Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/06/2025, n. 2734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2734 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
All'udienza del 19.06.2025 viene aperto il verbale e il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del verbale di udienza del 21.05.2024, con cui è stata disposta la trattazione scritta mediante il deposito e lo scambio in telematico di note scritte.
Prende atto delle note scritte dell'attrice, da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P.
provvede come di seguito, ad ore 14.30.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16830 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021
TRA
Parte_1 (Avv. Antonina Scifo)
attrice
E
' in persona del dirigente scolastico, e [...] Controparte_1
CP 3 pro-tempore, (Avvocatura Distrettutale dello Stato) 2in persona del Controparte_2
convenuti
E
Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro-
tempore, (Avv. Accursio Gallo)
terza chiamata
Oggetto: Domanda di risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile,
in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1 Parte_2 ;
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 12.010,25,
da cui dovrà essere detratto l'acconto di € 1.945,08 (maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi) corrisposto in fase stragiudiziale, oltre interessi al saggio legale dal fatto al soddisfo;
Condanna il CP_2 convenuto alla rifusione nei confronti di parte attrice del 50% delle spese di giudizio, liquidate d'ufficio, in proporzione alla condanna, in complessivi €
1.765,00, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, da distrarre secondo domanda ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario, con compensazione della restante metà; Condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore,Controparte_4
a rivalere il CP_2 convenuto di quanto lo stesso è condannato a pagare a parte attrice in forza della presente statuizione per capitale, interessi e spese giudiziali, nei limiti di polizza;
Dichiara interamente compensate tra convenuto e terza chiamata le spese di lite.
-
MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'atto di citazione del 17.12.2021 Parte_1 riassumendo il giudizio instaurato innanzi al
Tribunale di Agrigento - dichiaratosi incompetente per territorio in favore del Tribunale di Palermo
e premettendo di essere una docente presso l'istituto CP_1 di Parte_2 ha instato per il risarcimento di tutti i danni patiti a causa dell'infortunio subito in data 09.05.2011, allorquando,
durante l'orario di lavoro, inciampava su uno spago in prossimità della scrivania, cadendo di botto.
A tal fine, parte attrice ha convenuto in giudizio la Scuola Primaria CP_1 " il [...] 66
Controparte 2 e la società Costituendosi anche per la Scuola, il Controparte_5 [...]
Controparte 2 ha instato per la chiamata in causa della compagnia di Assicurazioni Scuola
Services, rappresentata in Italia dalla Compagnia di Assicurazioni Ambiente CP_5 al fine di esserne manlevata in caso di condanna.
Si è costituita in giudizio la società assicuratrice Controparte_6 che ha, in via
preliminare, rappresentato la propria legittimazione passiva alla domanda di garanzia, chiarendo che la società Assicurazioni Scuola Services, rappresentata da Controparte_7
sono degli intermediari assicurativi.
Ciò detto, precede per ragioni di ordine logico la disamina dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Istituto scolastico convenuto.
Detta eccezione è fondata e va, pertanto, accolta.
Sul punto, basti osservare che, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte a sostegno di due precedenti pronunce, l'attribuzione agli istituti scolastici e ai circoli didattici di personalità
giuridica, disposta dal D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, ha conferito loro autonomia gestionale e amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato (Cass. Civ., n. 19158/2012).
L'attività compiuta dall'organo si imputa all'ente di cui l'organo è parte, con l'ulteriore conseguenza che è irrilevante, peraltro, che l'evocazione in giudizio abbia riguardato l'organo interno, poiché tale circostanza dà luogo ad una mera irregolarità, sanabile, ai sensi dell'art. 4 della
1. n. 260 del 1958, mediante la rinnovazione dell'atto nei confronti dell'organo indicato dal giudice,
ovvero con la costituzione in giudizio dell'Amministrazione (Cass. Civ., n. 5819/2021; n.
14720/2024).
Alla luce delle pregresse considerazioni, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del convenuto Controparte_8
Sgombrato il campo dalla superiore eccezione preliminare, va detto che l'attrice ha agito in giudizio, assumendo la responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale del Controparte_2
e dell'istituto scolastico presso cui prestava all'epoca l'attività di insegnante, per essere quest'ultimo venuto meno al proprio obbligo di vigilare e garantire l'integrità psicofisica della dipendente e per avere violato anche diritti spettanti alla persona offesa in base al precetto generale del neminem laedere indipendentemente dal contratto.
