Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/06/2025, n. 4667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4667 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4151/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03.02.2025 da
1) Parte_1
Nata a Milano il 19.08.1985 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Paola Croci presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) CP_1
Nato a Bergamo il 29.04.1986 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Stefano Cera e con l'Avv. Linda Zullo presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: nato a [...] il giorno 11.05.2021 C.F.: Persona_1
, cittadino italiano. C.F._3
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 03.02.2025 la Sig.ra ha Parte_1
Con atto depositato in data 29.04.2025 si è costituito in giudizio il Sig. . CP_1
Le parti, all'udienza tenutasi il 12 maggio 2025, celebrata dinanzi al GOT, hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
Per 1. “Il figlio minore resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
Per 2. il padre potrà vedere e tenere con sé a fine settimana alternato dal venerdì dopo l'uscita da scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
3. il padre durante la settimana potrà vedere e tenere con sé il minore il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola con accompagnamento entro le ore 20.30 presso l'abitazione materna, resta inteso che, nel periodo estivo, coincidente con la sospensione delle lezioni scolastiche fino alla ripresa delle stesse, il padre potrà vedere e tenere con sé il minore, il giovedì nel fine settimana di spettanza Per materna, dalle ore 8.45 fino al giorno dopo con accompagnamento di presso il centro estivo/ campus/ abitazione materna;
Per
4. , per il periodo delle vacanze pasquali, starà ad anni alterni con un genitore dalla fine delle lezioni scolastiche fino alla domenica di Pasqua ore 18.00 e dalle ore 18.00 fino alla ripresa delle lezioni scolastiche con l'altro genitore;
resta inteso che Pasqua 2026 sarà di spettanza materna;
5. il minore per il periodo delle vacanze natalizie starà ad anni alterni con un genitore dal 24 dicembre alle ore 18.00 al 25 dicembre ore 18.00, e con l'altro genitore dal 25 dicembre ore 18 al 1° gennaio ore 18.00 e con l'altro genitore dal 1° gennaio ore 18.00 alla ripresa delle lezioni scolastiche;
resta inteso che, il minore trascorrerà il 23 dicembre ore 18.00 con il genitore con cui non trascorrerà il 24 dicembre e il 25 dicembre, il minore trascorrerà il 25 dicembre
2025 con il padre fino alle ore 18.00;
6. per il periodo estivo ciascun genitore trascorrerà con il minore in via alternata
4 settimane di cui 3 settimane potranno essere consecutive, periodo da concordare entro il 30 aprile di ogni anno, inoltre le vacanze dovranno sempre decorrere dal fine settimana di competenza di ciascun genitore oppure il lunedì successivo al fine settimana di competenza dell'altro genitore. Resta inteso che, per le vacanze estive 2025, il minore trascorrerà con la madre dal 30 giungo al
6 luglio compreso e dal 1° agosto 2025 al 24 agosto 2025 compreso, il padre trascorrerà con il minore dall' 11 luglio al 31 luglio compreso e dal 25 agosto al 31 agosto compreso. Resta inteso che le tre settimane consecutive della madre saranno in agosto;
7. il padre continuerà a corrispondere alla madre a titolo di contributo mensile per il minore l'importo di € 350,00, da versarsi entro e non oltre il 15 di ogni mese in via anticipata, importo rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
8. Il padre corrisponderà il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale di Milano reso in data 14.11.2027; si conferma che la mensa scolastica continuerà ad essere pagata nella misura del 50% ciascuno.
9. Il padre rinuncia all'assegno unico universale che verrà trattenuto interamente dalla madre, mentre resta confermato che le spese sostenute nell'interesse del minore saranno portate in detrazione fiscale da ciascun genitore nella misura del 50%.
10. I genitori dovranno comunicarsi dove soggiorneranno con il minore sia durate le vacanze estive sia negli altri periodi.”
Con ordinanza emessa in data 14.05.2025, il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto n. 2736/2022 del 05.12.2022 del
Tribunale di Milano, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Milano, il 28.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai