CA
Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/10/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore all'esito della procedura ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 936 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, quale titolare della omonima ditta individuale agricola Parte_1 avicola di ” (P.I. , con l'avv.to CONTARTESE Parte_1 P.IVA_1
RI appellante
E
con i Controparte_1 funzionari Dott.ssa Dott.ssa e Dott. Controparte_2 CP_3 CP_4
, ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 149/2015
[...]
Appellato
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Vibo Valentia ha rigettato il ricorso proposto da in Parte_1 opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 95/2016, notificata in data 25 luglio 2016, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 4.519,50, oltre spese di notificazione per la presunta violazione dei seguenti illeciti amministrativi: 1) art. 3, comma 3, D.L. 22 febbraio 2002, come da ultimo modificato dal D. Lgs. N. 145/20013, conv. con modifiche dalla L. n. 9/2014 per aver impiegato senza regolare assunzione il sig. .e si sanziona per euro 4.082,00 (di cui euro 3.997,50 come Parte_2 sanzione amministrativa per il lavoratore irregolarmente occupato ed euro 84,50 per la giornata di lavoro effettivo al medesimo riferita;
2) art. 4 bis, primo periodo, comma 2,
D. Lgs. 181/2000 come modificato dall'art. 6 comma 1 del D. Lgs. 19 dicembre 2002,
n. 297 e successivamente modificato dall'art. 5, lettere a) e b), legge 183/2010 per non aver consegnato al suddetto lavoratore, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, la cd.
“lettera di assunzione” che si sanziona per euro 437,50.
Il giudice di prime cure, dopo avere disquisito in merito ai requisiti ai fini della configurabilità o meno del rapporto di lavoro subordinato, ha affermato che 1. non è emerso nel corso del giudizio in modo rigoroso, la saltuarietà dell'attività lavorativa del lavoratore né tantomeno l'assunzione a tempo pieno presso un'altra ditta per poter presumere l'occasionalità della prestazione;
il lavoro che il prestava presso Pt_2
l'istituto Fidia per 2 ore a settimana, non può essere equiparato al lavoro a tempo pieno.
2.inoltre, non è emersa la presunzione di gratuità del rapporto di lavoro che è connaturata al vincolo di affezione e solidarietà che lega il coniuge, i parenti e gli affini, grazie alla convivenza ed alla condivisione del tenore di vita;
3.nel corso dell'assunzione testimoniale sig. ha reso dichiarazioni contrastanti con Parte_2 quelle rese in sede di ispezione;
4. generica e quindi ininfluente deve considerarsi anche la testimonianza resa dal sig. . Tes_1
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ricorrente di primo grado per i seguenti motivi:
1.erronea valutazione del materiale probatorio, sottolineandosi che quanto riportato sul verbale ispettivo compilato integralmente dagli agenti accertatori, non può essere considerato, nel contenuto, come dichiarato dal e quindi in contrasto con quanto Pt_2 dallo stesso reso in sede testimoniale.
“In sede di domanda diretta, infatti, il sig. ha dichiarato esplicitamente che si Pt_2 era recato in azienda, su chiamata del perché aveva bisogno di aiuto Pt_1 momentaneo: la di lei mamma, infatti, sig.ra , zia del teste e madre del CP_5 ricorrente odierno appellante, era assente per comprovati motivi di salute (ved.si fascicolo primo grado parte ricorrente). Nel confermare quanto dichiarato agli ispettori nel verbale che gli è stato esibito, il ha confermato la parte relativa Pt_2 alle dichiarazioni dallo stesso reso “sono venuto stamattina al lavoro e mi stavo
Pag. 2 di 5 occupando di sistemare le uova nei cartoni. In azienda stamattina c'è il titolare e la sorella. Per venire al lavoro sono stato contattato dal titolare ”. Non Parte_1 certamente quanto oggetto di moduli prestampati e da lui non compilati neanche nel contenuto! Ha subito precisato e ribadito che si trovava in azienda a titolo di favore.
Esaminando attentamente il contenuto delle sole dichiarazioni rese dal e Pt_2 riportate dagli ispettori nel verbale (parte seconda scritta a penna dagli stessi ispettori)
e quanto detto in sede testimoniale non emerge alcuna contraddizione”
Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità sull'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, che è limitata al fatti direttamente compiuti dagli ispettori o avvenuti in loro presenza e comunque tutte quelle circostanze apprese senza alcun margine di apprezzamento, mentre è esclusa per le dichiarazioni acquisite da terzi.
