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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/11/2025, n. 4951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4951 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa RA AJ nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 7832/2023 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________ rappresentata e difesa dall'avv. John
Parte_1
Gai Antonio Li Causi.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
[...]
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
Il Cancelliere
- resistente -
All'esito dell'udienza del 10/11/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
In parziale accoglimento del ricorso,
1 dichiara prescritti i crediti contenuti negli avvisi di addebito n.
59620120000872259000 e n. 59620120005684407000 e, per l'effetto, annulla l'atto di intimazione n. 29620239009962914000, nella parte relativa a tali avvisi.
Rigetta per il resto il ricorso.
Compensa per un quarto le spese di lite e condanna l' alla rifusione dei CP_1
restanti tre quarti in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 2.022,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'avv. John Gai
Antonio Li Causi, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/06/2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 2962023
9009962914000, notificatale in data 31/05/2023, limitatamente agli avvisi di addebito nn. 59620120000872259000, asseritamente notificato in data 9/05/2012 ed avente ad oggetto contributi IVS relativi agli anni 2010-2011 di ammontare complessivo pari ad € 3.293,27, 59620120005684407000 asseritamente notificato l'11/01/2013 avente ad oggetto contributi IVS relativi agli anni 2010-2011 di ammontare complessivo pari ad € 1.633,04, 59620170005967556/000 asseritamente notificato l'8/11/2017 avente ad oggetto contributi IVS relativi all'anno 2010 di ammontare complessivo pari ad € 231,54, lamentando l'omessa notifica degli avvisi succitati e l'intervenuta prescrizione dei crediti ivi riportati.
Chiedeva, pertanto, di “dichiarare, in accoglimento dei motivi tutti esposti, la nullità dell' intimazione di pagamento n. 296 2023 9009962914/000, per omessa notifica degli atti presupposti (e nei limiti degli importi medesimi di cui al presente ricorso) e per decadenza e/o prescrizione delle somme pretese in pagamento”.
Con memoria di costituzione depositata il 23/07/2024, si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente la non integrità del contraddittorio per non CP_1
aver parte opponente evocato in giudizio l'Agente della Riscossione, nonché la tardività dell'opposizione per violazione dell'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n.
2 46/1999; contestava, infine, la fondatezza del ricorso, di cui pertanto chiedeva il rigetto.
Con le note depositate il 31/10/2025, parte opponente dichiarava di rinunciare alla domanda formulata in ricorso afferente all'avviso di addebito n. 5962017
0005967556000, insistendo invece nelle altre domande.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Preliminarmente, va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall' avente ad oggetto la non integrità del contraddittorio, dovendosi CP_1
rammentare l'orientamento della Suprema Corte, espresso a Sezioni Unite, secondo cui nell'ambito delle “opposizioni tardive recuperatorie” - come quella in ispecie - la legittimazione passiva spetta unicamente all'Ente creditore, e non anche all'Agente della riscossione, il quale rivestendo unicamente il ruolo di adiectus solutionis causa ex art. 1188 c.c. non necessariamente è tenuto a contraddire nel presente giudizio.
In particolare, la Suprema Corte, nel dirimere la citata questione dibattuta nella giurisprudenza di merito e di legittimità, circa la sussistenza o meno di un litisconsorzio “necessario” tra l'Ente impositore titolare del credito e l'Agente della
Riscossione, con la pronuncia n. 7514 del 2022 ha chiarito che “Aspetti più problematici pone l'esame del primo motivo di ricorso, il quale, richiedendo un'indagine finalizzata all'individuazione dei legittimi contraddittori, impone di soffermarsi, in primo luogo, sulla natura dell'azione in discussione. In una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile la Sezione Lavoro di questa Corte (Cass. 19 giugno
2019 n. 16425) ha motivatamente affermato (citando Cass. 25 maggio 2007 n. 12239) che nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dal D.Lgs. n.
46 del 1999, art. 24, comma 5, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia far valere vizi dell'azione
3 esecutiva, l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione. La stessa decisione (sul punto si veda anche Cass. 12 novembre 2019 n. 29294) ha evidenziato, inoltre, che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito. A tal proposito, infatti, non deve trarre in inganno il fatto che il ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come segnala Cass. 8 novembre 2018 n.
