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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/11/2025, n. 4929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4929 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.11205 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. ER ET Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Giudice
Dr.ssa AN TT Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 11205/2025 avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso promossa da con il patrocinio dell'avv. Prunotto Francesca, in forza di procura Parte_1 speciale in atti;
parte ricorrente contro
presso il Tribunale di Torino Controparte_1 parte resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da verbale di udienza del 05.11.2025
Per il P.M.: nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04.06.2025, ha domandato a questo Parte_1 Tribunale di disporre la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile e la rettificazione del prenome da a nonché l'autorizzazione al trattamento Pt_1 CP_2 chirurgico di riassegnazione dei caratteri sessuali primari.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati ritualmente notificati alla controparte.
1 All'udienza del 05.11.2025 è stata sentita la parte ricorrente che ha instato nelle conclusioni di cui al ricorso e, all'esito, il Giudice ha riservato di riferire al Collegio per la decisione
Il P.M. nulla ha opposto.
***
La domanda attorea di rettificazione di attribuzione di sesso merita accoglimento.
L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
La Corte Costituzionale con sentenza interpretativa di rigetto n. 221/2015 e la Corte di Cassazione con sentenza n. 15138/2015 hanno chiarito, valorizzando il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 (“quando risulta necessario”), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, sufficiente essendo il rigoroso accertamento del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
La Corte Costituzione, con la più recente sentenza n. 143/2024, ha inoltre dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011 per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
In particolare, la Corte ha chiarito che, potendo il percorso di transizione di genere
“compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza”.
La pronuncia della Corte Costituzionale -ad avviso del Tribunale- non esclude tout court la necessità dell'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico ma solo impone una valutazione caso per caso, potendo darsi situazioni in cui tale autorizzazione non è più necessaria laddove la parte abbia “sufficientemente dimostrato -attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati- di aver completato il percorso individuale irreversibile di transizione” di genere. In questi (soli) casi, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico, pur potendo seguire alla pronuncia di rettificazione in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, non è funzionale alla pronuncia medesima e, pertanto, non è necessaria la prescritta autorizzazione giudiziale perché non più rispondente alla ratio legis.
Ciò premesso, nel caso di specie, dagli atti di causa emerge quanto segue:
- in data 23 ottobre 2021 parte ricorrente è stata presa in carico dal Centro Interdipartimentale Disturbi Identità di Genere ( presso l'Azienda Ospedaliera Città della Salute e C.F._1 della Scienza di Torino, avviando, al contempo un percorso medico-psicologico per l'adeguamento del sesso fenotipico a quello psicologico, unitamente al cambio anagrafico, ai
2 sensi della L. 164/1982 e del D.Lgs. 150/2011, art. 31, comma 3, in accordo con le linee guida vigenti (cfr. docc. 4 e 14);
- a ottobre 2022 l'indagine si è conclusa con la conferma della diagnosi di Disforia di Genere e l'esclusione di psicopatologie tali da controindicare l'inizio del trattamento ormonale (doc. 4);
- a novembre 2022 ha iniziato l'assunzione della terapia ormonale di affermazione di genere;
- dalla “Relazione clinica conclusiva del Percorso integrato di affermazione di genere” del C.I.D.I.Ge.M., del 10 maggio 2024, “si evince che la paziente presenta una Disforia di Genere e che vive il ruolo di genere femminile in tutti contesti sia privati che sociali. Tale condizione si è manifestata in età infantile ed è presumibilmente irreversibile. Per tali ragioni l'équipe curante ritiene che non sussistano controindicazioni agli interventi chirurgici di Affermazione di genere contestualmente al cambio anagrafico del nome e del genere dei documenti, che si considerano essere i trattamenti d'elezione per tale tipo di condizione psichica.” (doc. 14);
La documentazione medica versata in atti consente di ritenere ampiamento provato che parte ricorrente ha avviato oramai da anni un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere, da maschile a femminile.
A fronte di tali elementi, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dar luogo alla rettificazione prevista dall'art. 1 l. 164/1982, non corrispondendo più al sesso attribuito nell'atto di nascita i caratteri sessuali e identitari attuali di parte attrice, sicché deve disporsi la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro.
All'attribuzione del sesso femminile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge 164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 l. cit. (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”) sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Il prenome deve, pertanto, essere rettificato, conformemente a questo richiesto dall'interessato, da “ ” in ”, risultando quest'ultimo il nome con il quale Pt_1 CP_2 da molti anni parte ricorrente è conosciuta nel mondo esterno.
Sussistono anche i presupposti per l'accoglimento della domanda attorea di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali al sesso femminile, atteso che - come attestato nelle relazioni dianzi richiamate- gli interventi chirurgici di Affermazione di Genere, rispetto ai quali non sono state rilevate controindicazioni dal centro (Cidigem) da cui parte ricorrente è presa in carico, si appalesano, nel caso di specie, funzionali al completamento del percorso di transizione di genere (v. rel. clinica conclusiva CIDIGEM sub doc. 14).
3 Nulla sulle spese di lite, attesa l'assenza di opposizione alle domande proposte e la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente provvedendo, contrariis reiectis, visti gli artt. 1 e ss. L. 164/82, l'art. 31 d.lgs. 150/2011 e l'art. 49 DPR 396/2000,
RETTIFICA l'attribuzione di sesso relativa a , nato a [...] il Parte_1 12/07/1999, attribuendo il sesso femminile ed il prenome di ”. CP_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a (atto n. 429 parte 1 serie A del Parte_1 registro degli atti di nascita anno 1999 del Comune di Torino) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “FEMMINILE” e come “SERENA” e non altrimenti.
