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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siena, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siena |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 1, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TU PO, Presidente BANINI TIZIANO, Relatore BONARI CLAUDIO, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 69/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8V01PF0100419 IRPEF-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 160/2025 depositato il 01/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 31/03/2025 veniva presentato ricorso presso questa Corte di Giustizia Tributaria di 1 Grado di Siena dall'Avv.to Ricorrente_1 nato a [...] il [...] e residente in Indirizzo_1 - Indirizzo_2 AREZZO (AR), rappresentato e difeso in proprio avendone la qualifica e legittimazione, avverso Avviso di Accertamento n. T8V01PF001004-2024 notificato in data 04/12/2024 - anno 2018 – per imposta IRPEF, addizionali Regionale e Comunale, interessi e sanzioni. In data 04/12/2024 veniva notificato all' Avv. Ricorrente_1 avviso di accertamento per l'anno 2018, con il quale veniva accertato maggiori redditi di lavoro autonomo. Con ricorso tempestivamente depositato il ricorrente Avv. Ricorrente_1, contesta in via preliminare l'intervenuta decadenza del potere accertativo, nel merito l'inapplicabilità dell'accertamento basato su presunzioni semplici in presenza di un indice di affidabilità pari a 10, oltre all'illegittimo disconoscimento delle spese afferenti alle autovetture, alle spese di manutenzione, al disconoscimento delle note di credito. Chiede pertanto l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria alle spese. L'Agenzia delle Entrate nella sua costituzione in giudizio ribadisce la legittimità e fondatezza del proprio operato, e chiede la reiezione del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, visti i documenti prodotti ed esaminati tutti i motivi adotti, ritiene che;
Il motivo di decadenza dal potere di accertamento per l'anno 2018 eccepito dalla parte, appare infondato in quanto per beneficiare dell'anticipazione del termine di decadenza, il contribuente deve possedere un indice superiore ad 8. Nel caso di specie, il ricorrente ha presentato per l'anno 2018 diverse dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi “( n. 17271411466 - del 19/11/2019 – n. 09564221006 del 28/03/2022- n. 12105450297 del 31/05/2024), avendo un indice di affidabilità, dichiarato pari a 5,51. Pertanto, questo dato non gli consente di accedere ai benefici premiali, tra cui quello di riduzione di un anno del termine per l'accertamento. In relazione al disconoscimento delle spese afferenti alle autovetture si rileva che tali spese sono relative a beni non di proprietà del professionista, infatti le autovetture sono di proprietà della Società_1, di cui l'avv.to Ricorrente_1 è socio con una quota pari al 90%. In relazione al disconoscimento delle spese di manutenzione, si evidenzia che la fattura di “ Società_2 srl” di importo €. 2.700,00 con IVA al 10% €. 270,00, la riduzione dell' IVA è prevista per interveti di manutenzione ordinaria o straordinaria realizzati su UNITA' ABITATIVE, ovvero su immobili che anno più del 50% della loro superficie adibita ad uso privato, pertanto non inerenti allo studio professionale. Sul disconoscimento delle note di Credito, si rileva che sono state recuperate a tassazione le fatture per le quali non vi è un riscontro di insolvenza o avvio di azioni volte al recupero. Il professionista è obbligato ad emettere fattura all'atto del pagamento del corrispettivo, naturalmente lo stesso può dimostrare che il compenso non sia stato percepito. Non risulta dai documenti prodotti che il ricorrente, ai fini delle Imposte, abbia fornito prova della mancata percezione del corrispettivo(compenso). Per i motivi sopra esposti questa Corte ritiene il ricorso infondato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite liquidate in complessive euro 1000.
Cosi deciso in Siena nella Camera di Consiglio del 29/09/2025
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 1, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TU PO, Presidente BANINI TIZIANO, Relatore BONARI CLAUDIO, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 69/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8V01PF0100419 IRPEF-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 160/2025 depositato il 01/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 31/03/2025 veniva presentato ricorso presso questa Corte di Giustizia Tributaria di 1 Grado di Siena dall'Avv.to Ricorrente_1 nato a [...] il [...] e residente in Indirizzo_1 - Indirizzo_2 AREZZO (AR), rappresentato e difeso in proprio avendone la qualifica e legittimazione, avverso Avviso di Accertamento n. T8V01PF001004-2024 notificato in data 04/12/2024 - anno 2018 – per imposta IRPEF, addizionali Regionale e Comunale, interessi e sanzioni. In data 04/12/2024 veniva notificato all' Avv. Ricorrente_1 avviso di accertamento per l'anno 2018, con il quale veniva accertato maggiori redditi di lavoro autonomo. Con ricorso tempestivamente depositato il ricorrente Avv. Ricorrente_1, contesta in via preliminare l'intervenuta decadenza del potere accertativo, nel merito l'inapplicabilità dell'accertamento basato su presunzioni semplici in presenza di un indice di affidabilità pari a 10, oltre all'illegittimo disconoscimento delle spese afferenti alle autovetture, alle spese di manutenzione, al disconoscimento delle note di credito. Chiede pertanto l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria alle spese. L'Agenzia delle Entrate nella sua costituzione in giudizio ribadisce la legittimità e fondatezza del proprio operato, e chiede la reiezione del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, visti i documenti prodotti ed esaminati tutti i motivi adotti, ritiene che;
Il motivo di decadenza dal potere di accertamento per l'anno 2018 eccepito dalla parte, appare infondato in quanto per beneficiare dell'anticipazione del termine di decadenza, il contribuente deve possedere un indice superiore ad 8. Nel caso di specie, il ricorrente ha presentato per l'anno 2018 diverse dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi “( n. 17271411466 - del 19/11/2019 – n. 09564221006 del 28/03/2022- n. 12105450297 del 31/05/2024), avendo un indice di affidabilità, dichiarato pari a 5,51. Pertanto, questo dato non gli consente di accedere ai benefici premiali, tra cui quello di riduzione di un anno del termine per l'accertamento. In relazione al disconoscimento delle spese afferenti alle autovetture si rileva che tali spese sono relative a beni non di proprietà del professionista, infatti le autovetture sono di proprietà della Società_1, di cui l'avv.to Ricorrente_1 è socio con una quota pari al 90%. In relazione al disconoscimento delle spese di manutenzione, si evidenzia che la fattura di “ Società_2 srl” di importo €. 2.700,00 con IVA al 10% €. 270,00, la riduzione dell' IVA è prevista per interveti di manutenzione ordinaria o straordinaria realizzati su UNITA' ABITATIVE, ovvero su immobili che anno più del 50% della loro superficie adibita ad uso privato, pertanto non inerenti allo studio professionale. Sul disconoscimento delle note di Credito, si rileva che sono state recuperate a tassazione le fatture per le quali non vi è un riscontro di insolvenza o avvio di azioni volte al recupero. Il professionista è obbligato ad emettere fattura all'atto del pagamento del corrispettivo, naturalmente lo stesso può dimostrare che il compenso non sia stato percepito. Non risulta dai documenti prodotti che il ricorrente, ai fini delle Imposte, abbia fornito prova della mancata percezione del corrispettivo(compenso). Per i motivi sopra esposti questa Corte ritiene il ricorso infondato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite liquidate in complessive euro 1000.
Cosi deciso in Siena nella Camera di Consiglio del 29/09/2025