Sentenza 8 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/2001, n. 6393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6393 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2001 |
Testo completo
IN NOME DENOME: 63.9 / 01 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Opposizione di terzo SEZIONE TERZA CIVILE all'es. im. Sospensione dei termini processuali Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Inapplicabilità R.G. N. 18410/98 Presidente GIUSTINIANI Dott. Vito Cron. 14248 Consigliere - Dott. Vincenzo SALLUZZO Consigliere - Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rep. 2310 MALZONE Rel. Consigliere Dott. Ennio Ud.07/12/00 ConsigliereDott. Giovanni Battista PETTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta CO L ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L. 2000 PASE BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIAL 8 MAG 2001 IL CANCELLIERE MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RAMADORI, che lo difende anche disgiuntamente CANCELLERIA all'avvocato MARIO CERETTA, giusta delega in atti;
ricorrente contro ས ST UD, ST ST, elettivamente domiciliate in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato LUCIO VALERIO MOSCARINI, che le di fende anche disgiuntamente all'avvocato STEFANO SERANTO 2000 LAVAZZA, giusta delega in atti;
1999 controricorrenti - 1 avverso la sentenza n. 1452/97 della Corte d'Appello di VENEZIA, Sezione I I civile, emessa il 15/04/97 e RAMADORI 3.009 depositata il 23/09/97 (R.G. 1700/93); 1% SET. 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/00 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
1500 CANCELLERIA udito l'Avvocato Giuseppe RAMADORI;
udito l'Avvocato Nicola CORBO (per delega Avv. L.V.MOSCARINI); 0127535 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per D127534 l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 12.2.90 EI CH e DE proponevano opposizione di terzo avverso il pignoramen- to di 15 appartamenti e 12 posti macchina facenti parte del Condominio "Etiennette" sito in Comune di San Mi- chele al Tagliamento Viale degli Oleandri, eseguito da AS NO in odio della Sac Costruzioni Immobiliari srl con notificazione del 2.12.89 e successiva trascri- zione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Venezia del 10.1.90 ai nn. 650/522 di formalità. Asserivano le opponenti di essere proprietarie di 13 dei 15 appartamenti e di tutti i posti auto pignora- ti in virtù della sentenza n. 946 del 19.5-14.9.88 del 2 tribunale di Padova, trascritta in data 11.3.89 ai nn. 5344/3730, preceduta dalla trascrizione dell'atto in- troduttivo del relativo giudizio in data 10.2.85 ai nn. 19808/5040. L'esecutante, costituitasi in giudizio, rinunciava al pignoramento di sei dei 15 appartamenti pignorati. Il Tribunale di Venezia con sentenza 1406 del 3.12.92 1 22.6.93 accoglieva l'opposizione di terzo e dichiarava inefficace il pignoramento immobiliare sui opponenti, condannando l'opposto beni indicati dalle alle spese di lite. Con sentenza n. 1452 del 15.4.97 23.9.97 la Corte d'Appello di Venezia ha rigettato l'appello del AS NO, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando l'appellante alle ulteriori spese di li- te. Avverso tale sentenza, pubblicata mediante deposito in data 23.9.97, ricorre per cassazione lo stesso AS NO con ricorso notificato in data 3.10.98 alle resi- stenti nel domicilio eletto, esponendo due motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2643, 2644, 2659, 2660, 2264 e 2820 C.C. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 112- 113-115 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 3 c.p.c. Resistono con controricorso le intimate EI CH e EI DE con salvezza delle spese del grado. MOTIVI DELLA DECISIONE Preclude l'esame del ricorso la fondatezza 2 dell'eccezione preliminare sollevata dalle controcor- renti circa la tardività del ricorso, in quanto notifi- cato, in violazione dell'art. 327 c.p.c., oltre il ter- mine di un anno dalla pubblicazione della sentenza. Risulta, infatti, che l'impugnata sentenza venne pubblicata mediante deposito in Cancelleria il giorno 23.9.1997 e che il ricorso fu notificato nel domicilio eletto dalle resistenti in data 23.10.1998. Orbene, vertendosi in tema di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., il termine annuale di cui al primo comma dell'art. 327 c.p.c. veniva а scadenza il 23.9.98, non essendo applicabile ai proce- dimenti "de quo" la sospensione dei termini durante il periodo feriale di cui all'art. 1 legge 742/1969, in quanto il successivo art. 3 della stessa legge esclude l'applicabilità della sospensione dei termini alle cau- se ed ai procedimenti indicati all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30.1.1941 n. 12 e succ. mod.), tra i quali rientrano i procedimenti di 4 opposizione all'esecuzione. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado in favore della contropar- te, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente alle spese del grado che liquida in L. 215,000. oltre onorari che liquida in L.
5.000.000. Così deciso in Roma addì 7.12.2000. IL CONSIGLIERE EST.CONSIGIL IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista hoooo Depositata in Cancelleria Oggi, lì - 8 MAG. 2001 290000 ཁ་མ་ཡང་ང་བཅབ་བམས་པའི་ IL CANCELLIERE SA Glovanni Giambattistaсти R P Z E U I S T O R N E O C UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 +6 AGO. 2001 Registrato in data Serie 4 ain. 37728 versate £. 290.000 LA (lire p. II Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) li Responsabile Servizio Atti Giudiziari (Dr. M. RACCICHINI) Dissa DI FILIPPO IA GRAZIA DIRIZZYRE AREA SERVIZI 5