2. Il giudice ha errato nel non ritenere operante la presunzione della natura occasionale della prestazione resa dal familiare dell'imprenditore in materia di agricoltura, tenuto conto dell'art. 74 dlgs. n. 276/2003 e delle precisazioni di cui alla circolare ministeriale n. 14184 del 5/08/2013 e n. 10478 del 21.06.2013. L'attività del non poteva non Pt_2 essere considerata occasionale poiché vi erano tutti e tre gli elementi essenziali e i presupposti di legge (attività agricola prestata da un parente di quarto grado, occasionalità motivata e documentalmente comprovata, gratuità) per essere considerata tale e non come un rapporto di lavoro subordinato sottoposto agli obblighi di legge. Con L' di si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto del gravamo, CP_1 reiterando le difese della memoria di primo grado.
All'esito dello scambio delle note di trattazione scritta, il Collegio decide la causa nei termini che seguono.
1.L'appello è fondato.
In sede di accesso ispettivo del giorno 20 febbraio 2015 presso l'azienda agricola avicola Pt_1
”, sita in Mileto, alla località Dottolella, snc, rinvenuto
[...] Parte_2 sul posto dagli ispettori, ha dichiarato che si stava occupando di sistemare le uova nei cestini e che aveva iniziato a lavorare quel giorno stesso come operaio perchè contattato dal titolare;
ha aggiunto „Prendo ordini e disposizioni dal sig. Pt_1 Pt_1
” (cfr allegato n. 3 del fascicolo di parte del primo grado di giudizio/all. 2).
[...]
Pag. 3 di 5 In sede di deposizione testimoniale il dopo avere confermato di essere il cugino Pt_2 di , ha dichiarato di essersi recato presso l'azienda per aiutarlo un paio Parte_1
d'ore, su sua richiesta, senza alcuna retribuzione, e ciò nel periodo in cui la sig.ra
– madre del - era assente perchè sottoposta ad intervento CP_5 Pt_1 chirurgico, precisando altresì di avere avuto incarichi a tempo determinato come ATA nella scuola Fidia di Serra San Bruno dal 20/10/2014 al 30/07/2015 e dal 13/09/2015 al
30/07/2016 per due ore a settimana;
ha poi dichiarato di confermare le dichiarazioni rese in sede di accesso ispettivo, ribadendo di essere andato in azienda solo a titolo di cortesia.
Contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, le propalazioni testimoniali non sono in contrasto con quanto dichiarato agli ispettori: ed invero l'affermazione di avere reso una prestazione a titolo di cortesia è compatibile con quella di avere iniziato a lavorare il 20.2.2015 con la qualifica di operaio, prendendo ordini e disposizioni dal titolare e ciò perchè l'attività lavorativa viene effettuata sempre su indicazioni di colui il quale riceve la prestazione, anche quando è gratuita e saltuaria.
Peraltro nella dichiarazione resa agli ispettori il non fece alcun riferimento ad Pt_2 una retribuzione.
Ciò posto, l'art. 74 del dlgs. n. 276/2003 – intitolato prestazioni che esulano dal mercato del lavoro - prevede al comma 1: con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.
Nel caso di specie, viene in considerazione un'azienda di allevamento di pollame;
è pacifico che sia parente di quarto grado del ricorrente in quanto suo Parte_2 cugino;
egli stesso ha dichiarato che la prestazione era occasionale.
L'amministrazione – pur gravata del relativo onere probatorio ex art. 2697 c.c. (cfr
Cass. non ha offerto alcuna prova della onerosità della prestazione, che addirittura risulta smentita dall'istruttoria, ma prima ancora non emerge dalle dichiarazioni rese in sede di accesso ispettivo.
Pag. 4 di 5 Per i motivi suesposti, si accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, si annulla l'ordinanza-ingiunzione opposta.
