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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/09/2025, n. 2701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2701 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Alessandra Tedesco, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3166 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Parte_1
Tania Palmieri, presso il cui studio elettivamente domicilia in Santa Maria Capua
Vetere alla Via M. Fiore n. 32;
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Controparte_1
Mauro Marino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta alla Via
Turati n. 55;
OPPOSTO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in Parte_1 giudizio proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 2386 del 2023, emesso dal Giudice del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di €
12.300,00, oltre interessi e spese di lite, a titolo di canoni di locazione insoluti.
In particolare, l'opponente ha eccepito l'insussistenza del credito e dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo. Si è costituito l'opposto, chiedendo il rigetto della opposizione proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e condanna dell'opponente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c. e concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa, meramente documentale, è stata rinviata per la decisione all'udienza del 15.9.2025.
Va innanzitutto affermata la procedibilità della domanda, essendo stato esperito il procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 28/2010 (come novellato dal D.l 69/2013 conv. in legge n.98/2013) come documentato in atti (cfr. verbale di mancata conciliazione del 28.10.2024)
Ciò premesso, l'opposizione risulta infondata e va, pertanto, rigettata, per le ragioni che seguono.
Sin dalla fase monitoria, ha dimostrato la fondatezza della Controparte_1 pretesa creditoria vantata nei confronti di depositando il Parte_1 contratto di locazione ad uso commerciale relativo all'immobile di sua proprietà, sito in Capodrise alla via Bachelet n. 5 per il canone mensile di € 2.500,00.
L'opponente non ha specificamente contestato il mancato pagamento dei canoni nel periodo da luglio a dicembre 2022, ma ha dedotto di non esservi tenuta, in quanto, in forza di un accordo verbale con tale quest'ultimo era Persona_1 subentrato nell'attività impegnandosi ad assumersi il debito pregresso, tanto è vero che le attrezzature aziendali venivano lasciate nel locale interessato.
Tale circostanza, tuttavia, non trova alcun riscontro nella produzione allegata in giudizio.
Inoltre, sul punto occorre richiamare l'art. 36 della legge 27 luglio 1978, il quale dispone che, in tema di locazioni commerciali, il conduttore può cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di specie, non risulta allegata agli atti alcuna prova documentale che attesta la cessione del contratto di locazione, la cessione dell'azienda, né tantomeno la comunicazione di tali eventi al locatore.
Né risulta dimostrato che tale si è assunto l'obbligo di pagare i Persona_1 canoni di locazione derivanti dal contratto di locazione in capo all'opponente.
Pertanto, l'opposizione va rigetta con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico dell'opponente. Esse si liquidano come da dispositivo che segue in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
Non sussistono i presupposti per condannare la parte soccombente al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., atteso che tale disposizione presuppone la dimostrazione del dolo o della colpa grave della parte soccombente, prova assente nel presente giudizio.
Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato”
(Cass. 21798/2015), onere non assolto nel presente giudizio.
P.Q.M
.
Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando sull'opposizione proposta, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
286/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
b) condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto, che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre spese generali,
IVA e CPA, come per legge. Santa Maria Capua Vetere, 15.9.2025
Il Giudice,
dott.ssa Alessandra Tedesco