e l'impresa appaltatrice, che, attraverso il titolare aveva assunto l'incarico commissionatole, sottoscrivendo, in data Controparte_1 2.11.2021, il contratto d'appalto (cfr. sub. doc.7 di parte ricorrente nel fascicolo del proc. per ATP sub doc. 2), che era stato preceduto da un capitolato di massima, inviato in data 12.10.2021 dall'attore, indicante in linea generale le opere da eseguire.
pagina 3 di 7 E', altresì, emerso incontrovertibilmente come le opere oggetto del predetto contratto di appalto siano rimaste, in parte, incompiute e, in parte, presentino difetti.
Il CTU, arch. , nella propria relazione, effettua un preliminare richiamo alla perizia, che aveva Per_1 redatto nel precedente procedimento per ATP sub RG 1049/2022, nella quale era stata accertata la situazione di fatto e riscontrate difformità ed incompletezze nell'esecuzione dei lavori appaltati. Precisa come (cfr. pg.
3-4 dell'elaborato peritale) i lavori di manutenzione straordinari, commissionati all'impresa convenuta, avessero previsto la demolizione di alcune pareti, dell'intera pavimentazione con massetto e il rifacimento di tutta l'impiantistica, dei servizi igienici e della cucina, nonché degli infissi esterni e della rimodulazione degli spazi interni.
Elenca, quindi, i vizi e difetti riscontrati, come di seguito sintetizzati: a) servizi igienici: rivestimento ceramico non posato in maniera perfetta, finiture incomplete, mancano gli elementi sanitari e i termo bagno elettrici, porta non conforme;
b) impianto elettrico: impianto non completamente finito nel montaggio, mancano gli apparecchi di comando (tutto domotico); c) nel corridoio c'è la struttura per la porta, ma non montata;
d) pareti in cartongesso non planari e non conformi;
e) impianto di climatizzazione: bocchette posizionate in modo non conforme;
f) impianto riscaldamento a pavimento: problemi nei collettori di partenza delle varie zone;
g) serramento cucina privo di montaggio tapparelle;
h) mancano i cielini (chiusure cassonetti delle tapparelle), davanzali e velette;
i) manca tinteggiatura garage;
l) portoncino blindato senza filetti di contorno e cornici di finitura;
m) porte consegnate ma non montate (una del bagno non a norma); n) vano tecnico modificato in corso d'opera mancante del controtelaio per il montaggio della porta (cfr. pag. da 4 a 12 della CTU).
Devono, pertanto, ritenersi accertati i lavori non eseguiti e i difetti presenti, come dettagliatamente elencati nell'elaborato peritale. Afferma, poi, il CTU a pag. 12 del suo elaborato: “Dal lungo elenco delle opere di finitura da eseguire
o che erano state eseguite in maniera non ortodossa o, addirittura, errata, possiamo evidenziare come non si tratti quasi mai di lavori completi o che possono avere un riferimento ad una voce di capitolato specifica, tranne in pochi casi che, poi, andremo ad evidenziare. Per metafora, è come se consegnassero una vettura con le ruote non fissate al mozzo e, quindi, per completare l'opera è necessario fissare la ruota al mozzo per poterla utilizzare. Chiaramente questo tipo di lavoro non è previsto in alcun prezziario, perché facente parte di una voce complessiva che riguarda il lavoro di fornitura e montaggio delle ruote, e, pertanto, è necessario ricorrere ad una valutazione il più possibile oggettiva del tipo di intervento da eseguire”. Il rilevo appare indicativo nel rappresentare il modus operandi dell'appaltatore.
Per la quantificazione dei danni, l'arch. , preso atto che non esiste un “Computo Metrico Per_1
Estimativo” preliminare collegato ad un “Capitolato d'Appalto”, che permettesse di liquidare i lavori non eseguiti o non eseguiti a regola d'arte nonché del fatto che nel contratto di appalto non veniva determinato un importo lavori, ma si faceva riferimento solo alla cifra di € 150.000,00 (si precisa solo che i lavori erano previsti con lo sconto del 50% in fattura in applicazione del bonus fiscale per le ristrutturazioni edilizie), come massimale oltre il quale era necessaria una specifica autorizzazione del committente, ha precisato che si è servito del “Capitolato Specifiche Tecniche” (allegato 5 della perizia) e dei “Computi Metrici allegati all'Asseverazione” (allegati 2 e 3 della suddetta perizia), per verificare che le spese sostenute per sistemare e completare le opere eseguite in difformità fossero congrue.
