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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/12/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. 480/2023 + 484/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SEZIONE CIVILE PER I MINORENNI composta dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Laura Petitti Presidente rel. dr. Riccardo Trombetta Consigliere dr.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere dr.ssa Lea Ziino Consigliere Esperto dr. Sebastiano Catania Consigliere Esperto riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 480/2023 R.G.V.G., promosso
da
nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), nella qualità di NN AT della minore C.F._1 Per_1
, nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa, per
[...] mandato in atti, dall'Avvocato Francesca Di AT (p.e.c.: ; Email_1 appellante contro
AVV. , nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), nella qualità di tutore provvisorio della minore C.F._2 Per_1
, nata a [...] in data [...] (C.F.: ),
[...] C.F._3 giusta nomina del Tribunale per i Minorenni di Palermo nel fascicolo n. 56/2022 Reg. Min.
Segn. del 30/12/2022, in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c. (p.e.c.:
; Email_2 appellata con l'intervento
1 del PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Palermo;
interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 129/2023, pronunciata dal Tribunale per i Minorenni di Palermo in data
27/10/2023, pubblicata il 17/11/2023;
OGGETTO: Opposizioni a dichiarazioni di adottabilità (art. 17 L. n. 184/1983); cui è riunito il procedimento iscritto al n. 484/2023 R.G.V.G., promosso da
da
nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), nella qualità di NN AT della minore C.F._1 Persona_2
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, per mandato in
[...] atti, dall'Avvocato Francesca Di AT (p.e.c.: ; Email_1 appellante contro
AVV. , nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), nella qualità di tutore provvisorio della minore C.F._2 Persona_2
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), giusta
[...] C.F._4 nomina del Tribunale per i Minorenni di Palermo nel fascicolo n. 55/2022 Reg. Min. Segn. del 30/12/2022, in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c. (p.e.c.:
; Email_2 appellata con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Palermo;
interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 138/2023, pronunciata dal Tribunale per i Minorenni di Palermo, in composizione collegiale, in data 27/10/2023, pubblicata il 28/11/2023;
OGGETTO: Opposizioni a dichiarazioni di adottabilità (art. 17 L. n. 184/1983);
CONCLUSIONI DELLE PARTI procedimento n. 480/2023 R.G.V.G.: per : Parte_1
2 “voglia questa Ecc.ma Corte di Appello Sezione Minorenni, in riforma della sentenza impugnata, revocare lo stato di adottabilità della minore nata a [...] l'[...], Persona_1 sottoporre la sig.ra e il marito a valutazione, incaricando i Servizi Parte_1 Parte_2 competenti al fine di valutare l'adeguatezza e la sussistenza dei presupposti per l'affidamento familiare della minore alla NN , inoltre, consentire, anche alla luce delle Persona_1 Parte_1 valutazioni svolte dai Servizi, i rapporti tra la minore e la sig.ra Persona_1 Parte_1
(NN) e la sig.ra con i rispettivi mariti, che si dichiarano sin d'ora disponibili ad Parte_3 una valutazione da parte dei Servizi incaricati da questa Ecc.ma Corte, al fine di accertare l'opportunità della prosecuzione dei rapporti della minore con parte della famiglia di origine, inoltre, disporre
l'audizione della minore ”; Persona_1 per l'AVV. : Controparte_1
“chiede
ALL' ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO - SEZIONE CIVILE PER I
MINORENNI: disattesa qualsiasi altra istanza o più ampia conclusione, voglia accogliere le seguenti richieste: - in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'atto di appello per tardiva comunicazione dello stesso e del decreto di fissazione dell'udienza, oltre il termine assegnato dalla
Ecc.ma Corte di Appello adita (giorni quindici dalla comunicazione del decreto di fissazione di udienza alla parte appellante), e, pertanto di dichiarare l'estinzione del giudizio con conseguente conferma della statuizione di primo grado e passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
- in subordine e nel merito:
- rigettare il proposto appello della Sig.ra avverso la sentenza n. 129.2023 emessa Parte_1 dal Tribunale per i Minorenni di Palermo in data 17.11.2023 perché assolutamente infondato, illegittimo e privo di ogni fondamento logico – giuridico, e ciò nell'interesse primario della minore, per le causali tutte di cui alla presente memoria di costituzione difensiva e conseguentemente,
- confermare la sentenza n. 129/2023 del Tribunale per i Minorenni di Palermo del 27.10.2023, depositata e pubblicata in data 17.11.2023, nel procedimento iscritto al n. 56/2022 M.S., con la quale è stato dichiarato lo stato di adottabilità della minore ed è stato posto il divieto di contatti tra la minore e gli altri familiari.
- per l'effetto, condannare parte appellante alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente gravame”; per il PROCURATORE GENERALE:
3 “chiede il rigetto dell'appello e la conferma della dichiarazione dello stato di adottabilità di Per_1
”;
[...] procedimento n. 484/2023 R.G.V.G.:
- per : Parte_1
“chiede che voglia questa Ecc.ma Corte di Appello Sezione Minorenni, in riforma della sentenza impugnata, sottoporre la sig.ra e il marito a valutazione, incaricando i Servizi Parte_1 Parte_2 competenti al fine di valutare l'adeguatezza e la sussistenza dei presupposti per l'affidamento familiare della minore alla NN , inoltre, consentire, anche alla luce Persona_2 Parte_1 delle valutazioni svolte dai Servizi, i rapporti tra la minore e la sig.ra Persona_2 [...]
(NN) e la sig.ra con i rispettivi mariti, che si dichiarano sin d'ora Pt_1 Parte_3 disponibili ad una valutazione da parte dei Servizi incaricati da questa Ecc.ma Corte, al fine di accertare
l'opportunità della prosecuzione dei rapporti della minore con parte della famiglia di origine, disporre
l'audizione della minore ”; Persona_2 per l'AVV. : Controparte_1
“chiede
ALL' ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO - SEZIONE CIVILE PER I
MINORENNI: disattesa qualsiasi altra istanza o più ampia conclusione, voglia accogliere le seguenti richieste:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'atto di appello per tardiva comunicazione dello stesso e del decreto di fissazione dell'udienza, oltre il termine assegnato dalla
Ecc.ma Corte di Appello adita (giorni quindici dalla comunicazione del decreto di fissazione di udienza alla parte appellante), e, pertanto di dichiarare l'estinzione del giudizio con conseguente conferma della statuizione di primo grado e passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
- in subordine e nel merito:
- rigettare il proposto appello della Sig.ra avverso la sentenza n. 138.2023 emessa Parte_1 dal Tribunale per i Minorenni di Palermo in data 28.11.2023 perché assolutamente infondato, illegittimo e privo di ogni fondamento logico – giuridico, e ciò nell'interesse primario della minore, per le causali tutte di cui alla presente memoria di costituzione difensiva e conseguentemente,
- confermare la sentenza n. 138/2023 del Tribunale per i Minorenni di Palermo del 27.10.2023, depositata e pubblicata in data 28.11.2023, nel procedimento iscritto al n. 55/2022 M.S., con la
4 quale è stato dichiarato lo stato di adottabilità della minore ed è stato posto il divieto di contatti tra la minore e gli altri familiari.
- per l'effetto, condannare parte appellante alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente gravame”; per il PROCURATORE GENERALE:
“chiede il rigetto dell'appello e la conferma della dichiarazione dello stato di adottabilità di Persona_2
”;
[...] conclusioni di cui al verbale di udienza del 21 novembre 2025 nei procedimenti riuniti: per : Parte_1
“L'avv. Di AT insiste nei motivi di appello e nelle richieste istruttorie ivi formulate”; per il PROCURATORE GENERALE:
“chiede la conferma della sentenza di primo grado ed il rigetto dell'appello evidenziando l'assenza del legale affettivo tra l'appellante e le minori e l'inidoneità dell'appellante medesimo a prendersi cura delle minori”; per l'avv. : Controparte_1
“si associa alle richieste del P.G. e si riporta ai propri scritti difensivi evidenziando l'assenza di rapporti significativi tra la NN e le nipoti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
A) procedimento n. R.G.V.G. 480/2023
1. Con due distinti ricorsi, depositati il 28/12/2022, il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo chiedeva che venisse dichiarato lo stato di abbandono e la conseguente adottabilità delle minori , nata a [...] l'[...], e Persona_1
, nata a [...] il [...], figlie di e Persona_2 Persona_3
con collocamento presso due coppie da selezionare a cura del Tribunale, Persona_4 poiché entrambe vivevano in un contesto con complesse e distorte dinamiche familiari.
1.1. In particolare, relativamente a , di e (proc. Persona_1 Per_3 Persona_4
n. 56/2022 Reg. Min. Segn.), il P.M. deduceva:
- che il procedimento traeva origine dal fascicolo del Tribunale per i Minorenni di Palermo
n. R.G.V.G. 306/2020 [procedimento in cui, dato atto della pendenza del procedimento n.
R.G.V.G. 1239/2019 a tutela della minore (sorella di , era Persona_2 Pt_1 stato disposto, nel mese di marzo 2020, il collocamento della minore presso la comunità “Il
Gabbiano” unitamente alla cugina (IG di e di Parte_4 CP_2 Per_1
5 sorella di padre di e ), nonché Per_5 Persona_3 Pt_1 Persona_2
l'affidamento ai servizi sociali delle sorelle gemelle e , nate a Persona_6 Persona_7
Palermo il 3/11/2018 dalla relazione di e ciò in ragione CP_2 Persona_4 delle complesse e distorte dinamiche familiari, nonché per la violenza agita da CP_2
, che aveva tentato di uccidere la moglie;
[...] Persona_4
- che in data 24 dicembre 2022 aveva ucciso con un coltello CP_2 Persona_4 da cucina, privando la minore (già orfana di padre, essendo deceduto il Persona_3
20/3/2022), brutalmente e violentemente, della figura genitoriale AT.
2. Nell'ambito del procedimento, iscritto al n. R.G. 56/2022, veniva nominato tutore provvisorio della minore, nella persona dell'avv. . Il procedimento Controparte_1 veniva istruito mediante l'acquisizione di informazioni presso la struttura che ospitava la minore (comunità alloggio per minori “Il Gabbiano” di Castelvetrano) e l'audizione di e NN e zia materne della minore. Veniva inoltre Parte_1 Parte_3 disposta l'acquisizione del fascicolo n. R.G.V.G. 306/2020.
3. All'esito dell'istruttoria, con sentenza n. 129/2023 del 27 ottobre 2023, depositata e pubblicata il successivo 17/11/2023, il Tribunale per i Minorenni di Palermo dichiarava lo stato di adottabilità della minore , poneva il divieto di incontri tra la Persona_1 minore e gli altri familiari, confermava la nomina dell'avv. quale tutore CP_1 provvisorio e disponeva il collocamento della minore presso idonea famiglia.
4. Con ricorso depositato il 18 dicembre 2023 ha proposto appello, Parte_1 chiedendo, in integrale riforma della sentenza n. 129/2023, il rigetto del ricorso proposto dal
Pubblico Ministero e la revoca della declaratoria di stato di adottabilità della minore, previa valutazione, da parte dei Servizi, del proprio nucleo familiare e previa audizione della minore, nonché la revoca del posto divieto di incontri di con i familiari. Pt_1
5. In data 13/2/2024 si è costituita l'avv. , tutore provvisorio della Controparte_1 minore, opponendosi all'accoglimento dell'appello.
6. Il Procuratore Generale ha chiesto, in data 18/1/2024, il rigetto dell'appello.
7. Istruito il procedimento mediante l'audizione degli affidatari della minore, è stata fissata l'udienza del 21 novembre 2025 per la discussione, in cui le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
8. Con un unico motivo di appello, articolato in più profili, ha lamentato Parte_5 il “difetto di motivazione in ordine alla mancata sussistenza dei presupposti per l'affidamento familiare
6 alla NN AT ed in ordine al divieto di rapporti tra la minore e gli altri familiari”; in particolare,
l'appellante ha dichiarato di essersi resa disponibile, dopo l'omicidio della IG, ad adottare le nipoti e e che, nonostante la richiesta, da essa avanzata insieme Persona_2 Pt_1 al compagno , “di essere valutati dal Consultorio familiare, nonché dai Servizi Parte_2
Sociali competenti per territorio, richiesta avanzata in sede di costituzione nel giudizio, ribadita, dando piena disponibilità durante l'audizione del 07.03.23”, il Tribunale “non ha dato alcun seguito a tale richiesta”; pertanto, ha censurato, sotto tale profilo, la decisione del Tribunale, “il quale non ha incaricato i Servizi competenti per valutare i signori al fine di accertare se vi erano Parte_6 le competenze e le condizioni per un affidamento familiare”.
8.1. L'appellante ha precisato che il Tribunale si sarebbe basato su elementi “superficiali” e, soprattutto, non avrebbe tenuto conto: a) che nel 2020 in c'era il CO e lei non poteva recarsi in comunità a trovare la minore;
b) che quando è stata sentita dal tribunale (nel mese di marzo del 2023) era deceduta da circa due mesi la IG ed era, quindi, in uno stato emotivo compromesso;
c) che nel procedimento n. RG 306/2020 essa ha chiesto di incontrare le minori in videochiamata;
d) che dopo l'omicidio ha chiesto, senza esito, di vedere le nipoti;
e) che in tale periodo ha comunque contattato telefonicamente la comunità;
f) che la minore ha capacità di discernimento e deve essere sentita.
8.2. Inoltre, l'appellante ha rilevato l'assenza di motivazione sul divieto di rapporti.
9. Il tutore provvisorio della minore, costituendosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità dell'appello, per essere stato notificato oltre il termine fissato dal
Presidente; nel merito, ha fermamente contestato l'atto di appello, precisando che: a) nonostante la richiesta avanzata dalla NN AT di adozione di (unitamente Pt_1 alla sorella ) e nonostante non sia stato disposto l'incarico finalizzato alla Persona_2 valutazione di la sua competenza “è stata messa in discussione per il vissuto Parte_1 della stessa e del nucleo familiare di appartenenza ben noti al Tribunale per i minorenni di Palermo”; inoltre, “lo scarso interesse mostrato quando la NI era ospite in comunità non poteva in alcun modo favorire una decisione positiva in esito alla sua istanza”, tenuto conto che non ha mai Pt_1 chiesto della NN AT (né della zia AT) ed ha chiesto di essere affidata a una famiglia;
b) dal registro visite tenuto dalla comunità risulta che la NN AT (insieme al compagno), durante l'intero percorso comunitario, si è recata a fare visita alla NI complessivamente soltanto sei volte, con cadenza mensile, a decorrere dal 15/12/2021 al
15/4/2022; inoltre, per quanto riferito dagli operatori della comunità, la NN avrebbe
7 interrotto di sua volontà le visite adducendo motivi di salute e avrebbe chiesto telefonicamente di rivedere le bambine soltanto dopo il tagico evento che ha interessato la IG;
c) non risultano altre visite eseguite né dalla NN né dalla zia AT né da altri familiari;
d) la pandemia da CO-19 non giustifica, in ogni caso, l'interruzione di ogni rapporto nel 2022 e la ripresa dei contatti con la comunità, da parte della , soltanto Pt_1 dopo l'omicidio della IG;
e) occorre “riconoscere il giusto peso alla volontà più volte espressa dalla bambina che con piena capacità di discernimento ha chiesto in sede di convocazione di essere affidata a una famiglia e che è diritto di ogni bambino avere una famiglia in cui potere vivere e crescere”;
f) dalle informazioni assunte, il collocamento provvisorio presso la famiglia designata, già disposto con decreto del Tribunale per i Minorenni di Palermo dei giorni 14-18 settembre
2023, “sembrerebbe essere un'ottima occasione per di sperimentare un contesto familiare Pt_1 attento alle sue esigenze, e le restituzioni in merito appaiono essere positive”.
10. Il P.G., allo stesso modo, ha evidenziato che: a) NN AT, “non Parte_1 si è mai resa conto della grave condizione di pregiudizio in cui versava la NI, della quale peraltro non conosceva l'età e la data di nascita, si era recata in comunità a farle visita pochissime volte e non ha mai avuto un legame affettivo significativo con la minore”; b) ha dichiarato Parte_1 di non essersi presa cura delle nipoti, anche dopo il tentativo di strangolamento della IG da parte di , perché “non ci ha pensato”, così dimostrando “incapacità di CP_2 comprendere la condizione di pericolo e pregiudizio in cui versavano le minori, inadeguatezza a coglierne
i bisogni e le esigenze e ad occuparsi della loro crescita ed accudimento”.
11. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di improcedibilità dell'appello, sollevata dal tutore provvisorio della minore. Per quanto, infatti, il decreto di fissazione udienza sia stato effettivamente notificato dall'appellante oltre il termine di giorni quindici fissato dal
Presidente del Collegio con decreto del 22/12/2023, l'avv. è stata comunque CP_1 posta nelle condizioni di spiegare le proprie difese, nel termine fissato nel medesimo decreto
(trenta giorni prima dell'udienza del 15/3/2024), sicché risulta superflua l'istanza di rimessione in termini per rinotifica formulata alla prima udienza dal difensore dell'appellante, Avv. Francesca Di AT, su cui la Corte ha demandato al merito ogni determinazione.
11.1. Va poi precisato, con riferimento alla predetta istanza di rimessione in termini “per la notifica alle parti” (su cui pure la Corte ha demandato al merito ogni determinazione), formulata dal difensore alla prima udienza, del 15/3/2024, che non si pone questione di
8 notifica nei confronti di zia AT della minore, intervenuta nel Parte_3 giudizio di primo grado, essendo stata la stessa rappresentata e difesa dal medesimo avvocato, avv. Francesca Di AT, che in primo grado e nel presente giudizio di appello ha rappresentato anche dovendo quindi ritenersi che la stessa sia stata Parte_1 portata a conoscenza del gravame.
12. Tanto premesso, prima di esaminare il motivo di appello, occorre premettere le circostanze di fatto emergenti dagli atti del procedimento n. R.G.V.G. 306/2020, allegato al procedimento di adottabilità n. R.G.V.G. 56/2022 del Tribunale per i minorenni di Palermo.
12.1. Le sorelle e sono nate dalla relazione intrattenuta dalla Pt_1 Persona_2 madre, con Dopo la fine della relazione dei genitori, Persona_4 Persona_3
è rimasta con il padre e la sua famiglia, per essere Persona_2 Persona_3 successivamente collocata in una comunità ai sensi dell'art. 403 c.c., in quanto il nucelo familiare di è risultato dedito alla prostituzione ed è stato riscontrato un Persona_3 gravissimo pregiudizio per la minore (che versava in pessime condizioni igienico-sanitarie, risultava affetta da pediculosi e manifestava comportamenti ostativi e diversi segni di escoriazioni su viso e sulle braccia); invece, è andata a vivere con la madre e Pt_1
, nuovo compagno della (con cui, nel 2018, si è sposata). CP_2 Per_4
Dalla relazione di con sono nate, in data 3/11/2018, le Persona_4 CP_2 gemelline e che hanno vissuto con la coppia insieme a e ad Per_7 Per_6 Pt_1
, IG di e (sorella di Parte_4 CP_2 Controparte_3 Persona_3 padre di e ). Pt_1 Persona_2
Il nucleo familiare di veniva monitorato dai servizi sociali competenti, che Pt_1 registravano precarie condizioni igienico-sanitarie della casa e delle minori, le quali apparivano sporche e affette (tutte e quattro) da pediculosi;
inoltre, gli operatori segnalavano anche le precarie condizioni di salute di e le difficoltà a gestire le minori da CP_2 parte di che, in occasione del ricovero ospedaliero del marito, affidava Persona_4 ad una zia di Palermo, le figlie e alla madrina e ad una Pt_1 Per_7 Per_6 Pt_4 zia paterna (cfr. relazioni dei Servizi Sociali di Castelvetrano dell'11 e 12 febbraio 2020).
In data 2/3/2020, quindi, il servizio sociale operava il collocamento in comunità di e della cugina nonché delle gemelline e (collocamento Pt_1 Pt_4 Per_7 Per_6 successivamente sospeso, limitatamente alle gemelline, su richiesta del servizio sociale).
In data 6/3/2020 il P.M. presso il Tribunale per i minorenni chiedeva la conferma dell'inserimento delle minori. Quindi, con provvedimento del 16-17 marzo 2020 il Tribunale 9 per i minorenni confermava l'inserimento in comunità, poneva divieto di incontro con i genitori per mesi due e disponeva la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali.
Gli operatori della Comunità “Il Gabbiano” evidenziavano, nell'immediatezza, le scarse condizioni igieniche delle minori (sottoposte a profilassi per la pediculosi) e, quanto a comportamenti sessualizzati, progressivamente ridottisi, tuttavia, nel corso della Pt_1 permanenza (cfr. relazione dell'1/4/2020).
Nelle more, rimaneva a vivere a casa con le gemelline;
dopo un periodo di Persona_4 ricovero ospedaliero, nell'abitazione faceva rientro, il 13/4/2020, anche . CP_2
Nel frattempo, le cugine e permanevano nella comunità “Il Gabbiano” e Pt_4 Pt_1 venivano prese in carico dalla N.P.I.A; in particolare, evidenziava un quadro Pt_1 clinico ascrivibile a “disturbi evolutivi specifici misti con compromissione del versante espressivo verbale”; la terapia necessaria iniziava con significativo ritardo, a causa “della difficoltà dei genitori a raggiungere gli uffici comunali per apporre la loro firma e rinnovare il documento di identità della bambina” (cfr. relazione della Comunità del 28/11/2020: “Dopo numerosi solleciti da parte delle scriventi, di recente solo la madre si è recata al comune di Castelvetrano, mentre il padre non si è presentato”).
A far data dal mese di giugno, ripristinate le visite, il padre di Pt_1 Persona_3 generalmente non rispettava gli appuntamenti per le visite, adducendo varie scuse e generando la delusione di mentre la madre, si presentava con Pt_1 Persona_4 regolarità nei mesi di giugno e luglio, ma smetteva di presentarsi a fronte della richiesta degli operatori di esibire certificato medico attestante l'assenza di pediculosi. riceveva, Pt_1 inoltre, “ogni tanto”, le telefonate della NN e della zia AT, “non sempre accettate dalla mamma, tanto da far emergere un nucleo familiare di origine piuttosto confuso e dai rapporti fortemente instabili” (cfr. relazione della comunità del 28/11/2020).
In data 2/11/2020 il Tribunale disponeva il ricovero in comunità anche delle gemelline e;
con successivo decreto del 30/11/2020, tuttavia, il Tribunale revocava il Per_6 Per_7 provvedimento di ricovero (in ragione delle soddisfacenti condizioni di accudimento riscontrate nell'abitazione di e ) e revocava, altresì, il Persona_4 CP_2 divieto di prelevamento di e della cugina da parte della coppia Pt_1 Pt_4
disponendo il rientro presso l'abitazione della coppia “con modalità e Persona_8 tempi da individuare a cura degli operatori della comunità e del servizio sociale”.
I rientri venivano fissati dagli operatori della comunità nella giornata di domenica;
tuttavia,
10 gli operatori relazionavano che, dopo i rientri a casa, le minori presentavano nuovamente pediculosi, per cui i rientri venivano sospesi (cfr. relazione del 16/4/2021).
Il 21/4/2021 e le gemelline venivano inserite nella casa di accoglienza Persona_4
Casa dei Fanciulli “Renda-Ferrari” di Partanna, a seguito della denuncia sporta dalla nei confronti di , per ripetuti maltrattamenti. Per_4 CP_2
Il 4 maggio 2021 usciva dalla comunità acconsentendo di vedere il marito;
Persona_4 nell'occasione, subiva il tentativo di strangolamento da parte di e sporgeva CP_2 nuovamente denuncia nei suoi confronti (cfr. verbale di ricezione di querela orale del
5/5/2021).
In data 24/5/2021 il Tribunale per i minorenni confermava il collocamento in via di urgenza delle gemelline e della madre e disponeva l'immediato trasferimento in Persona_4 struttura ad indirizzo segreto delle bambine, con la madre, se consenziente.
Tuttavia, il 6 giugno 2021 prima che potesse aver luogo il previsto Persona_4 trasferimento, si allontanava dalla comunità (lasciandovi le bambine), per fare rientro nella casa del marito.
Successivamente, le gemelline venivano trasferite nella casa accoglienza “Il Gabbiano”, insieme alle sorelle e Pt_4 Pt_1
In data 20/3/2022 decedeva il padre di Pt_1 Persona_3
Nel frattempo, il Consultorio di Castelvetrano, nella relazione datata 28 giugno 2021, esprimeva una positiva valutazione delle cacapacità genitoriali di , padre CP_2 anche di due figli maggiorenni e ) nati da precedente relazione [cfr. Per_9 Per_10 relazione del Consultorio del 28/6/2021: “(…) Alla luce di quanto descritto, le competenze genitoriali del Sig. – di anni 62 – sembrano adeguate. Responsabile, equilibrato ed in CP_2 grado di prendere decisioni in modo autonomo, il Sig. sembra dotato di sufficienti capacità CP_2 affettive. In grado di vivere e condividere emozioni positive con i suoi figli, mostra foto e video in cui evidenzia il lgame forte e significativo con tutti i suoi figli ( e in particolare)”]. Per_9 Per_10
Con provvedimento dell'11/4/2022, quindi, e venivano Persona_4 CP_2 autorizzati a prelevare le minori dalla comunità “Il Gabbiano” nelle giornate di domenica, dalle 12:00 alle 17:00; con successivo provvedimento del 30/5/2022, sulla base delle indicazioni dei Servizi (che avevano suggerito il rientro in famiglia di tutte le minori, una volta a settimana, al fine di verificare le capacità genitoriali della coppia), il Tribunale autorizzava a rientrare, insieme alla cugina e alle sorelline e Pt_1 Pt_4 Per_6
, nell'abitazione dei coniugi senza pernottamento e con Per_7 Persona_8
11 l'attivazione di un S.E.D.
Tale autorizzazione veniva tuttavia revocata dopo pochi mesi, con decreto del 19/9/2022, sulla base dell'atteggiamento ambiguo della coppia (emerso in occasione degli incontri), della opaca giustificazione fornita dalla coppia per l'assenza di all'incontro Persona_4 del 4/9/2022 (in ultimo giustificata dalla NN AT di con l'allontanamento Pt_1 con un altro uomo) e dalla reticenza mostrata da su ciò che accadeva in occasione Pt_4 dei rientri (“non posso dire nulla altrimenti non torno a casa”).
Il 24 dicembre 2022 gli accadimenti subivano una drammatica svolta: si CP_2 rendeva infatti autore dell'omicidio della moglie, Persona_4
Il procedimento n. R.G.V.G. 360/2020 veniva quindi arichiviato, avendo il P.M. proposto, in data 29/12/2025, ricorso per la dichiarazione dello stato di abbandono e di adottabilità di . Persona_1
In data 30/12/2022 veniva nominato tutore provvisorio di nella persona dell'avv. Pt_1
, e con decreto del 13 gennaio 2023 veniva disposto l'inserimento di Controparte_1 presso adeguata famiglia. Pt_1
13. Sulla base di tali premesse in fatto, all'esito delle contestazioni ex art. 12 della l. n.
184/1983 nei confronti della NN AT e della zia AT della minore, con la sentenza in questa sede impugnata il Tribunale per i minorenni ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore evidenziando, quanto all'odierna appellante, NN Pt_1 AT, l'insussistenza dei presupposti di un affidamento familiare, non essendo emersi rapporti significativi con la minore.
13.1. Allo stesso modo, il Tribunale ha evidenziato, quanto alla zia AT, Parte_3
, l'assenza di rapporti con la minore, in quanto la ha visto la NI
[...] Per_4 raramente e non si è mai recata in comunità a trovarla, mentre non ha mai chiesto Pt_1 della zia;
inoltre, la non ha dato alcuna disponibilità ad accogliere Per_4 Pt_1
14. Ciò posto, l'appello spiegato da non può trovare accoglimento. Parte_1
15. Va rammentato che il principio ispiratore della disciplina dell'adozione, secondo cui il minore ha diritto di essere educato nella famiglia di origine, incontra i suoi limiti nel caso in cui, in via non transitoria, questa non sia in grado di prestare le cure necessarie e assicurare l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole.
15.1. Com'è noto, la situazione di abbandono che costituisce il presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità ex art. 8 della legge n. 184 del 1983, è configurabile
12 non solo nei casi di abbandono materiale – nei quali cioè vi sia il rifiuto intenzionale dell'adempimento dei doveri genitoriali – ma anche quando si accerti l'inadeguatezza dei familiari a garantire al figlio minore il suo normale sviluppo psico-fisico, così da far considerare la rescissione del legame come l'unico strumento adatto ad evitare un più grave pregiudizio e ad assicurargli assistenza e stabilità affettiva.
15.2. L'abbandono è integrato, dunque, anche da una situazione di fatto obiettiva che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori (o dei familiari), impedisca o ponga in pericolo il sano sviluppo psico-fisico del minore per il non transitorio difetto dell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine (cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 23 aprile 2019, ord. n. 11171; cfr. anche Cass., sez. I, 22 novembre 2021, ord. n. 35838: “In tema di dichiarazione di adottabilità, la capacità genitoriale non va valutata solo con riferimento alla persona del genitore in quanto tale, bensì anche nella prospettiva concreta dell'interrelazione tra genitore e minore, dovendosi considerare non solo le problematiche presenti ma anche quelle passate con le conseguenti dinamiche progressivamente createsi”).
La nozione di “assistenza” prevista dal legislatore non deve essere considerata in termini meramente quantitativi, implicando, al contrario, una valutazione soprattutto qualitativa delle funzioni genitoriali, in termini di adeguatezza al fine educativo, intese come corretto esercizio del ruolo parentale.
15.3. Va ricordato, poi, che la sussistenza della “situazione di abbandono” va accertata in base a riscontri obbiettivi e a valutazioni prognostiche, che siano basate su fatti aventi carattere indiziario di sicura valenza probatoria (Cass., sez. I, 28 giugno 2006, n. 15011).
15.4. In ipotesi, poi, di decesso dei genitori, qualora si manifesti, da parte di figure parentali sostitutive (quali, ad esempio, i nonni), la disponibilità a prestare assistenza e cure al minore, essenziale presupposto giuridico per escludere lo stato di abbandono è la presenza di significativi rapporti dello stesso con tali persone, “giacché alla parentela la legge n. 184 del 1983 attribuisce rilievo, ai fini della sopraindicata esclusione, solo se accompagnata dalle relazioni psicologiche e affettive che normalmente la caratterizzano” (cfr. Cass., sez. I, 9 maggio 2002, n.
6629), a più forte ragione a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 28 marzo 2001, n.
149 alla l. n. 184/1983, il cui art. 11 condiziona oggi espressamente la declaratoria di adottabilità, in caso di decesso dei genitori, alla inesistenza di siffatti rapporti tra il minore ed i parenti entro il quarto grado.
16. Nella fattispecie in esame, posto che ha perso entrambi i genitori (deceduti, Pt_1
13 rispettivamente, il 20 marzo 2022 e il 24 dicembre 2022), le risultanze istruttorie del primo grado di giudizio sono inequivoche circa la sussistenza di una situazione di abbandono della minore, nei termini sopra descritti;
né in questo grado sono stati offerti elementi tali da far ritenere erroneo il giudizio espresso dal primo Giudice circa l'assenza di rapporti significativi dell'odierna appellante con la minore . Persona_1
17. Appare opportuno, per chiarezza espositiva, riportare integralmente le dichiarazioni rese da dinanzi al Tribunale per i minorenni all'udienza ex art. 12. L. n. Parte_1
184/1983 del 7 marzo 2023:
Adr: «io vorrei prendere in adozione le mie nipoti più grandi»;
ADR: «la SV mi contesta perché non mi sono offerta di prendermi cura delle mie nipoti, dopo l'episodio del tentato strangolamento che ha subito mia IG nel 2021, ed io rispondo che non ci ho pensato;
Co La mi contesta perché dopo l'abbandono da parte di mia IG della comunità non mi sono offerta di occuparmi delle mie nipoti e do la stessa risposta.
Io non pensavo che mia IG sarebbe stata uccisa. Io andavo a trovare le mie nipoti poi quando andavano a casa a andavo lì. Dopo che i rientri in famiglia sono stati sospesi dal settembre Per_11
2022, sono andata a vedere le bambine anche se non andavo in maniera regolare, soprattutto facevo le telefonate»; IM Co
«la mi contesta che anche mia IG è stata istituzionalizzata ed io al riguardo dichiaro che non ho mai lasciato i miei figli e sono uscita dalla comunità insieme a loro. Mi sono fatta una posizione
e adesso percepisco il RDC»; IM
«vivo con il mio nuovo compagno e il figlio nato da questa unione che ha Parte_2 diciassette anni e non lavora. Ha conseguito il diploma di terza media»; IM
«le bambine con me e anche con il mio compagno hanno un bel rapporto. Quando mi vedono sono felici»; IM
«viviamo con il reddito di cittadinanza pari a 800 euro, il mio progetto è di dare il calore di una famiglia alle mie nipoti. Viviamo in una casa popolare, composta da cucina soggiorno con divano letto, stanza da letto, stanzetta e bagno. Le bambine dormirebbero nel divano letto»
(…)
ADR dell'avv. Di AT: «prima non mi ero offerta di occuparmi delle bambine, perché c'era mia IG. Adesso la situazione è cambiata. Avevo chiesto nel fascicolo VG 306/2020 di far rientrare le bambine nel fine settimana a casa mia»;
ADR: «sarei disponibile a farmi seguire dai servizi»;
14 ADR dell'avv. : «ho visto le bambine in comunità non ricordo bene quando. Abbiamo CP_1 portato l'uovo di Pasqua. Da settembre non ci siamo andati. Ora che ci ho pensato meglio, mi sono ricordata che le visite in comunità sono precedenti al settembre 2022»; IM
«l'ultimo ricordo in comunità riguarda dei disegni con scritte che le bambine volevano fare»; IM
«le gemelline hanno quattro anni. Sono nate a novembre, non mi ricordo il giorno. Pt_1 dovrebbe avere 11/12 anni, non mi ricordo quando è nata. ha dodici anni circa. Non mi ricordo Pt_7 la data di nascita. va in prima media. Vita non la vedo da tanto tempo e non lo so». Pt_1
ADR: «io sapevo che, quando mia IG viveva a Campobello, viveva in condizioni disagiate, ma non sono intervenuta perché mia IG era grande e vaccinata e non mi ascoltava»;
ADR: «non vedo Vita da cinque anni e penso che ci verrà a casa mia. Vediamo come va».
18. Orbene, come già evidenziato nella sentenza impugnata e come rilevato anche dal tutore provvisorio della minore, nonostante la bambina sia stata inserita in una comunità sin dal 2 marzo 2020 (allorquando non aveva compiuto ancora sei anni), a seguito dei maltrattamenti posti in essere da in danno della madre l'appellante ha CP_2 Persona_4 formulato istanza di autorizzazione “a recarsi in comunità che ospita le minori”, unitamente al compagno , soltanto in data 19/9/2021, allorquando nella comunità erano Parte_2 state inserite anche, da poco più di un mese, le gemelline e (cfr. istanza del Per_6 Per_7 difensore di del 19/9/2021, depositata nel fascicolo n. R.G.V.G. Parte_1
360/2020, che ha reso necessaria, in data 21/9/2021, la richiesta di chiarimenti del
Tribunale sulla esatta qualità della e del qualificatisi “nonni” di Parte_8 Pt_2 Per_6
e e , “non risultando agli atti alcun familiare con i cognomi Persona_7 Persona_1 degli istanti”). Nonostante la dichiarata volontà, in quella sede, di “far percepire alle bambine la loro presenza ed il loro immutato affetto (…) sostenerle, ripristinando i legali affettivi” (ribadita anche nel corso dell'audizione del 6/12/2021), ottenuta l'autorizzazione (in Parte_1 data 6/12/2021), si è poi recata a trovare presso la Comunità “Il Gabbiano”, Pt_1 durante l'intero periodo di istituzionalizzazione, soltanto sei volte, con cadenza mensile, dal
15/12/2021 al 15/4/2022, interrompendo quindi le visite, adducendo motivi di salute (cfr., sul punto, la comparsa di costituzione del tutore provvisorio, le cui allegazioni sono rimaste prive di contestazione alcuna;
cfr. anche le dichiarazioni rese da Parte_1 all'udienza del 7/3/2023: «ho visto le bambine in comunità non ricordo bene quando. Abbiamo portato l'uovo di Pasqua. Da settembre non ci siamo andati. Ora che ci ho pensato meglio, mi sono ricordata che le visite in comunità sono precedenti al settembre 2022»). L'appellante ha poi
15 contattato nuovamente la comunità soltanto dopo la morte della IG (cfr. relazione Per_4 della comunità “Il Gabbiano” del 13/2/2023, allegata al fascicolo n. 56/2022; cfr. anche istanza di autorizzazione a recarsi in comunità e ad effettuare videochiamate, depositata da e in data 19/5/2023 nel fascicolo n. 56/2022). Parte_1 Parte_3
19. Il mancato interessamento alle sorti della bambina, dal suo collocamento in comunità
(2/3/2020) fino al 19/9/2021 (data di deposito della citata istanza di accesso alla comunità), non può trovare giustificazione nelle restrizioni dovute all'epidemia da CO-19, come sostenuto nell'atto di appello.
