Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/02/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 1039/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Federico Ria Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1039/2023 R.G. e rimessa in decisione all'udienza del 12.2.2025 e vertente
TRA
nata a [...] alla Vibrata (TE) il 16.02.1969 e res. in Montesilvano Parte_1
(PE) alla Piazza Calabresi n. 22 (c.f. ) ed elettivamente domiciliato CodiceFiscale_1
in Teramo, Fraz. S. Nicolò a Tordino, alla Via F. Bucci n. 15, presso e nello studio dell'Avv.
Emiliano D'Andrea del Foro di Teramo (c.f. – CodiceFiscale_2
che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. ), residente in [...]S.A., Controparte_1 CodiceFiscale_3
(C.F. ), residente in [...]S.A., Controparte_2 CodiceFiscale_4 CP_3
pagina 1 di 14
(C.F. ), residente in Teramo, tutti elettivamente CP_1 CodiceFiscale_5 domiciliati in Teramo, alla Via Pannella n. 48 presso e nello studio dell'Avv. Giovanni
Gebbia del Foro di Teramo, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura special in atti
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso l'Ordinanza Cron. n. 12889/23 emessa dal Tribunale di
Teramo il 19.09.2023, depositata in Cancelleria il 20.09.2023 e comunicata in pari data, provvedimento reso nell'ambito del procedimento civile n. 2203/2021 R.G., avente ad oggetto risarcimento del danno;
CONCLUSIONI
Per l'appellante: l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, Voglia:
1) riformare integralmente l'ordinanza impugnata accogliendo tutti i motivi dedotti nel presente atto di appello e, per l'effetto, accogliere le domande proposte dalla appellante SI.ra Pt_1
e quindi:
[...]
2) accertare e dichiarare tenuti, in solido e/o alternativamente, i SI.ri , Controparte_2
e alla ultimazione a regola d'arte dei parziali lavori di Parte_2 Controparte_1
ristrutturazione eseguiti nella loro unità immobiliare in tenimento di Montone di Mosciano
Sant'Angelo alla Via Don Nicola Di Matteo, così come accertati dalla C.T.U. resa nel giudizio di ATP n. 3653/13 r.a.c. del Tribunale di Teramo e recepiti nella sentenza n.
634/19 del Tribunale di Teramo e comunque;
3) ordinare ai medesimi SI.ri , e la Controparte_2 Parte_2 Controparte_1
esecuzione di ogni intervento necessario ed opportuno per la messa in sicurezza della dedotta unità immobiliare in proprietà dei medesimi al fine di eliminare il prodursi di ulteriori danni all'appartamento della appellante SI.ra , provenienti dall'unità immobiliare Parte_1
sovrastante di proprietà di essi appellati.
4) per lo effetto, dichiarare tenuti e quindi condannare in solido e/o alternativamente i SI.ri
, e per le causali di cui in premessa, al Controparte_2 Parte_2 Controparte_1 risarcimento dell'ulteriore danno documentato in favore della appellante, conseguente alla prolungata indisponibilità del proprio appartamento sito in Montone di Mosciano Sant'Angelo
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alla Via Don Nicola Di Matteo n. 18/20 che si quantifica nella misura prudenziale di €
10.500,00 pari all'insieme dei canoni di locazione corrisposti dalla ricorrente sino al
31.10.2020, oltre interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo, o in quella diversa maggiore o minore che risulterà di Giustizia;
5) condannare gli appellati al rimborso di tutte le somme che saranno eventualmente dai medesimi percepite in esecuzione della sentenza impugnata, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria;
6) condannare sempre ed in ogni caso, i SI.ri , e Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
alla refusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
[...]
Per gli appellati: la Corte d'Appello adita, voglia rigettare l'appello con vittoria delle spese di lite e condanna della controparte al risarcimento del danno ex art. 96 cpc da liquidarsi in via equitativa nella misura di euro 5.000,00.
Salvezze illimitate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Insta la parte appellante per la riforma della Ordinanza Cron. n. 12889/23 emessa dal
Tribunale di Teramo in persona della dott.ssa P. Carota il 19.09.2023, depositata in
Cancelleria il 20.09.2023 e comunicata in pari data, provvedimento reso nell'ambito del procedimento civile n. 2203/2021 R.G., con cui il Tribunale di Teramo, aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno in forma specifica e per equivalente derivante dalla mancata rimozione degli effetti permanenti della condotta illecita già accertata tra le stesse parti in forza della decisione Trib. Teramo nr. 634/2019, passata in giudicato, per asseriti error in iudicando e per falsa rappresentazione dei fatti, nella parte in cui, aveva ritenuto coperta dal giudicato la richiesta di risarcimento in forma specifica e non provata la richiesta risarcitoria per equivalente monetario.
Lamenta in particolare l'appellante come il giudice di prime cure abbia illegittimamente ritenuto che il giudicato formatosi sulla richiesta di risarcimento per equivalente in forza della decisione Trib. Teramo cit. precludesse ora la proposizione di altro giudizio avente ad oggetto al richiesta di risarcimento in forma specifica ed abbia poi, pur in presenza di una invarianza nel tempo di fatti circostanze e condotte, ritenuto non adeguatamente pagina 3 di 14 4
comprovato l'assunto attoreo in punto di ulteriore richiesta risarcitoria per equivalente monetario.
Conclude pertanto l'appellante perché, in riforma della gravata decisione, vengano condannati i convenuti alla ultimazione a regola d'arte dei parziali lavori di ristrutturazione eseguiti nella loro unità immobiliare in tenimento di Montone di Mosciano Sant'Angelo alla
Via Don Nicola Di Matteo, così come accertati dalla C.T.U. e comunque alla esecuzione di ogni intervento necessario ed opportuno per la messa in sicurezza della dedotta unità immobiliare in proprietà dei medesimi al fine di eliminare il prodursi di ulteriori danni all'appartamento della appellante SI.ra , provenienti dall'unità immobiliare sovrastante di proprietà di Parte_1 essi appellati nonché condannati in solido tra loro al risarcimento dell'ulteriore danno documentato conseguente alla prolungata indisponibilità del proprio appartamento sito in
Montone di Mosciano Sant'Angelo alla Via Don Nicola Di Matteo n. 18/20”
1-2 Si costituiscono gli appellati, concludendo per il rigetto dell'appello.
Assumono in particolare come correttamente il giudice di prime cure abbia rilevato l'improponibilità della domanda di esecuzione dei lavori per essere tale iniziativa preclusa dal giudicato derivante dalla sentenza di cui sopra, mentre altrettanto correttamente quel giudice abbia poi rigettato la domanda risarcitoria, in quanto non adeguatamente comprovata la persistenza della situazione di danno lamentata. Insistono infine gli appellati ancora in questa sede anche per l'eccezione di avvenuta rinuncia alla proposizione di ogni domanda da parte dell'appellante, in forza di preteso atto di transazione intercorso tra le parti in data 4.10.2019.
1.3 Acquisita la documentazione, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti nelle note depositate telematicamente in vista dell'udienza del giorno 12.2.2025, da ritenersi materialmente allegate alla presente decisione, la causa è stata riservata in decisione.
2 -Il gravame è conforme al disposto di cui all'art. 342 cpc nuova formulazione, anche tenuto conto che le introdotte modifiche a tale disposizioni non sembrano sostanzialmente incidere sul portato precettivo degli arresti cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità.
E' vero infatti che la specificità dei motivi, ex art. 342 cod. proc. civ., per la rituale proposizione dell'atto di appello, esige, anche quando la sentenza di primo grado sia stata integralmente censurata, che, alle argomentazioni in essa svolte, vengano contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico poiché la parte volitiva pagina 4 di 14 5
dell'appello deve accompagnarsi ad una componente argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (Cassazione civile, sez. I, 27/10/2014, n.
22781).
Tuttavia l'indicazione specifica dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni poste a fondamento dell'appello né tantomeno nella elaborazione di un progetto alternativa di decisione (Cass. ord. VI^ nr. 6705/18), essendo sufficiente che al giudice siano esposte - anche sommariamente - le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, che possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di individuare il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. In particolare, con riguardo alla denuncia di erronea valutazione
- da parte del giudice di primo grado - degli elementi probatori acquisiti o delle conclusioni del consulente tecnico, è sufficiente - al fine dell'ammissibilità dell'appello - la indicazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie, non essendo richiesto, come per la diversa ipotesi del ricorso per cassazione, una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Cassazione civile, sez. II, 09/06/2014, n. 12960 e SSUU.nr. Cassazione civile sez. un., 16/11/2017, n.27199).
L'atto di impugnazione risulta redatto nel puntuale rispetto dei criteri appena esposti.
3-L'appello è fondato
3.1 Nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale di Teramo poi definito con la sentenza nr. 634/19 , la parte attrice aveva così concluso:
“1) accertare e dichiarare che i danni così come verificati dal C.T.U. sia all'appartamento che al mobilio dell'attrice, sono stati determinati dall'incuria dei convenuti nella ristrutturazione dell'immobile di loro proprietà sovrastante quella dell'attrice SI.ra , sita in Parte_1
Mosciano S. Angelo, Fraz. Montone alla Via Di Matteo;
2) accertare e dichiarare che gli acclarati fenomeni di infiltrazione e di muffa hanno reso inabitabile l'appartamento de quo, costringendo la SI.ra ad abbandonarlo;
3) condannare per l'effetto i convenuti, Parte_1
in solido tra di essi, al risarcimento in favore della SI.ra dei danni accertati e Parte_1 quantificati dal C.T.U. in € 7.035,00 per il ripristino dell'immobile, € 976,00 per la ristrutturazione del mobilio, € 1.480,00 per le spese di soggiorno sostenute presso il residence pagina 5 di 14 6
“Blumarine” di Giulianova tra il settembre 2012 ed il gennaio 2013, ed ulteriori € 28.860,00 per il mancato godimento dell'alloggio sino alla data odierna, nonché € 299,99 per l'acquisto di un deumidificatore, per complessivi € 43.600,99, o nella somma diversa maggiore o minore che parrà di Giustizia, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda al saldo effettivo;
4) accertare e dichiarare l'incongruenza tra la destinazione d'uso dell'immobile dell'attrice riportato dai convenuti in occasione dell'atto di vendita per Notar del 28.05.2009 e risultante dagli atti catastali (uso residenziale) con quella risultante Per_1 nell'ultimo progetto approvato e rilasciato dal Comune di Mosciano Sant'Angelo con permesso di costruire n. 6007/2009 (uso non residenziale); 5) condannare per l'effetto i convenuti, con vincolo solidale, al risarcimento in favore della SI.ra della ulteriore somma di € Parte_1
5.000,00 pari al deprezzamento dell'immobile, a cagione della differente destinazione d'uso o alla somma maggiore o minore che parrà di Giustizia;
6) condannare essi convenuti, in solido tra di essi, al rimborso del costo della ATP ed alle spese e competenze legali, nonché quelle tecniche relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo;
7) condannare sempre ed in ogni caso i convenuti, con vincolo solidale, al pagamento delle spese e competenze di lite sia della fase di A.T.P. ex art. 696 c.p.c. che del presente giudizio di merito, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché al rimborso delle spese di C.T.U. ”
La parte ivi attrice non aveva in effetti formulato pertanto domanda di condanna della controparte alla effettuazione dei lavori e delimitava temporalmente la richiesta di risarcimento del danno per equivalente alla “data odierna” (salvo quanto infra per le spese di reperimento altro immobile).
La sentenza Tribunale di Teramo nr. 634/19 sul punto così statuiva: “omissis Da ciò deriva la responsabilità esclusiva dei convenuti nella produzione dei danni riscontrati dal c.t.u. all'interno della proprietà dell'attrice. Danni analiticamente descritti nell'elaborato peritale in atti (cui si rimanda), che possono essere quantificati nella misura indicata dal Consulente stesso e, dunque, in complessivi € 7.035,00 (cfr. pagg. 20-21 elaborato peritale)”.
In accoglimento di quella domanda risarcitoria per equivalente, il Tribunale condannava i convenuti , e , in solido Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 tra di loro, al risarcimento dei danni subiti dall'attrice all'interno del proprio appartamento sito in Mosciano Sant'Angelo (TE), fraz. Montone, che venivano quantificati in complessivi €
8.485,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo effettivo.
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3.2-Secondo il giudice di primo grado, avendo la ricorrente già chiesto nel precedente giudizio il risarcimento dei danni derivanti dal medesimo fatto illecito posto in essere dai resistenti, senza formulare alcuna riserva in merito alla proposizione di altre domande tra cui la domanda di condanna alla rimozione delle cause, la proposizione di quest'ultima oggi deve ritenersi preclusa in seguito al passaggio in giudicato di quella decisione.
3.3 - Ritiene il Collegio che tale conclusione non possa nello specifico essere condivisa.
3.3.1La pretesa risarcitoria, pur nella duplice alternativa attuativa, è effettivamente unica, potendo la parte, tramite una mera "emendatio", convertire l'originaria richiesta nell'altra ed il giudice di merito attribuire d'ufficio al danneggiato il risarcimento per equivalente, anziché in forma specifica (in termini Cassazione civile sez. un., 28/05/2014, n.11912 C. 13/15875, C.
07/866, C. 04/3004 e C. 05/12964, C. 96/10624).
Il risarcimento del danno in forma specifica e quello per equivalente sono cioè espressione della medesima esigenza di eliminazione del pregiudizio derivante dall'illecito e si distinguono fra loro esclusivamente per le differenti modalità di attuazione, in ragione della loro assoluta fungibilità.
Se appare condivisibile allora l'affermazione sostanzialmente assunta dal giudice di prime cure, secondo cui il diritto può essere fatto valere una e una sola volta nel processo civile a pena di inammissibilità della seconda azione (sia qualora questa venga proposta in pendenza del primo processo, sia qualora venga proposta nel caso in cui questo sia già pervenuto a sentenza passata in giudicato) e quindi secondo cui la seconda azione di risarcimento in forma specifica resti preclusa dal giudicato formatosi sulla domanda di risarcimento per equivalente, tale affermazione tuttavia si espone a critica laddove si consideri che nella fattispecie al vaglio si verte in ipotesi di illecito permanente.
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L'ulteriore affermazione resa dal giudice di prime cure, e secondo cui il fatto che l'oggetto della domanda risarcitoria è di regola rappresentato dalla perdita patrimoniale e non patrimoniale subita da danneggiato nella sua globalità, non nei singoli elementi che lo compongono, implica la necessità di considerare la domanda risarcitoria, fondata sul dedotto illecito del convenuto, comprensiva di tutte le possibili voci di danno da esso originate (e non solo alcune di esse) in tutti i casi in cui non risulti il contrario attraverso una manifestazione esplicita, intervenuta "ab origine" o nel corso del procedimento (con la precisazione, cioè, che la somma globalmente pretesa, ovvero i singoli importi riferiti a specifiche voci, non esauriscono l'intero danno patito, e con la esplicita riserva di rinviare ad altro procedimento il soddisfacimento delle ulteriori ragioni di credito temporaneamente accantonate), che inequivocamente riveli che la parte, avvalendosi del suo potere dispositivo, abbia inteso agire solo per una parte del suo credito (Cassazione civile sez. III, 06/12/2005, n.26687), non si attaglia alla specifica fattispecie del danno generato da una condotta permanente.
Come noto infatti, mutuando principi propri del diritto penale, anche in ambito civile si distingue dalla categoria giuridica dell'illecito istantaneo, nel quale il comportamento si esaurisce con il verificarsi del danno, anche se l'esistenza di questo si protragga poi autonomamente (illecito istantaneo ad effetti permanenti), quella dell'illecito permanente, nel quale la condotta oltre a produrre l'evento dannoso, lo alimenta continuamente per tutto il tempo in cui questo perdura (in termini Cassazione civile sez. III, 10/10/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 10/10/2019), n.25417).
Nella fattispecie allora di fatto illecito permanente, l'oggetto dell'accertamento, cioè il giudicato ed il conseguente effetto preclusivo, copre la sola porzione di diritto realizzatosi dal momento in cui esso viene in essere e sino a quello della precisazione delle conclusioni (salva la rilevanza dell'ulteriore danno ex art. 345 primo comma cpc).
La verifica di tenuta dell'affermazione resa dal primo giudice deve allora essere vagliata alla luce della specificità dell'ipotesi propria della fattispecie di illecito permanente, cioè dell'illecito la cui causa (nonostante oltretutto nello specifico la condanna al solo risarcimento del danno per equivalente ormai passata in giudicato), si assuma non sia stata rimossa autonomamente dai già accertati responsabili dell'illecito stesso (e che pure avrebbero potuto provvedervi, secondo quanto infra), in violazione quindi anche dell'effetto precettivo del giudicato, con cui è stata affermata in ogni caso l'antigiuridicità della condotta comunque sanzionata in via risarcitoria.
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E' evidente allora che in relazione a tale prospettazione, alcuna questione di “giudicato” possa essere sollevata dalla parte e rilevata dal giudice, laddove si deduca la permanenza della condotta causalmente conseguente all'omissione delle misure atte a scongiurarne gli effetti e del danno successivamente anche alla maturazione delle preclusioni di cui all'art. 345 primo comma cpc, perché diverso, rispetto al primo giudizio, è almeno l'ambito temporale di consumazione delle condotte stesse, se non, in alcune ipotesi, addirittura i fatti costitutivi dell'illecito stesso.
In disparte poi ogni considerazione sulla delimitazione del riflesso del primo giudicato sul secondo (il presente) procedimento (ma comunque potendosi da subito escludere una efficacia totalmente conformativa del primo giudizio rispetto al secondo accertamento), proprio per la già affermata natura unitaria della domanda risarcitoria, ben può allora la parte che lamenta l'omessa rimozione di quella causa generativa del danno chiedere in tale secondo giudizio il risarcimento del danno imputabile a quella condotta permanente non cessata sia mediante richiesta di rimozione del fatto generatore del danno (non rimosso nelle more) sia (anche cumulativamente al primo) mediante istanza di risarcimento per equivalente.
La presente iniziativa, fondata pertanto almeno su un spazio temporale “altro” rispetto a quello dedotto nel giudizio conclusosi con la sentenza Tribunale di Teramo passata in giudicato, va considerata assolutamente ammissibile, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure nella parte del provvedimento qui oggetto di approfondimento.
3.3.2-In questa sede la parte ricorrente allora assume che le scoperture tuttora esistenti e rilevate in occasione dell'ulteriore sopralluogo eseguito in data 18.12.2020 dal Geom. in data 18.12.2020, (cfr. pagg.
3-4. consulenza del 07.01.2021), oltre a mantenere Pt_3
invariata la situazione di precarietà che aveva a suo tempo determinato i pregiudizi già accertati nell'anno 2013, aveva con ogni evidenza determinato da un lato il progressivo aggravarsi delle condizioni generali dell'immobile a seguito delle periodiche precipitazioni che continuavano a farsi breccia nelle aperture lasciate scoperte, e, dall'altro, inibivano il godimento dell'immobile.
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Sulla base degli accertamenti giudiziali già cristallizzati nella sentenza n. 634/19 resa dal
Tribunale di Teramo il 04.07.2019 e della consulenza tecnica integralmente recepita dal
Tribunale, al fine di dare completa ragione oltre che soddisfazione alla ricorrente del pregiudizio ad oggi patito e giudizialmente riconosciuto, insta la parte appellante per l'emissione di un provvedimento giudiziale che condanni i SI.ri alla eliminazione CP_2
delle cause dei danni e pregiudizi che continuano a prodursi nell'unità sottostante di sua proprietà oltre al ristoro degli ulteriori pregiudizi conseguenti alla perdurante indisponibilità dell'immobile e che avevano costretto la SI.ra a prendere in Parte_1 locazione un appartamento in Giulianova dal novembre 2015 sino all'anno 2020 sostenendone i relativi costi, non potendovi più fare rientro.
Dopo avere poi concesso una apertura rispetto all'iniziativa attorea, nella parte in cui statuisce che “il giudicato del 2019 non preclude la possibilità di far valere danni non obiettivamente accertabili nell'ambito di una ragionevole previsione”, il giudice di prime cure assume tuttavia che non vi sarebbe comunque alcuna certezza che si siano verificate dopo la formazione del giudicato situazioni nuove o quantomeno, che non fossero deducibili nel precedente giudizio e, men che meno, vi è certezza del fatto che l'asserito aggravamento delle infiltrazioni di umidità sia imputabile ai resistenti
Anche tale assunto non può essere condiviso.
Confermato infatti che la prima decisione sul fatto illecito permanente non ha alcuna
“efficacia conformativa” su quella successiva, ciò non toglie che gli accertamenti tecnici eseguiti tra le stesse parti e la decisione assunta sulla scorta degli stessi, non possano non essere valutati anche da questo giudice della seconda e ammissibile, secondo quanto detto, domanda risarcitoria.
Erra allora a ritenere il giudice di prime cure che “non vi sarebbe comunque alcuna certezza che si siano verificate dopo la formazione del giudicato situazioni nuove o quantomeno, che non fossero deducibili nel precedente giudizio e, men che meno, vi è certezza del fatto che l'asserito aggravamento delle infiltrazioni di umidità sia imputabile ai resistenti”.
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Provata infatti a cura della parte attrice la permanenza della condotta illecita, mediante produzione sia della CTU di cui al procedimento Trib. Teramo definito con la sentenza sia di un ulteriore CTP redatta nel 2020, la cui efficacia è almeno di illustrazione tecnica della relativa allegazione difensiva, era invece onere dei convenuti di allegare e comprovare o di avere posto in essere attività volte a rimuovere la fonte dei danni ovvero di essere stati impossibilitati ad una tale attività da elementi esterni alla loro volontà.
Come si evince invece dalla comparsa di costituzione depositata dinanzi al giudice di prime cure, i convenuti sul punto continuano a fare riferimento, quali fatti ostativi alla prosecuzione dei lavori, a circostanze tecniche (asseriti pericoli di crollo) e a provvedimenti amministrativi (l'Ordinanza Sindacale n. 24/05 e comunicazione del Servizio Urbanistico di
Mosciano Sant'Angelo, in data 27/1/09), tutti risalenti al periodo ricompreso tra il 2003 ed il
2009 e quindi di molto antecedente la data in cui è stata disposta e redatta la CTU nell'ambito del proc. nr. 3653/2013 Trib Teramo.
Nel 2013 allora quel tecnico aveva invece riscontrato che l'appartamento in proprietà della ricorrente era interessato da infiltrazioni d'acqua a cagione di parziali e grossolani lavori di ristrutturazione, eseguiti dai resistenti, del solaio sovrastante il primo piano e del superiore tetto, di fatto lasciati incompleti e mai ultimati.
Il CTU aveva visionato i progetti presentati al Comune di Mosciano e li aveva raffrontati con la situazione catastale degli immobili de quibus.
Il piano del fabbricato in proprietà dei resistenti era in corso di ristrutturazione come da permesso a costruire n. 6007 del 21.09.2011 (in realtà 2009) rilasciato dal Comune di
Mosciano S. Angelo che prevede la trasformazione in una unica unità immobiliare abitativa, oltre che il rifacimento della copertura e demolizioni e ricostruzioni di muratura portante di parte della parete ovest e di quella di spina .
Dopo avere riscostruito la vicenda amministrativa già opposta in quella sede dai resistenti, il
CTU rilevava però che, da ultimo in data 09/08/2013, il Comune di Mosciano S. Angelo aveva comunicato che i lavori erano stati autorizzati e che il permesso in variante doveva essere ritirato dal SI. . Controparte_1
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Concludeva pertanto il CTU affermando che anche le opere eseguite abusivamente in difformità al permesso a costruire n. 6007/2009 erano state sanate e tutte le altre opere previste nel progetto, assentite. Mancava solo il rilascio del titolo edilizio e si sarebbe potuto riprendere i lavori ed ultimarli.
Di fronte a tale quadro, ancora costituendosi in giudizio in questa sede, gli appellati/resistenti, si ostinano a riproporre questioni, asseritamente coinvolgenti la staticità dell'immobile, evidentemente invece superate dalla vicenda edilizia dello stesso.
Neanche eccepiscono invece che si siano verificati fatti tecnici o urbanistico-edilizi ostativi alla ripresa dei lavori.
I lavori pertanto da eseguirsi sono quelli assentiti dal permesso dei costruire nr 6007 del
21.09.2009 nonché alla successiva seconda variante del 23/12/2011 approvata dal Comune di
Mosciano S. Angelo ed all'esecuzione di tali lavori, che rimuovano la situazione di precarietà dell'immobile, causativa del fenomeno infiltrativo, devo essere ora condannati i convenuti.
La domanda di condanna dei resistenti, quali titolari del permesso di costruire, alla realizzazione dell'intervento deve essere pertanto accolta, mentre la solo adombrata affermazione del rifiuto di compartecipazione opposto dalla parte attrice alle spese di rifacimento del tetto, non essendo stata oltretutto sussunta in una specifica domanda riconvenzionale, non può essere scrutinata in questa sede né può certo costituire ostacolo alla adozione di tale pronuncia ripristinatoria.
4-Non allegato né comprovato un mutamento della situazione antigiuridica dell'immobile de quo, incidente, come già accertato dal CTU nella causa di cui sopra, sulla fruibilità dello stesso, legittimamente la parte attrice invoca anche il risarcimento del danno per mancato godimento del bene (peraltro già liquidato dal Tribunale di Teramo nella sentenza nr. 634/19 ma in relazione ad un altro segmento temporale).
Sul punto la ricorrente allega quanto segue: con un contratto annuale di natura transitoria del 01.11.2015 (giustificato dalla inabilità della casa di Montone per come dedotto nel contratto) e quindi attesa la perdurante situazione dell'appartamento, allo scadere dell'annualità., si trovava costretta a rinnovare tale contratto per ulteriori anni 4 ovvero sino all'anno 2020, sostenendo per entrambi un canone di locazione mensile di € 250,00, per un totale documentato di € 10.500,00 come da ricevute di bonifico allegate.
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Nel procedimento definito con la sentenza nr. 634 la odierna appellante aveva in verità richiesto:
3) condannare per l'effetto i convenuti, in solido tra di essi, al risarcimento in favore della
SI.ra dei danni accertati e quantificati dal C.T.U. in € 7.035,00 per il ripristino Parte_1 dell'immobile, € 976,00 per la ristrutturazione del mobilio, € 1.480,00 per le spese di soggiorno sostenute presso il residence “Blumarine” di Giulianova tra il settembre 2012 ed il gennaio
2013, ed ulteriori € 28.860,00 per il mancato godimento dell'alloggio sino alla data odierna”
Secondo quanto detto in precedenza, la domanda avrebbe dovuto prevedere la richiesta di corresponsione delle spese di soggiorno maturate sino alla precisazione delle conclusioni, così come peraltro avvenuto per la richiesta di mancato godimento. Il relativo capo decisorio, che copre il dedotto ed il deducibile, risulta pertanto passato in giudicato e può essere opposto alla parte.
In questa sede pertanto la parte attrice può esclusivamente richiedere il preteso danno da spese di soggiorno per sei mensilità del 2019 e per il 2020 (solo fino al 31.10.2020, come da conclusioni in atti), come da iniziale richiesta non aggiornata in questa sede come pure avrebbe potuto e dovuto eventualmente fare ex art. 345 secondo comma cit.
Comprova documentalmente la parte appellante l'esborso a tale titolo di euro 250,00 mensili, che, moltiplicati per 16, determina a tale titolo la complessiva somma di euro 4.000,00.
Gli appellati vanno pertanto condannati alla corresponsione in favore di parte appellata del predetto importo, in solido tra loro ed inclusi gli accessori, senza esclusione del cumulo, trattandosi di debito di valore e non di valuta, con decorrenza dal fatto al soddisfo e secondo i criteri di liquidazione di cui in Cass. SSUU nr. 1712/95.
5-Assumono infine gli appellati che l'appello sarebbe inammissibile ed infondato, anche ex art. 1965 c.c., per effetto della transazione del 4/10/19 (All. A), sopravvenuta tra le parti. ccezione è manifestamente infondata, facendo evidentemente riferimento quell'atto, CP_4
in realtà neanche propriamente transattivo, ma di mera concessione di rateizzazione del debito, esclusivamente agli importi liquidati dalla predetta decisione nr. 634/19 Trib.
Teramo, sul segmento ricompreso sino all'udienza di pc, secondo quanto sin qui esposto e argomentato.
7- L'ordinanza impugnata va pertanto integralmente riformata.
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7.1-Le spese, liquidate tenuto conto del valore della causa indicata dalla stessa parte appellante e pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria (Cass.nrr. 30219/23 e 18723/24), seguono la soccombenza in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma integrale della Ordinanza Cron. n. 12889/23 emessa dal Tribunale di Teramo il 19.09.2023, depositata in Cancelleria il 20.09.2023 e comunicata in pari data, provvedimento reso nell'ambito del procedimento civile n.
2203/2021 R.G., in accoglimento parziale della originaria domanda: condanna gli appellati in solido alla esecuzione ed ultimazione degli interventi di cui al permesso di costruire nr. 6007 del 21.09.2009 nonché di cui alla successiva seconda variante del 23/12/2011 approvata dal Comune di Mosciano S. Angelo;
condanna gli appellati in solido al pagamento in favore di parte appellata della somma di euro 4.000,00, oltre accessori come da parte motiva, a titolo di ulteriore risarcimento del danno per equivalente monetario;
condanna gli appellati in solido al pagamento delle spese processuali relative al doppio grado, che si liquidano per il primo grado in euro 145,00 per esborsi ed euro 2.738,00 per compensi oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C..P.A. come per legge, per il presente grado in euro 177,70 per esborsi ed euro 4.400,00 per compensi oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C..P.A. come per legge.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 19.2.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Federico Ria Silvia Rita Fabrizio
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