28583), altrimenti tardiva, e a far valere la prescrizione (che è pur sempre questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore), in un ambito, quello della prescrizione dei contributi previdenziali, in cui, secondo un principio costantemente affermato (Cass. 10 dicembre 2004 n. 23116), il regime della prescrizione già maturata, avente efficacia estintiva e non meramente preclusiva, è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza di quanto accade nella materia civile.
6. Dalle premesse enunciate nelle richiamate decisioni (si veda anche Cass. 26 febbraio 2019 n. 5625) queste Sezioni Unite intendono muovere, ravvisandosi anche nella fattispecie in esame un'azione che investe il merito della pretesa previdenziale. Non si fa questione, infatti, della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione. Ciò che si chiede al giudice è l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria
o, in ogni caso, della prescrizione dell'azione di riscossione in costanza di omissione della notifica delle cartelle di pagamento, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva. L'omissione della notificazione, d'altra parte, attiene al merito della controversia, perché, oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza (Cass. Sez. U. 25 luglio 2007 n.
16412). Tale omissione, per altro verso, assume valenza neutra, potendo
4 essere attribuita tanto a inerzia del concessionario quanto a mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore, ancor più in mancanza della prospettazione di specifiche responsabilità del concessionario, le quali, in ogni caso, non assumono rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente titolare del credito, in ragione dell'estraneità dell'obbligato al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore
(Cass. Sez. U. da ultimo citata). La fattispecie in disamina, pertanto, non rientra nelle ipotesi, pure richiamate nell'ordinanza di rimessione, in cui con unico atto di opposizione sono fatte valere sia ragioni di merito che di regolarità formale della cartella e della procedura di riscossione, con la conseguente legittimazione passiva dell'Ente impositore o dell'agente per la riscossione in relazione a ciascuna di tali azioni.
7. Così precisata la natura dell'azione proposta, l'ordinanza interlocutoria sollecita, a fronte di una giurisprudenza di legittimità non univoca, l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite finalizzato alla individuazione dei soggetti legittimati a contraddire in caso di impugnazione del ruolo che investa il merito della pretesa contributiva, con particolare riferimento alla verifica dell'eventuale sussistenza di un litisconsorzio necessario tra ente titolare della pretesa ed esattore. La questione rimessa all'esame delle Sezioni Unite si presenta come di massima di particolare importanza per il rilevato contrasto esistente all'interno della Corte, con specifico riferimento, per quanto riguarda la materia previdenziale, alla Sezione Lavoro.
8. L'individuazione della legittimazione a contraddire, nell'ambito di un'azione tendente a far accertare l'insussistenza di un credito portato da un ruolo di cui l'interessato abbia avuto conoscenza al di fuori della notificazione dell'atto di riscossione a ciò destinato, ha costituito oggetto
d'esame da parte di questa Corte di cassazione in varie sedi, con esiti non conformi in ragione della diversa natura che possono assumere i crediti vantati dallo Stato nei confronti dei propri debitori,
5 delle irregolarità formali degli atti della procedura esattoriale eventualmente fatte valere e delle peculiari regole che disciplinano, in specifici settori, il processo di opposizione.
…
12.3 Ricostruita nei termini che precedono la disciplina peculiare della riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali e delle implicazioni applicative, ne discende che le soluzioni sulla legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione, adottate dalla giurisprudenza tributaria, o quelle sulla legittimazione necessariamente congiunta, fatta propria dal giudice dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione derivata da illecito amministrativo, risultano non applicabili alle fattispecie in esame. Deve ritersi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412). La ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti, è funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei confronti di più soggetti, sicché per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere
6 posti in grado di partecipare al processo. Essa è finalizzata ad attuare la partecipazione di più parti nel processo, anche attraverso l'impulso del giudice, affinché si eviti che lo stesso si concluda con una sentenza inutile, intendendosi il concetto di utilità non come riferito all'esito (positivo per il debitore) del giudizio ma all'idoneità della statuizione a definire il rapporto tra le parti in giudizio in termini satisfattivi del petitum. La rappresentata esigenza non ricorre nel caso in esame, in cui (Cass. 26 febbraio 2019 n. 5625) l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti
"ultra partes" verso l'esattore (adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo.
13. Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione,
a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo.La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto
7 autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo" (cfr. Cassazione civile sez. un.,
08/03/2022, n. 7514).
