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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/03/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola - II Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti giudice estensore
Dott.ssa Federica Peluso giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6272 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Casalnuovo di Napoli (Na) al Corso Umberto I 334 presso lo studio dell'avv.to Giovanni Feliciello che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
nato il [...] a [...], codice fiscale Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Cilea n. 145 presso lo studio C.F._2 dell'avv.to Marco Bellucci che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- resistente –
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 24.03.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.11.2023 la signora premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio il 25/06/2022 a Pomigliano D'Arco (NA) con il signor (atto n. 36 Controparte_1
parte 2 Serie A anno 2022) e che dalla loro unione è nata la figlia nata a [...] il Per_1
22.03.2023, chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al coniuge, affido congiunto della minore con collocamento presso la madre, regolamentazione dei tempi di permanenza della minore con il padre, assegno a titolo di contributo al mantenimento della prole nella misura di € 1.000,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, assegno di mantenimento del coniuge nella misura di € 300,00 mensili;
vinte le spese di lite.
Il resistente, costituitosi in giudizio, instava per la pronuncia di separazione dei coniugi e, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, affido condiviso della minore con collocazione presso la madre, assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e regolamentazione dei tempi di permanenza della minore con il padre;
chiedeva, altresì, disporsi il mantenimento diretto della minore da parte del resistente con partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% nonché disporsi il mantenimento indiretto della minore mediante il versamento, in favore della ricorrente, della somma mensile di € 300,00; assegno unico integralmente a favore della ricorrente, nulla per il mantenimento della coniuge;
vinte le spese di lite.
Ascoltate le parti all'udienza di comparizione del 10.04.2024, il Giudice delegato, con ordinanza del 10.04.2024, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti.
All'udienza del 24.03.2025, sulla richiesta congiunta delle parti, il Giudice delegato riservava la causa al collegio per la decisione sullo status.
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonché dell'ordinanza presidenziale.
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c. , deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998;
Cass. Civ. n. 13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dalla ricorrente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Per il necessario completamento dell'istruttoria relativamente alle ulteriori domande delle parti, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e pertanto va rimessa sul ruolo.
Sulle spese di lite si provvederà con sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il tribunale di Nola, definitivamente pronunciando con sentenza parziale, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pomigliano d'Arco (Na) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
c) rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
d) spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Nola il 25.03.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola - II Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti giudice estensore
Dott.ssa Federica Peluso giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6272 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Casalnuovo di Napoli (Na) al Corso Umberto I 334 presso lo studio dell'avv.to Giovanni Feliciello che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
nato il [...] a [...], codice fiscale Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Cilea n. 145 presso lo studio C.F._2 dell'avv.to Marco Bellucci che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- resistente –
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 24.03.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.11.2023 la signora premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio il 25/06/2022 a Pomigliano D'Arco (NA) con il signor (atto n. 36 Controparte_1
parte 2 Serie A anno 2022) e che dalla loro unione è nata la figlia nata a [...] il Per_1
22.03.2023, chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al coniuge, affido congiunto della minore con collocamento presso la madre, regolamentazione dei tempi di permanenza della minore con il padre, assegno a titolo di contributo al mantenimento della prole nella misura di € 1.000,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, assegno di mantenimento del coniuge nella misura di € 300,00 mensili;
vinte le spese di lite.
Il resistente, costituitosi in giudizio, instava per la pronuncia di separazione dei coniugi e, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, affido condiviso della minore con collocazione presso la madre, assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e regolamentazione dei tempi di permanenza della minore con il padre;
chiedeva, altresì, disporsi il mantenimento diretto della minore da parte del resistente con partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% nonché disporsi il mantenimento indiretto della minore mediante il versamento, in favore della ricorrente, della somma mensile di € 300,00; assegno unico integralmente a favore della ricorrente, nulla per il mantenimento della coniuge;
vinte le spese di lite.
Ascoltate le parti all'udienza di comparizione del 10.04.2024, il Giudice delegato, con ordinanza del 10.04.2024, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti.
All'udienza del 24.03.2025, sulla richiesta congiunta delle parti, il Giudice delegato riservava la causa al collegio per la decisione sullo status.
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonché dell'ordinanza presidenziale.
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c. , deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998;
Cass. Civ. n. 13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dalla ricorrente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Per il necessario completamento dell'istruttoria relativamente alle ulteriori domande delle parti, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e pertanto va rimessa sul ruolo.
Sulle spese di lite si provvederà con sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il tribunale di Nola, definitivamente pronunciando con sentenza parziale, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pomigliano d'Arco (Na) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
c) rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
d) spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Nola il 25.03.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)