Ora, va ricordato in diritto che, in caso di infortunio di un docente in servizio presso un istituto scolastico, la responsabilità di quest'ultimo, in quanto datore di lavoro, obbligato a garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti, compresi i docenti, può essere sia contrattuale che extracontrattuale, a seconda della situazione specifica. La prima, regolata dagli artt. 1218 e ss c.c., si configura quando l'infortunio del docente deriva dall'inadempimento di obblighi contrattuali da parte della scuola, ad esempio la mancata fornitura di attrezzature di lavoro sicure o la mancata adozione di misure di prevenzione.
La seconda, regolata dall'art. 2043 c.c., si configura, invece, quando l'infortunio del docente deriva da un fatto illecito di terzi (ad esempio, un alunno che lo aggredisce) o da un evento non direttamente riconducibile all'istituto scolastico, ma per il quale la scuola è chiamata a rispondere in quanto garante della sicurezza del docente durante l'orario di lavoro.
Tanto chiarito in diritto, è da dire che la domanda proposta da Parte_1 è fondata e appare,
pertanto, meritevole di accoglimento nei termini e nei limiti di seguiti esplicati.
Non è contestato, invero, che la mattina del 09.05.2011, la Pt_1 all'epoca insegnante, mentre si trovava all'interno della scuola CP_1 di Parte 2 ,cadeva al suolo, riportando lesioni fisiche.
A detta dell'attrice, ella sarebbe inciampata in “uno spago in prossimità della scrivania", cadendo di botto.
Pur in difetto di attività istruttoria orale, i convenuti non hanno negato la storicità dell'evento.
Nondimeno, da un lato, il CP_2 ha contestato la sussistenza della responsabilità dell'istituto scolastico, assumendo di avere adottato tutte le misure di cautela necessarie per evitare sinistri e sostenendo di non essere a conoscenza "di alcuna penna legata con lo spago, la quale potesse costituire un ostacolo al movimento sul posto di lavoro".
CP_4Dall'altro, la ha rilevato delle contraddizioni tra quanto rappresentato in citazione in ordine alla dinamica del fatto e quanto dall'attrice dichiarato nella relazione all'epoca inoltrata al dirigente scolastico, censurando la condotta della Pt_1 impiegata amministrativa, nell'avere cagionato da sola la caduta, legando una penna alla propria scrivania con lo spago, nel quale sarebbe inciampata.
Fermo quanto precede, pur essendo indubbia la verificazione del sinistro, non può dirsi accertata la sua dinamica.
A ben vedere, al di là delle prospettazioni delle parti, l'unico elemento di prova acquisito in giudizio
è costituito dalla relazione resa, poco dopo il sinistro (id est il 28.07.2011), dalla dirigente scolastica, a cui la Pt_1 qualche giorno dopo la caduta, narrò l'episodio, precisando che al fatto furono presenti due colleghe dell'attrice - che, tuttavia, non sono state addotte a testimoniare né
innanzi al Tribunale di Agrigento né in questa sede.
Stando così le cose, certo l'accadimento ma non debitamente provata la sua dinamica, deve opinarsi che la responsabilità vada attribuita all'attrice e al convenuto nella misura del 50% ciascuno.
Tutto ciò posto, spetta all'attrice il ristoro dei danni subiti in connessione causale con il sinistro per cui è causa: sul punto, non possono non valutarsi le contestazioni mosse dal CP_2 e dalla
compagnia di assicurazioni in ordine alla sussistenza del nesso causale tra il sinistro e i danni riportati in considerazione delle patologie pregresse a carico del ginocchio sinistro della Pt_1
Invero, sulla scorta delle valutazioni del ctp dell'assicurazione, quest'ultima non ha contestato la frattura al piede destro riscontrata sull'attrice, tanto da avere già liquidato alla Pt_1 la somma di €
1.945,08, che ha ritenuto satisfattiva delle pretese attoree.