pagina 4 di 7 Su tali premesse, il CTU, per determinare i costi necessari per l'ultimazione dei lavori non eseguiti e/o correzione dei difetti, ha redatto una dettagliata tabella (cfr. pag. 29 e 30 della perizia), in cui ha quantificato il complessivo importo di € 29.511,74, costituito dalla somma dei seguenti costi: a) servizi igienici: € 5.763,92 (nello specifico: € 2.700,41 per doccia + € 2.299,10 per vasca + € 389,91 per porta + € 224,50 x 2 per termostato + € 150 per finitura edile);
b) impianto elettrico: € 6.500,00 (nello specifico: € 6.000 impianto + € 500,00 placche e frutti); c) corridoio: porta a vetri € 294,04;
d) pareti in cartongesso: € 10.433,06 (nello specifico: € 3.206,87 per rasatura + € 582,66 per fondo bagno + € 1.416,70 per fondo pareti + € 541,04 per tinta bagni + € 3.089,79 per tinta pareti + € 600,00 per rifacimento parete + € 786,00 per smontaggio led + € 210,00 per copri led);
e) impianto climatizzazione: € 646,5; f) impianto di riscaldamento: nessuna ulteriore spesa (intervento di sistemazione eseguito da parte dell'idraulico che aveva fatto il lavoro in precedenza senza ulteriori oneri); g) serramenti cucina: € 1.438,55 (nello specifico: € 934,43 per tapparella + € 352,00 per motore + €
152,12 per montaggio);
h) cielini, coibentazione e davanzali interni: € 3.751,27 (nello specifico: € 1.688,31 serramentista + € 866,03 edile coibentazione + € 1.196,93 edile davanzali); i) cantina/garage: € 285,00;
l) portoncino blindato (nessuna spesa: interventi di rifinitura da parte di ditta già intervenuta);
m) montaggio porte: € 331,40;
n) vani tecnici: € 490,00.
Detti costi, secondo il CTU, rappresentano le spese necessarie al ripristino dell'appartamento a regola d'arte, sia per quanto riguarda le opere eseguite in difformità dalla regola dell'arte, sia per quelle non eseguite, che erano state previste nel capitolato d'appalto.
In tale quantificazione devono, pertanto, ricomprendersi anche i costi relativi alle fatture prodotte dall'attore, tra cui quelle sub. doc. 23, 24, 25, 26, che, oltre ad aver trovato conferma in sede testimoniale (quanto ai doc. 23, 24 e 26), il CTU espressamente ha reputato “rientranti a pieno titolo nei lavori previsti dal capitolato d'appalto descrittivo, richiamato dal contratto di appalto e chiamato capitolato specifiche tecniche”, ritenendo che “i prezzi esposti nelle fatture richiamate siano assolutamente congrui con i lavori eseguiti” (cfr. pag. 31 della relazione peritale).
In riferimento, invece, all'importo di € 5.236,40, che l'attore chiede in ripetizione, in quanto non sarebbe stato pagato dall'appaltatore alla fornitrice FO AV (cfr. doc. 25 documenti nel procedimento ATP), e che l'attore ritiene essere compreso nelle somme che egli aveva versato all'impresa non può essere riconosciuto perché i pavimenti in questione sono stati Controparte_1 realizzati dall'appaltatore, non rientrando tra le opere che il CTU ha indicato ancora da realizzare. La circostanza che l'appaltatore non abbia pagato il dovuto al fornitore dei pavimenti non integra, pertanto, alcun danno del committente, non essendo questi tenuto al relativo pagamento.
Neppure dovuto è il costo di € 1.134,60, imputato dall'attore al ripristino dell'area verde, in quanto non supportato da alcun idoneo riscontro probatorio: non vi è prova, infatti, del danneggiamento arrecato al cortile così come del nesso causale correlato all'inadempimento del convenuto;
peraltro, CP_3 non vi è neppure prova che detto importo sia stato sostenuto dall'attore, che ha prodotto solamente un pagina 5 di 7 non meglio dettagliato preventivo.