Al di là, infatti, della sporadicità anche dei contatti telefonici, la stessa , in sede di Pt_1 audizione, ha dato una giustificazione diversa: «la SV mi contesta perché non mi sono offerta di prendermi cura delle mie nipoti, dopo l'episodio del tentato strangolamento che ha subito mia IG nel
2021, ed io rispondo che non ci ho pensato;
Co La mi contesta perché dopo l'abbandono da parte di mia IG della comunità non mi sono offerta di occuparmi delle mie nipoti e do la stessa risposta (…) io sapevo che, quando mia IG viveva a
Campobello, viveva in condizioni disagiate, ma non sono intervenuta perché mia IG era grande e vaccinata e non mi ascoltava».
In tutta evidenza, le dichiarazioni della appaiono sintomatiche, come già rilevato Pt_1 dal Tribunale, di una totale assenza di consapevolezza del pregiudizio patito dalla minore, dei pericoli cui era esposta durante la convivenza della madre con , delle CP_2 esigenze affettive e di accudimento di cui la minore stessa era ed è portatrice (soprattutto in quanto esposta a esperienze traumatiche, nonché affetta da disturbi del linguaggio e dell'umore «che richiedono attenzione», come evidenziato dai servizi incaricati), oltre che di una totale noncuranza della preminenza di tali esigenze della minore rispetto ad eventuali contrasti o incomprensioni con la IG («mia IG era grande e vaccinata e non mi ascoltava»).
20. Ed invero, oltre ad aver visto la NI in modo molto irregolare (ed a non Pt_1 aver visto affatto l'altra NI , come meglio si vedrà in seguito) e a non Persona_2 riuscire nemmeno a collocare nel tempo le visite da lei effettuate presso la comunità,
l'appellante ha mostrato, durante l'udienza del 7/3/2023, di non conoscere neppure l'età delle nipoti;
quanto a infatti, ha dichiarato che “dovrebbe avere 11/12 anni, non mi Pt_1 ricordo quando è nata” (la bambina, nata il [...], a [...] aveva appena sette anni ed avrebbe compiuto otto anni dopo tre mesi).
Tali “errori” nella indicazione dell'età delle bambine, contrariamente a quanto indicato
16 nell'atto di appello, appaiono talmente grossolani da non poter essere giustificati con il turbamento emotivo della per l'omicidio della IG (avvenuto circa due mesi Pt_1 prima), essendo piuttosto sintomatici, come correttamente rilevato dal Tribunale, della totale assenza di frequentazione e rapporti della NN con la NI.
21. L'insieme delle circostanze di fatto fin qui esposte induce a confermare il giudizio di inadeguatezza della ad occuparsi della minore, espresso dal Tribunale, e ciò Pt_1 indipendentemente dall'omessa valutazione delle sue competenze genitoriali (lamentata nell'atto di appello) e dal “vissuto della stessa e del nucleo familiare di appartenenza ben noti al
Tribunale per i minorenni di Palermo”, di cui ha fatto menzione il tutore provvisorio e di cui, tuttavia, non si hanno riscontri rilevanti.
Nel fascicolo del Tribunale n. RG 55/2022 risulta, infatti, esclusivamente un decreto del
Tribunale per i minorenni di Palermo risalente al 16/1/2009, in cui: si conferma l'inserimento in comunità delle sorelle e (escludendosi il rientro Pt_3 Persona_4 presso la madre autorizzata alle visite); si richiama la sentenza in pari Parte_1 data in cui si era dichiarata la decadenza dalla potestà genitoriale di;
si Persona_12 affidano le minori ai servizi sociali, onerati di relazionare sulle condizioni della madre
Parte_1
La stessa appellante, nel corso dell'audizione del 7/3/2023, ha fatto riferimento ad un percorso di istituzionalizzazione di sua IG, ma in via del tutto generica Persona_4
Co («la mi contesta che anche mia IG è stata istituzionalizzata ed io al riguardo dichiaro che non ho mai lasciato i miei figli e sono uscita dalla comunità insieme a loro».).
22. Risulta invero dirimente, alla luce del disposto dell'art. 11 della l. n. 184/1983, sopra citato, l'assenza di rapporti significativi dell'odierna appellante con la minore, emergente dagli elementi istruttori esposti e confermata dal fatto che la minore non ha mai cercato l'appellante.
23. La minore, infatti, inserita dal 2/3/2020 in comunità, non ha mai chiesto della NN;
dopo la morte della madre, inoltre, ha chiesto “con insistenza” circa l'arrivo di una nuova famiglia per lei [cfr. relazione della Comunità il Gabbiano del 13/2/2023; « (…) tutte le minori richiedono con frequenza a questi operatori quando arriveranno una mamma e un papà per loro”; cfr. anche relazione del del 31/5/2023: « è una bambina vivace che conquista facilmente tutti Pt_1
(…) La minore a scuola ha giovato molto del supporto e della presenza dell'insegnante di sostegno riuscendo a svolgere con buoni risultati il programma didattico della classe e uno personalizzato per le
17 materie di italiano e matematica (…) fa riferimento o esterna la mancanza della mamma, Pt_1 soprattutto in presenza di alcuni fenomeni atmosferici come l'arcobaleno o le nuvole che si spostano con il vento forte, e in alcune occasioni ha chiesto di poter prendere l'aereo per raggiungere “la mamma sulle nuvole”; la minore, inoltre, rimanendo piacevolemente sopresa della convocazione presso codesta
A.G.M. nel mese di Marzo c.a., chiede spesso quando potrà ritornare nuovamente a incontrare il suo giudice di riferimento e chiede ancora più insistentemente l'arrivo di una famiglia per lei, desiderio verbalizzato anche alle insegnanti durante le ore scolastiche»].
Effettivamente, dal mese di agosto del 2023, “dopo una frequentazione durata quasi un mese, caratterizzata da una proficua e produttiva collaborazione tra gli operatori (…) e i coniugi selezionati”
(cfr. nota del 10/8/2023 della comunità), è stata affidata ad una coppia, dove Pt_1 tuttora si trova (cfr. verbale di audizione del 10/4/2025, da cui si evince, peraltro, il positivo andamento dell'affidamento).
24. Non può poi sottacersi che - nonostante la proposizione dell'appello - Parte_1 non ha inteso presenziare a nessuna delle cinque udienze celebrate da questa Corte di
Appello.
Alla prima udienza, il 15/3/2024, non è comparsa ed il difensore ha Parte_1 chiesto espressamente la sua audizione;
alla successiva udienza fissata per l'incombente, del
21/3/2025, il difensore ha rappresentato l'impedimento dell'appellante, riservandosi il deposito di “certificato” idoneo a comprovare l'impedimento (mai pervenuto nel fascicolo)
e chiedendo un rinvio per la medesima attività. La Corte ha ha rinviato, quindi, alla successiva udienza del 16/5/2025, dove, nuovamente, non è comparsa, Parte_1 senza allegare giusitificazione alcuna. Allo stesso modo, non è comparsa Parte_1 né all'udienza del 19/9/2025 (in cui non è stata svolta alcuna attività per legittimo impedimento del sottoscritto relatore) né all'udienza di discussione del 21/11/2025, senza giustificare in alcun modo il proprio impedimento, con ciò manifestando uno scarso interesse alle sorti del procedimento.
25. Con l'atto di appello ha lamentato, altresì, la carenza di motivazione Parte_1 in ordine al disposto divieto di incontri della minore con gli altri familiari.
26. Sul punto, per quanto la motivazione della sentenza impugnata risulti, effettivamente, carente, la statuizione merita, tuttavia, piena conferma.
26.1. Ed invero, la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui “l'art. 27, comma 3, della l n. 184 del 1983, riguardante gli effetti dell'adozione piena o legittimante, non esclude
18 che il giudice possa valutare in concreto il preminente interesse del minore a mantenere relazioni socio affettive con il nucleo parentale della famiglia di origine, attenendo la necessaria ed inderogabile recisione dei rapporti parentali esclusivamente al piano delle relazioni giuridico formali” (così Cass., sez. I, 6 maggio 2024, ord. n. 12223).
Non può invero dubitarsi della necessità che il trattamento giuridico riservato agli orfani
“speciali” ex lege n. 4/2018, debba tener conto del coinvolgimento di diritti fondamentali della persona che, pur minore di età, ha già vissuto gravi traumi emozionali, soprattutto quando sia stato accertato il pregiudizio per lo sviluppo psico fisico del minore stesso conseguente alla recisione dei legami con le famiglie di origine.
Appare, in altri termini, necessario “evitare che il trauma derivato dalla perdita di entrambe le figure genitoriali diventi ancora di più radicato con l'aggiunta della definitiva recisione di legami con importanti figure di riferimento che non sono dannose per lo sviluppo psicologico dei bambini ma che al contempo non possono assumere funzione vicariante”: ed invero, la recisione dei legami con i nuclei familiari originari, pur essendo frequentemente necessaria, “non sempre è criterio adeguato per fornire una tutela sostitutiva ed affettiva alle situazioni dolorose generate da forme di violenza familiare ed assistita” (cfr. Cass. 12223/24 cit.).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 183 del 2023, ha stabilito che “sulla scorta degli indici normativi desumibili dalla stessa L. 184/1983, letti nella prospettiva costituzionale della tutela del minore e della sua identità, il giudice possa accertare che la prosecuzione di significative, positive e consolidate relazioni socio-affettive con componenti della famiglia di origine, realizzi il migliore interesse del minore e, per converso, la loro interruzione sia tale da poter cagionare allo stesso un pregiudizio. Ove sussistano radici affettive profonde con familiari che non possono sopperire allo stato di abbandono, risulta preminente l'interesse dell'adottato a non subire l'ulteriore trauma di una loro rottura ed a veder preservata una linea di continuità con il mondo degli affetti, che appartiene alla sua memoria e che costituisce un importante tassello della sua identità”. Ha, inoltre, precisato che l'assolutezza del divieto riguarda il legame giuridico ma non quello affettivo, che, invece, presenta il margine di flessibilità sopra evidenziato, imposto dalla ineludibile valutazione del preminente interesse del minore.
In buona sostanza, l'art. 27, comma 3 della L. n. 184/1983, a mente del quale “con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine”, non postula un divieto assoluto di conservazione dei legami socio affettivi: l'interpretazione adeguatrice della norma – elaborata dalla S.C. all'interno della cornice delineata dagli artt. 2 e 30 Cost e dell'art. 8
19 CEDU nonché dei principi contenuti nella L n. 184 cit., quali il diritto a conoscere le proprie origini ed ad essere informato del proprio status di figlio adottivo non appena sia possibile oltre che la promozione della conservazione della fratria nelle decisioni di adozione – limita l'assolutezza del divieto al solo piano giuridico formale delle relazioni parentali, in funzione della costituzione del nuovo status filiale. In relazione, invece ai legami socio-affettivi, la presunzione della necessità di una soluzione di continuità ha carattere relativo e deve confrontarsi con l'interesse preminente del minore a non perdere, ove ne possa essere pregiudicato, ambiti primari della costruzione della propria identità e legami la cui continuità può accrescere lo sviluppo equilibrato della sua personalità, pur nel variegato quadro traumatico dell'abbandono (così ancora Cass. 12223/2024 cit.).
Nel caso di specie, per le ragioni sopra ampiamente esposte, non difetta soltanto la capacità vicariante della , ma, a monte, un rapporto affettivamente rilevante da tutelare, Pt_1 sicché non può ritenersi sussistere un concreto interesse della minore a mantenere un rapporto con la NN AT.
Non ricorrono, in sostanza, ragioni per derogare al divieto di cui all'art. 27 l. n. 184/1983, che, pur “assoluto” solo con riferimento al legame giuridico, e “flessibile”, invece, quanto ai legami affettivi, consente una deroga solo nell'ottica del preminente interesse del minore, allorquando sussistano “positive e consolidate relazioni socio-affettive con componenti della famiglia di origine”, la cui interruzione possa cagionare allo minore stesso un pregiudizio: relazioni nel caso di specie insussistenti.
27. Alla luce delle superiori premesse, del tutto superflue ed inconducenti si appalesano le istanze istruttorie articolate dall'appellante (ivi compresa l'audizione della minore).
B) procedimento n. R.G.V.G. 484/2023
28. Come esposto nel paragrafo 1), con due distinti ricorsi, depositati il 29/12/2022, il
Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo chiedeva che venisse dichiarato lo stato di abbandono e la conseguente adottabilità delle sorelle , Persona_1 nata a [...] l'[...], e , nata a [...] il [...], figlie Persona_2 di e con collocamento presso due coppie, poiché Persona_3 Persona_4 entrambe vivevano in un contesto con complesse e distorte dinamiche familiari.
28.1. In particolare, relativamente a , di e Persona_2 Per_3 Persona_4
(proc. n. 55/2022 Reg. Min. Segn.), il P.M. deduceva:
20 - che il procedimento traeva origine dal fascicolo del Tribunale per i Minorenni di Palermo
n. R.G.V.G. 1239/2019 a tutela della minore , nell'ambito del quale Persona_2 era stato disposto il collocamento della minore, unitamente alle sorelle, in comunità, a causa
“delle complesse e distorte dinamiche familiari”, in quanto “il nucleo di origine di Persona_3 ha sempre svolto attività di prostituzione” e la minore “viveva in un contesto assolutamente inadeguato per le pessime condizioni igieniche e per il contesto assolutamente inadeguato se non addirittura nocivo”;
- che in data 24 dicembre 2022 aveva ucciso con un coltello CP_2 Persona_4 da cucina, privando la minore (già orfana di padre, essendo deceduto il Persona_3
20 marzo 2022), brutalmente e violentemente, della figura genitoriale AT.
29. Nell'ambito del procedimento, iscritto al n. R.G. 55/2022, veniva nominato tutore provvisorio della minore, nella persona dell'avv. (già precedentemente Controparte_1 nominata curatore speciale della minore). Il procedimento veniva istruito mediante l'acquisizione di informazioni presso la struttura che ospitava la minore e l'audizione di e NN e zia materne della minore. Veniva inoltre Parte_1 Parte_3 disposta l'acquisizione del fascicolo n. R.G.V.G. 1239/2019.
30. All'esito dell'istruttoria, con sentenza n. 138/2023 del 27 ottobre 2023, depositata e pubblicata il successivo 28/11/2023, il Tribunale per i Minorenni di Palermo dichiarava lo stato di adottabilità della minore, poneva il divieto di incontri tra la minore e gli altri familiari, confermava la nomina dell'avv. quale tutore provvisorio e disponeva CP_1 il collocamento della minore presso idonea famiglia.
31. Con ricorso depositato il 20 dicembre 2023 ha proposto appello, Parte_1 chiedendo, in integrale riforma della sentenza impugnata, il rigetto del ricorso proposto dal
Pubblico Ministero e la revoca della declaratoria di stato di adottabilità della minore, previa valutazione, da parte dei Servizi, del proprio nucleo familiare e previa audizione della minore.
32. In data 13/2/2024 si è costituita l'avv. , tutore provvisorio della Controparte_1 minore, opponendosi all'accoglimento dell'appello.
33. Il Procuratore Generale ha chiesto, in data 18/1/2024, il rigetto dell'appello.
34. All'udienza del 21 novembre 2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
35. Con un unico motivo di appello, articolato in più profili, ha lamentato Parte_1
21 il “difetto di motivazione in ordine alla mancata sussistenza dei presupposti per l'affidamento familiare alla NN AT ed in ordine al divieto di rapporti tra la minore e gli altri familiari”; in particolare, ha dichiarato di essersi resa disponibile, dopo l'omicidio della IG, ad adottare le nipoti e e che, nonostante la richiesta, da essa avanzata insieme al Persona_2 Pt_1 compagno , “di essere valutati dal Consultorio familiare, nonché dai Servizi Sociali Parte_2 competenti per territorio, richiesta avanzata in sede di costituzione nel giudizio, ribadita, dando piena disponibilità durante l'audizione del 07.03.23”, il Tribunale “non ha dato alcun seguito a tale richiesta”; pertanto, ha dichiarato di censurare, sotto tale profilo, la decisione del Tribunale,
“il quale non ha incaricato i Servizi competenti per valutare i signori al fine di accertare Parte_6 se vi erano le competenze e le condizioni per un affidamento familiare”.
35.1. Analogamente a quanto dedotto nel procedimento n. 480/2024, l'appellante ha dichiarato che il Tribunale si sarebbe basato su elementi “superficiali” e, soprattutto, non avrebbe tenuto conto: a) che quando è stata sentita (nel mese di marzo del 2023) era deceduta da circa due mesi la IG ed era in stato emotivo compromesso;
b) nel procedimento n. RG
306/2020 (relativo alla minore ha chiesto di incontrare le minori in Pt_1 videochiamata;
c) dopo l'omicidio ha chiesto, senza esito, di vedere le nipoti;
d) in tale periodo ha contattato telefonicamente la comunità; e) la minore ha capacità di discernimento e deve essere sentita.
35.2. Inoltre, l'appellante ha rilevato l'assenza di motivazione sul divieto di rapporti della minore con i familiari.
36. Il tutore provvisorio della minore, costituendosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità dell'appello, per essere stato notificato oltre il termine fissato dal
Presidente; nel merito, ha fermamente contestato l'atto di appello, precisando che: a) nonostante la richiesta avanzata dalla NN AT di adozione di Persona_2
(unitamente alla sorella , e nonostante non sia stato disposto l'incarico finalizzato Pt_1 alla valutazione della Sig.ra la sua competenza “è stata messa in discussione Parte_1 per il vissuto della stessa e del nucleo familiare di appartenenza ben noti al Tribunale per i minorenni di Palermo”; inoltre, “il vissuto della Sig.ra ” e “il disinteresse mostrato da quando Parte_1 la NI è stata inserita in comunità non potevano in alcun modo favorire una decisione positiva in esito alla sua istanza”, tenuto conto che non ha mai fatto visita alla NI Parte_1
, né l'ha mai contatta telefonicamente, e non appare dotata degli strumenti Persona_2 necessari per riuscire a gestire il disturbo comportamentale di , la quale, con Persona_2
22 la , “non avrebbe alcun margine di miglioramento”; inoltre, non ha mai Pt_1 Persona_2 chiesto della NN AT (né della zia AT) e, per quanto riferito dagli operatori, “non ha mai parlato di nessuno dei suoi familiari”.
37. Il P.G., allo stesso modo, ha evidenziato che: a) , dopo la separazione dei Persona_2 genitori, rimaneva a vivere col padre, in un contesto familiare “promiscuo e multiproblematico”, in cui aveva sempre svolto attività di sfruttamento Persona_3 della prostituzione;
b) la minore veniva successivamente collocata in comunità a causa delle gravi condizioni igienico-sanitarie in cui versava (risultava affetta, peraltro, da pediculosi);
c) gli operatori segnalavano gravi segni di maltrattamento ed incuria sulla minore, che presentava graffi, lividi e cicatrici sul corpo e non conosceva le elementari regole dell'igiene e di comportamento;
d) in data 20/3/2022 decedeva padre della minore, Persona_3 mentre in data 24/12/2022 la madre, veniva uccisa dal marito, Persona_4 [...]
e) NN AT, “non si è mai resa conto della grave condizione Per_13 Parte_1 di pregiudizio in cui versava la NI, della quale peraltro non conosceva l'età e la data di nascita, si era recata in comunità a farle visita pochissime volte e non ha mai avuto un legame affettivo significativo con la minore”; f) ha dichiarato di non essersi presa cura delle nipoti, anche Parte_1 dopo il tentativo di strangolamento della IG da parte di , perché “non ci ha CP_2 pensato”, così dimostrando “incapacità di comprendere la condizione di pericolo e pregiudizio in cui versavano le minori, inadeguatezza a coglierne i bisogni e le esigenze e ad occuparsi della loro crescita ed accudimento”.
38. Preliminarmente, va disattesa, anche in questo caso, l'eccezione di improcedibilità dell'appello, sollevata dal tutore provvisorio della minore. Per quanto, infatti, il decreto di fissazione udienza sia stato notificato dall'appellante oltre il termine di giorni quindici fissato dal Presidente del Collegio con decreto del 22/12/2023, l'avv. è stata Controparte_1 comunque posta nelle condizioni di spiegare le proprie difese, nel termine fissato nel medesimo decreto (trenta giorni prima dell'udienza del 15/3/2024), sicché risulta superflua l'istanza di rimessione in termini per rinotifica formulata alla prima udienza dal difensore dell'appellante, Avv. Francesca Di AT, su cui la Corte ha demandato al merito ogni determinazione.
38.1. Va poi precisato, con riferimento alla predetta istanza di rimessione in termini “per la notifica alle parti” (su cui pure la Corte ha demandato al merito ogni determinazione), formulata dal difensore alla prima udienza, che non si pone questione di notifica nei
23 confronti di zia AT della minore, intervenuta nel giudizio di primo Parte_3 grado, essendo stata la stessa rappresentata e difesa dal medesimo avvocato, avv. Francesca
Di AT, che in primo grado e nel presente giudizio di appello ha rappresentato anche dovendo quindi ritenersi che la stessa sia stata portata a conoscenza del Parte_1 gravame.
39. Tanto premesso, prima di esaminare il motivo di appello, occorre premettere, anche in questo caso, le circostanze di fatto emergenti dagli atti del procedimento allegato al procedimento di adottabilità n. R.G.V.G. 56/2022 del Tribunale per i minorenni di Palermo
(procedimento n. R.G.V.G. 1239/2019).
39.1. Come già esposto nel paragrafo 12.1), le sorelle e sono nate Pt_1 Persona_2 dalla relazione intrattenuta dalla madre, con Dopo la Persona_4 Persona_3 fine della relazione dei genitori, (contrariamente a è rimasta con Persona_2 Pt_1 il padre e la sua famiglia. Per_3
In data 30/10/2019 la minore veniva collocata in una comunità ai sensi dell'art. 403 c.c., in quanto il nucelo familiare di (da tempo seguito dai Servizi Sociali) era Persona_3 risultato dedito alla prostituzione ed era stato riscontrato un gravissimo pregiudizio per la minore;
al momento dell'ingresso nella scuola, infatti, si presentava in Persona_2 pessime condizioni igienico-sanitarie (risultava affetta da pediculosi) e denutrita, e manifestava comportamenti oppositivi (aggrediva gli insegnanti e li minacciava con le forbici) e atti di autolesionismo (si era tagliata i capelli da sola e si faceva la pipì addosso); inoltre, presentava diversi segni di escoriazioni su viso e braccia.
I familiari (ed in particolare il padre, ponevano in essere comportamenti Persona_3 minacciosi nei confronti degli assistenti sociali e degli insegnanti (cfr. annotazione di P.G. del 31/10/2019), tanto da rendere necessario mantenere riservati indirizzo e nome della comunità in cui era stata inserita. Persona_2
Con decreto dell'11/11/2019 il Tribunale confermava l'inserimento della minore in comunità ad indirizzo segreto ed incaricava i servizi socio-sanitari di effettuare gli interventi di rispettiva competenza.
Le relazioni pervenute dalla comunità evidenziavano, da subito, i segni di incuria e maltrattamenti portati dalla bambina: esile e sottopeso per la sua età, Persona_2 presentava una tumefazione e graffi sulla guancia, piccoli graffi e lividi sulle gambe (in particolare, una cicatrice molto grande sulla coscia, a detta della minore causata da lei stessa mentre giocava con un coltello), capelli disordinati e irregolari (tagliati dalla bambina stessa 24 a causa del prurito provocati da pidocchi e lendini), aveva reazioni scomposte all'igiene praticatale dagli operatori, dichiarava di non aver mai avuto uno spazzolino da denti, adottava condotte inappropriate (non usava le posate, mangiava alzando il piatto e portandolo alla bocca, si spostava sotto il tavolo per annusare e leccare piedi e gambe delle persone sedute a tavola, leccava gli altri minori e oggetti vari, si strofinava oggetti nelle parti intime, che regalava poi o tentava di far toccare agli altri), era aggressiva con gli altri minori.
La bambina chiedeva talvolta del padre, mentre riferiva confusamente degli altri componenti della sua famiglia (in particolare, riferiva di avere due sorelle gemelle e altri fratelli, che la madre si era trasferita a dopo un tradimento del padre, parlava di uno zio Per_11
“ ”). CP_2
veniva quindi inserita a scuola, con orario ridotto, e iniziava a mostrare timidi Persona_2 segnali di miglioramento, pur mantenendo comportamenti inappropriati (cfr. relazione della comunità del 20/1/2020, con cui si suggeriva la presa in carico della N.P.I.A.).
Il servizio di poneva diagnosi di “disturbo da alterato sviluppo psicologico secondario a CP_5 situazioni psico- sociali anomale”.
Successivamente, con decreto del 30/11/2020, il Tribunale, valutata la positiva esperienza dei pernottamenti della minore presso una coppia “di appoggio” individuata dai servizi sociali, incaricava i servizi sociali di Castelvetrano di avviare un percorso di affido etero- familiare alla coppia individuata e di accertare la disponibilità all'affido dei genitori biologici.
Con successivo decreto del 25/10/2021 il Tribunale autorizzava il trasferimento della minore presso la coppia e revocava l'inserimento in comunità.
L'affido, tuttavia, non aveva esito positivo e veniva revocato con decreto del 29 aprile-3 maggio 2022.
La minore veniva quindi inserita presso altra comunità nel mese di giugno 2022, al termine della scuola.
Nelle more, come già esposto, il 20/3/2022 decedeva il padre della bambina, Per_3
ed a distanza di pochi mesi decedeva anche la madre, uccisa dal marito
[...] CP_2
.
[...]
Anche il procedimento n. 1239/2019, quindi, veniva arichiviato, avendo il P.M. proposto, in data 29/12/2025, ricorso per la dichiarazione dello stato di abbandono e di adottabilità di . Persona_2
In data 30/12/2022 veniva nominato il tutore provvisorio di nella persona Pt_1 dell'avv. (già curatore speciale) e con decreto del 13 gennaio 2023 Controparte_1
25 veniva disposto l'inserimento di presso adeguata famiglia. Persona_2
40. Sulla base di tali premesse in fatto, all'esito delle contestazioni ex art. 12 della l. n.
184/1983 nei confronti della NN AT e della zia AT della minore, con la sentenza in questa sede impugnata il Tribunale per i minorenni ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore , evidenziando, quanto all'odierna appellante, Persona_2 NN AT, l'insussistenza dei presupposti di un affidamento familiare, non essendo emersi rapporti signifigicativi con la minore.
40.1. Allo stesso modo, il Tribunale ha evidenziato, quanto alla zia AT, Parte_3
, l'assenza di rapporti con la minore: la infatti, non ha riferito alcuna
[...] Per_4 relazione con e non ha dato dato alcuna disponibilità ad accoglierla. Persona_2
41. Ciò posto, l'appello spiegato da non può trovare accoglimento. Parte_1
42. Richiamati, in primo luogo, i principi già espressi per il procedimento n. 480/2023 circa i presupposti necessari per ritenere integrato il presupposto dello stato di abbandono, e richiamate, altresì, le dichiarazioni rese dall'odierna appellante all'udienza del 7/3/2023, non può dubitarsi della correttezza della decisione del Tribunale.
42.1. Ed invero, non consta che abbia anche solo pensato di far visita alla Parte_1 NI (collocata in comunità dal 30/10/2019 in una condizione di incuria gravissima) nel periodo antecedente all'omicidio della IG (non vi è alcuna istanza in tal senso nel fascicolo e la stessa appellante ha prodotto, in allegato, esclusivamente l'istanza del 19/5/2023, successiva al decesso di . Persona_4
42.2. Nel corso dell'audizione dinanzi al Tribunale per i minorenni, anche per
[...]
, che all'epoca dell'audizione aveva nove anni, la non ha saputo indicare Per_2 Pt_1 neppure l'età (“ ha dodici anni circa”): circostanza che non può essere ricondotta al Pt_7 turbamento emotivo della per l'omicidio della IG (avvenuto circa due mesi Pt_1 prima), essendo piuttosto sintomatica, come correttamente rilevato dal Tribunale, della totale assenza di frequentazione e rapporti della NN con la NI.
42.3. Alla luce del vissuto della minore (se possibile, ancor più drammatico di quello della sorella , risultano del tutto incongrue le giustificazioni fornite dalla in Pt_1 Pt_1 ordine all'assoluto disinteresse mostrato verso la minore [«la SV mi contesta perché non mi sono offerta di prendermi cura delle mie nipoti, dopo l'episodio del tentato strangolamento che ha subito mia Co IG nel 2021, ed io rispondo che non ci ho pensato;
La mi contesta perché dopo l'abbandono da parte di mia IG della comunità non mi sono offerta di occuparmi delle mie nipoti e do la stessa
26 risposta. (…) io sapevo che, quando mia IG viveva a Campobello, viveva in condizioni disagiate, ma non sono Per_ intervenuta perché mia IG era grande e vaccinata e non mi ascoltava; non vedo da cinque anni
e penso che ci verrà a casa mia. Vediamo come va»].
43. Orbene, come già evidenziato nella sentenza impugnata e come rilevato anche dal tutore della minore (precedentemente nominata curatore speciale), è emersa la totale assenza di rapporti della con la minore;
l'appellante, infatti, ha ammesso, Pt_1 Persona_2 all'udienza del 7/3/2023, di non vederla da cinque anni (data in cui, finita la relazione dei genitori, è rimasta a vivere col padre mentre è Persona_2 Persona_3 Pt_1 andata a vivere con la madre ed il di lei marito, ). CP_2
Di fatto, la separazione dei minori ha comportato, per , la perdita pressoché Persona_2 totale di rapporti con la madre (che non ha sostanzialmente più visto) e con il resto della sua famiglia (tanto che la bambina riferiva agli operatori della comunità, confusamente, di avere delle sorelline e “altri fratelli”, indicando come “zio” quello che, ad un tempo, era effettivamente uno zio ma era anche il padre delle sue sorelline gemelle, nate nel 2018), restando così esclusa dal nuovo nucleo familiare (che pure avrebbe vissuto drammatici eventi).
Vita veniva istituzionalizzata ancor prima di e viveva l'esperienza Per_2 Pt_1 traumatica del fallimento dell'affido etero-familiare, a causa delle gravissime problematiche comportamentali conseguenti alla patologia sviluppata proprio per il suo vissuto (“disturbo da alterato sviluppo psicologico secondario a situazioni psico- sociali anomale”, come da diagnosi del servizio N.P.I.A.): il tutto, evidentemente, nel totale disinteresse della odierna appellante, che non ha ritenuto di intervenire, fin tanto che sua IG era in vita, e che con ogni probabilità non aveva contezza alcuna delle sorti di . Persona_2
44. Tanto premesso, le dichiarazioni rese dalla in sede di contestazioni appaiono Pt_1 sintomatiche, come già evidenziato dal Tribunale, di una totale assenza di consapevolezza del pregiudizio patito dalla minore, dell'incuria e dei maltrattamenti cui è stata esposta durante la convivenza con il nucleo familiare promiscuo del padre delle Persona_3 esigenze affettive e di accudimento di cui la minore stessa era ed è portatrice, sia perché esposta a esperienze traumatiche, sia perché affetta da grave patologia comportamentale, che richiede cure adeguate.
45. L'insieme delle circostanze di fatto fin qui esposte induce a confermare il giudizio di
27 inadeguatezza della ad occuparsi della minore, espresso dal Tribunale, e ciò Pt_1 indipendentemente dall'omessa valutazione delle sue competenze genitoriali (lamentata nell'atto di appello) e dal “vissuto della stessa e del nucleo familiare di appartenenza ben noti al
Tribunale per i minorenni di Palermo”, di cui ha fatto menzione il tutore provvisorio e di cui, tuttavia, come già esposto con riferimento al fascicolo n. 480/2023, non si hanno riscontri rilevanti.
46. Anche in questo caso, risulta invero dirimente, alla luce del disposto dell'art. 11 della l.
n. 184/1983, sopra citato, l'assenza di rapporti significativi dell'odierna appellante con la minore, emergente dagli elementi istruttori esposti e confermata dal fatto che la minore non ha mai cercato l'appellante.
47. La minore, inserita dal 30/10/2019 in comunità, non ha mai chiesto della NN;
invero, anche durante il periodo di affido, non ha chiesto di nessun parente, ad esclusione della madre.
48. Non può che ribadirsi, poi, che nonostante la proposizione Parte_1 dell'appello, non ha inteso presenziare a nessuna delle udienze celebrate da questa Corte di
Appello, onde consentire quell'audizione che, sin dalla prima udienza, il difensore ha richiesto, con ciò manifestando un sostanziale disinteresse all'esito del presente procedimento.
49. Quanto alla richiesta di modifica della sentenza nella parte in cui ha posto il divieto di incontri della minore con la famiglia di origine, vanno integralmente richiamate le argomentazioni già esposte nei paragrafi 25-26 con riferimento alla minore Pt_1 dovendosi, con riferimento a , ancor più escludersi la sussistenza dei Persona_2 presupposti per una deroga dal generale divieto di cui all'art. 27 della l. n. 184/1983, attesa l'assoluta mancanza di rapporti dell'appellante con la NI, a far data dal 2018, per sua stessa ammissione.
50. Va ribadita, inoltre, l'assoluta superfluità dell'attività istruttoria sollecitata.
51. In conclusione, entrambi gli appelli, spiegati da nei giudizi riuniti, Parte_1 vanno rigettati.
52. Tenuto conto delle ragioni della decisione, e in particolare del fatto che si controverte in tema di accertamento di status connessi a situazioni connotate da fragilità, sussistono gravi ed eccezionali ragioni che, a mente dell'art. 92 c.p.c., nel testo modificato a seguito della parziale declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte Costituzionale
28 con la sentenza n. 77 del 7 marzo-19 aprile 2018, consentono di pronunciare la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Civile per i Minorenni, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
- rigetta l'appello proposto da nel giudizio n. R.G.V.G. 480/2023 Parte_1 avverso la sentenza n. 129/2023, pronunciata dal Tribunale per i Minorenni di
Palermo in data 27/10/2023 e pubblicata in data 17/11/2023, con cui è stato dichiarato lo stato di adottabilità di , nata a [...] Persona_1
(TP) in data 8/6/2015;
- rigetta l'appello proposto da nel giudizio n. R.G.V.G. 484/2023 Parte_1 avverso la sentenza n. 138/2023, pronunciata dal Tribunale per i Minorenni di
Palermo in data 27/10/2023 e pubblicata in data 28/11/2023, con cui è stato dichiarato lo stato di adottabilità di , nata a Persona_2
Castelvetrano (TP) il 31/10/2013;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 21 novembre 2025.
Il Presidente estensore
Dr.ssa Laura Petitti
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SEZIONE CIVILE PER I MINORENNI composta dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Laura Petitti Presidente rel. dr. Riccardo Trombetta Consigliere dr.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere dr.ssa Lea Ziino Consigliere Esperto dr. Sebastiano Catania Consigliere Esperto riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 480/2023 R.G.V.G., promosso
da
nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), nella qualità di NN AT della minore C.F._1 Per_1
, nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa, per
[...] mandato in atti, dall'Avvocato Francesca Di AT (p.e.c.: ; Email_1 appellante contro
AVV. , nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), nella qualità di tutore provvisorio della minore C.F._2 Per_1
, nata a [...] in data [...] (C.F.: ),
[...] C.F._3 giusta nomina del Tribunale per i Minorenni di Palermo nel fascicolo n. 56/2022 Reg. Min.
Segn. del 30/12/2022, in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c. (p.e.c.:
; Email_2 appellata con l'intervento
1 del PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Palermo;
interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 129/2023, pronunciata dal Tribunale per i Minorenni di Palermo in data
27/10/2023, pubblicata il 17/11/2023;
OGGETTO: Opposizioni a dichiarazioni di adottabilità (art. 17 L. n. 184/1983); cui è riunito il procedimento iscritto al n. 484/2023 R.G.V.G., promosso da
da
nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), nella qualità di NN AT della minore C.F._1 Persona_2
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, per mandato in
[...] atti, dall'Avvocato Francesca Di AT (p.e.c.: ; Email_1 appellante contro
AVV. , nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), nella qualità di tutore provvisorio della minore C.F._2 Persona_2
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), giusta
[...] C.F._4 nomina del Tribunale per i Minorenni di Palermo nel fascicolo n. 55/2022 Reg. Min. Segn. del 30/12/2022, in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c. (p.e.c.:
; Email_2 appellata con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Palermo;
interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 138/2023, pronunciata dal Tribunale per i Minorenni di Palermo, in composizione collegiale, in data 27/10/2023, pubblicata il 28/11/2023;
OGGETTO: Opposizioni a dichiarazioni di adottabilità (art. 17 L. n. 184/1983);
CONCLUSIONI DELLE PARTI procedimento n. 480/2023 R.G.V.G.: per : Parte_1
2 “voglia questa Ecc.ma Corte di Appello Sezione Minorenni, in riforma della sentenza impugnata, revocare lo stato di adottabilità della minore nata a [...] l'[...], Persona_1 sottoporre la sig.ra e il marito a valutazione, incaricando i Servizi Parte_1 Parte_2 competenti al fine di valutare l'adeguatezza e la sussistenza dei presupposti per l'affidamento familiare della minore alla NN , inoltre, consentire, anche alla luce delle Persona_1 Parte_1 valutazioni svolte dai Servizi, i rapporti tra la minore e la sig.ra Persona_1 Parte_1
(NN) e la sig.ra con i rispettivi mariti, che si dichiarano sin d'ora disponibili ad Parte_3 una valutazione da parte dei Servizi incaricati da questa Ecc.ma Corte, al fine di accertare l'opportunità della prosecuzione dei rapporti della minore con parte della famiglia di origine, inoltre, disporre
l'audizione della minore ”; Persona_1 per l'AVV. : Controparte_1
“chiede
ALL' ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO - SEZIONE CIVILE PER I
MINORENNI: disattesa qualsiasi altra istanza o più ampia conclusione, voglia accogliere le seguenti richieste: - in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'atto di appello per tardiva comunicazione dello stesso e del decreto di fissazione dell'udienza, oltre il termine assegnato dalla
Ecc.ma Corte di Appello adita (giorni quindici dalla comunicazione del decreto di fissazione di udienza alla parte appellante), e, pertanto di dichiarare l'estinzione del giudizio con conseguente conferma della statuizione di primo grado e passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
- in subordine e nel merito:
- rigettare il proposto appello della Sig.ra avverso la sentenza n. 129.2023 emessa Parte_1 dal Tribunale per i Minorenni di Palermo in data 17.11.2023 perché assolutamente infondato, illegittimo e privo di ogni fondamento logico – giuridico, e ciò nell'interesse primario della minore, per le causali tutte di cui alla presente memoria di costituzione difensiva e conseguentemente,
- confermare la sentenza n. 129/2023 del Tribunale per i Minorenni di Palermo del 27.10.2023, depositata e pubblicata in data 17.11.2023, nel procedimento iscritto al n. 56/2022 M.S., con la quale è stato dichiarato lo stato di adottabilità della minore ed è stato posto il divieto di contatti tra la minore e gli altri familiari.
- per l'effetto, condannare parte appellante alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente gravame”; per il PROCURATORE GENERALE:
3 “chiede il rigetto dell'appello e la conferma della dichiarazione dello stato di adottabilità di Per_1
”;
[...] procedimento n. 484/2023 R.G.V.G.:
- per : Parte_1
“chiede che voglia questa Ecc.ma Corte di Appello Sezione Minorenni, in riforma della sentenza impugnata, sottoporre la sig.ra e il marito a valutazione, incaricando i Servizi Parte_1 Parte_2 competenti al fine di valutare l'adeguatezza e la sussistenza dei presupposti per l'affidamento familiare della minore alla NN , inoltre, consentire, anche alla luce Persona_2 Parte_1 delle valutazioni svolte dai Servizi, i rapporti tra la minore e la sig.ra Persona_2 [...]
(NN) e la sig.ra con i rispettivi mariti, che si dichiarano sin d'ora Pt_1 Parte_3 disponibili ad una valutazione da parte dei Servizi incaricati da questa Ecc.ma Corte, al fine di accertare
l'opportunità della prosecuzione dei rapporti della minore con parte della famiglia di origine, disporre
l'audizione della minore ”; Persona_2 per l'AVV. : Controparte_1
“chiede
ALL' ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO - SEZIONE CIVILE PER I
MINORENNI: disattesa qualsiasi altra istanza o più ampia conclusione, voglia accogliere le seguenti richieste:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'atto di appello per tardiva comunicazione dello stesso e del decreto di fissazione dell'udienza, oltre il termine assegnato dalla
Ecc.ma Corte di Appello adita (giorni quindici dalla comunicazione del decreto di fissazione di udienza alla parte appellante), e, pertanto di dichiarare l'estinzione del giudizio con conseguente conferma della statuizione di primo grado e passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
- in subordine e nel merito:
- rigettare il proposto appello della Sig.ra avverso la sentenza n. 138.2023 emessa Parte_1 dal Tribunale per i Minorenni di Palermo in data 28.11.2023 perché assolutamente infondato, illegittimo e privo di ogni fondamento logico – giuridico, e ciò nell'interesse primario della minore, per le causali tutte di cui alla presente memoria di costituzione difensiva e conseguentemente,
- confermare la sentenza n. 138/2023 del Tribunale per i Minorenni di Palermo del 27.10.2023, depositata e pubblicata in data 28.11.2023, nel procedimento iscritto al n. 55/2022 M.S., con la
4 quale è stato dichiarato lo stato di adottabilità della minore ed è stato posto il divieto di contatti tra la minore e gli altri familiari.
- per l'effetto, condannare parte appellante alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente gravame”; per il PROCURATORE GENERALE:
“chiede il rigetto dell'appello e la conferma della dichiarazione dello stato di adottabilità di Persona_2
”;
[...] conclusioni di cui al verbale di udienza del 21 novembre 2025 nei procedimenti riuniti: per : Parte_1
“L'avv. Di AT insiste nei motivi di appello e nelle richieste istruttorie ivi formulate”; per il PROCURATORE GENERALE:
“chiede la conferma della sentenza di primo grado ed il rigetto dell'appello evidenziando l'assenza del legale affettivo tra l'appellante e le minori e l'inidoneità dell'appellante medesimo a prendersi cura delle minori”; per l'avv. : Controparte_1
“si associa alle richieste del P.G. e si riporta ai propri scritti difensivi evidenziando l'assenza di rapporti significativi tra la NN e le nipoti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
A) procedimento n. R.G.V.G. 480/2023
1. Con due distinti ricorsi, depositati il 28/12/2022, il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo chiedeva che venisse dichiarato lo stato di abbandono e la conseguente adottabilità delle minori , nata a [...] l'[...], e Persona_1
, nata a [...] il [...], figlie di e Persona_2 Persona_3
con collocamento presso due coppie da selezionare a cura del Tribunale, Persona_4 poiché entrambe vivevano in un contesto con complesse e distorte dinamiche familiari.
1.1. In particolare, relativamente a , di e (proc. Persona_1 Per_3 Persona_4
n. 56/2022 Reg. Min. Segn.), il P.M. deduceva:
- che il procedimento traeva origine dal fascicolo del Tribunale per i Minorenni di Palermo
n. R.G.V.G. 306/2020 [procedimento in cui, dato atto della pendenza del procedimento n.
R.G.V.G. 1239/2019 a tutela della minore (sorella di , era Persona_2 Pt_1 stato disposto, nel mese di marzo 2020, il collocamento della minore presso la comunità “Il
Gabbiano” unitamente alla cugina (IG di e di Parte_4 CP_2 Per_1
5 sorella di padre di e ), nonché Per_5 Persona_3 Pt_1 Persona_2
l'affidamento ai servizi sociali delle sorelle gemelle e , nate a Persona_6 Persona_7
Palermo il 3/11/2018 dalla relazione di e ciò in ragione CP_2 Persona_4 delle complesse e distorte dinamiche familiari, nonché per la violenza agita da CP_2
, che aveva tentato di uccidere la moglie;
[...] Persona_4
- che in data 24 dicembre 2022 aveva ucciso con un coltello CP_2 Persona_4 da cucina, privando la minore (già orfana di padre, essendo deceduto il Persona_3
20/3/2022), brutalmente e violentemente, della figura genitoriale AT.
2. Nell'ambito del procedimento, iscritto al n. R.G. 56/2022, veniva nominato tutore provvisorio della minore, nella persona dell'avv. . Il procedimento Controparte_1 veniva istruito mediante l'acquisizione di informazioni presso la struttura che ospitava la minore (comunità alloggio per minori “Il Gabbiano” di Castelvetrano) e l'audizione di e NN e zia materne della minore. Veniva inoltre Parte_1 Parte_3 disposta l'acquisizione del fascicolo n. R.G.V.G. 306/2020.
3. All'esito dell'istruttoria, con sentenza n. 129/2023 del 27 ottobre 2023, depositata e pubblicata il successivo 17/11/2023, il Tribunale per i Minorenni di Palermo dichiarava lo stato di adottabilità della minore , poneva il divieto di incontri tra la Persona_1 minore e gli altri familiari, confermava la nomina dell'avv. quale tutore CP_1 provvisorio e disponeva il collocamento della minore presso idonea famiglia.
4. Con ricorso depositato il 18 dicembre 2023 ha proposto appello, Parte_1 chiedendo, in integrale riforma della sentenza n. 129/2023, il rigetto del ricorso proposto dal
Pubblico Ministero e la revoca della declaratoria di stato di adottabilità della minore, previa valutazione, da parte dei Servizi, del proprio nucleo familiare e previa audizione della minore, nonché la revoca del posto divieto di incontri di con i familiari. Pt_1
5. In data 13/2/2024 si è costituita l'avv. , tutore provvisorio della Controparte_1 minore, opponendosi all'accoglimento dell'appello.
6. Il Procuratore Generale ha chiesto, in data 18/1/2024, il rigetto dell'appello.
7. Istruito il procedimento mediante l'audizione degli affidatari della minore, è stata fissata l'udienza del 21 novembre 2025 per la discussione, in cui le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
8. Con un unico motivo di appello, articolato in più profili, ha lamentato Parte_5 il “difetto di motivazione in ordine alla mancata sussistenza dei presupposti per l'affidamento familiare
6 alla NN AT ed in ordine al divieto di rapporti tra la minore e gli altri familiari”; in particolare,
l'appellante ha dichiarato di essersi resa disponibile, dopo l'omicidio della IG, ad adottare le nipoti e e che, nonostante la richiesta, da essa avanzata insieme Persona_2 Pt_1 al compagno , “di essere valutati dal Consultorio familiare, nonché dai Servizi Parte_2
Sociali competenti per territorio, richiesta avanzata in sede di costituzione nel giudizio, ribadita, dando piena disponibilità durante l'audizione del 07.03.23”, il Tribunale “non ha dato alcun seguito a tale richiesta”; pertanto, ha censurato, sotto tale profilo, la decisione del Tribunale, “il quale non ha incaricato i Servizi competenti per valutare i signori al fine di accertare se vi erano Parte_6 le competenze e le condizioni per un affidamento familiare”.
8.1. L'appellante ha precisato che il Tribunale si sarebbe basato su elementi “superficiali” e, soprattutto, non avrebbe tenuto conto: a) che nel 2020 in c'era il CO e lei non poteva recarsi in comunità a trovare la minore;
b) che quando è stata sentita dal tribunale (nel mese di marzo del 2023) era deceduta da circa due mesi la IG ed era, quindi, in uno stato emotivo compromesso;
c) che nel procedimento n. RG 306/2020 essa ha chiesto di incontrare le minori in videochiamata;
d) che dopo l'omicidio ha chiesto, senza esito, di vedere le nipoti;
e) che in tale periodo ha comunque contattato telefonicamente la comunità;
f) che la minore ha capacità di discernimento e deve essere sentita.
8.2. Inoltre, l'appellante ha rilevato l'assenza di motivazione sul divieto di rapporti.
9. Il tutore provvisorio della minore, costituendosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità dell'appello, per essere stato notificato oltre il termine fissato dal
Presidente; nel merito, ha fermamente contestato l'atto di appello, precisando che: a) nonostante la richiesta avanzata dalla NN AT di adozione di (unitamente Pt_1 alla sorella ) e nonostante non sia stato disposto l'incarico finalizzato alla Persona_2 valutazione di la sua competenza “è stata messa in discussione per il vissuto Parte_1 della stessa e del nucleo familiare di appartenenza ben noti al Tribunale per i minorenni di Palermo”; inoltre, “lo scarso interesse mostrato quando la NI era ospite in comunità non poteva in alcun modo favorire una decisione positiva in esito alla sua istanza”, tenuto conto che non ha mai Pt_1 chiesto della NN AT (né della zia AT) ed ha chiesto di essere affidata a una famiglia;
b) dal registro visite tenuto dalla comunità risulta che la NN AT (insieme al compagno), durante l'intero percorso comunitario, si è recata a fare visita alla NI complessivamente soltanto sei volte, con cadenza mensile, a decorrere dal 15/12/2021 al
15/4/2022; inoltre, per quanto riferito dagli operatori della comunità, la NN avrebbe
7 interrotto di sua volontà le visite adducendo motivi di salute e avrebbe chiesto telefonicamente di rivedere le bambine soltanto dopo il tagico evento che ha interessato la IG;
c) non risultano altre visite eseguite né dalla NN né dalla zia AT né da altri familiari;
d) la pandemia da CO-19 non giustifica, in ogni caso, l'interruzione di ogni rapporto nel 2022 e la ripresa dei contatti con la comunità, da parte della , soltanto Pt_1 dopo l'omicidio della IG;
e) occorre “riconoscere il giusto peso alla volontà più volte espressa dalla bambina che con piena capacità di discernimento ha chiesto in sede di convocazione di essere affidata a una famiglia e che è diritto di ogni bambino avere una famiglia in cui potere vivere e crescere”;
f) dalle informazioni assunte, il collocamento provvisorio presso la famiglia designata, già disposto con decreto del Tribunale per i Minorenni di Palermo dei giorni 14-18 settembre
2023, “sembrerebbe essere un'ottima occasione per di sperimentare un contesto familiare Pt_1 attento alle sue esigenze, e le restituzioni in merito appaiono essere positive”.
10. Il P.G., allo stesso modo, ha evidenziato che: a) NN AT, “non Parte_1 si è mai resa conto della grave condizione di pregiudizio in cui versava la NI, della quale peraltro non conosceva l'età e la data di nascita, si era recata in comunità a farle visita pochissime volte e non ha mai avuto un legame affettivo significativo con la minore”; b) ha dichiarato Parte_1 di non essersi presa cura delle nipoti, anche dopo il tentativo di strangolamento della IG da parte di , perché “non ci ha pensato”, così dimostrando “incapacità di CP_2 comprendere la condizione di pericolo e pregiudizio in cui versavano le minori, inadeguatezza a coglierne
i bisogni e le esigenze e ad occuparsi della loro crescita ed accudimento”.
11. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di improcedibilità dell'appello, sollevata dal tutore provvisorio della minore. Per quanto, infatti, il decreto di fissazione udienza sia stato effettivamente notificato dall'appellante oltre il termine di giorni quindici fissato dal
Presidente del Collegio con decreto del 22/12/2023, l'avv. è stata comunque CP_1 posta nelle condizioni di spiegare le proprie difese, nel termine fissato nel medesimo decreto
(trenta giorni prima dell'udienza del 15/3/2024), sicché risulta superflua l'istanza di rimessione in termini per rinotifica formulata alla prima udienza dal difensore dell'appellante, Avv. Francesca Di AT, su cui la Corte ha demandato al merito ogni determinazione.
11.1. Va poi precisato, con riferimento alla predetta istanza di rimessione in termini “per la notifica alle parti” (su cui pure la Corte ha demandato al merito ogni determinazione), formulata dal difensore alla prima udienza, del 15/3/2024, che non si pone questione di
8 notifica nei confronti di zia AT della minore, intervenuta nel Parte_3 giudizio di primo grado, essendo stata la stessa rappresentata e difesa dal medesimo avvocato, avv. Francesca Di AT, che in primo grado e nel presente giudizio di appello ha rappresentato anche dovendo quindi ritenersi che la stessa sia stata Parte_1 portata a conoscenza del gravame.
12. Tanto premesso, prima di esaminare il motivo di appello, occorre premettere le circostanze di fatto emergenti dagli atti del procedimento n. R.G.V.G. 306/2020, allegato al procedimento di adottabilità n. R.G.V.G. 56/2022 del Tribunale per i minorenni di Palermo.
12.1. Le sorelle e sono nate dalla relazione intrattenuta dalla Pt_1 Persona_2 madre, con Dopo la fine della relazione dei genitori, Persona_4 Persona_3
è rimasta con il padre e la sua famiglia, per essere Persona_2 Persona_3 successivamente collocata in una comunità ai sensi dell'art. 403 c.c., in quanto il nucelo familiare di è risultato dedito alla prostituzione ed è stato riscontrato un Persona_3 gravissimo pregiudizio per la minore (che versava in pessime condizioni igienico-sanitarie, risultava affetta da pediculosi e manifestava comportamenti ostativi e diversi segni di escoriazioni su viso e sulle braccia); invece, è andata a vivere con la madre e Pt_1
, nuovo compagno della (con cui, nel 2018, si è sposata). CP_2 Per_4
Dalla relazione di con sono nate, in data 3/11/2018, le Persona_4 CP_2 gemelline e che hanno vissuto con la coppia insieme a e ad Per_7 Per_6 Pt_1
, IG di e (sorella di Parte_4 CP_2 Controparte_3 Persona_3 padre di e ). Pt_1 Persona_2
Il nucleo familiare di veniva monitorato dai servizi sociali competenti, che Pt_1 registravano precarie condizioni igienico-sanitarie della casa e delle minori, le quali apparivano sporche e affette (tutte e quattro) da pediculosi;
inoltre, gli operatori segnalavano anche le precarie condizioni di salute di e le difficoltà a gestire le minori da CP_2 parte di che, in occasione del ricovero ospedaliero del marito, affidava Persona_4 ad una zia di Palermo, le figlie e alla madrina e ad una Pt_1 Per_7 Per_6 Pt_4 zia paterna (cfr. relazioni dei Servizi Sociali di Castelvetrano dell'11 e 12 febbraio 2020).
In data 2/3/2020, quindi, il servizio sociale operava il collocamento in comunità di e della cugina nonché delle gemelline e (collocamento Pt_1 Pt_4 Per_7 Per_6 successivamente sospeso, limitatamente alle gemelline, su richiesta del servizio sociale).
In data 6/3/2020 il P.M. presso il Tribunale per i minorenni chiedeva la conferma dell'inserimento delle minori. Quindi, con provvedimento del 16-17 marzo 2020 il Tribunale 9 per i minorenni confermava l'inserimento in comunità, poneva divieto di incontro con i genitori per mesi due e disponeva la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali.
Gli operatori della Comunità “Il Gabbiano” evidenziavano, nell'immediatezza, le scarse condizioni igieniche delle minori (sottoposte a profilassi per la pediculosi) e, quanto a comportamenti sessualizzati, progressivamente ridottisi, tuttavia, nel corso della Pt_1 permanenza (cfr. relazione dell'1/4/2020).
Nelle more, rimaneva a vivere a casa con le gemelline;
dopo un periodo di Persona_4 ricovero ospedaliero, nell'abitazione faceva rientro, il 13/4/2020, anche . CP_2
Nel frattempo, le cugine e permanevano nella comunità “Il Gabbiano” e Pt_4 Pt_1 venivano prese in carico dalla N.P.I.A; in particolare, evidenziava un quadro Pt_1 clinico ascrivibile a “disturbi evolutivi specifici misti con compromissione del versante espressivo verbale”; la terapia necessaria iniziava con significativo ritardo, a causa “della difficoltà dei genitori a raggiungere gli uffici comunali per apporre la loro firma e rinnovare il documento di identità della bambina” (cfr. relazione della Comunità del 28/11/2020: “Dopo numerosi solleciti da parte delle scriventi, di recente solo la madre si è recata al comune di Castelvetrano, mentre il padre non si è presentato”).
A far data dal mese di giugno, ripristinate le visite, il padre di Pt_1 Persona_3 generalmente non rispettava gli appuntamenti per le visite, adducendo varie scuse e generando la delusione di mentre la madre, si presentava con Pt_1 Persona_4 regolarità nei mesi di giugno e luglio, ma smetteva di presentarsi a fronte della richiesta degli operatori di esibire certificato medico attestante l'assenza di pediculosi. riceveva, Pt_1 inoltre, “ogni tanto”, le telefonate della NN e della zia AT, “non sempre accettate dalla mamma, tanto da far emergere un nucleo familiare di origine piuttosto confuso e dai rapporti fortemente instabili” (cfr. relazione della comunità del 28/11/2020).
In data 2/11/2020 il Tribunale disponeva il ricovero in comunità anche delle gemelline e;
con successivo decreto del 30/11/2020, tuttavia, il Tribunale revocava il Per_6 Per_7 provvedimento di ricovero (in ragione delle soddisfacenti condizioni di accudimento riscontrate nell'abitazione di e ) e revocava, altresì, il Persona_4 CP_2 divieto di prelevamento di e della cugina da parte della coppia Pt_1 Pt_4
disponendo il rientro presso l'abitazione della coppia “con modalità e Persona_8 tempi da individuare a cura degli operatori della comunità e del servizio sociale”.
I rientri venivano fissati dagli operatori della comunità nella giornata di domenica;
tuttavia,
10 gli operatori relazionavano che, dopo i rientri a casa, le minori presentavano nuovamente pediculosi, per cui i rientri venivano sospesi (cfr. relazione del 16/4/2021).
Il 21/4/2021 e le gemelline venivano inserite nella casa di accoglienza Persona_4
Casa dei Fanciulli “Renda-Ferrari” di Partanna, a seguito della denuncia sporta dalla nei confronti di , per ripetuti maltrattamenti. Per_4 CP_2
Il 4 maggio 2021 usciva dalla comunità acconsentendo di vedere il marito;
Persona_4 nell'occasione, subiva il tentativo di strangolamento da parte di e sporgeva CP_2 nuovamente denuncia nei suoi confronti (cfr. verbale di ricezione di querela orale del
5/5/2021).
In data 24/5/2021 il Tribunale per i minorenni confermava il collocamento in via di urgenza delle gemelline e della madre e disponeva l'immediato trasferimento in Persona_4 struttura ad indirizzo segreto delle bambine, con la madre, se consenziente.
Tuttavia, il 6 giugno 2021 prima che potesse aver luogo il previsto Persona_4 trasferimento, si allontanava dalla comunità (lasciandovi le bambine), per fare rientro nella casa del marito.
Successivamente, le gemelline venivano trasferite nella casa accoglienza “Il Gabbiano”, insieme alle sorelle e Pt_4 Pt_1
In data 20/3/2022 decedeva il padre di Pt_1 Persona_3
Nel frattempo, il Consultorio di Castelvetrano, nella relazione datata 28 giugno 2021, esprimeva una positiva valutazione delle cacapacità genitoriali di , padre CP_2 anche di due figli maggiorenni e ) nati da precedente relazione [cfr. Per_9 Per_10 relazione del Consultorio del 28/6/2021: “(…) Alla luce di quanto descritto, le competenze genitoriali del Sig. – di anni 62 – sembrano adeguate. Responsabile, equilibrato ed in CP_2 grado di prendere decisioni in modo autonomo, il Sig. sembra dotato di sufficienti capacità CP_2 affettive. In grado di vivere e condividere emozioni positive con i suoi figli, mostra foto e video in cui evidenzia il lgame forte e significativo con tutti i suoi figli ( e in particolare)”]. Per_9 Per_10
Con provvedimento dell'11/4/2022, quindi, e venivano Persona_4 CP_2 autorizzati a prelevare le minori dalla comunità “Il Gabbiano” nelle giornate di domenica, dalle 12:00 alle 17:00; con successivo provvedimento del 30/5/2022, sulla base delle indicazioni dei Servizi (che avevano suggerito il rientro in famiglia di tutte le minori, una volta a settimana, al fine di verificare le capacità genitoriali della coppia), il Tribunale autorizzava a rientrare, insieme alla cugina e alle sorelline e Pt_1 Pt_4 Per_6
, nell'abitazione dei coniugi senza pernottamento e con Per_7 Persona_8
11 l'attivazione di un S.E.D.
Tale autorizzazione veniva tuttavia revocata dopo pochi mesi, con decreto del 19/9/2022, sulla base dell'atteggiamento ambiguo della coppia (emerso in occasione degli incontri), della opaca giustificazione fornita dalla coppia per l'assenza di all'incontro Persona_4 del 4/9/2022 (in ultimo giustificata dalla NN AT di con l'allontanamento Pt_1 con un altro uomo) e dalla reticenza mostrata da su ciò che accadeva in occasione Pt_4 dei rientri (“non posso dire nulla altrimenti non torno a casa”).
Il 24 dicembre 2022 gli accadimenti subivano una drammatica svolta: si CP_2 rendeva infatti autore dell'omicidio della moglie, Persona_4
Il procedimento n. R.G.V.G. 360/2020 veniva quindi arichiviato, avendo il P.M. proposto, in data 29/12/2025, ricorso per la dichiarazione dello stato di abbandono e di adottabilità di . Persona_1
In data 30/12/2022 veniva nominato tutore provvisorio di nella persona dell'avv. Pt_1
, e con decreto del 13 gennaio 2023 veniva disposto l'inserimento di Controparte_1 presso adeguata famiglia. Pt_1
13. Sulla base di tali premesse in fatto, all'esito delle contestazioni ex art. 12 della l. n.
184/1983 nei confronti della NN AT e della zia AT della minore, con la sentenza in questa sede impugnata il Tribunale per i minorenni ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore evidenziando, quanto all'odierna appellante, NN Pt_1 AT, l'insussistenza dei presupposti di un affidamento familiare, non essendo emersi rapporti significativi con la minore.
13.1. Allo stesso modo, il Tribunale ha evidenziato, quanto alla zia AT, Parte_3
, l'assenza di rapporti con la minore, in quanto la ha visto la NI
[...] Per_4 raramente e non si è mai recata in comunità a trovarla, mentre non ha mai chiesto Pt_1 della zia;
inoltre, la non ha dato alcuna disponibilità ad accogliere Per_4 Pt_1
14. Ciò posto, l'appello spiegato da non può trovare accoglimento. Parte_1
15. Va rammentato che il principio ispiratore della disciplina dell'adozione, secondo cui il minore ha diritto di essere educato nella famiglia di origine, incontra i suoi limiti nel caso in cui, in via non transitoria, questa non sia in grado di prestare le cure necessarie e assicurare l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole.
15.1. Com'è noto, la situazione di abbandono che costituisce il presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità ex art. 8 della legge n. 184 del 1983, è configurabile
12 non solo nei casi di abbandono materiale – nei quali cioè vi sia il rifiuto intenzionale dell'adempimento dei doveri genitoriali – ma anche quando si accerti l'inadeguatezza dei familiari a garantire al figlio minore il suo normale sviluppo psico-fisico, così da far considerare la rescissione del legame come l'unico strumento adatto ad evitare un più grave pregiudizio e ad assicurargli assistenza e stabilità affettiva.
15.2. L'abbandono è integrato, dunque, anche da una situazione di fatto obiettiva che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori (o dei familiari), impedisca o ponga in pericolo il sano sviluppo psico-fisico del minore per il non transitorio difetto dell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine (cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 23 aprile 2019, ord. n. 11171; cfr. anche Cass., sez. I, 22 novembre 2021, ord. n. 35838: “In tema di dichiarazione di adottabilità, la capacità genitoriale non va valutata solo con riferimento alla persona del genitore in quanto tale, bensì anche nella prospettiva concreta dell'interrelazione tra genitore e minore, dovendosi considerare non solo le problematiche presenti ma anche quelle passate con le conseguenti dinamiche progressivamente createsi”).
La nozione di “assistenza” prevista dal legislatore non deve essere considerata in termini meramente quantitativi, implicando, al contrario, una valutazione soprattutto qualitativa delle funzioni genitoriali, in termini di adeguatezza al fine educativo, intese come corretto esercizio del ruolo parentale.
15.3. Va ricordato, poi, che la sussistenza della “situazione di abbandono” va accertata in base a riscontri obbiettivi e a valutazioni prognostiche, che siano basate su fatti aventi carattere indiziario di sicura valenza probatoria (Cass., sez. I, 28 giugno 2006, n. 15011).
15.4. In ipotesi, poi, di decesso dei genitori, qualora si manifesti, da parte di figure parentali sostitutive (quali, ad esempio, i nonni), la disponibilità a prestare assistenza e cure al minore, essenziale presupposto giuridico per escludere lo stato di abbandono è la presenza di significativi rapporti dello stesso con tali persone, “giacché alla parentela la legge n. 184 del 1983 attribuisce rilievo, ai fini della sopraindicata esclusione, solo se accompagnata dalle relazioni psicologiche e affettive che normalmente la caratterizzano” (cfr. Cass., sez. I, 9 maggio 2002, n.
6629), a più forte ragione a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 28 marzo 2001, n.
149 alla l. n. 184/1983, il cui art. 11 condiziona oggi espressamente la declaratoria di adottabilità, in caso di decesso dei genitori, alla inesistenza di siffatti rapporti tra il minore ed i parenti entro il quarto grado.
16. Nella fattispecie in esame, posto che ha perso entrambi i genitori (deceduti, Pt_1
13 rispettivamente, il 20 marzo 2022 e il 24 dicembre 2022), le risultanze istruttorie del primo grado di giudizio sono inequivoche circa la sussistenza di una situazione di abbandono della minore, nei termini sopra descritti;
né in questo grado sono stati offerti elementi tali da far ritenere erroneo il giudizio espresso dal primo Giudice circa l'assenza di rapporti significativi dell'odierna appellante con la minore . Persona_1
17. Appare opportuno, per chiarezza espositiva, riportare integralmente le dichiarazioni rese da dinanzi al Tribunale per i minorenni all'udienza ex art. 12. L. n. Parte_1
184/1983 del 7 marzo 2023:
Adr: «io vorrei prendere in adozione le mie nipoti più grandi»;
ADR: «la SV mi contesta perché non mi sono offerta di prendermi cura delle mie nipoti, dopo l'episodio del tentato strangolamento che ha subito mia IG nel 2021, ed io rispondo che non ci ho pensato;
Co La mi contesta perché dopo l'abbandono da parte di mia IG della comunità non mi sono offerta di occuparmi delle mie nipoti e do la stessa risposta.
Io non pensavo che mia IG sarebbe stata uccisa. Io andavo a trovare le mie nipoti poi quando andavano a casa a andavo lì. Dopo che i rientri in famiglia sono stati sospesi dal settembre Per_11
2022, sono andata a vedere le bambine anche se non andavo in maniera regolare, soprattutto facevo le telefonate»; IM Co
«la mi contesta che anche mia IG è stata istituzionalizzata ed io al riguardo dichiaro che non ho mai lasciato i miei figli e sono uscita dalla comunità insieme a loro. Mi sono fatta una posizione
e adesso percepisco il RDC»; IM
«vivo con il mio nuovo compagno e il figlio nato da questa unione che ha Parte_2 diciassette anni e non lavora. Ha conseguito il diploma di terza media»; IM
«le bambine con me e anche con il mio compagno hanno un bel rapporto. Quando mi vedono sono felici»; IM
«viviamo con il reddito di cittadinanza pari a 800 euro, il mio progetto è di dare il calore di una famiglia alle mie nipoti. Viviamo in una casa popolare, composta da cucina soggiorno con divano letto, stanza da letto, stanzetta e bagno. Le bambine dormirebbero nel divano letto»
(…)
ADR dell'avv. Di AT: «prima non mi ero offerta di occuparmi delle bambine, perché c'era mia IG. Adesso la situazione è cambiata. Avevo chiesto nel fascicolo VG 306/2020 di far rientrare le bambine nel fine settimana a casa mia»;
ADR: «sarei disponibile a farmi seguire dai servizi»;
14 ADR dell'avv. : «ho visto le bambine in comunità non ricordo bene quando. Abbiamo CP_1 portato l'uovo di Pasqua. Da settembre non ci siamo andati. Ora che ci ho pensato meglio, mi sono ricordata che le visite in comunità sono precedenti al settembre 2022»; IM
«l'ultimo ricordo in comunità riguarda dei disegni con scritte che le bambine volevano fare»; IM
«le gemelline hanno quattro anni. Sono nate a novembre, non mi ricordo il giorno. Pt_1 dovrebbe avere 11/12 anni, non mi ricordo quando è nata. ha dodici anni circa. Non mi ricordo Pt_7 la data di nascita. va in prima media. Vita non la vedo da tanto tempo e non lo so». Pt_1
ADR: «io sapevo che, quando mia IG viveva a Campobello, viveva in condizioni disagiate, ma non sono intervenuta perché mia IG era grande e vaccinata e non mi ascoltava»;
ADR: «non vedo Vita da cinque anni e penso che ci verrà a casa mia. Vediamo come va».
18. Orbene, come già evidenziato nella sentenza impugnata e come rilevato anche dal tutore provvisorio della minore, nonostante la bambina sia stata inserita in una comunità sin dal 2 marzo 2020 (allorquando non aveva compiuto ancora sei anni), a seguito dei maltrattamenti posti in essere da in danno della madre l'appellante ha CP_2 Persona_4 formulato istanza di autorizzazione “a recarsi in comunità che ospita le minori”, unitamente al compagno , soltanto in data 19/9/2021, allorquando nella comunità erano Parte_2 state inserite anche, da poco più di un mese, le gemelline e (cfr. istanza del Per_6 Per_7 difensore di del 19/9/2021, depositata nel fascicolo n. R.G.V.G. Parte_1
360/2020, che ha reso necessaria, in data 21/9/2021, la richiesta di chiarimenti del
Tribunale sulla esatta qualità della e del qualificatisi “nonni” di Parte_8 Pt_2 Per_6
e e , “non risultando agli atti alcun familiare con i cognomi Persona_7 Persona_1 degli istanti”). Nonostante la dichiarata volontà, in quella sede, di “far percepire alle bambine la loro presenza ed il loro immutato affetto (…) sostenerle, ripristinando i legali affettivi” (ribadita anche nel corso dell'audizione del 6/12/2021), ottenuta l'autorizzazione (in Parte_1 data 6/12/2021), si è poi recata a trovare presso la Comunità “Il Gabbiano”, Pt_1 durante l'intero periodo di istituzionalizzazione, soltanto sei volte, con cadenza mensile, dal
15/12/2021 al 15/4/2022, interrompendo quindi le visite, adducendo motivi di salute (cfr., sul punto, la comparsa di costituzione del tutore provvisorio, le cui allegazioni sono rimaste prive di contestazione alcuna;
cfr. anche le dichiarazioni rese da Parte_1 all'udienza del 7/3/2023: «ho visto le bambine in comunità non ricordo bene quando. Abbiamo portato l'uovo di Pasqua. Da settembre non ci siamo andati. Ora che ci ho pensato meglio, mi sono ricordata che le visite in comunità sono precedenti al settembre 2022»). L'appellante ha poi
15 contattato nuovamente la comunità soltanto dopo la morte della IG (cfr. relazione Per_4 della comunità “Il Gabbiano” del 13/2/2023, allegata al fascicolo n. 56/2022; cfr. anche istanza di autorizzazione a recarsi in comunità e ad effettuare videochiamate, depositata da e in data 19/5/2023 nel fascicolo n. 56/2022). Parte_1 Parte_3
19. Il mancato interessamento alle sorti della bambina, dal suo collocamento in comunità
(2/3/2020) fino al 19/9/2021 (data di deposito della citata istanza di accesso alla comunità), non può trovare giustificazione nelle restrizioni dovute all'epidemia da CO-19, come sostenuto nell'atto di appello.
Al di là, infatti, della sporadicità anche dei contatti telefonici, la stessa , in sede di Pt_1 audizione, ha dato una giustificazione diversa: «la SV mi contesta perché non mi sono offerta di prendermi cura delle mie nipoti, dopo l'episodio del tentato strangolamento che ha subito mia IG nel
2021, ed io rispondo che non ci ho pensato;
Co La mi contesta perché dopo l'abbandono da parte di mia IG della comunità non mi sono offerta di occuparmi delle mie nipoti e do la stessa risposta (…) io sapevo che, quando mia IG viveva a
Campobello, viveva in condizioni disagiate, ma non sono intervenuta perché mia IG era grande e vaccinata e non mi ascoltava».
In tutta evidenza, le dichiarazioni della appaiono sintomatiche, come già rilevato Pt_1 dal Tribunale, di una totale assenza di consapevolezza del pregiudizio patito dalla minore, dei pericoli cui era esposta durante la convivenza della madre con , delle CP_2 esigenze affettive e di accudimento di cui la minore stessa era ed è portatrice (soprattutto in quanto esposta a esperienze traumatiche, nonché affetta da disturbi del linguaggio e dell'umore «che richiedono attenzione», come evidenziato dai servizi incaricati), oltre che di una totale noncuranza della preminenza di tali esigenze della minore rispetto ad eventuali contrasti o incomprensioni con la IG («mia IG era grande e vaccinata e non mi ascoltava»).
20. Ed invero, oltre ad aver visto la NI in modo molto irregolare (ed a non Pt_1 aver visto affatto l'altra NI , come meglio si vedrà in seguito) e a non Persona_2 riuscire nemmeno a collocare nel tempo le visite da lei effettuate presso la comunità,
l'appellante ha mostrato, durante l'udienza del 7/3/2023, di non conoscere neppure l'età delle nipoti;
quanto a infatti, ha dichiarato che “dovrebbe avere 11/12 anni, non mi Pt_1 ricordo quando è nata” (la bambina, nata il [...], a [...] aveva appena sette anni ed avrebbe compiuto otto anni dopo tre mesi).
Tali “errori” nella indicazione dell'età delle bambine, contrariamente a quanto indicato
16 nell'atto di appello, appaiono talmente grossolani da non poter essere giustificati con il turbamento emotivo della per l'omicidio della IG (avvenuto circa due mesi Pt_1 prima), essendo piuttosto sintomatici, come correttamente rilevato dal Tribunale, della totale assenza di frequentazione e rapporti della NN con la NI.
21. L'insieme delle circostanze di fatto fin qui esposte induce a confermare il giudizio di inadeguatezza della ad occuparsi della minore, espresso dal Tribunale, e ciò Pt_1 indipendentemente dall'omessa valutazione delle sue competenze genitoriali (lamentata nell'atto di appello) e dal “vissuto della stessa e del nucleo familiare di appartenenza ben noti al
Tribunale per i minorenni di Palermo”, di cui ha fatto menzione il tutore provvisorio e di cui, tuttavia, non si hanno riscontri rilevanti.
Nel fascicolo del Tribunale n. RG 55/2022 risulta, infatti, esclusivamente un decreto del
Tribunale per i minorenni di Palermo risalente al 16/1/2009, in cui: si conferma l'inserimento in comunità delle sorelle e (escludendosi il rientro Pt_3 Persona_4 presso la madre autorizzata alle visite); si richiama la sentenza in pari Parte_1 data in cui si era dichiarata la decadenza dalla potestà genitoriale di;
si Persona_12 affidano le minori ai servizi sociali, onerati di relazionare sulle condizioni della madre
Parte_1
La stessa appellante, nel corso dell'audizione del 7/3/2023, ha fatto riferimento ad un percorso di istituzionalizzazione di sua IG, ma in via del tutto generica Persona_4
Co («la mi contesta che anche mia IG è stata istituzionalizzata ed io al riguardo dichiaro che non ho mai lasciato i miei figli e sono uscita dalla comunità insieme a loro».).
22. Risulta invero dirimente, alla luce del disposto dell'art. 11 della l. n. 184/1983, sopra citato, l'assenza di rapporti significativi dell'odierna appellante con la minore, emergente dagli elementi istruttori esposti e confermata dal fatto che la minore non ha mai cercato l'appellante.
23. La minore, infatti, inserita dal 2/3/2020 in comunità, non ha mai chiesto della NN;
dopo la morte della madre, inoltre, ha chiesto “con insistenza” circa l'arrivo di una nuova famiglia per lei [cfr. relazione della Comunità il Gabbiano del 13/2/2023; « (…) tutte le minori richiedono con frequenza a questi operatori quando arriveranno una mamma e un papà per loro”; cfr. anche relazione del del 31/5/2023: « è una bambina vivace che conquista facilmente tutti Pt_1
(…) La minore a scuola ha giovato molto del supporto e della presenza dell'insegnante di sostegno riuscendo a svolgere con buoni risultati il programma didattico della classe e uno personalizzato per le
17 materie di italiano e matematica (…) fa riferimento o esterna la mancanza della mamma, Pt_1 soprattutto in presenza di alcuni fenomeni atmosferici come l'arcobaleno o le nuvole che si spostano con il vento forte, e in alcune occasioni ha chiesto di poter prendere l'aereo per raggiungere “la mamma sulle nuvole”; la minore, inoltre, rimanendo piacevolemente sopresa della convocazione presso codesta
A.G.M. nel mese di Marzo c.a., chiede spesso quando potrà ritornare nuovamente a incontrare il suo giudice di riferimento e chiede ancora più insistentemente l'arrivo di una famiglia per lei, desiderio verbalizzato anche alle insegnanti durante le ore scolastiche»].
Effettivamente, dal mese di agosto del 2023, “dopo una frequentazione durata quasi un mese, caratterizzata da una proficua e produttiva collaborazione tra gli operatori (…) e i coniugi selezionati”
(cfr. nota del 10/8/2023 della comunità), è stata affidata ad una coppia, dove Pt_1 tuttora si trova (cfr. verbale di audizione del 10/4/2025, da cui si evince, peraltro, il positivo andamento dell'affidamento).
24. Non può poi sottacersi che - nonostante la proposizione dell'appello - Parte_1 non ha inteso presenziare a nessuna delle cinque udienze celebrate da questa Corte di
Appello.
Alla prima udienza, il 15/3/2024, non è comparsa ed il difensore ha Parte_1 chiesto espressamente la sua audizione;
alla successiva udienza fissata per l'incombente, del
21/3/2025, il difensore ha rappresentato l'impedimento dell'appellante, riservandosi il deposito di “certificato” idoneo a comprovare l'impedimento (mai pervenuto nel fascicolo)
e chiedendo un rinvio per la medesima attività. La Corte ha ha rinviato, quindi, alla successiva udienza del 16/5/2025, dove, nuovamente, non è comparsa, Parte_1 senza allegare giusitificazione alcuna. Allo stesso modo, non è comparsa Parte_1 né all'udienza del 19/9/2025 (in cui non è stata svolta alcuna attività per legittimo impedimento del sottoscritto relatore) né all'udienza di discussione del 21/11/2025, senza giustificare in alcun modo il proprio impedimento, con ciò manifestando uno scarso interesse alle sorti del procedimento.
25. Con l'atto di appello ha lamentato, altresì, la carenza di motivazione Parte_1 in ordine al disposto divieto di incontri della minore con gli altri familiari.
26. Sul punto, per quanto la motivazione della sentenza impugnata risulti, effettivamente, carente, la statuizione merita, tuttavia, piena conferma.
26.1. Ed invero, la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui “l'art. 27, comma 3, della l n. 184 del 1983, riguardante gli effetti dell'adozione piena o legittimante, non esclude
18 che il giudice possa valutare in concreto il preminente interesse del minore a mantenere relazioni socio affettive con il nucleo parentale della famiglia di origine, attenendo la necessaria ed inderogabile recisione dei rapporti parentali esclusivamente al piano delle relazioni giuridico formali” (così Cass., sez. I, 6 maggio 2024, ord. n. 12223).
Non può invero dubitarsi della necessità che il trattamento giuridico riservato agli orfani
“speciali” ex lege n. 4/2018, debba tener conto del coinvolgimento di diritti fondamentali della persona che, pur minore di età, ha già vissuto gravi traumi emozionali, soprattutto quando sia stato accertato il pregiudizio per lo sviluppo psico fisico del minore stesso conseguente alla recisione dei legami con le famiglie di origine.
Appare, in altri termini, necessario “evitare che il trauma derivato dalla perdita di entrambe le figure genitoriali diventi ancora di più radicato con l'aggiunta della definitiva recisione di legami con importanti figure di riferimento che non sono dannose per lo sviluppo psicologico dei bambini ma che al contempo non possono assumere funzione vicariante”: ed invero, la recisione dei legami con i nuclei familiari originari, pur essendo frequentemente necessaria, “non sempre è criterio adeguato per fornire una tutela sostitutiva ed affettiva alle situazioni dolorose generate da forme di violenza familiare ed assistita” (cfr. Cass. 12223/24 cit.).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 183 del 2023, ha stabilito che “sulla scorta degli indici normativi desumibili dalla stessa L. 184/1983, letti nella prospettiva costituzionale della tutela del minore e della sua identità, il giudice possa accertare che la prosecuzione di significative, positive e consolidate relazioni socio-affettive con componenti della famiglia di origine, realizzi il migliore interesse del minore e, per converso, la loro interruzione sia tale da poter cagionare allo stesso un pregiudizio. Ove sussistano radici affettive profonde con familiari che non possono sopperire allo stato di abbandono, risulta preminente l'interesse dell'adottato a non subire l'ulteriore trauma di una loro rottura ed a veder preservata una linea di continuità con il mondo degli affetti, che appartiene alla sua memoria e che costituisce un importante tassello della sua identità”. Ha, inoltre, precisato che l'assolutezza del divieto riguarda il legame giuridico ma non quello affettivo, che, invece, presenta il margine di flessibilità sopra evidenziato, imposto dalla ineludibile valutazione del preminente interesse del minore.
In buona sostanza, l'art. 27, comma 3 della L. n. 184/1983, a mente del quale “con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine”, non postula un divieto assoluto di conservazione dei legami socio affettivi: l'interpretazione adeguatrice della norma – elaborata dalla S.C. all'interno della cornice delineata dagli artt. 2 e 30 Cost e dell'art. 8
19 CEDU nonché dei principi contenuti nella L n. 184 cit., quali il diritto a conoscere le proprie origini ed ad essere informato del proprio status di figlio adottivo non appena sia possibile oltre che la promozione della conservazione della fratria nelle decisioni di adozione – limita l'assolutezza del divieto al solo piano giuridico formale delle relazioni parentali, in funzione della costituzione del nuovo status filiale. In relazione, invece ai legami socio-affettivi, la presunzione della necessità di una soluzione di continuità ha carattere relativo e deve confrontarsi con l'interesse preminente del minore a non perdere, ove ne possa essere pregiudicato, ambiti primari della costruzione della propria identità e legami la cui continuità può accrescere lo sviluppo equilibrato della sua personalità, pur nel variegato quadro traumatico dell'abbandono (così ancora Cass. 12223/2024 cit.).
Nel caso di specie, per le ragioni sopra ampiamente esposte, non difetta soltanto la capacità vicariante della , ma, a monte, un rapporto affettivamente rilevante da tutelare, Pt_1 sicché non può ritenersi sussistere un concreto interesse della minore a mantenere un rapporto con la NN AT.
Non ricorrono, in sostanza, ragioni per derogare al divieto di cui all'art. 27 l. n. 184/1983, che, pur “assoluto” solo con riferimento al legame giuridico, e “flessibile”, invece, quanto ai legami affettivi, consente una deroga solo nell'ottica del preminente interesse del minore, allorquando sussistano “positive e consolidate relazioni socio-affettive con componenti della famiglia di origine”, la cui interruzione possa cagionare allo minore stesso un pregiudizio: relazioni nel caso di specie insussistenti.
27. Alla luce delle superiori premesse, del tutto superflue ed inconducenti si appalesano le istanze istruttorie articolate dall'appellante (ivi compresa l'audizione della minore).
B) procedimento n. R.G.V.G. 484/2023
28. Come esposto nel paragrafo 1), con due distinti ricorsi, depositati il 29/12/2022, il
Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo chiedeva che venisse dichiarato lo stato di abbandono e la conseguente adottabilità delle sorelle , Persona_1 nata a [...] l'[...], e , nata a [...] il [...], figlie Persona_2 di e con collocamento presso due coppie, poiché Persona_3 Persona_4 entrambe vivevano in un contesto con complesse e distorte dinamiche familiari.
28.1. In particolare, relativamente a , di e Persona_2 Per_3 Persona_4
(proc. n. 55/2022 Reg. Min. Segn.), il P.M. deduceva:
20 - che il procedimento traeva origine dal fascicolo del Tribunale per i Minorenni di Palermo
n. R.G.V.G. 1239/2019 a tutela della minore , nell'ambito del quale Persona_2 era stato disposto il collocamento della minore, unitamente alle sorelle, in comunità, a causa
“delle complesse e distorte dinamiche familiari”, in quanto “il nucleo di origine di Persona_3 ha sempre svolto attività di prostituzione” e la minore “viveva in un contesto assolutamente inadeguato per le pessime condizioni igieniche e per il contesto assolutamente inadeguato se non addirittura nocivo”;
- che in data 24 dicembre 2022 aveva ucciso con un coltello CP_2 Persona_4 da cucina, privando la minore (già orfana di padre, essendo deceduto il Persona_3
20 marzo 2022), brutalmente e violentemente, della figura genitoriale AT.
29. Nell'ambito del procedimento, iscritto al n. R.G. 55/2022, veniva nominato tutore provvisorio della minore, nella persona dell'avv. (già precedentemente Controparte_1 nominata curatore speciale della minore). Il procedimento veniva istruito mediante l'acquisizione di informazioni presso la struttura che ospitava la minore e l'audizione di e NN e zia materne della minore. Veniva inoltre Parte_1 Parte_3 disposta l'acquisizione del fascicolo n. R.G.V.G. 1239/2019.
30. All'esito dell'istruttoria, con sentenza n. 138/2023 del 27 ottobre 2023, depositata e pubblicata il successivo 28/11/2023, il Tribunale per i Minorenni di Palermo dichiarava lo stato di adottabilità della minore, poneva il divieto di incontri tra la minore e gli altri familiari, confermava la nomina dell'avv. quale tutore provvisorio e disponeva CP_1 il collocamento della minore presso idonea famiglia.
31. Con ricorso depositato il 20 dicembre 2023 ha proposto appello, Parte_1 chiedendo, in integrale riforma della sentenza impugnata, il rigetto del ricorso proposto dal
Pubblico Ministero e la revoca della declaratoria di stato di adottabilità della minore, previa valutazione, da parte dei Servizi, del proprio nucleo familiare e previa audizione della minore.
32. In data 13/2/2024 si è costituita l'avv. , tutore provvisorio della Controparte_1 minore, opponendosi all'accoglimento dell'appello.
33. Il Procuratore Generale ha chiesto, in data 18/1/2024, il rigetto dell'appello.
34. All'udienza del 21 novembre 2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
35. Con un unico motivo di appello, articolato in più profili, ha lamentato Parte_1
21 il “difetto di motivazione in ordine alla mancata sussistenza dei presupposti per l'affidamento familiare alla NN AT ed in ordine al divieto di rapporti tra la minore e gli altri familiari”; in particolare, ha dichiarato di essersi resa disponibile, dopo l'omicidio della IG, ad adottare le nipoti e e che, nonostante la richiesta, da essa avanzata insieme al Persona_2 Pt_1 compagno , “di essere valutati dal Consultorio familiare, nonché dai Servizi Sociali Parte_2 competenti per territorio, richiesta avanzata in sede di costituzione nel giudizio, ribadita, dando piena disponibilità durante l'audizione del 07.03.23”, il Tribunale “non ha dato alcun seguito a tale richiesta”; pertanto, ha dichiarato di censurare, sotto tale profilo, la decisione del Tribunale,
“il quale non ha incaricato i Servizi competenti per valutare i signori al fine di accertare Parte_6 se vi erano le competenze e le condizioni per un affidamento familiare”.
35.1. Analogamente a quanto dedotto nel procedimento n. 480/2024, l'appellante ha dichiarato che il Tribunale si sarebbe basato su elementi “superficiali” e, soprattutto, non avrebbe tenuto conto: a) che quando è stata sentita (nel mese di marzo del 2023) era deceduta da circa due mesi la IG ed era in stato emotivo compromesso;
b) nel procedimento n. RG
306/2020 (relativo alla minore ha chiesto di incontrare le minori in Pt_1 videochiamata;
c) dopo l'omicidio ha chiesto, senza esito, di vedere le nipoti;
d) in tale periodo ha contattato telefonicamente la comunità; e) la minore ha capacità di discernimento e deve essere sentita.
35.2. Inoltre, l'appellante ha rilevato l'assenza di motivazione sul divieto di rapporti della minore con i familiari.
36. Il tutore provvisorio della minore, costituendosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità dell'appello, per essere stato notificato oltre il termine fissato dal
Presidente; nel merito, ha fermamente contestato l'atto di appello, precisando che: a) nonostante la richiesta avanzata dalla NN AT di adozione di Persona_2
(unitamente alla sorella , e nonostante non sia stato disposto l'incarico finalizzato Pt_1 alla valutazione della Sig.ra la sua competenza “è stata messa in discussione Parte_1 per il vissuto della stessa e del nucleo familiare di appartenenza ben noti al Tribunale per i minorenni di Palermo”; inoltre, “il vissuto della Sig.ra ” e “il disinteresse mostrato da quando Parte_1 la NI è stata inserita in comunità non potevano in alcun modo favorire una decisione positiva in esito alla sua istanza”, tenuto conto che non ha mai fatto visita alla NI Parte_1
, né l'ha mai contatta telefonicamente, e non appare dotata degli strumenti Persona_2 necessari per riuscire a gestire il disturbo comportamentale di , la quale, con Persona_2
22 la , “non avrebbe alcun margine di miglioramento”; inoltre, non ha mai Pt_1 Persona_2 chiesto della NN AT (né della zia AT) e, per quanto riferito dagli operatori, “non ha mai parlato di nessuno dei suoi familiari”.
37. Il P.G., allo stesso modo, ha evidenziato che: a) , dopo la separazione dei Persona_2 genitori, rimaneva a vivere col padre, in un contesto familiare “promiscuo e multiproblematico”, in cui aveva sempre svolto attività di sfruttamento Persona_3 della prostituzione;
b) la minore veniva successivamente collocata in comunità a causa delle gravi condizioni igienico-sanitarie in cui versava (risultava affetta, peraltro, da pediculosi);
c) gli operatori segnalavano gravi segni di maltrattamento ed incuria sulla minore, che presentava graffi, lividi e cicatrici sul corpo e non conosceva le elementari regole dell'igiene e di comportamento;
d) in data 20/3/2022 decedeva padre della minore, Persona_3 mentre in data 24/12/2022 la madre, veniva uccisa dal marito, Persona_4 [...]
e) NN AT, “non si è mai resa conto della grave condizione Per_13 Parte_1 di pregiudizio in cui versava la NI, della quale peraltro non conosceva l'età e la data di nascita, si era recata in comunità a farle visita pochissime volte e non ha mai avuto un legame affettivo significativo con la minore”; f) ha dichiarato di non essersi presa cura delle nipoti, anche Parte_1 dopo il tentativo di strangolamento della IG da parte di , perché “non ci ha CP_2 pensato”, così dimostrando “incapacità di comprendere la condizione di pericolo e pregiudizio in cui versavano le minori, inadeguatezza a coglierne i bisogni e le esigenze e ad occuparsi della loro crescita ed accudimento”.
38. Preliminarmente, va disattesa, anche in questo caso, l'eccezione di improcedibilità dell'appello, sollevata dal tutore provvisorio della minore. Per quanto, infatti, il decreto di fissazione udienza sia stato notificato dall'appellante oltre il termine di giorni quindici fissato dal Presidente del Collegio con decreto del 22/12/2023, l'avv. è stata Controparte_1 comunque posta nelle condizioni di spiegare le proprie difese, nel termine fissato nel medesimo decreto (trenta giorni prima dell'udienza del 15/3/2024), sicché risulta superflua l'istanza di rimessione in termini per rinotifica formulata alla prima udienza dal difensore dell'appellante, Avv. Francesca Di AT, su cui la Corte ha demandato al merito ogni determinazione.
38.1. Va poi precisato, con riferimento alla predetta istanza di rimessione in termini “per la notifica alle parti” (su cui pure la Corte ha demandato al merito ogni determinazione), formulata dal difensore alla prima udienza, che non si pone questione di notifica nei
23 confronti di zia AT della minore, intervenuta nel giudizio di primo Parte_3 grado, essendo stata la stessa rappresentata e difesa dal medesimo avvocato, avv. Francesca
Di AT, che in primo grado e nel presente giudizio di appello ha rappresentato anche dovendo quindi ritenersi che la stessa sia stata portata a conoscenza del Parte_1 gravame.
39. Tanto premesso, prima di esaminare il motivo di appello, occorre premettere, anche in questo caso, le circostanze di fatto emergenti dagli atti del procedimento allegato al procedimento di adottabilità n. R.G.V.G. 56/2022 del Tribunale per i minorenni di Palermo
(procedimento n. R.G.V.G. 1239/2019).
39.1. Come già esposto nel paragrafo 12.1), le sorelle e sono nate Pt_1 Persona_2 dalla relazione intrattenuta dalla madre, con Dopo la Persona_4 Persona_3 fine della relazione dei genitori, (contrariamente a è rimasta con Persona_2 Pt_1 il padre e la sua famiglia. Per_3
In data 30/10/2019 la minore veniva collocata in una comunità ai sensi dell'art. 403 c.c., in quanto il nucelo familiare di (da tempo seguito dai Servizi Sociali) era Persona_3 risultato dedito alla prostituzione ed era stato riscontrato un gravissimo pregiudizio per la minore;
al momento dell'ingresso nella scuola, infatti, si presentava in Persona_2 pessime condizioni igienico-sanitarie (risultava affetta da pediculosi) e denutrita, e manifestava comportamenti oppositivi (aggrediva gli insegnanti e li minacciava con le forbici) e atti di autolesionismo (si era tagliata i capelli da sola e si faceva la pipì addosso); inoltre, presentava diversi segni di escoriazioni su viso e braccia.
I familiari (ed in particolare il padre, ponevano in essere comportamenti Persona_3 minacciosi nei confronti degli assistenti sociali e degli insegnanti (cfr. annotazione di P.G. del 31/10/2019), tanto da rendere necessario mantenere riservati indirizzo e nome della comunità in cui era stata inserita. Persona_2
Con decreto dell'11/11/2019 il Tribunale confermava l'inserimento della minore in comunità ad indirizzo segreto ed incaricava i servizi socio-sanitari di effettuare gli interventi di rispettiva competenza.
Le relazioni pervenute dalla comunità evidenziavano, da subito, i segni di incuria e maltrattamenti portati dalla bambina: esile e sottopeso per la sua età, Persona_2 presentava una tumefazione e graffi sulla guancia, piccoli graffi e lividi sulle gambe (in particolare, una cicatrice molto grande sulla coscia, a detta della minore causata da lei stessa mentre giocava con un coltello), capelli disordinati e irregolari (tagliati dalla bambina stessa 24 a causa del prurito provocati da pidocchi e lendini), aveva reazioni scomposte all'igiene praticatale dagli operatori, dichiarava di non aver mai avuto uno spazzolino da denti, adottava condotte inappropriate (non usava le posate, mangiava alzando il piatto e portandolo alla bocca, si spostava sotto il tavolo per annusare e leccare piedi e gambe delle persone sedute a tavola, leccava gli altri minori e oggetti vari, si strofinava oggetti nelle parti intime, che regalava poi o tentava di far toccare agli altri), era aggressiva con gli altri minori.
La bambina chiedeva talvolta del padre, mentre riferiva confusamente degli altri componenti della sua famiglia (in particolare, riferiva di avere due sorelle gemelle e altri fratelli, che la madre si era trasferita a dopo un tradimento del padre, parlava di uno zio Per_11
“ ”). CP_2
veniva quindi inserita a scuola, con orario ridotto, e iniziava a mostrare timidi Persona_2 segnali di miglioramento, pur mantenendo comportamenti inappropriati (cfr. relazione della comunità del 20/1/2020, con cui si suggeriva la presa in carico della N.P.I.A.).
Il servizio di poneva diagnosi di “disturbo da alterato sviluppo psicologico secondario a CP_5 situazioni psico- sociali anomale”.
Successivamente, con decreto del 30/11/2020, il Tribunale, valutata la positiva esperienza dei pernottamenti della minore presso una coppia “di appoggio” individuata dai servizi sociali, incaricava i servizi sociali di Castelvetrano di avviare un percorso di affido etero- familiare alla coppia individuata e di accertare la disponibilità all'affido dei genitori biologici.
Con successivo decreto del 25/10/2021 il Tribunale autorizzava il trasferimento della minore presso la coppia e revocava l'inserimento in comunità.
L'affido, tuttavia, non aveva esito positivo e veniva revocato con decreto del 29 aprile-3 maggio 2022.
La minore veniva quindi inserita presso altra comunità nel mese di giugno 2022, al termine della scuola.
Nelle more, come già esposto, il 20/3/2022 decedeva il padre della bambina, Per_3
ed a distanza di pochi mesi decedeva anche la madre, uccisa dal marito
[...] CP_2
.
[...]
Anche il procedimento n. 1239/2019, quindi, veniva arichiviato, avendo il P.M. proposto, in data 29/12/2025, ricorso per la dichiarazione dello stato di abbandono e di adottabilità di . Persona_2
In data 30/12/2022 veniva nominato il tutore provvisorio di nella persona Pt_1 dell'avv. (già curatore speciale) e con decreto del 13 gennaio 2023 Controparte_1
25 veniva disposto l'inserimento di presso adeguata famiglia. Persona_2
40. Sulla base di tali premesse in fatto, all'esito delle contestazioni ex art. 12 della l. n.
184/1983 nei confronti della NN AT e della zia AT della minore, con la sentenza in questa sede impugnata il Tribunale per i minorenni ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore , evidenziando, quanto all'odierna appellante, Persona_2 NN AT, l'insussistenza dei presupposti di un affidamento familiare, non essendo emersi rapporti signifigicativi con la minore.
40.1. Allo stesso modo, il Tribunale ha evidenziato, quanto alla zia AT, Parte_3
, l'assenza di rapporti con la minore: la infatti, non ha riferito alcuna
[...] Per_4 relazione con e non ha dato dato alcuna disponibilità ad accoglierla. Persona_2
41. Ciò posto, l'appello spiegato da non può trovare accoglimento. Parte_1
42. Richiamati, in primo luogo, i principi già espressi per il procedimento n. 480/2023 circa i presupposti necessari per ritenere integrato il presupposto dello stato di abbandono, e richiamate, altresì, le dichiarazioni rese dall'odierna appellante all'udienza del 7/3/2023, non può dubitarsi della correttezza della decisione del Tribunale.
42.1. Ed invero, non consta che abbia anche solo pensato di far visita alla Parte_1 NI (collocata in comunità dal 30/10/2019 in una condizione di incuria gravissima) nel periodo antecedente all'omicidio della IG (non vi è alcuna istanza in tal senso nel fascicolo e la stessa appellante ha prodotto, in allegato, esclusivamente l'istanza del 19/5/2023, successiva al decesso di . Persona_4
42.2. Nel corso dell'audizione dinanzi al Tribunale per i minorenni, anche per
[...]
, che all'epoca dell'audizione aveva nove anni, la non ha saputo indicare Per_2 Pt_1 neppure l'età (“ ha dodici anni circa”): circostanza che non può essere ricondotta al Pt_7 turbamento emotivo della per l'omicidio della IG (avvenuto circa due mesi Pt_1 prima), essendo piuttosto sintomatica, come correttamente rilevato dal Tribunale, della totale assenza di frequentazione e rapporti della NN con la NI.
42.3. Alla luce del vissuto della minore (se possibile, ancor più drammatico di quello della sorella , risultano del tutto incongrue le giustificazioni fornite dalla in Pt_1 Pt_1 ordine all'assoluto disinteresse mostrato verso la minore [«la SV mi contesta perché non mi sono offerta di prendermi cura delle mie nipoti, dopo l'episodio del tentato strangolamento che ha subito mia Co IG nel 2021, ed io rispondo che non ci ho pensato;
La mi contesta perché dopo l'abbandono da parte di mia IG della comunità non mi sono offerta di occuparmi delle mie nipoti e do la stessa
26 risposta. (…) io sapevo che, quando mia IG viveva a Campobello, viveva in condizioni disagiate, ma non sono Per_ intervenuta perché mia IG era grande e vaccinata e non mi ascoltava; non vedo da cinque anni
e penso che ci verrà a casa mia. Vediamo come va»].
43. Orbene, come già evidenziato nella sentenza impugnata e come rilevato anche dal tutore della minore (precedentemente nominata curatore speciale), è emersa la totale assenza di rapporti della con la minore;
l'appellante, infatti, ha ammesso, Pt_1 Persona_2 all'udienza del 7/3/2023, di non vederla da cinque anni (data in cui, finita la relazione dei genitori, è rimasta a vivere col padre mentre è Persona_2 Persona_3 Pt_1 andata a vivere con la madre ed il di lei marito, ). CP_2
Di fatto, la separazione dei minori ha comportato, per , la perdita pressoché Persona_2 totale di rapporti con la madre (che non ha sostanzialmente più visto) e con il resto della sua famiglia (tanto che la bambina riferiva agli operatori della comunità, confusamente, di avere delle sorelline e “altri fratelli”, indicando come “zio” quello che, ad un tempo, era effettivamente uno zio ma era anche il padre delle sue sorelline gemelle, nate nel 2018), restando così esclusa dal nuovo nucleo familiare (che pure avrebbe vissuto drammatici eventi).
Vita veniva istituzionalizzata ancor prima di e viveva l'esperienza Per_2 Pt_1 traumatica del fallimento dell'affido etero-familiare, a causa delle gravissime problematiche comportamentali conseguenti alla patologia sviluppata proprio per il suo vissuto (“disturbo da alterato sviluppo psicologico secondario a situazioni psico- sociali anomale”, come da diagnosi del servizio N.P.I.A.): il tutto, evidentemente, nel totale disinteresse della odierna appellante, che non ha ritenuto di intervenire, fin tanto che sua IG era in vita, e che con ogni probabilità non aveva contezza alcuna delle sorti di . Persona_2
44. Tanto premesso, le dichiarazioni rese dalla in sede di contestazioni appaiono Pt_1 sintomatiche, come già evidenziato dal Tribunale, di una totale assenza di consapevolezza del pregiudizio patito dalla minore, dell'incuria e dei maltrattamenti cui è stata esposta durante la convivenza con il nucleo familiare promiscuo del padre delle Persona_3 esigenze affettive e di accudimento di cui la minore stessa era ed è portatrice, sia perché esposta a esperienze traumatiche, sia perché affetta da grave patologia comportamentale, che richiede cure adeguate.
45. L'insieme delle circostanze di fatto fin qui esposte induce a confermare il giudizio di
27 inadeguatezza della ad occuparsi della minore, espresso dal Tribunale, e ciò Pt_1 indipendentemente dall'omessa valutazione delle sue competenze genitoriali (lamentata nell'atto di appello) e dal “vissuto della stessa e del nucleo familiare di appartenenza ben noti al
Tribunale per i minorenni di Palermo”, di cui ha fatto menzione il tutore provvisorio e di cui, tuttavia, come già esposto con riferimento al fascicolo n. 480/2023, non si hanno riscontri rilevanti.
46. Anche in questo caso, risulta invero dirimente, alla luce del disposto dell'art. 11 della l.
n. 184/1983, sopra citato, l'assenza di rapporti significativi dell'odierna appellante con la minore, emergente dagli elementi istruttori esposti e confermata dal fatto che la minore non ha mai cercato l'appellante.
47. La minore, inserita dal 30/10/2019 in comunità, non ha mai chiesto della NN;
invero, anche durante il periodo di affido, non ha chiesto di nessun parente, ad esclusione della madre.
48. Non può che ribadirsi, poi, che nonostante la proposizione Parte_1 dell'appello, non ha inteso presenziare a nessuna delle udienze celebrate da questa Corte di
Appello, onde consentire quell'audizione che, sin dalla prima udienza, il difensore ha richiesto, con ciò manifestando un sostanziale disinteresse all'esito del presente procedimento.
49. Quanto alla richiesta di modifica della sentenza nella parte in cui ha posto il divieto di incontri della minore con la famiglia di origine, vanno integralmente richiamate le argomentazioni già esposte nei paragrafi 25-26 con riferimento alla minore Pt_1 dovendosi, con riferimento a , ancor più escludersi la sussistenza dei Persona_2 presupposti per una deroga dal generale divieto di cui all'art. 27 della l. n. 184/1983, attesa l'assoluta mancanza di rapporti dell'appellante con la NI, a far data dal 2018, per sua stessa ammissione.
50. Va ribadita, inoltre, l'assoluta superfluità dell'attività istruttoria sollecitata.
51. In conclusione, entrambi gli appelli, spiegati da nei giudizi riuniti, Parte_1 vanno rigettati.
52. Tenuto conto delle ragioni della decisione, e in particolare del fatto che si controverte in tema di accertamento di status connessi a situazioni connotate da fragilità, sussistono gravi ed eccezionali ragioni che, a mente dell'art. 92 c.p.c., nel testo modificato a seguito della parziale declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte Costituzionale
28 con la sentenza n. 77 del 7 marzo-19 aprile 2018, consentono di pronunciare la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Civile per i Minorenni, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
- rigetta l'appello proposto da nel giudizio n. R.G.V.G. 480/2023 Parte_1 avverso la sentenza n. 129/2023, pronunciata dal Tribunale per i Minorenni di
Palermo in data 27/10/2023 e pubblicata in data 17/11/2023, con cui è stato dichiarato lo stato di adottabilità di , nata a [...] Persona_1
(TP) in data 8/6/2015;
- rigetta l'appello proposto da nel giudizio n. R.G.V.G. 484/2023 Parte_1 avverso la sentenza n. 138/2023, pronunciata dal Tribunale per i Minorenni di
Palermo in data 27/10/2023 e pubblicata in data 28/11/2023, con cui è stato dichiarato lo stato di adottabilità di , nata a Persona_2
Castelvetrano (TP) il 31/10/2013;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 21 novembre 2025.
Il Presidente estensore
Dr.ssa Laura Petitti
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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