L'aspetto contestato è, invece, quello relativo alle lesioni al ginocchio sinistro.
Ebbene, siffatto profilo della controversia può essere deciso sulla scorta della ctu espletata innanzi al Tribunale di Agrigento, prima che lo stesso dichiarasse l'incompetenza territoriale: nessuna consulenza è stata, infatti, espletata in questa sede.
Il Ctu, pur prendendo in considerazione le patologie pregresse a carico del ginocchio sinistro, ha concluso nel senso di ritenere che "la signora Parte_1 a causa della caduta occorsa il
9/5/2011 ha riportato il seguente danno biologico permanente: Postumi di infrazione F1 I dito piede dx e contusione ginocchio sn, lesione legamento crociato anteriore", quantificando i postumi riportati con la percentuale del 9%.
Molto incisivamente, il Ctu ha precisato, sotto il profilo del “criterio di esclusione", "l'assenza di lesioni del LCA in precedenti esami strumentali".
D'altra parte, anche i due cc.tt.uu. nominati nell'ambito dei procedimenti innanzi al Tribunale di
Agrigento e alla Corte di Appello di Palermo, incoati dalla Pt 1 nei confronti di CP_9 per il medesimo sinistro, nelle loro relazioni hanno ritenuto (il primo) che “la lesione del L.C.A. sia conseguenza dell'infortunio in oggetto in quanto al referto RMN antecedente al trauma del 9
maggio 2011 la lesione del LCA non era presente" - così come ribadito nella ctu resa innanzi al
Tribunale di Agrigento (dr. Per_1 ) - (ctu dr. Per 2 ) e (il secondo) che "trattandosi di un caso in cui l'articolazione era già compromessa e pertanto “ipersuscettibile”, si riconosce una compatibilità tra le lesioni dell'LCA di sinistra (tra l'altro di lieve entità) e la dinamica dell'infortunio" (ctu dr. Per_3
Le argomentazioni e conclusioni del Ctu sono condivisibili anche in punto di quantificazione della durata del periodo di inabilità temporanea procurata all'attrice dalle lesioni patite (10 giorni di
I.T.T., 11 giorni di I.T.P. al 75%, 22 giorni di I.T.P. al 50% e 22 giorni di I.T.P. al 25%).
Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale, mette conto premettere che,
recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come "voce"
integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e nel D.P.R. 30 ottobre 2009,
n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la “voce” di danno c.d. biologico, da un canto, e la "voce” di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. Civ., sez. III, n. 18641/11).
Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. offerta dal Supremo
Collegio, nella sua più autorevole composizione (Cass. Civ., S.U., nn. 26972-26975/2008), invero,
il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale unitaria, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata.
E così, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, inteso quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della persona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, e, dunque, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche in accordo alle argomentazioni delle succitate Sezioni
Unite, degli aspetti esistenziali e dinamico-relazionali della vita della persona danneggiata, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie. Poste dette premesse in diritto, con riferimento al danno biologico permanente, considerata l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle citate sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite, questo Decidente ritiene di doversi conformare ad un criterio equitativo e di prendere, per la sua liquidazione, a parametro i valori elaborati in base alla liquidazione fatta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di
Milano, facendo applicazione delle tabelle milanesi, in ossequio al principio di recente consacrato dalla III sezione della Corte di Cassazione nella pronuncia del 7 giugno 2011 n. 12408: con la statuizione in parola, infatti, il Supremo Consesso ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché
esaminati da differenti uffici giudiziari, aggiungendo che tale uniformità di trattamento viene garantita dal criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già
ampiamente diffuso sul territorio nazionale e rispetto al quale la Cassazione medesima, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità
della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.,
salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
In particolare, secondo la Corte, il principio di diritto cui attenersi è quello secondo cui, poiché
l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139
del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto (Cass. Civ., sez. III, n.
12408/11).