Parimenti non sono dovute le somme corrisposte a titolo di canone locatizio per l'abitazione condotta in locazione dall'attore, né le relative spese condominiali, nei mesi in cui non aveva potuto traferirsi nell'immobile in oggetto. Il fatto che egli vi avesse, comunque, eletto la sua residenza anagrafica (circostanza, questa, espressamente ammessa dall'attore – cfr. pag. 3 del ricorso per ATP) implica l'abitabilità dell'immobile; diversamente gli sarebbe stata negata. Il che consente di dedurre che le condizioni dell'appartamento fossero potenzialmente idonee a consentire il trasferimento in esso dell'attore e della sua famiglia, potendo i lavori di sistemazione (riguardanti aspetti che non appaiono determinanti per l'agibilità dell'appartamento) essere effettuati con la presenza di persone al suo interno, pur con qualche (sopportabile) disagio, come riscontrato dal fatto che gli interventi elencati in
CTU sono tutte piccole lavorazioni non afferenti alla struttura dell'immobile. D'altra parte, l'attore non ha fornito alcuna specifica prova che detti costi si sono resi necessari per l'inadempimento dell'appaltatore.
Per la medesima ragione, va escluso anche il ristoro delle spese per la degenza in struttura del suocero dell'attore, , non risultando, peraltro, neppure dimostrato che il ricovero dell'anziano Persona_2 nella struttura fosse stato motivato esclusivamente dall'impossibilità di trasferirsi nell'abitazione ristrutturata, né che l'attore abbia subito un danno al riguardo, dal momento che non ha fornito alcuna prova di aver sostenuto i costi del detto ricovero (le fatture dimesse sono, infatti, intestate a Per_2
c/o ), talché alcun risarcimento può essergli, a tal riguardo, giustificatamente
[...] Persona_3 riconosciuto.
Ciò precisato, essendosi l'appaltatore reso inadempiente agli obblighi contrattuali, per le ragioni sopra evidenziate, sarà tenuto, ai sensi dell'art. 1218 c.c., a risarcire il danno conseguito all'attore nei termini e nella misura accertata dal CTU (€ 29.511,74), che lo scrivente Giudice fa propria, ritenendola congrua e, quindi, condivisibile.
Trattandosi il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale di un debito di valore, sono, altresì, dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. In applicazione della nota sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo applicare un saggio del 3% annuo comprensivo, in via equitativa, di interessi e rivalutazione decorrente dal 31.03.2022, ossia dalla data di ultimazione dei lavori prevista in contratto, sino al saldo effettivo.
In ragione della soccombenza del convenuto, a parte attrice vanno, altresì, riconosciute le spese legali, relative sia al procedimento per ATP, che al presente giudizio.
In merito alla loro quantificazione, va precisato come, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministeriale n.55 del 2014, il valore della causa si determini in base al decisum e non al disputatum, talché lo scaglione di riferimento deve essere quello ricompreso tra € 26.001 ed € 52.000. Le spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori tariffari medi per entrambe le fasi, comprensive delle spese vive, anche per la CTU in entrambe le fasi e per il CTP. Riguardo al CTP, ing. appare eccessivo l'importo Per_4 domandato di € 5.075,20, pur in riferimento ad ambedue le procedure, dal momento che non appare condivisibile che gli onorari del CTP superino quelli richiesti dallo stesso CTU, ragion per cui si ritiene congruo liquidare, per tale voce, l'importo omnicomprensivo di € 2.000.
pagina 6 di 7
PQM
Il Giudice del Tribunale di Rovereto definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro ogni diversa domanda disattesa o assorbita, così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Condanna il convenuto a pagare in favore dell'attore la soma di Controparte_1 Parte_1
€ 29.511,74, oltre al 3% dal 31.03.2022 al saldo effettivo.
2. Condanna alla refusione delle spese legali in favore di che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in di € 16.845,82, di cui € 10.672,00 per onorari (di cui € 3.056,00 por la fase di ATP ed € 7.616,00 per la fase di merito) ed € 6.173,82 per spese vive (comprensive di € 3.095,02 per CTU nelle due fasi ed € 2.000,00 per la CTP, pure nelle due fasi), oltre al 15% spese generali, IVA e CNAP come per legge.,
Rovereto, 19 marzo 2025.
Minuta redatta dalla tirocinante GOP avv. Valeria Baldo.
Il Giudice dott. Riccardo Dies
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Riccardo Dies, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 488/2023 promossa da:
(C.F. , col patrocinio dell'avv. GIULIO PEZCOLLER, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Via Prati n. 16, 36068 Rovereto (TN)
ATTORE contro
(C.F. ), quale titolare dell'omonima Impresa Individuale Controparte_1 C.F._2
(P.Iva ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Risarcimento danni per inadempimento contratto appalto.
Le parti hanno concluso come segue:
Per l'attore: “Nel merito, in via principale: Accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui al presente atto di citazione, l'inadempimento del contratto d'appalto del 02.11.2021 in capo a , Controparte_1 titolare dell'omonima Impresa Individuale, nella qualità di appaltatore. Accertare e dichiarare, per effetto dell'inadempimento di cui al paragrafo precedente, il diritto del sig.
a vedersi corrispondere da , titolare dell'omonima Impresa Individuale, Parte_1 Controparte_1 la somma di € 58.595,46.-, oltre alle somme che dovessero emergere nel corso dell'istruttoria di causa;
e/o la diversa maggiore o minor somma accertata all'esito dell'istruttoria medesima. Oltre ancora a interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Per l'effetto, condannare , titolare dell'omonima Impresa Individuale, al pagamento in Controparte_1 favore del sig. della somma di € 58.595,46.-, oltre alle somme che dovessero emergere Parte_1
pagina 1 di 7 nel corso dell'istruttoria di causa;
e/o la diversa maggiore o minor somma accertata all'esito dell'istruttoria medesima. Oltre ancora a interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Nel merito, in via subordinata: Accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui al presente atto di citazione, la concorrente responsabilità extracontrattuale in capo a dell'omonima Controparte_1
Impresa Individuale nella qualità di appaltatore. Accertare e dichiarare, per effetto di quanto indicato al paragrafo precedente, il diritto del sig. a vedersi corrispondere da , Parte_1 Controparte_1 titolare dell'omonima Impresa Individuale, la somma di € 58.595,46.-, oltre alle somme che dovessero emergere nel corso dell'istruttoria di causa;
e/o la diversa maggiore o minor somma accertata all'esito dell'istruttoria medesima. Oltre ancora a interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Per l'effetto, condannare , titolare dell'omonima Impresa Individuale, al pagamento in Controparte_1 favore del sig. della somma di € 58.595,46.-, oltre alle somme che dovessero emergere Parte_1 nel corso dell'istruttoria di causa;
e/o la diversa maggiore o minor somma accertata all'esito dell'istruttoria medesima. Oltre ancora a interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. In ogni caso con rifusione integrale dei compensi del presente giudizio, oltre anticipazioni (ove sostenute), R.F. al 15%, IVA (ove dovuta) e CNPA (come per legge), oltre alle spese di CTU e CTP nel giudizio, nonché nella procedura di ATP. Insiste sulle richieste istruttorie non accolte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE adiva il Tribunale di Rovereto, in un primo momento istaurando procedimento per ATP Parte_1
(sub. R.G. 1049/2022), volto ad accertare la presenza di vizi e/o difetti e i danni subiti dall'immobile di sua proprietà, situato in Rovereto, via Matteo Dal Ben n. 3/B, all'interno del complesso denominato
Trade Center, in conseguenza di un intervento edilizio di manutenzione straordinaria, consistente nell'esecuzione di lavori di ristrutturazione, rifacimento e sistemazione, commissionato all'Impresa Individuale e seguito dall'arch. nella veste di incaricato/progettista e Controparte_1 Controparte_2
Direttore Lavori.
Nel procedimento per ATP si era costituito l'arch. mentre l'appaltatore Controparte_2 CP_1 era rimasto contumace.
[...]
Il CTU nominato, arch. , si era limitato, in tale sede, a redigere una perizia meramente Persona_1 descrittiva, senza tuttavia quantificare economicamente i danni, né prevedere una soluzione volta ad eliminare i vizi e i difetti riscontrati. dava, quindi, impulso al presente procedimento, convenendo in giudizio l'arch. Parte_1
e , di cui chiedeva la condanna in via solidale e/o disgiunta, previo Controparte_2 Controparte_1 accertamento della loro responsabilità, di natura contrattuale e, in subordine, anche concorrente extracontrattuale: quanto al primo, poiché, nella sua veste di Direttore Lavori, aveva assunto un comportamento negligente e inadempiente, per non aver vigilato durante la fase esecutiva delle opere oggetto del contratto di appalto;
quanto all'appaltatore, in ragione della mancata ultimazione dei lavori commissionati e dell'inesatta e/o non completa esecuzione a regola d'arte degli stessi.
Affermava l'attore di aver corrisposto in favore dell'appaltatore il complessivo Controparte_1 importo di € 78.200, a fronte di fatture per € 81.200 e che il mancato saldo residuo di € 3.000 era da ricondurre ai molteplici inadempimenti dell'appaltatore, come dettagliatamente descritti in citazione.
pagina 2 di 7 Chiedeva, quindi, l'integrazione della CTU espletata nel corso dell'ATP, affinché venissero accertati verificati e descritti i danni patiti dall'immobile in oggetto, quantificati i costi per la sistemazione, nonché individuate le rispettive responsabilità dei convenuti.
Aggiungeva di aver dovuto sostenere costi ulteriori, causati dall'impossibilità di trasferirsi nell'immobile de quo nei tempi preventivati, nonostante vi avesse trasferito la propria residenza anagrafica, quali le spese per la prosecuzione del contratto locatizio, per complessivi € 9.050, nonché ulteriori € 5.806,79 per spese condominiali. Domandava anche il rimborso di € 5.015,47, quali costi per il ricovero in una struttura del suocero, CA NR, versante in precarie condizioni di salute, il quale, a detta dell'attore, sarebbe dovuto andare a vivere con la sua famiglia nel nuovo immobile, nonché dell'ulteriore importo di € 5.236,40, quale insoluto dell'appaltatore nei riguardi di una ditta fornitrice, che avrebbe dovuto essere saldato con parte del denaro già versatogli dal committente.
Si costituiva in giudizio l'arch. mentre rimaneva contumace, anche nella presente Controparte_2 procedura, . Controparte_1
Dato corso al libero interrogatorio delle parti, a scioglimento della riserva assunta sull'eccezione preliminare di nullità sollevata dal convenuto e sui mezzi istruttori richiesti dalle parti, veniva CP_2 disposta CTU, con affidamento dell'incarico all'arch. , che già aveva redatto la CTU in Persona_1 sede di accertamento tecnico preventivo, demandandogli il compito di: quantificare le spese necessarie per emendare le opere eseguite dai vizi riscontrati nella CTU svolta in ATP sub RG 1049/2022, quantificare il valore delle opere non ultimate, già individuate in sede di CTU svolta in ATP, alla stregua del prezzo previsto in contratto di appalto;
dire se le opere svolte da terzi e di cui alle fatture prodotte dall'attore sub doc. 23, 24, 25 e 26 rientrassero nell'oggetto dell'appalto e se i prezzi esposti fossero congrui rispetto ai valori di mercato;
veniva, altresì, dato ingresso alle prove testimoniali, con i limiti precisati nell'ordinanza 14.08.2024.
All'udienza del 2.10.2024, le parti costituite facevano presente di aver raggiunto un'intesa, in conseguenza della quale l'attore rinunciava agli atti nei confronti del (solo) convenuto che CP_2 accettava la rinuncia, e veniva perciò dichiarata l'estinzione del giudizio, limitatamente al rapporto processuale tra l'attore e quest'ultimo. Su invito del Giudice, le parti precisavano che l'accordo tra le stesse intercorso aveva avuto ad oggetto il concorso alle spese legali sia dell'ATP che del presente procedimento, nella misura di € 10.000 omnia e con esclusione di qualsiasi ammissione di responsabilità professionale.
La causa procedeva, quindi, solamente tra l'attore ed il (rimasta, come detto, contumace) e, CP_1 dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale a norma dell'art. 281-sexies c.p.c., veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19 marzo 2025.
Alla luce degli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria e delle risultanze dell'espletata CTU, l'inadempimento dell'appaltatore deve ritenersi dimostrato.