Orbene, nella specie, va osservato come l'opposizione riveste “natura recuperatoria”, giacché se è vero che il ricorrente ha presentato il ricorso “avverso” un'intimazione di pagamento (che è un atto dell'agente della riscossione), è altrettanto vero che il medesimo ha chiesto, nella sostanza ed in via esclusiva, accertarsi l'insussistenza del debito contributivo per motivi (prescrizione e vizi di notifica degli atti presupposti) che invece involgono il merito della pretesa, in ordine ai quali, secondo le coordinate ermeneutiche fornite dalla Suprema Corte, la legittimazione a contraddire spetta unicamente l'Ente creditore, cosicché l'eccezione di non integrità del contraddittorio non può essere condivisa.
Va, poi, osservato come l' convenuto, benché abbia affermato in CP_1
memoria di non poter “articolare alcuna valida difesa in riferimento ad attività e provvedimenti
(notificazione di intimazione di pagamento) compiuti da soggetti terzi (i concessionari per la riscossione)”, non ha neppure formulato apposita istanza di integrazione del contraddittorio al fine di tutelare il proprio credito, né tantomeno ha chiesto emettersi l'ordine di esibizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate al fine di acquisire in giudizio la documentazione attestante la notifica di eventuali atti interruttivi della prescrizione.
Ancora preliminarmente, va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall' avente ad oggetto l'inammissibilità del ricorso per essere stato proposto CP_1
oltre il termine di 40 giorni ex art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/99, decorrenti dalla notifica dell'avviso di addebito.
8 Ed invero, giova rammentare come ai sensi dell'art. 24 comma 5° del D. Lgs. n.
46/99, “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
La norma sopra riportata individua nella notifica della cartella di pagamento il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo. È, pertanto, evidente che solo in assenza di notifica della cartella di pagamento, è consentito al contribuente di proporre opposizione avverso il primo atto portatogli a conoscenza;
in caso contrario, laddove, cioè, vi sia stata la regolare notifica della cartella e questa non sia stata tempestivamente opposta, deve escludersi la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso l'iscrizione medesima o di censurare gli eventuali vizi di legittimità o di merito che l'hanno preceduta, data la perentorietà del termine decadenziale di quaranta giorni sopra descritto, restando salva solo la possibilità di far valere, con le forme previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c.,
i vizi intervenuti successivamente alla notifica della cartella o dell'avviso.
Conseguentemente, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, il debitore - che non l'abbia impugnata nel termine decadenziale - non può più impugnarla per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella.
Se, però il debitore afferma che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo).
Ebbene, nel caso di specie la parte ricorrente deduce, fra i motivi di opposizione, l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie oggetto di causa per il decorso di oltre un quinquennio fra la data di asserita notifica degli avvisi di addebito presupposti e la data di notifica della intimazione di pagamento oggi opposta,
9 cosicché l'eccezione preliminare sollevata dall' alla luce di quanto sopra CP_1
detto, risulta infondata.
Ciò posto, nel merito, il ricorso va parzialmente accolto.
Va, in primo luogo, dichiarata infondata la doglianza attorea avente ad oggetto l'omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento opposta, avendo l' dimostrato di avere ritualmente notificato i tre avvisi di addebito n. CP_1
59620120000872259000, n. 59620120005684407000 e n. 59620170005967556/000, rispettivamente in data 9/05/2012, in data 11/01/2013 e in data 8/11/2017, come comprovato dagli “avvisi di ricevimento” in atti, che attestano il perfezionamento della notifica per posta mediante consegna nelle mani dell'opponente e nei quali viene altresì indicato il numero di raccomandata, pure riportato nei citati avvisi di addebito, permettendo così l'associazione e identificazione degli atti in questione
(cfr. all.ti “ricevuta ava” e “ava” in memoria di costituzione . CP_1
Acclarata la regolarità della notifica dei detti atti, va dunque esaminata la doglianza attorea avente ad oggetto la prescrizione dei crediti ivi riportati, per il decorso di oltre un quinquennio fra la data di notifica degli avvisi di addebito e la notifica della successiva intimazione di pagamento oggi impugnata.
Orbene, quanto agli avvisi di addebito n. 59620120000872259000 e n.