2.Le spese del doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
, con ricorso depositato il 3.10.2023, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Vibo Valentia giudice del lavoro, n. 237/2023, così provvede:
1.accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, annulla l'ordinanza-ingiunzione opposta;
2.condanna la parte appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 1.314,00 per il primo grado ed in € 1.458,00 per il secondo grado, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data 8.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 5 di 5
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore all'esito della procedura ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 936 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, quale titolare della omonima ditta individuale agricola Parte_1 avicola di ” (P.I. , con l'avv.to CONTARTESE Parte_1 P.IVA_1
RI appellante
E
con i Controparte_1 funzionari Dott.ssa Dott.ssa e Dott. Controparte_2 CP_3 CP_4
, ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 149/2015
[...]
Appellato
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Vibo Valentia ha rigettato il ricorso proposto da in Parte_1 opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 95/2016, notificata in data 25 luglio 2016, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 4.519,50, oltre spese di notificazione per la presunta violazione dei seguenti illeciti amministrativi: 1) art. 3, comma 3, D.L. 22 febbraio 2002, come da ultimo modificato dal D. Lgs. N. 145/20013, conv. con modifiche dalla L. n. 9/2014 per aver impiegato senza regolare assunzione il sig. .e si sanziona per euro 4.082,00 (di cui euro 3.997,50 come Parte_2 sanzione amministrativa per il lavoratore irregolarmente occupato ed euro 84,50 per la giornata di lavoro effettivo al medesimo riferita;
2) art. 4 bis, primo periodo, comma 2,
D. Lgs. 181/2000 come modificato dall'art. 6 comma 1 del D. Lgs. 19 dicembre 2002,
n. 297 e successivamente modificato dall'art. 5, lettere a) e b), legge 183/2010 per non aver consegnato al suddetto lavoratore, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, la cd.
“lettera di assunzione” che si sanziona per euro 437,50.
Il giudice di prime cure, dopo avere disquisito in merito ai requisiti ai fini della configurabilità o meno del rapporto di lavoro subordinato, ha affermato che 1. non è emerso nel corso del giudizio in modo rigoroso, la saltuarietà dell'attività lavorativa del lavoratore né tantomeno l'assunzione a tempo pieno presso un'altra ditta per poter presumere l'occasionalità della prestazione;
il lavoro che il prestava presso Pt_2
l'istituto Fidia per 2 ore a settimana, non può essere equiparato al lavoro a tempo pieno.
2.inoltre, non è emersa la presunzione di gratuità del rapporto di lavoro che è connaturata al vincolo di affezione e solidarietà che lega il coniuge, i parenti e gli affini, grazie alla convivenza ed alla condivisione del tenore di vita;
3.nel corso dell'assunzione testimoniale sig. ha reso dichiarazioni contrastanti con Parte_2 quelle rese in sede di ispezione;
4. generica e quindi ininfluente deve considerarsi anche la testimonianza resa dal sig. . Tes_1
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ricorrente di primo grado per i seguenti motivi:
1.erronea valutazione del materiale probatorio, sottolineandosi che quanto riportato sul verbale ispettivo compilato integralmente dagli agenti accertatori, non può essere considerato, nel contenuto, come dichiarato dal e quindi in contrasto con quanto Pt_2 dallo stesso reso in sede testimoniale.
“In sede di domanda diretta, infatti, il sig. ha dichiarato esplicitamente che si Pt_2 era recato in azienda, su chiamata del perché aveva bisogno di aiuto Pt_1 momentaneo: la di lei mamma, infatti, sig.ra , zia del teste e madre del CP_5 ricorrente odierno appellante, era assente per comprovati motivi di salute (ved.si fascicolo primo grado parte ricorrente). Nel confermare quanto dichiarato agli ispettori nel verbale che gli è stato esibito, il ha confermato la parte relativa Pt_2 alle dichiarazioni dallo stesso reso “sono venuto stamattina al lavoro e mi stavo
Pag. 2 di 5 occupando di sistemare le uova nei cartoni. In azienda stamattina c'è il titolare e la sorella. Per venire al lavoro sono stato contattato dal titolare ”. Non Parte_1 certamente quanto oggetto di moduli prestampati e da lui non compilati neanche nel contenuto! Ha subito precisato e ribadito che si trovava in azienda a titolo di favore.
Esaminando attentamente il contenuto delle sole dichiarazioni rese dal e Pt_2 riportate dagli ispettori nel verbale (parte seconda scritta a penna dagli stessi ispettori)
e quanto detto in sede testimoniale non emerge alcuna contraddizione”
Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità sull'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, che è limitata al fatti direttamente compiuti dagli ispettori o avvenuti in loro presenza e comunque tutte quelle circostanze apprese senza alcun margine di apprezzamento, mentre è esclusa per le dichiarazioni acquisite da terzi.