Risulta provato per tabulas il rapporto contrattuale intercorso tra l'attore e l'impresa appaltatrice, che, attraverso il titolare aveva assunto l'incarico commissionatole, sottoscrivendo, in data Controparte_1 2.11.2021, il contratto d'appalto (cfr. sub. doc.7 di parte ricorrente nel fascicolo del proc. per ATP sub doc. 2), che era stato preceduto da un capitolato di massima, inviato in data 12.10.2021 dall'attore, indicante in linea generale le opere da eseguire.
pagina 3 di 7 E', altresì, emerso incontrovertibilmente come le opere oggetto del predetto contratto di appalto siano rimaste, in parte, incompiute e, in parte, presentino difetti.
Il CTU, arch. , nella propria relazione, effettua un preliminare richiamo alla perizia, che aveva Per_1 redatto nel precedente procedimento per ATP sub RG 1049/2022, nella quale era stata accertata la situazione di fatto e riscontrate difformità ed incompletezze nell'esecuzione dei lavori appaltati. Precisa come (cfr. pg.
3-4 dell'elaborato peritale) i lavori di manutenzione straordinari, commissionati all'impresa convenuta, avessero previsto la demolizione di alcune pareti, dell'intera pavimentazione con massetto e il rifacimento di tutta l'impiantistica, dei servizi igienici e della cucina, nonché degli infissi esterni e della rimodulazione degli spazi interni.
Elenca, quindi, i vizi e difetti riscontrati, come di seguito sintetizzati: a) servizi igienici: rivestimento ceramico non posato in maniera perfetta, finiture incomplete, mancano gli elementi sanitari e i termo bagno elettrici, porta non conforme;
b) impianto elettrico: impianto non completamente finito nel montaggio, mancano gli apparecchi di comando (tutto domotico); c) nel corridoio c'è la struttura per la porta, ma non montata;
d) pareti in cartongesso non planari e non conformi;
e) impianto di climatizzazione: bocchette posizionate in modo non conforme;
f) impianto riscaldamento a pavimento: problemi nei collettori di partenza delle varie zone;
g) serramento cucina privo di montaggio tapparelle;
h) mancano i cielini (chiusure cassonetti delle tapparelle), davanzali e velette;
i) manca tinteggiatura garage;
l) portoncino blindato senza filetti di contorno e cornici di finitura;
m) porte consegnate ma non montate (una del bagno non a norma); n) vano tecnico modificato in corso d'opera mancante del controtelaio per il montaggio della porta (cfr. pag. da 4 a 12 della CTU).
Devono, pertanto, ritenersi accertati i lavori non eseguiti e i difetti presenti, come dettagliatamente elencati nell'elaborato peritale. Afferma, poi, il CTU a pag. 12 del suo elaborato: “Dal lungo elenco delle opere di finitura da eseguire
o che erano state eseguite in maniera non ortodossa o, addirittura, errata, possiamo evidenziare come non si tratti quasi mai di lavori completi o che possono avere un riferimento ad una voce di capitolato specifica, tranne in pochi casi che, poi, andremo ad evidenziare. Per metafora, è come se consegnassero una vettura con le ruote non fissate al mozzo e, quindi, per completare l'opera è necessario fissare la ruota al mozzo per poterla utilizzare. Chiaramente questo tipo di lavoro non è previsto in alcun prezziario, perché facente parte di una voce complessiva che riguarda il lavoro di fornitura e montaggio delle ruote, e, pertanto, è necessario ricorrere ad una valutazione il più possibile oggettiva del tipo di intervento da eseguire”. Il rilevo appare indicativo nel rappresentare il modus operandi dell'appaltatore.
Per la quantificazione dei danni, l'arch. , preso atto che non esiste un “Computo Metrico Per_1
Estimativo” preliminare collegato ad un “Capitolato d'Appalto”, che permettesse di liquidare i lavori non eseguiti o non eseguiti a regola d'arte nonché del fatto che nel contratto di appalto non veniva determinato un importo lavori, ma si faceva riferimento solo alla cifra di € 150.000,00 (si precisa solo che i lavori erano previsti con lo sconto del 50% in fattura in applicazione del bonus fiscale per le ristrutturazioni edilizie), come massimale oltre il quale era necessaria una specifica autorizzazione del committente, ha precisato che si è servito del “Capitolato Specifiche Tecniche” (allegato 5 della perizia) e dei “Computi Metrici allegati all'Asseverazione” (allegati 2 e 3 della suddetta perizia), per verificare che le spese sostenute per sistemare e completare le opere eseguite in difformità fossero congrue.
pagina 4 di 7 Su tali premesse, il CTU, per determinare i costi necessari per l'ultimazione dei lavori non eseguiti e/o correzione dei difetti, ha redatto una dettagliata tabella (cfr. pag. 29 e 30 della perizia), in cui ha quantificato il complessivo importo di € 29.511,74, costituito dalla somma dei seguenti costi: a) servizi igienici: € 5.763,92 (nello specifico: € 2.700,41 per doccia + € 2.299,10 per vasca + € 389,91 per porta + € 224,50 x 2 per termostato + € 150 per finitura edile);
b) impianto elettrico: € 6.500,00 (nello specifico: € 6.000 impianto + € 500,00 placche e frutti); c) corridoio: porta a vetri € 294,04;
d) pareti in cartongesso: € 10.433,06 (nello specifico: € 3.206,87 per rasatura + € 582,66 per fondo bagno + € 1.416,70 per fondo pareti + € 541,04 per tinta bagni + € 3.089,79 per tinta pareti + € 600,00 per rifacimento parete + € 786,00 per smontaggio led + € 210,00 per copri led);
e) impianto climatizzazione: € 646,5; f) impianto di riscaldamento: nessuna ulteriore spesa (intervento di sistemazione eseguito da parte dell'idraulico che aveva fatto il lavoro in precedenza senza ulteriori oneri); g) serramenti cucina: € 1.438,55 (nello specifico: € 934,43 per tapparella + € 352,00 per motore + €
152,12 per montaggio);
h) cielini, coibentazione e davanzali interni: € 3.751,27 (nello specifico: € 1.688,31 serramentista + € 866,03 edile coibentazione + € 1.196,93 edile davanzali); i) cantina/garage: € 285,00;
l) portoncino blindato (nessuna spesa: interventi di rifinitura da parte di ditta già intervenuta);
m) montaggio porte: € 331,40;
n) vani tecnici: € 490,00.
Detti costi, secondo il CTU, rappresentano le spese necessarie al ripristino dell'appartamento a regola d'arte, sia per quanto riguarda le opere eseguite in difformità dalla regola dell'arte, sia per quelle non eseguite, che erano state previste nel capitolato d'appalto.
In tale quantificazione devono, pertanto, ricomprendersi anche i costi relativi alle fatture prodotte dall'attore, tra cui quelle sub. doc. 23, 24, 25, 26, che, oltre ad aver trovato conferma in sede testimoniale (quanto ai doc. 23, 24 e 26), il CTU espressamente ha reputato “rientranti a pieno titolo nei lavori previsti dal capitolato d'appalto descrittivo, richiamato dal contratto di appalto e chiamato capitolato specifiche tecniche”, ritenendo che “i prezzi esposti nelle fatture richiamate siano assolutamente congrui con i lavori eseguiti” (cfr. pag. 31 della relazione peritale).
In riferimento, invece, all'importo di € 5.236,40, che l'attore chiede in ripetizione, in quanto non sarebbe stato pagato dall'appaltatore alla fornitrice FO AV (cfr. doc. 25 documenti nel procedimento ATP), e che l'attore ritiene essere compreso nelle somme che egli aveva versato all'impresa non può essere riconosciuto perché i pavimenti in questione sono stati Controparte_1 realizzati dall'appaltatore, non rientrando tra le opere che il CTU ha indicato ancora da realizzare. La circostanza che l'appaltatore non abbia pagato il dovuto al fornitore dei pavimenti non integra, pertanto, alcun danno del committente, non essendo questi tenuto al relativo pagamento.
Neppure dovuto è il costo di € 1.134,60, imputato dall'attore al ripristino dell'area verde, in quanto non supportato da alcun idoneo riscontro probatorio: non vi è prova, infatti, del danneggiamento arrecato al cortile così come del nesso causale correlato all'inadempimento del convenuto;
peraltro, CP_3 non vi è neppure prova che detto importo sia stato sostenuto dall'attore, che ha prodotto solamente un pagina 5 di 7 non meglio dettagliato preventivo.