59620120005684407000 deve osservarsi come, per un verso, l' abbia CP_1
notificato siffatti atti all'opponente in data 9/05/2012 e in data 11/01/2013, mentre per altro verso, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto a notificare il primo atto successivo - costituito dall'intimazione di pagamento n. 29620239009962914000 oggi opposta - soltanto in data 31/05/2023 (ossia oltre un quinquennio dalla data di notifica degli avvisi di addebito sopra richiamati), cosicché, a ben vedere, la prescrizione del credito si è verificata in data 9/05/2017 e in data 11/01/2018.
D'altro canto, l' che ne aveva l'onere, non ha prodotto CP_1
documentazione attestante la tempestiva notifica (anche ad opera dell'Agenzia delle
Entrate) di atti aventi valenza interruttiva della prescrizione nei cinque anni
10 successivi alla data di notifica degli avvisi di addebito in questione, né, come sopra ricordato, ha chiesto di integrare il contraddittorio mediante la chiamata in giudizio dell'Agenzia delle Entrate al fine di dar conto della successiva attività di riscossione.
Sicché, alla luce di tali considerazioni, i crediti contenuti negli avvisi di addebito n. 59620120000872259000 e n. 59620120005684407000 devono dichiararsi prescritti e, per l'effetto, l'atto di intimazione n. 29620239009962914000, va annullato nella relativa parte.
Passando all'avviso di addebito n. 59620170005967556000, va osservato come parte ricorrente con le note depositate il 31/10/2025, ossia dopo aver avuto contezza della documentazione prodotta dall' con la memoria di CP_1
costituzione, abbia rinunciato alla domanda formulata in ricorso relativa a siffatto avviso, la quale, tuttavia, deve vagliarsi nel merito, al fine della regolamentazione delle spese processuali, in ossequio al principio della soccombenza virtuale.
Ciò posto, va osservato come l'avviso di addebito n. 59620170005967556000, sia stato notificato dall' in data 8/11/2017 (cfr. “ricevuta ava” in memoria CP_1
, mentre l' ha notificato il primo atto CP_1 Controparte_2
interruttivo successivo, costituito dall'intimazione oggi impugnata n.
29620239009962914000, soltanto in data 31/05/2023, ovvero oltre un quinquennio dalla data di notifica dell'avviso succitato, cosicché, a ben vedere, la prescrizione del credito sarebbe maturata in data 8/11/2022.
Senonché, deve tenersi conto della sospensione dei termini introdotta dall'art. 37, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2020 (entrata in vigore il 30/4/2020 e dunque applicabile ratione temporis nella specie) il quale ha previsto una sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, pari dunque a 129 giorni (2. I termini di prescrizione ((delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria)) di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e
11 riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”).
Successivamente, l'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020, ha stabilito che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria sono sospesi dalla data di entrata in vigore del decreto (avvenuta il 31 dicembre 2020) fino al 30 giungo 2021, per un totale di 182 giorni, e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (sempre con la precisazione che, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo).
In definitiva, dunque, per i crediti previdenziali la normativa emergenziale ha previsto due differenti periodi di sospensione dei crediti contributivi: il primo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 pari a 129 giorni ed il secondo dal 31 dicembre 2020 al
30 giugno 2021 per 182 giorni, per un totale, quindi, di 311 giorni.
Nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020 (come nella fattispecie in esame), la data va pertanto rimandata di 311 giorni (129+183), grazie alla somma delle due sospensioni.
Orbene, nella specie, aggiungendo 311 giorni all'originario termine prescrizionale, ne deriva che le pretese creditorie azionate si sarebbero prescritte non più in data 8/11/2022, bensì in data 15/09/2023.
Tuttavia, prima del sopraggiungere di questo nuovo termine prescrizionale,
l'Agenzia delle Entrate ha notificato, quale valido atto interruttivo, l'intimazione di pagamento n. 29620239009962914000, oggi opposta, (notificata alla parte opponente in data 31/05/2023), cosicché le pretese creditorie contenute nell'avviso di addebito 59620170005967556000, non possono ritenersi prescritte.
Pertanto, in ordine alle spese di lite, tenuto conto dell'infondatezza di una delle domande cui però parte ricorrente vi ha rinunciato nelle more del giudizio, appare equo disporne la compensazione per un quarto, mentre i restanti tre quarti vanno posti a carico dell' e vengono liquidati come in dispositivo applicando i CP_1
12 valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da € 1.101,00 a €
5.200,00) con distrazione in favore dell'Avv. John Gai Antonio Li Causi, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 17/11/2025.
IL GIUDICE
RA AJ
13
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa RA AJ nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 7832/2023 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________ rappresentata e difesa dall'avv. John
Parte_1
Gai Antonio Li Causi.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
[...]
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
Il Cancelliere
- resistente -
All'esito dell'udienza del 10/11/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
In parziale accoglimento del ricorso,
1 dichiara prescritti i crediti contenuti negli avvisi di addebito n.
59620120000872259000 e n. 59620120005684407000 e, per l'effetto, annulla l'atto di intimazione n. 29620239009962914000, nella parte relativa a tali avvisi.
Rigetta per il resto il ricorso.
Compensa per un quarto le spese di lite e condanna l' alla rifusione dei CP_1
restanti tre quarti in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 2.022,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'avv. John Gai
Antonio Li Causi, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/06/2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 2962023
9009962914000, notificatale in data 31/05/2023, limitatamente agli avvisi di addebito nn. 59620120000872259000, asseritamente notificato in data 9/05/2012 ed avente ad oggetto contributi IVS relativi agli anni 2010-2011 di ammontare complessivo pari ad € 3.293,27, 59620120005684407000 asseritamente notificato l'11/01/2013 avente ad oggetto contributi IVS relativi agli anni 2010-2011 di ammontare complessivo pari ad € 1.633,04, 59620170005967556/000 asseritamente notificato l'8/11/2017 avente ad oggetto contributi IVS relativi all'anno 2010 di ammontare complessivo pari ad € 231,54, lamentando l'omessa notifica degli avvisi succitati e l'intervenuta prescrizione dei crediti ivi riportati.
Chiedeva, pertanto, di “dichiarare, in accoglimento dei motivi tutti esposti, la nullità dell' intimazione di pagamento n. 296 2023 9009962914/000, per omessa notifica degli atti presupposti (e nei limiti degli importi medesimi di cui al presente ricorso) e per decadenza e/o prescrizione delle somme pretese in pagamento”.
Con memoria di costituzione depositata il 23/07/2024, si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente la non integrità del contraddittorio per non CP_1
aver parte opponente evocato in giudizio l'Agente della Riscossione, nonché la tardività dell'opposizione per violazione dell'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n.
2 46/1999; contestava, infine, la fondatezza del ricorso, di cui pertanto chiedeva il rigetto.
Con le note depositate il 31/10/2025, parte opponente dichiarava di rinunciare alla domanda formulata in ricorso afferente all'avviso di addebito n. 5962017
0005967556000, insistendo invece nelle altre domande.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Preliminarmente, va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall' avente ad oggetto la non integrità del contraddittorio, dovendosi CP_1
rammentare l'orientamento della Suprema Corte, espresso a Sezioni Unite, secondo cui nell'ambito delle “opposizioni tardive recuperatorie” - come quella in ispecie - la legittimazione passiva spetta unicamente all'Ente creditore, e non anche all'Agente della riscossione, il quale rivestendo unicamente il ruolo di adiectus solutionis causa ex art. 1188 c.c. non necessariamente è tenuto a contraddire nel presente giudizio.
In particolare, la Suprema Corte, nel dirimere la citata questione dibattuta nella giurisprudenza di merito e di legittimità, circa la sussistenza o meno di un litisconsorzio “necessario” tra l'Ente impositore titolare del credito e l'Agente della
Riscossione, con la pronuncia n. 7514 del 2022 ha chiarito che “Aspetti più problematici pone l'esame del primo motivo di ricorso, il quale, richiedendo un'indagine finalizzata all'individuazione dei legittimi contraddittori, impone di soffermarsi, in primo luogo, sulla natura dell'azione in discussione. In una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile la Sezione Lavoro di questa Corte (Cass. 19 giugno
2019 n. 16425) ha motivatamente affermato (citando Cass. 25 maggio 2007 n. 12239) che nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dal D.Lgs. n.
46 del 1999, art. 24, comma 5, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia far valere vizi dell'azione
3 esecutiva, l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione. La stessa decisione (sul punto si veda anche Cass. 12 novembre 2019 n. 29294) ha evidenziato, inoltre, che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito. A tal proposito, infatti, non deve trarre in inganno il fatto che il ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come segnala Cass. 8 novembre 2018 n.
28583), altrimenti tardiva, e a far valere la prescrizione (che è pur sempre questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore), in un ambito, quello della prescrizione dei contributi previdenziali, in cui, secondo un principio costantemente affermato (Cass. 10 dicembre 2004 n. 23116), il regime della prescrizione già maturata, avente efficacia estintiva e non meramente preclusiva, è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza di quanto accade nella materia civile.
6. Dalle premesse enunciate nelle richiamate decisioni (si veda anche Cass. 26 febbraio 2019 n. 5625) queste Sezioni Unite intendono muovere, ravvisandosi anche nella fattispecie in esame un'azione che investe il merito della pretesa previdenziale. Non si fa questione, infatti, della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione. Ciò che si chiede al giudice è l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria
o, in ogni caso, della prescrizione dell'azione di riscossione in costanza di omissione della notifica delle cartelle di pagamento, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva. L'omissione della notificazione, d'altra parte, attiene al merito della controversia, perché, oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza (Cass. Sez. U. 25 luglio 2007 n.
16412). Tale omissione, per altro verso, assume valenza neutra, potendo
4 essere attribuita tanto a inerzia del concessionario quanto a mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore, ancor più in mancanza della prospettazione di specifiche responsabilità del concessionario, le quali, in ogni caso, non assumono rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente titolare del credito, in ragione dell'estraneità dell'obbligato al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore
(Cass. Sez. U. da ultimo citata). La fattispecie in disamina, pertanto, non rientra nelle ipotesi, pure richiamate nell'ordinanza di rimessione, in cui con unico atto di opposizione sono fatte valere sia ragioni di merito che di regolarità formale della cartella e della procedura di riscossione, con la conseguente legittimazione passiva dell'Ente impositore o dell'agente per la riscossione in relazione a ciascuna di tali azioni.
7. Così precisata la natura dell'azione proposta, l'ordinanza interlocutoria sollecita, a fronte di una giurisprudenza di legittimità non univoca, l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite finalizzato alla individuazione dei soggetti legittimati a contraddire in caso di impugnazione del ruolo che investa il merito della pretesa contributiva, con particolare riferimento alla verifica dell'eventuale sussistenza di un litisconsorzio necessario tra ente titolare della pretesa ed esattore. La questione rimessa all'esame delle Sezioni Unite si presenta come di massima di particolare importanza per il rilevato contrasto esistente all'interno della Corte, con specifico riferimento, per quanto riguarda la materia previdenziale, alla Sezione Lavoro.
8. L'individuazione della legittimazione a contraddire, nell'ambito di un'azione tendente a far accertare l'insussistenza di un credito portato da un ruolo di cui l'interessato abbia avuto conoscenza al di fuori della notificazione dell'atto di riscossione a ciò destinato, ha costituito oggetto
d'esame da parte di questa Corte di cassazione in varie sedi, con esiti non conformi in ragione della diversa natura che possono assumere i crediti vantati dallo Stato nei confronti dei propri debitori,
5 delle irregolarità formali degli atti della procedura esattoriale eventualmente fatte valere e delle peculiari regole che disciplinano, in specifici settori, il processo di opposizione.
…
12.3 Ricostruita nei termini che precedono la disciplina peculiare della riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali e delle implicazioni applicative, ne discende che le soluzioni sulla legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione, adottate dalla giurisprudenza tributaria, o quelle sulla legittimazione necessariamente congiunta, fatta propria dal giudice dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione derivata da illecito amministrativo, risultano non applicabili alle fattispecie in esame. Deve ritersi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412). La ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti, è funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei confronti di più soggetti, sicché per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere
6 posti in grado di partecipare al processo. Essa è finalizzata ad attuare la partecipazione di più parti nel processo, anche attraverso l'impulso del giudice, affinché si eviti che lo stesso si concluda con una sentenza inutile, intendendosi il concetto di utilità non come riferito all'esito (positivo per il debitore) del giudizio ma all'idoneità della statuizione a definire il rapporto tra le parti in giudizio in termini satisfattivi del petitum. La rappresentata esigenza non ricorre nel caso in esame, in cui (Cass. 26 febbraio 2019 n. 5625) l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti
"ultra partes" verso l'esattore (adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo.
13. Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione,
a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo.La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto
7 autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo" (cfr. Cassazione civile sez. un.,
08/03/2022, n. 7514).