Alla luce delle chiare indicazioni contenute nella recente sentenza della Cassazione n. 12408/2011 -
che esclude, peraltro, in caso di lesioni micro-permanenti, per sinistri non connessi alla circolazione stradale, la possibilità di ricorrere, in via analogica, ai valori dettati dal codice delle assicurazioni per i sinistri stradali -, il danno non patrimoniale da lesione del diritto inviolabile alla salute, c.d.
danno biologico, va liquidato secondo il “sistema tabellare", con particolare riferimento alle tabelle elaborate ed in uso presso il Tribunale di Milano, che ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente (Cass. Civ., S.U.,
n. 26972/08).
E così, in concreto, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (9%), sulla base del valore-punto adeguato all'età (55 anni) del soggetto all'epoca del fatto ed al livello dell'invalidità e, considerato che non risultano allegate né provate circostanze soggettive comportanti una personalizzazione del danno biologico con riguardo al suo aspetto dinamico relazionale, competerebbe all'attrice la somma, riconosciuta all'attualità, di € 20.024,00 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità
permanente (comprensiva del danno biologico e della sofferenza soggettiva interiore).
Quanto al danno derivante dall'inabilità temporanea, alla luce dei su richiamati criteri ed in considerazione della quantificazione operata nelle citate tabelle del Tribunale di Milano
(recentemente aggiornate e riferite all'anno 2024) in una forbice giornaliera da un minimo di €
115,00 ad un massimo del +50%, tenuto conto dell'entità dei postumi - contenuti nei limiti delle micro-invalidità, appare equa una quantificazione giornaliera corrispondente all'importo minimo di
€ 115,00: spetterebbe, dunque, all'attrice a ristoro di tale profilo di danno il complessivo importo di
€ 3.996,25 (di cui € 1.150,00 per I.T.T., € 948,75 per I.T.P. al 75%, € 1.265,00 per I.T.P. al 50% ed
€ 632,50 per I.T.P. al 25%), sempre con valutazione all'attualità.
Non sono state, invece, chieste né documentate spese mediche sostenute per la diagnosi e la cura delle lesioni residuate.
La somma da liquidare in favore dell'attrice ammonterebbe ad € 24.020,25: detto importo va però
abbattuto del 50% in ragione del riconosciuto concorso di colpa, residuando la somma di €
12.010,25, sulla quale vanno poi calcolati, al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro
(09.05.2011), commisurandoli alla somma medesima previamente devalutata e poi rivalutata di anno in anno, gli interessi compensativi, a ristoro del cd. "danno da ritardo". In fase stragiudiziale, la compagnia di assicurazioni ha liquidato all'attrice l'importo di € 1.945,08,
accettato dalla stessa a titolo di acconto, che, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria al fine di rendere le cifre effettivamente e non solo nominalmente paragonabili, dovrà essere decurtato dalla liquidazione qui operata.
Va evidenziato, peraltro, che l'importo così riconosciuto corrisponde all'incirca a quello proposto dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c. all'udienza dell' 11.04.2024, che l'attrice e la società assicuratrice hanno ritenuto di non accettare.
In ordine alla domanda di garanzia tempestivamente avanzata dal CP_2 convenuto nei confronti
dell'impresa assicuratrice, constando agli atti la prova della sussistenza della polizza di assicurazione invocata dal primo - peraltro, mai contestata dalla che ha negato CP_4
esclusivamente l'operatività della garanzia per le patologie pregresse -, quest'ultima è tenuta a manlevare parte convenuta dal pagamento delle somme disposte, in relazione all'infortunio per cui
è causa, in favore dell'attrice con la presente sentenza, per capitale, interessi e spese, nei limiti ed alle condizioni previste nella polizza medesima.
Conclusivamente, in ordine al governo delle spese di lite, avuto riguardo al riconosciuto concorso di colpa, si reputano sussistenti giusti motivi per compensare per metà le spese di lite tra l'attrice e il
CP_2 e condanna quest'ultimo al pagamento in favore dell'attrice del restante 50%, che si liquida, in difetto di notula, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L.
247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 1.765,00, di cui € 132,00 per spese, oltre
Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, che va distratto, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore, che si è dichiarato antistatario e ne ha fatto domanda.
L'esito della lite lascia, invece, reputare sussistenti giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese tra le altre parti.
Così deciso in Palermo all'odierna udienza del 19 giugno 2025
Il G.O.T.
Dr.ssa Francesca Taormina