Parimenti non sono dovute le somme corrisposte a titolo di canone locatizio per l'abitazione condotta in locazione dall'attore, né le relative spese condominiali, nei mesi in cui non aveva potuto traferirsi nell'immobile in oggetto. Il fatto che egli vi avesse, comunque, eletto la sua residenza anagrafica (circostanza, questa, espressamente ammessa dall'attore – cfr. pag. 3 del ricorso per ATP) implica l'abitabilità dell'immobile; diversamente gli sarebbe stata negata. Il che consente di dedurre che le condizioni dell'appartamento fossero potenzialmente idonee a consentire il trasferimento in esso dell'attore e della sua famiglia, potendo i lavori di sistemazione (riguardanti aspetti che non appaiono determinanti per l'agibilità dell'appartamento) essere effettuati con la presenza di persone al suo interno, pur con qualche (sopportabile) disagio, come riscontrato dal fatto che gli interventi elencati in
CTU sono tutte piccole lavorazioni non afferenti alla struttura dell'immobile. D'altra parte, l'attore non ha fornito alcuna specifica prova che detti costi si sono resi necessari per l'inadempimento dell'appaltatore.
Per la medesima ragione, va escluso anche il ristoro delle spese per la degenza in struttura del suocero dell'attore, , non risultando, peraltro, neppure dimostrato che il ricovero dell'anziano Persona_2 nella struttura fosse stato motivato esclusivamente dall'impossibilità di trasferirsi nell'abitazione ristrutturata, né che l'attore abbia subito un danno al riguardo, dal momento che non ha fornito alcuna prova di aver sostenuto i costi del detto ricovero (le fatture dimesse sono, infatti, intestate a Per_2
c/o ), talché alcun risarcimento può essergli, a tal riguardo, giustificatamente
[...] Persona_3 riconosciuto.
Ciò precisato, essendosi l'appaltatore reso inadempiente agli obblighi contrattuali, per le ragioni sopra evidenziate, sarà tenuto, ai sensi dell'art. 1218 c.c., a risarcire il danno conseguito all'attore nei termini e nella misura accertata dal CTU (€ 29.511,74), che lo scrivente Giudice fa propria, ritenendola congrua e, quindi, condivisibile.
Trattandosi il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale di un debito di valore, sono, altresì, dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. In applicazione della nota sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo applicare un saggio del 3% annuo comprensivo, in via equitativa, di interessi e rivalutazione decorrente dal 31.03.2022, ossia dalla data di ultimazione dei lavori prevista in contratto, sino al saldo effettivo.
In ragione della soccombenza del convenuto, a parte attrice vanno, altresì, riconosciute le spese legali, relative sia al procedimento per ATP, che al presente giudizio.
In merito alla loro quantificazione, va precisato come, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministeriale n.55 del 2014, il valore della causa si determini in base al decisum e non al disputatum, talché lo scaglione di riferimento deve essere quello ricompreso tra € 26.001 ed € 52.000. Le spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori tariffari medi per entrambe le fasi, comprensive delle spese vive, anche per la CTU in entrambe le fasi e per il CTP. Riguardo al CTP, ing. appare eccessivo l'importo Per_4 domandato di € 5.075,20, pur in riferimento ad ambedue le procedure, dal momento che non appare condivisibile che gli onorari del CTP superino quelli richiesti dallo stesso CTU, ragion per cui si ritiene congruo liquidare, per tale voce, l'importo omnicomprensivo di € 2.000.
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PQM
Il Giudice del Tribunale di Rovereto definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro ogni diversa domanda disattesa o assorbita, così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Condanna il convenuto a pagare in favore dell'attore la soma di Controparte_1 Parte_1
€ 29.511,74, oltre al 3% dal 31.03.2022 al saldo effettivo.
2. Condanna alla refusione delle spese legali in favore di che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in di € 16.845,82, di cui € 10.672,00 per onorari (di cui € 3.056,00 por la fase di ATP ed € 7.616,00 per la fase di merito) ed € 6.173,82 per spese vive (comprensive di € 3.095,02 per CTU nelle due fasi ed € 2.000,00 per la CTP, pure nelle due fasi), oltre al 15% spese generali, IVA e CNAP come per legge.,
Rovereto, 19 marzo 2025.
Minuta redatta dalla tirocinante GOP avv. Valeria Baldo.
Il Giudice dott. Riccardo Dies
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