Orbene, nella specie, va osservato come l'opposizione riveste “natura recuperatoria”, giacché se è vero che il ricorrente ha presentato il ricorso “avverso” un'intimazione di pagamento (che è un atto dell'agente della riscossione), è altrettanto vero che il medesimo ha chiesto, nella sostanza ed in via esclusiva, accertarsi l'insussistenza del debito contributivo per motivi (prescrizione e vizi di notifica degli atti presupposti) che invece involgono il merito della pretesa, in ordine ai quali, secondo le coordinate ermeneutiche fornite dalla Suprema Corte, la legittimazione a contraddire spetta unicamente l'Ente creditore, cosicché l'eccezione di non integrità del contraddittorio non può essere condivisa.
Va, poi, osservato come l' convenuto, benché abbia affermato in CP_1
memoria di non poter “articolare alcuna valida difesa in riferimento ad attività e provvedimenti
(notificazione di intimazione di pagamento) compiuti da soggetti terzi (i concessionari per la riscossione)”, non ha neppure formulato apposita istanza di integrazione del contraddittorio al fine di tutelare il proprio credito, né tantomeno ha chiesto emettersi l'ordine di esibizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate al fine di acquisire in giudizio la documentazione attestante la notifica di eventuali atti interruttivi della prescrizione.
Ancora preliminarmente, va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall' avente ad oggetto l'inammissibilità del ricorso per essere stato proposto CP_1
oltre il termine di 40 giorni ex art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/99, decorrenti dalla notifica dell'avviso di addebito.
8 Ed invero, giova rammentare come ai sensi dell'art. 24 comma 5° del D. Lgs. n.
46/99, “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
La norma sopra riportata individua nella notifica della cartella di pagamento il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo. È, pertanto, evidente che solo in assenza di notifica della cartella di pagamento, è consentito al contribuente di proporre opposizione avverso il primo atto portatogli a conoscenza;
in caso contrario, laddove, cioè, vi sia stata la regolare notifica della cartella e questa non sia stata tempestivamente opposta, deve escludersi la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso l'iscrizione medesima o di censurare gli eventuali vizi di legittimità o di merito che l'hanno preceduta, data la perentorietà del termine decadenziale di quaranta giorni sopra descritto, restando salva solo la possibilità di far valere, con le forme previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c.,
i vizi intervenuti successivamente alla notifica della cartella o dell'avviso.
Conseguentemente, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, il debitore - che non l'abbia impugnata nel termine decadenziale - non può più impugnarla per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella.
Se, però il debitore afferma che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo).
Ebbene, nel caso di specie la parte ricorrente deduce, fra i motivi di opposizione, l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie oggetto di causa per il decorso di oltre un quinquennio fra la data di asserita notifica degli avvisi di addebito presupposti e la data di notifica della intimazione di pagamento oggi opposta,
9 cosicché l'eccezione preliminare sollevata dall' alla luce di quanto sopra CP_1
detto, risulta infondata.
Ciò posto, nel merito, il ricorso va parzialmente accolto.
Va, in primo luogo, dichiarata infondata la doglianza attorea avente ad oggetto l'omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento opposta, avendo l' dimostrato di avere ritualmente notificato i tre avvisi di addebito n. CP_1
59620120000872259000, n. 59620120005684407000 e n. 59620170005967556/000, rispettivamente in data 9/05/2012, in data 11/01/2013 e in data 8/11/2017, come comprovato dagli “avvisi di ricevimento” in atti, che attestano il perfezionamento della notifica per posta mediante consegna nelle mani dell'opponente e nei quali viene altresì indicato il numero di raccomandata, pure riportato nei citati avvisi di addebito, permettendo così l'associazione e identificazione degli atti in questione
(cfr. all.ti “ricevuta ava” e “ava” in memoria di costituzione . CP_1
Acclarata la regolarità della notifica dei detti atti, va dunque esaminata la doglianza attorea avente ad oggetto la prescrizione dei crediti ivi riportati, per il decorso di oltre un quinquennio fra la data di notifica degli avvisi di addebito e la notifica della successiva intimazione di pagamento oggi impugnata.
Orbene, quanto agli avvisi di addebito n. 59620120000872259000 e n.