, nato in Ciriè (To) il [...], a [...] a Parte_2 trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso femminile;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 14.11.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
AN TT ER ET
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. ER ET Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Giudice
Dr.ssa AN TT Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 11205/2025 avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso promossa da con il patrocinio dell'avv. Prunotto Francesca, in forza di procura Parte_1 speciale in atti;
parte ricorrente contro
presso il Tribunale di Torino Controparte_1 parte resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da verbale di udienza del 05.11.2025
Per il P.M.: nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04.06.2025, ha domandato a questo Parte_1 Tribunale di disporre la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile e la rettificazione del prenome da a nonché l'autorizzazione al trattamento Pt_1 CP_2 chirurgico di riassegnazione dei caratteri sessuali primari.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati ritualmente notificati alla controparte.
1 All'udienza del 05.11.2025 è stata sentita la parte ricorrente che ha instato nelle conclusioni di cui al ricorso e, all'esito, il Giudice ha riservato di riferire al Collegio per la decisione
Il P.M. nulla ha opposto.
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La domanda attorea di rettificazione di attribuzione di sesso merita accoglimento.
L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
La Corte Costituzionale con sentenza interpretativa di rigetto n. 221/2015 e la Corte di Cassazione con sentenza n. 15138/2015 hanno chiarito, valorizzando il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 (“quando risulta necessario”), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, sufficiente essendo il rigoroso accertamento del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
La Corte Costituzione, con la più recente sentenza n. 143/2024, ha inoltre dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011 per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
In particolare, la Corte ha chiarito che, potendo il percorso di transizione di genere
“compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza”.
La pronuncia della Corte Costituzionale -ad avviso del Tribunale- non esclude tout court la necessità dell'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico ma solo impone una valutazione caso per caso, potendo darsi situazioni in cui tale autorizzazione non è più necessaria laddove la parte abbia “sufficientemente dimostrato -attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati- di aver completato il percorso individuale irreversibile di transizione” di genere. In questi (soli) casi, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico, pur potendo seguire alla pronuncia di rettificazione in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, non è funzionale alla pronuncia medesima e, pertanto, non è necessaria la prescritta autorizzazione giudiziale perché non più rispondente alla ratio legis.
Ciò premesso, nel caso di specie, dagli atti di causa emerge quanto segue:
- in data 23 ottobre 2021 parte ricorrente è stata presa in carico dal Centro Interdipartimentale Disturbi Identità di Genere ( presso l'Azienda Ospedaliera Città della Salute e C.F._1 della Scienza di Torino, avviando, al contempo un percorso medico-psicologico per l'adeguamento del sesso fenotipico a quello psicologico, unitamente al cambio anagrafico, ai
2 sensi della L. 164/1982 e del D.Lgs. 150/2011, art. 31, comma 3, in accordo con le linee guida vigenti (cfr. docc. 4 e 14);
- a ottobre 2022 l'indagine si è conclusa con la conferma della diagnosi di Disforia di Genere e l'esclusione di psicopatologie tali da controindicare l'inizio del trattamento ormonale (doc. 4);
- a novembre 2022 ha iniziato l'assunzione della terapia ormonale di affermazione di genere;
- dalla “Relazione clinica conclusiva del Percorso integrato di affermazione di genere” del C.I.D.I.Ge.M., del 10 maggio 2024, “si evince che la paziente presenta una Disforia di Genere e che vive il ruolo di genere femminile in tutti contesti sia privati che sociali. Tale condizione si è manifestata in età infantile ed è presumibilmente irreversibile. Per tali ragioni l'équipe curante ritiene che non sussistano controindicazioni agli interventi chirurgici di Affermazione di genere contestualmente al cambio anagrafico del nome e del genere dei documenti, che si considerano essere i trattamenti d'elezione per tale tipo di condizione psichica.” (doc. 14);
La documentazione medica versata in atti consente di ritenere ampiamento provato che parte ricorrente ha avviato oramai da anni un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere, da maschile a femminile.
A fronte di tali elementi, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dar luogo alla rettificazione prevista dall'art. 1 l. 164/1982, non corrispondendo più al sesso attribuito nell'atto di nascita i caratteri sessuali e identitari attuali di parte attrice, sicché deve disporsi la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro.
All'attribuzione del sesso femminile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge 164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 l. cit. (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”) sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Il prenome deve, pertanto, essere rettificato, conformemente a questo richiesto dall'interessato, da “ ” in ”, risultando quest'ultimo il nome con il quale Pt_1 CP_2 da molti anni parte ricorrente è conosciuta nel mondo esterno.
Sussistono anche i presupposti per l'accoglimento della domanda attorea di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali al sesso femminile, atteso che - come attestato nelle relazioni dianzi richiamate- gli interventi chirurgici di Affermazione di Genere, rispetto ai quali non sono state rilevate controindicazioni dal centro (Cidigem) da cui parte ricorrente è presa in carico, si appalesano, nel caso di specie, funzionali al completamento del percorso di transizione di genere (v. rel. clinica conclusiva CIDIGEM sub doc. 14).
3 Nulla sulle spese di lite, attesa l'assenza di opposizione alle domande proposte e la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente provvedendo, contrariis reiectis, visti gli artt. 1 e ss. L. 164/82, l'art. 31 d.lgs. 150/2011 e l'art. 49 DPR 396/2000,
RETTIFICA l'attribuzione di sesso relativa a , nato a [...] il Parte_1 12/07/1999, attribuendo il sesso femminile ed il prenome di ”. CP_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a (atto n. 429 parte 1 serie A del Parte_1 registro degli atti di nascita anno 1999 del Comune di Torino) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “FEMMINILE” e come “SERENA” e non altrimenti.
, nato in Ciriè (To) il [...], a [...] a Parte_2 trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso femminile;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 14.11.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
AN TT ER ET
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