Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 01/06/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 406/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MANCINESCHI CHIARA
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
CICCONETTI FRANCESCA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 07/05/2025, le parti hanno dichiarato di voler consensualizzare il giudizio alle seguenti condizioni:
“ Parte_1
- si farà carico in via esclusiva delle spese ordinarie per il figlio maggiorenne
[...]
e, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 septies c.c., di versare alla Per_1
a far data dall'inizio di un eventuale corso universitario con trasferimento, anche temporaneo, presso diverso comune o, in ogni caso,
a far data dal compimento del ventiduesimo anno di età li predetto assegno verrà versato direttamente allo stesso Per_1
- si farà altresì carico nella misura del 100% di tutte le spese straordinarie per Per_1 per tali intendendosi quelle indicate nel protocollo di intesta in vigore presso il Tribunale di Grosseto, spese, queste, che verranno concordate direttamente tra padre e figlio, se comportanti una spesa inferiore ai 5.000,00 euro, e che, viceversa dovranno essere concordate anche con la madre per spese superiori a tale somma;
- si impegna a trasferire alla signora già comproprietaria al 50% per Controparte_1 acquisto fattone in comunione legale dei beni, la propria quota parte dell'appartamento sito in Grosseto, via Marche n. 76 (di cui al catasto dei fabbricati del comune di Grosseto al foglio 89, part.1140, sub 7 zona censuaria, 1 cat A/2”, classe 2°, consistenza sette vani, rendita catastale 777,27) ed annesso garage di pertinenza (catasto dei fabbricati di
Grosseto al foglio 89, part. 1140, sub 16, zona censuaria 1, cat. C6, classe 6°, consistenza
24 mq, superficie catastale 28 mq, rendita catastale 131,39), fermo il residuo pagamento delle rate di mutuo a carico del (quale intestatario del contratto di mutuo), il Parte_1 quale trasmetterà, all'esito del pagamento di ogni rata, la relativa quietanza alla sig.
Il trasferimento avverrà a titolo di prestazione patrimoniale una tantum Controparte_1
(satisfattiva di qualunque ulteriore pretesa, passata, presente o futura, a contenuto economico dalla signora nei confronti del signor scaturente dalla CP_1 Parte_1 pronuncia di divorzio), in un'unica soluzione, ex art. 5, comma 8, L. 898/1970. Il sig. garantisce la presenza dei requisiti di legge per il valido trasferimento Parte_1 dell'immobile in oggetto. La suddetta attribuzione patrimoniale trova la sua causa negoziale unicamente nella esigenza di definire i rapporti economici e patrimoniali insorti a causa e per effetto del matrimonio e costituirà elemento connesso determinante e funzionale ed imprescindibile ai fini della risoluzione condivisa della crisi matrimoniale nonché dei rapporti pregressi e futuri tra i comparenti. Le parti a tal proposito invocano l'esenzione dalle imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa (trascrizione, voltura, etc.) ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, così come ribadito dalla sentenza n. 154 emessa dalla Corte Costituzionale in data 29 aprile e 10 maggio 1999, come confermato dal punto 1.15 della Circolare n. 18/E in data 29 maggio 2013 e dal punto 9.2 della Circolare 2/E in data 12 febbraio 2014, entrambe dell'Agenzia delle Entrate –
Direzione Centrale Normativa, nonché dalla risoluzione n. 65/E in data 16 luglio 2015 della stessa Agenzia delle Entrate. Le spese connesse alla documentazione necessaria al valido trasferimento dell'immobile, così come quelle del rogito saranno ad esclusivo carico del sig. al quale resta riservata la scelta del notaio rogante. La formalizzazione Parte_1 del trasferimento avverrà entro e non oltre il 15 settembre 2025. Le parti danno atto che i fondi riscossi dal dalla assicurazione Generali (ex Cattolica) per l'importo Parte_1 complessivo di 10.090,00 euro saranno prioritariamente impiegati per l'acquisto dell'automobile in favore di che l'eventuale rimanenza potrà essere impiegata Per_1 per il pagamento delle più ampie spese relative alla formazione del ragazzo, di cui il padre si farà carico.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti, ivi incluse quelle relative alla fase di reclamo, con rinuncia alla solidarietà”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 26/04/1992, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GROSSETO (atto n. 28, parte II, serie A, dell'anno 1992).
Dall'unione tra i coniugi è nato il figlio l 12.7.2006). Per_1
Il Tribunale si è già pronunciato sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva, depositata in data 28/11/2022.
A fronte di ciò occorre dare conto del fatto che nel corso della controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, all'udienza del 07/05/2025, le sopra indicate conclusioni congiunte.
Ebbene, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento poiché le condizioni sopra indicate, tenuto conto della maggiore età della prole, risultano congrue e non sono in contrasto con alcuna norma di legge,
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
PRENDE ATTO
delle condizioni congiunte confermate all'udienza del 07/05/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 09/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti