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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/12/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 631/2020 RGAC vertente
TRA
(quale successore di giusta atto di fusione per Parte_1 Controparte_1
incorporazione del 02/02/2017, Notar di Brescia, Rep n. 103243, Racc. n. 35834 – Persona_1
doc. 4), con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8 codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Bergamo n. R.E.A. BG- P.IVA_1
345283, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5678, aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia, in persona del legale rappresentante pro-
tempore, Avv. IOLE VESPASIANO (c.f. ), nella qualità di procuratore C.F._1
speciale di in virtù di procura speciale (doc. 3) rilasciata per atto Notar Parte_1
del 07/11/2018, Rep. n. 20431; Racc. n. 6843, registrato a Milano il 14/11/2018 al Persona_2
n. 56719, serie 1T, in questo giudizio rappresentata e difesa – giusta procura speciale rilasciata su separato foglio – dall'Avv. SERENA PAOLINI, ed elettivamente domiciliata in
1 Catanzaro, presso lo studio dell'Avv. Gian Paolo Furriolo, sito in Via Indipendenza, n. 13.
APPELLANTE
E
corrente in San Nicola Arcella (CS), alla C.da Profondiero n. 25, P. IVA Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Sig. P.IVA_2 CP_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Gaetano, cod. fisc. , ed CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Paola (CS) al Corso Roma n.3, giusta procura rilasciata a margine dell'atto di citazione di primo grado
APPELLATA
All'esito dell'udienza del 14 ottobre 2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per l'appellante: < “Voglia la Corte D'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, accertare e dichiarare il mancato assolvimento – da parte della Società attrice – all'onere
probatorio sulla medesima incombente ex art. 2567 c.c., e, per l'effetto, rigettare integralmente la
domanda proposta in primo grado.
In subordine, previa rinnovazione della CTU, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di
tutte le somme versate in conto dalla dall'inizio del rapporto sino alla data del Controparte_2
19/05/2004, con conseguente rigetto della domanda di ripetizione avanzata in primo grado
dall'odierna appellata.
Indi e per l'effetto, considerato che la deducente in data 28/11/2019 ed al solo fine di Parte_1
evitare l'esecuzione dell'impugnata sentenza, ha interamente corrisposto alla Società la CP_2
somma di € 2.817,47 a titolo di sorte capitale di condanna ed interessi legali maturati, nonché
l'ulteriore somma di € 4.022,66 a titolo di spese legali liquidate, riservandosene la ripetizione,
nell'ipotesi di accoglimento del presente gravame, voglia l'adita Corte d'Appello condannare
l'appellata Società alla restituzione delle predette somme.
Vinte le spese del doppio grado di giudizio.>>.
2 Per l'appellata: << “Voglia l'adita Corte D'Appello, respinta ogni contraria istanza, rigettare
l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di
primo grado con ogni conseguenziale statuizione di legge.
Con vittoria di spese e competenze legali del doppio grado di giudizio”.. >>.
I FATTI
Con atto di citazione notificato in data 19/05/2014 la (di seguito, per Controparte_2
brevità, anche ), in qualità di Società titolare del rapporto di conto corrente n. CP_2
4013 acceso in data 03/09/1992 presso la filiale di Scalea (CS) ed estinto nell'anno CP_1
2013, conveniva dinnanzi al Tribunale di Paola la per ivi sentire Controparte_1
dichiarare la nullità della clausola contrattuale inerente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in virtù dei noti arresti della Suprema Corte di Cassazione sin dal 1999,
nonché la nullità della clausola contrattuale inerente la commissione di massimo scoperto”.
Indi, all'esito delle predette declaratorie, la instava affinchè l'adito Tribunale CP_2
disponesse CTU contabile al fine di epurare il predetto c/c dagli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi, nonché di escludere ogni addebito in conto effettuato a titolo di cms.
Chiedeva, infine e nell'ipotesi in cui il saldo conto ricalcolato fosse risultato a credito, la condanna della alla restituzione delle poste da quest'ultima indebitamente CP_1
incassate, dall'attrice medesima quantificate in € 110.019,25.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'allora convenuta CP_1
e, preliminarmente, eccepiva la prescrizione dell'avverso diritto alla restituzione
[...]
delle somme, in ipotesi, indebitamente incassate dall'odierna appellante nel periodo compreso tra la data di apertura del conto corrente e la data del 19/05/2004 (10 anni prima della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado). Nel merito, opponeva –
con riferimento alla capitalizzazione trimestrale – la validità della relativa clausola contrattuale quanto meno a far data dal 01/07/2000, data in cui la deducente si era CP_1
adeguata alla delibera del CICR del 9/2/2000; con riferimento, invece, alla clausola inerente la commissione di massimo scoperto, l'odierna appellante eccepiva la piena validità della clausola stessa atteso che era stata oggetto di specifica pattuizione tra le parti.
3 Nel corso dell'istruttoria veniva disposta ed espletata CTU contabile.
La causa, quindi, veniva poi rinviata all'udienza del 10/10/2019 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10/10/2019, il Tribunale, ritenuto di poter emettere la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., invitava le parti alla discussione orale e, previa camera di consiglio,
depositava l'impugnata sentenza n. 702/2019 con la quale, previo rigetto della sollevata eccezione di prescrizione e previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali inerenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto, condannava la al pagamento, in favore della , del saldo CP_1 CP_2
ricalcolato alla data del 31/12/2011, pari ad € 2.804,69, oltre interessi legali dalla domanda,
nonché alla refusione delle spese legali liquidate in complessivi € 2907,00, di cui 477,00 per esborsi, oltre iva e cpa.
Nelle more del giudizio di primo grado, la deducente subentrava alla Parte_1 [...]
, giusta atto di fusione per incorporazione del 02/02/2017, Notar di CP_1 Persona_1
Brescia, Rep n. 103243, Racc. n. 35834.
La appellava la sentenza n. 702/2019 emessa dal Tribunale di Paola Parte_1
(CS) in data 10.10.2019. In particolare censurava il rigetto dell'eccezione di prescrizione e la dichiarazione giudiziale di saldo del rapporto alla data del 31.12.2011. Sulla base di tali motivi chiedeva quindi la riforma della sentenza perché l'appellata società non aveva assolto ai suoi oneri probatori ed in subordine, previa rinnovazione della CTU, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle somme versate a titolo di interessi anatocistici dalla dall'inizio del rapporto sino al 19.05.2004 e conseguente rigetto della CP_2
domanda.
Si costituiva la società appellata contestando l'appello e chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 14 ottobre 2025 erano, quindi,
precisate le conclusioni, come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione una volta decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di conclusionali e repliche.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
4 La vicenda per cui è controversia trae origine dalla richiesta avanzata dalla
[...]
di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte all'odierna appellata Parte_2
a titolo di interessi anatocistici passivi sul c/c n. 4013 dalla data di apertura sino alla cessazione del rapporto avvenuto nel 2013.
Orbene, nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 33009 del 13/12/2019).
Dunque, in caso di azione di ripetizione dell'indebito, grava sul cliente l'onere di produrre gli estratti conto ex art. 2697 c.c..
Infatti, tale produzione prova i fatti principali e costitutivi della pretesa azionata, ossia:
• i pagamenti indebiti
• e, di conseguenza, quanto riscosso senza titolo dalla banca.
Nel caso di specie, sul piano probatorio produceva gli estratti conto dal 1992 al 2011 mentre la banca convenuta allegava il relativo contratto e quello di apertura di credito, senza contestare l'assunto avverso.
Parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di prescrizione poiché ritenuta genericamente formulata e, soprattutto, poiché
la “…ha fatto valere eccezioni di nullità, come tali imprescrittibili”. Pt_2 CP_2
Al riguardo occorre evidenziare che parte appellante, nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado ha dedotto che “Nel periodo antecedente la data del 15/5/2004 (ovvero
10 anni prima della notifica dell'atto interruttivo della prescrizione) qualunque versamento in conto
effettuato dalla società attrice con finalità solutorie… non è più ripetibile dall'odierno attore
medesimo atteso che il relativo diritto è oramai caduto in prescrizione”, deduceva di avere
5 effettuato diversi versamenti solutori per euro 114.559,02 per come specificato nella consulenza di parte.
Orbene, l'onere di allegazione gravante sulla banca che voglia opporre l'eccezione di prescrizione è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicchè il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente (Cass. Sez. U. 13 giugno 2019, n. 15895).
