Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/04/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N° R.G. 986/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in presenza dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
Dott. Fulvio Mastro Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 986 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione per l'anno
2024, riservata in decisione al Collegio, avente ad oggetto: “separazione consensuale e divorzio congiunto”, e vertente
TRA
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonia Parte_1 C.F._1
Castiello (C.F: , giusta procura in calce all'atto introduttivo, presso il cui C.F._2
studio elett.te domicilia in Afragola alla via Viottolo N. Setola n. 8;
E
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Lini Parte_2 C.F._3
(C.F: ), giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio elett.te C.F._4
domicilia in Aversa alla via Nobel palazzo Marianna snc;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Fissato termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il 8/04/2025,le parti hanno depositato note scritte, confermando la volontà di divorziare alle condizioni stabilite nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero in data 20/02/2025 ha apposto il proprio visto.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 8 marzo 2024 i ricorrenti epigrafati premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Caserta il 20 maggio 2023, dalla cui unione non erano nati figli;
che entrambi vivevano separati e che da tempo era venuta meno l'affectio coniugalis fra gli stessi a causa di incomprensioni reciproche;
tanto premesso chiedevano emettersi la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso e, decorsi i termini di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Alle condizioni fissate nel ricorso introduttivo.
Fissato termine perentorio ex art 127 ter c.p.c. per il 25 giugno 2024, pervenute le note scritte, con sentenza non definitiva emessa in data 27 giugno 2024, il Tribunale pronunciava la separazione tra le parti e, con separata ordinanza, disponeva, previa rimessione della causa sul ruolo, il prosieguo del giudizio per la domanda di divorzio fissando l'udienza del 4 febbraio
2025.
A detta udienza, le parti rappresentavano la volontà di divorziare alle condizioni già indicate in atti;
indi il Presidente relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Con ordinanza dell'11 febbraio 2025, il Giudice rimetteva la causa sul ruolo e fissava termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. all'8 aprile 2025 per il deposito della sentenza di intervenuta separazione con attestazione del passaggio in giudicato e di note scritte di udienza.
Con note scritte depositate in data 1 marzo 2025 le parti depositavano il certificato di passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di separazione e ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
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In via preliminare, la domanda è procedibile essendo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni ed avendo le parti depositato la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato. N° R.G. 986/ 2024
La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge
55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente relatore nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza non definitiva n.
197/2024 emessa in data 27/06/2024 dal Tribunale di Napoli Nord - passata in giudicato -; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine alle statuizioni accessorie, i rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo, che di seguito si trascrivono:
“- Confermare l'assegnazione della casa coniugale di proprietà de a favore Parte_1
dello stesso
- Dichiarare che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano a qualsiasi forma di contributo economico
- Disporre che i continui nel pagamento mensile delle rate così come previsto negli Parte_1
accordi di separazione e fino alla scadenza prevista per il 15 maggio 2026;
- Disporre che il sig corrisponda alla sig.r il 50% dell'importo richiesto a titolo Parte_1 Pt_2
di rimborso per il viaggio di nozze non goduto, oggetto di richiesta presso l'agenzia di viaggi
Libertà di Viaggiare sita in Villa Literno al Corso Umberto I n. 139, all'esito dell'effettivo pagamento”.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
Vanno disposte le formalità di legge in base al disposto dell'art. 10 l. div. riformato dalla legge
147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile riportata in epigrafe, in accoglimento della domanda, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 20 maggio 2023 da nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1 Parte_2
09.05.1988, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Caserta (Atto n. 29, parte II,
Serie A, anno 2023), alle condizioni tra loro concordate in ricorso, riportate in parte motiva e da intendersi qui richiamate e trascritte;
N° R.G. 986/ 2024
- compensate le spese processuali.
Così deciso in Aversa, Camera di Consiglio dell'8 aprile 2025
Il Presidente rel./ est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro