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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/03/2025, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4718/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: domanda congiunta di divorzio, promossa
da
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. NICOLOSI GIUSEPPINA ASSUNTA, presso il cui studio è
elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. SINGARELLA DONATELLA CINZIA, presso il cui studio è
elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
- Ricorrenti -
1 Disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, senza che ne sia pervenuta l'opposizione.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 19/02/2025, in cui le parti ed i loro difensori hanno insistito nella domanda congiunta di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 29/10/2024, i coniugi e Parte_1 [...]
separati consensualmente, giusta decreto del Tribunale di Catania del 12/02/2021, e da Pt_2
allora mai riconciliatisi, hanno chiesto concordemente di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio [rectius: lo scioglimento del matrimonio, cfr l'estratto dell'atto di matrimonio, in atti] da loro contratto ad Acireale (CT) l'11/03/1999, alle condizioni riportate in seno allo stesso ricorso, precisando che dalla loro unione sono nate due figlie: (a Persona_1
Catania, l'08/09/2004), oggi maggiorenne, e (a Catania, il 27/05/2010), ancora minorenne. Per_2
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 628/2021 del Tribunale di Catania del 12/02/2021 e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre,
si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò posto, in base all'accordo, le parti hanno chiesto quanto segue:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in data
11.03.1999 in Acireale (CT), giusto atto rubricato al n. 9, parte 1, uff. 1, del Registro degli atti di
2 matrimonio del Comune di Acireale (CT, ordinando all'ufficiale di Stato Civile del Comune di
Acireale, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla
trascrizione dell'emanada sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte
le incombenze di legge;
2) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla
prole ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Essi collaboreranno nel
rapporto educativo della figlia, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva
consultazione relativamente alle questioni fondamentali e/o di carattere straordinario, quali le
questioni di salute o relative alla istruzione della minore;
le decisioni di carattere straordinario
saranno adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione
naturale e delle aspirazioni della minore, rimanendo a carico di ciascun genitore le decisioni di
ordinaria amministrazione relative alla figlia durante il periodo di permanenza presso di sè.
3) I coniugi si obbligano a comunicarsi eventuali mutamenti di recapiti telefonici, di
domicilio e/o residenza con lettera raccomandata a.r.
4) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé la
figlia due pomeriggi a settimana, dalle ore 17 alle ore 21 -cena compresa- con eventuale Per_1
pernottamento qualora le stesse vi acconsentono, nonché un'intera giornata a settimana, giorni
da concordare in base alle esigenze della figlia e a quelle lavorative dei coniugi. Durante le feste
natalizie e pasquale i coniugi terranno la figlia, alternando ogni anno la vigilia e il giorno di
Natale; il 31 dicembre e il Capodanno, la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo
per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio
dell'alternanza tra pranzo e cena;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà Per_1
con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi
concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. Tale accordo potrà essere in qualsiasi momento
3 modificato con riferimento alla crescita e alle esigenze della minore e con il consenso di entrambe
le parti. Mentre oggi maggiorenne potrà gestire liberamente i rapporti con i propri Per_2
genitori.
Ciò consentirà di rispettare e mantenere il rapporto genitore-figli, e di modulare i contatti
col padre a seconda delle esigenze reciproche dei genitori e delle figlie.
5) Ciascun coniuge provvederà al proprio sostentamento, rinunciando espressamente e
reciprocamente a qualsiasi erogazione a titolo di mantenimento da parte dell'altro coniuge.
6) Il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento delle figlie, entro il giorno Parte_1
15 di ogni mese, a far data dalla scadenza successiva alla sottoscrizione del presente ricorso, un
assegno, rivalutabile secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo, di € 500,00 (pari ad € 250,00
per figlia)
I coniugi sopporteranno il 50% delle spese straordinarie, occorrenti per le figlie, nonché di
quelle mediche, concordate e documentate. Le eventuali spese straordinarie necessarie ed urgenti
dovranno essere sostenute al 50% indipendentemente dall'accordo e dall'informazione preventiva.
7) I coniugi dichiarano di aver già risolto ogni altra pendenza economica e per l'effetto
dichiarano di non aver null'altra pendenza economica e per l'effetto dichiarano di non avere
null'altro da pretendere l'uno dall'altra.
8) I coniugi si danno sin d'ora l'assenso al rilascio di documento utile per l'espatrio e si
impegnano a formalizzare tale volontà ove e quando necessario.”.
In ordine alle superiori condizioni, va precisato - oltre al fatto che laddove le parti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, debba invece intendersi richiesto, come detto, lo scioglimento del matrimonio - che la condizione di cui al punto 6), relativa al regime di affidamento condiviso e alla collocazione, va riferita a quella delle due figlie che è ancora minorenne, attesa l'incongruenza dell'indicazione dei relativi nominativi in seno a detta clausola,
4 rispetto alla premessa contenuta in ricorso.
Rilevato che l'accordo - con le debite precisazioni, per come sopra segnalato - non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed appare adeguato a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, anche in ordine alle statuizioni di carattere economico, va pertanto statuito come da domanda.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno,
nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto ad Acireale (CT) l'11/03/1999 tra
, nato ad [...] il [...], e , nata a Parte_1 Parte_2
CATANIA (CT) il 24/01/1977, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile
del Comune di Acireale (CT) al n. 9, parte 1, anno 1999, alle condizioni di cui al ricorso congiunto concordate dalle parti con le precisazioni indicate in parte motiva.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Acireale (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 14.3.2025.
IL GIUDICE rel./est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Lidia Greco
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