Cass. civ., sez. III, sentenza 04/03/1980, n. 1449
CASS
Sentenza 4 marzo 1980

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L'art 1 quinquies della legge 31 luglio 1975 n 363 (modificativo dell'art 7 della legge 23 maggio 1950 n 253) - il quale pone a carico dell'acquirente di un immobile per atto tra vivi che agisce per la cessazione della proroga legale della locazione l'Onere di dichiarare al magistrato se egli o il coniuge o la persona la cui necessita abbia dedotto siano proprietari o dispongano di altri alloggi - va interpretato nel senso che tale Onere opera solo nel caso in cui il nuovo locatore (acquirente dell'immobile per atto tra vivi) intenda avvalersi della facolta di far cessare la proroga legale nel ridotto termine di sei mesi dalla data dell'acquisto e non gia, in via generale, per tutte le azioni di cessazione della proroga legale per necessita. ( Conf 3549/79, mass n 399958).*

Ai fini della cessazione della proroga legale, la necessita del locatore va intesa in senso non assoluto ma relativo, sulla base di esigenze anche di carattere economico, e ben puo consistere nella sopravvenuta impossibilita di pagare il canone di locazione di un altro alloggio.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 04/03/1980, n. 1449
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1449
    Data del deposito : 4 marzo 1980

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