2. Il giudice ha errato nel non ritenere operante la presunzione della natura occasionale della prestazione resa dal familiare dell'imprenditore in materia di agricoltura, tenuto conto dell'art. 74 dlgs. n. 276/2003 e delle precisazioni di cui alla circolare ministeriale n. 14184 del 5/08/2013 e n. 10478 del 21.06.2013. L'attività del non poteva non Pt_2 essere considerata occasionale poiché vi erano tutti e tre gli elementi essenziali e i presupposti di legge (attività agricola prestata da un parente di quarto grado, occasionalità motivata e documentalmente comprovata, gratuità) per essere considerata tale e non come un rapporto di lavoro subordinato sottoposto agli obblighi di legge. Con L' di si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto del gravamo, CP_1 reiterando le difese della memoria di primo grado.
All'esito dello scambio delle note di trattazione scritta, il Collegio decide la causa nei termini che seguono.
1.L'appello è fondato.
In sede di accesso ispettivo del giorno 20 febbraio 2015 presso l'azienda agricola avicola Pt_1
”, sita in Mileto, alla località Dottolella, snc, rinvenuto
[...] Parte_2 sul posto dagli ispettori, ha dichiarato che si stava occupando di sistemare le uova nei cestini e che aveva iniziato a lavorare quel giorno stesso come operaio perchè contattato dal titolare;
ha aggiunto „Prendo ordini e disposizioni dal sig. Pt_1 Pt_1
” (cfr allegato n. 3 del fascicolo di parte del primo grado di giudizio/all. 2).
[...]
Pag. 3 di 5 In sede di deposizione testimoniale il dopo avere confermato di essere il cugino Pt_2 di , ha dichiarato di essersi recato presso l'azienda per aiutarlo un paio Parte_1
d'ore, su sua richiesta, senza alcuna retribuzione, e ciò nel periodo in cui la sig.ra
– madre del - era assente perchè sottoposta ad intervento CP_5 Pt_1 chirurgico, precisando altresì di avere avuto incarichi a tempo determinato come ATA nella scuola Fidia di Serra San Bruno dal 20/10/2014 al 30/07/2015 e dal 13/09/2015 al
30/07/2016 per due ore a settimana;
ha poi dichiarato di confermare le dichiarazioni rese in sede di accesso ispettivo, ribadendo di essere andato in azienda solo a titolo di cortesia.
Contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, le propalazioni testimoniali non sono in contrasto con quanto dichiarato agli ispettori: ed invero l'affermazione di avere reso una prestazione a titolo di cortesia è compatibile con quella di avere iniziato a lavorare il 20.2.2015 con la qualifica di operaio, prendendo ordini e disposizioni dal titolare e ciò perchè l'attività lavorativa viene effettuata sempre su indicazioni di colui il quale riceve la prestazione, anche quando è gratuita e saltuaria.
Peraltro nella dichiarazione resa agli ispettori il non fece alcun riferimento ad Pt_2 una retribuzione.
Ciò posto, l'art. 74 del dlgs. n. 276/2003 – intitolato prestazioni che esulano dal mercato del lavoro - prevede al comma 1: con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.
Nel caso di specie, viene in considerazione un'azienda di allevamento di pollame;
è pacifico che sia parente di quarto grado del ricorrente in quanto suo Parte_2 cugino;
egli stesso ha dichiarato che la prestazione era occasionale.
L'amministrazione – pur gravata del relativo onere probatorio ex art. 2697 c.c. (cfr
Cass. non ha offerto alcuna prova della onerosità della prestazione, che addirittura risulta smentita dall'istruttoria, ma prima ancora non emerge dalle dichiarazioni rese in sede di accesso ispettivo.
Pag. 4 di 5 Per i motivi suesposti, si accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, si annulla l'ordinanza-ingiunzione opposta.
2.Le spese del doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
, con ricorso depositato il 3.10.2023, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Vibo Valentia giudice del lavoro, n. 237/2023, così provvede:
1.accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, annulla l'ordinanza-ingiunzione opposta;
2.condanna la parte appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 1.314,00 per il primo grado ed in € 1.458,00 per il secondo grado, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data 8.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 5 di 5