59620120005684407000 deve osservarsi come, per un verso, l' abbia CP_1
notificato siffatti atti all'opponente in data 9/05/2012 e in data 11/01/2013, mentre per altro verso, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto a notificare il primo atto successivo - costituito dall'intimazione di pagamento n. 29620239009962914000 oggi opposta - soltanto in data 31/05/2023 (ossia oltre un quinquennio dalla data di notifica degli avvisi di addebito sopra richiamati), cosicché, a ben vedere, la prescrizione del credito si è verificata in data 9/05/2017 e in data 11/01/2018.
D'altro canto, l' che ne aveva l'onere, non ha prodotto CP_1
documentazione attestante la tempestiva notifica (anche ad opera dell'Agenzia delle
Entrate) di atti aventi valenza interruttiva della prescrizione nei cinque anni
10 successivi alla data di notifica degli avvisi di addebito in questione, né, come sopra ricordato, ha chiesto di integrare il contraddittorio mediante la chiamata in giudizio dell'Agenzia delle Entrate al fine di dar conto della successiva attività di riscossione.
Sicché, alla luce di tali considerazioni, i crediti contenuti negli avvisi di addebito n. 59620120000872259000 e n. 59620120005684407000 devono dichiararsi prescritti e, per l'effetto, l'atto di intimazione n. 29620239009962914000, va annullato nella relativa parte.
Passando all'avviso di addebito n. 59620170005967556000, va osservato come parte ricorrente con le note depositate il 31/10/2025, ossia dopo aver avuto contezza della documentazione prodotta dall' con la memoria di CP_1
costituzione, abbia rinunciato alla domanda formulata in ricorso relativa a siffatto avviso, la quale, tuttavia, deve vagliarsi nel merito, al fine della regolamentazione delle spese processuali, in ossequio al principio della soccombenza virtuale.
Ciò posto, va osservato come l'avviso di addebito n. 59620170005967556000, sia stato notificato dall' in data 8/11/2017 (cfr. “ricevuta ava” in memoria CP_1
, mentre l' ha notificato il primo atto CP_1 Controparte_2
interruttivo successivo, costituito dall'intimazione oggi impugnata n.
29620239009962914000, soltanto in data 31/05/2023, ovvero oltre un quinquennio dalla data di notifica dell'avviso succitato, cosicché, a ben vedere, la prescrizione del credito sarebbe maturata in data 8/11/2022.
Senonché, deve tenersi conto della sospensione dei termini introdotta dall'art. 37, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2020 (entrata in vigore il 30/4/2020 e dunque applicabile ratione temporis nella specie) il quale ha previsto una sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, pari dunque a 129 giorni (2. I termini di prescrizione ((delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria)) di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e
11 riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”).
Successivamente, l'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020, ha stabilito che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria sono sospesi dalla data di entrata in vigore del decreto (avvenuta il 31 dicembre 2020) fino al 30 giungo 2021, per un totale di 182 giorni, e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (sempre con la precisazione che, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo).
In definitiva, dunque, per i crediti previdenziali la normativa emergenziale ha previsto due differenti periodi di sospensione dei crediti contributivi: il primo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 pari a 129 giorni ed il secondo dal 31 dicembre 2020 al
30 giugno 2021 per 182 giorni, per un totale, quindi, di 311 giorni.
Nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020 (come nella fattispecie in esame), la data va pertanto rimandata di 311 giorni (129+183), grazie alla somma delle due sospensioni.
Orbene, nella specie, aggiungendo 311 giorni all'originario termine prescrizionale, ne deriva che le pretese creditorie azionate si sarebbero prescritte non più in data 8/11/2022, bensì in data 15/09/2023.
Tuttavia, prima del sopraggiungere di questo nuovo termine prescrizionale,
l'Agenzia delle Entrate ha notificato, quale valido atto interruttivo, l'intimazione di pagamento n. 29620239009962914000, oggi opposta, (notificata alla parte opponente in data 31/05/2023), cosicché le pretese creditorie contenute nell'avviso di addebito 59620170005967556000, non possono ritenersi prescritte.
Pertanto, in ordine alle spese di lite, tenuto conto dell'infondatezza di una delle domande cui però parte ricorrente vi ha rinunciato nelle more del giudizio, appare equo disporne la compensazione per un quarto, mentre i restanti tre quarti vanno posti a carico dell' e vengono liquidati come in dispositivo applicando i CP_1
12 valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da € 1.101,00 a €
5.200,00) con distrazione in favore dell'Avv. John Gai Antonio Li Causi, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 17/11/2025.
IL GIUDICE
RA AJ
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