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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/02/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Anna Bertini Giudice
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. n. 2846/2022 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensore: avv. Alfonso Giordani
Domicilio eletto: Genova, Via G. Carducci 5/9 presso lo studio del difensore, come da procura in atti
E
CP_1
(c. f. ) C.F._2
Difensore: avv. Claudia Dasso,
Domicilio eletto: Genova, Via SS. Giacomo e Filippo 35, presso lo studio del difensore, come da procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto emesso il 25.01.2023). avente ad oggetto la causa di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da accordo raggiunto all'udienza del 21.01.2025
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche il ricorrente o Parte_1 il padre o il marito) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver contratto in Recco (GE) l'8 giugno 2002 matrimonio concordatario con ; CP_1
- Che dall'unione nascevano due figli: , nata il [...] e , nato Per_1 Per_2 il 01.03.2008;
- Che le parti sono addivenute a separazione personale consensuale con verbale dell'8 marzo 2018, omologato con decreto del Tribunale di Genova del 15 marzo 2018 alle condizioni ivi indicate;
- Di svolgere attività di medico-anestesista quale dipendente presso l'Ospedale San Martino di Genova e di percepire in media il reddito netto mensile di € 3.790,00;
- Di essere comproprietario della casa coniugale in ragione della metà ed essere onerato da un rateo mensile di € 1.205,17 per il mutuo ipotecario della già menzionata casa coniugale, oltre al rateo mensile di euro 176,90 per altro finanziamento contratto per esigenze famigliari;
- Che la moglie svolge attività lavorativa quale docente di scuola elementare con un reddito annuo di circa € 11.000,00 e percepisce integralmente gli assegni familiari per la prole.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia del divorzio,
- L'affidamento del figlio minore in maniera condivisa ad entrambi i Per_2 genitori, con collocazione abitativa presso la madre nella casa già coniugale,
- La regolamentazione delle condizioni di visita del figlio minore al Per_2 padre con l'attuale regime,
- La conferma della previsione di un contributo al mantenimento dei figli e Per_1
da parte del padre della somma pari ad euro 500,00= per ciascun Per_2 figlio, oltre ISTAT ed oltre alla partecipazione da parte dei genitori al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli nella misura del 50% ciascuno.
- L'esonero dal versamento dell'assegno divorzile.
Con vittoria delle spese.
(da ora anche la resistente o la madre o la moglie) si costituiva CP_1 mediante memoria con la quale allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di svolgere l'attività di insegnante presso la scuola elementare con un
2 contratto a tempo determinato e di percepire un reddito mensile netto pari ad euro 1.200,00;
- Che rispetto all'anno della separazione il marito ha ottenuto un incremento di reddito e ora percepisce un reddito mensile netto pari ad euro 4.156,00
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia del divorzio
- La conferma dell'assegnazione della casa coniugale
- L'affidamento congiunto del figlio con collocazione prevalente Per_2 presso l'abitazione della madre,
- La regolamentazione delle condizioni di visita padre-figlio secondo quanto previsto in sede di separazione,
- La previsione, quale contributo al mantenimento dei figli e da Per_1 Per_2 parte del padre, della somma pari ad euro 1.400,00= mensili, ovvero in subordine euro 1.081,08, oltre alla partecipazione da parte del padre al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli nella misura del 70%.
Con vittoria delle spese.
All'esito della comparizione personale dei coniugi, essendo fallito il tentativo di conciliazione, veniva fissata la trattazione scritta della causa e con ordinanza presidenziale del 19.01.2023, in via temporanea ed urgente ai sensi dell'art. 4 legge 898/70, venivano confermati i provvedimenti accessori in vigore conseguenti alla separazione personale tra i coniugi.
Nella successiva fase contenziosa nanti l'Istruttore, i difensori delle parti depositavano memorie integrative e all'udienza dell'11.05.2023 precisavano le conclusioni richiedendo la pronuncia della sentenza in punto status.
Con sentenza n.1223/2023 del 12 maggio 2023 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra le parti in Recco (GE) il giorno 08/06/2002, trascritto nei registri dello Stato Civile di Recco (Atto N. 10, P. II, S. A, anno 2002, Uff. 1) e con successiva ordinanza veniva disposta la prosecuzione del giudizio con termine ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 cpc richieste dalle parti, con ordinanza dell'11/04/2024 la causa era ritenuta matura per la decisione senza l'espletamento di prova orale e veniva pertanto fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 03.12.2024 Il giudice formulava proposta di conciliazione della causa nei seguenti termini:
3 “- Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo di mantenimento dei figli, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma complessiva di euro 1200,00 (euro 600,00) rivalutabile annualmente Istat
- Conferma di tutte le altre condizioni di cui all'ordinanza presidenziale
- Spese compensate”.
All'udienza del 21.01.2025 le parti comparivano personalmente e la sig. CP_1 dichiarava la sua disponibilità ad accettare la proposta di conciliazione del giudice purché il marito rinunciasse alla percezione dell'assegno unico relativo ai figli e alla richiesta di restituzione di quanto dalla stessa fino ad oggi percepito. Il sig. Parte_1 dichiarava di rinunciare alla percezione della propria quota di assegno unico autorizzando la sig. a percepirlo per l'intero e dichiarava altresì di rinunciare CP_1 alla ripetizione delle somme fino ad oggi percepite dalla moglie.
Conseguentemente le parti dichiaravano di accettare la proposta di conciliazione formulata dal giudice all'udienza del 3.12.2024 e la causa veniva rimessa in decisione.
Quanto sopra premesso,
O S S E R V A
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra le parti in Recco (GE) il giorno 08/06/2002 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Recco (Atto N. 10 P. II, S. A, anno 2002, Uff. 1) ha già trovato accoglimento con la pronuncia da parte del Tribunale di Genova della sentenza n.1223/2023 del 12 maggio 2023 che ha ritenuto la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970, n. 898 in relazione all'art. 4 comma 13 stessa legge nel testo modificato dalla Legge 6.3.1987 n. 74.
Residuano, conseguentemente, da disciplinare solo le condizioni relative al regime di affidamento e collocazione del figlio minore, regime di visita al padre, mantenimento dei figli e degli ex coniugi, di cui alle restanti domande rispettivamente svolte in giudizio.
Al riguardo le parti, all'udienza del 21.01.2025, hanno responsabilmente aderito alla proposta di conciliazione del Giudice sopra riportata per esteso, integrandola con l'accordo intervenuto fra le stesse, sempre alla medesima udienza, circa la percezione dell'assegno unico dei figli da parte della madre e la rinuncia del padre alla ripetizione delle somme fino ad oggi percepite dalla stessa.
Tali condizioni, unitamente alle altre statuizioni patrimoniali che le parti hanno
4 concordato e che si riportano in dispositivo, possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo le stesse conformi all'interesse della prole.
Viste le conclusioni del P.M.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
il figlio minore (nato il 01.03.2008) in modo condiviso ad entrambi Pt_2 Per_2
i genitori con collocazione abitativa presso la madre
la casa familiare sita in Avegno (GE) via Camoglino 21 a Pt_3 CP_1 che ivi abiterà con i figli
DISPONE che il padre terrà con sé il figlio minore : Per_2
- due pomeriggi alla settimana (dalle ore 16 alle ore 21) oltre ad un pernottamento possibilmente al venerdì o al sabato (fino alle ore 10) ovvero con accompagnamento a scuola;
- un week end intero al mese (dalle ore 9 del sabato mattina alle ore 21 della domenica sera);
- festività natalizie, pasquali e compleanni secondo il criterio dell'alternanza e compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori e le esigenze del figlio
- ferie estive, due settimane anche non consecutive con il padre,
DISPONE che il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo di mantenimento dei figli, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma complessiva di euro 1200,00 (euro 600,00 per figlio) rivalutabile annualmente Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli come individuate nel verbale del 15.09.2016 Sezione Quarta del Tribunale di Genova, con conferma di tutte le altre condizioni di cui all'ordinanza presidenziale (che ha confermato i provvedimenti accessori in vigore conseguenti alla separazione personale tra i coniugi), preso atto della rinuncia del padre alla percezione della propria quota di assegno unico e dell'autorizzazione dello stesso alla madre a percepirlo per l'intero, nonché della rinuncia del padre alla ripetizione delle somme fino ad oggi percepite dalla madre.
RIGETTA ogni altra domanda
Compensa integralmente tra le parti le spese della presente procedura.
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 7.2.2025
Il Presidente Est.
Dott. Giovanni Maddaleni
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