Dalla consulenza tecnica effettuata in primo grado e dalla documentazione in atti emerge che l'ultimo estratto conto presente agli atti risale a dicembre 2011, sebbene il conto sia stato chiuso nel 2013.
Orbene, il conto de quo è stato un conto affidato solo dal 01/03/2004, pertanto, sono stati considerati, quali pagamenti solutori, quelli avvenuti a titolo di scoperto di conto corrente fino al 28/02/2004 e successivamente dal 01/03/2004 al 19/05/2004, quelli per superamento dell'affidamento concesso per €. 15.000,00.
Ai fini dei termini prescrizionali (Cassazione S.U. 2 dicembre 2010 n. 24418), è rilevante la rimessa solutoria del giorno 11/05/2004; CTU ha proceduto con la quantificazione dell'indebito irripetibile anteriore alla data dell'ultima rimessa solutoria valida ai fini prescrizionali.
Ai fini del calcolo delle rimesse solutorie, gli indebiti irripetibili sono considerati nel saldo differenziale previsto nei quattro possibili conteggi, nel senso che vanno a ridurre il divario tra il saldo bancario e quello ricalcolato. Inoltre, si è tenuto conto di tutti gli indebiti irripetibili nell'arco temporale interessato dalla prescrizione.
Il metodo utilizzato dal CTU, a parere di questa Corte, risulta corretto.
Ed invero, per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo
6 ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento (Cass. Ord. 19.05.2020 n. 9141).
Né può essere accolta la contestazione in ordine al mancato assolvimento dell'onere della prova non essendo stati versati in atti tutti gli estratti conto da parte dell'odierna appellata.
Ed invero, sebbene spetti al correntista provare i fatti costitutivi della sua pretesa, ciò non significa che debba necessariamente depositare la totalità degli estratti conto. Gli estratti conto sono uno strumento probatorio importante, ma non l'unico. Il giudice può e deve valutare anche altri mezzi di prova, inclusa la condotta processuale delle parti, per ricostruire l'andamento del rapporto di dare/avere.
Anche in presenza di periodi non documentati, è possibile effettuare un raccordo tra l'ultimo saldo disponibile prima del 'buco' documentale e il primo saldo successivo. Questo
compito può essere affidato a un consulente tecnico (CTU), come nel caso di specie, la cui perizia non può essere ritenuta inammissibile solo per la mancanza di alcuni documenti
(Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7374 Anno 2025).
Nel caso di specie, parte appellante non ha contestato la CTU depositata alla prima udienza utile, né ha formulato richiesta di rideterminazione del quantum, essendosi limitata a formulare richiesta di rinvio dell'udienza per precisazione delle conclusioni.
In definitiva, ritiene questa Corte che, alla luce dei sopra richiamati principi, della documentazione in atti e delle risultanze della CTU, l'appello non merita accoglimento con conseguente.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17,
della legge n. 228 del 2012.
PQM
7 La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore nei confronti della in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Paola n. 702/2019 del
10.10.2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
rimborso, in favore della delle spese del giudizio che liquida per il Controparte_2
primo grado in 13.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%,
CPA ed IVA da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.;
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
[...]
l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comm 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 9.12.2025
L'Estensore
VA IO
Il Presidente
AL Nicola DO
8
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 631/2020 RGAC vertente
TRA
(quale successore di giusta atto di fusione per Parte_1 Controparte_1
incorporazione del 02/02/2017, Notar di Brescia, Rep n. 103243, Racc. n. 35834 – Persona_1
doc. 4), con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8 codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Bergamo n. R.E.A. BG- P.IVA_1
345283, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5678, aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia, in persona del legale rappresentante pro-
tempore, Avv. IOLE VESPASIANO (c.f. ), nella qualità di procuratore C.F._1
speciale di in virtù di procura speciale (doc. 3) rilasciata per atto Notar Parte_1
del 07/11/2018, Rep. n. 20431; Racc. n. 6843, registrato a Milano il 14/11/2018 al Persona_2
n. 56719, serie 1T, in questo giudizio rappresentata e difesa – giusta procura speciale rilasciata su separato foglio – dall'Avv. SERENA PAOLINI, ed elettivamente domiciliata in
1 Catanzaro, presso lo studio dell'Avv. Gian Paolo Furriolo, sito in Via Indipendenza, n. 13.
APPELLANTE
E
corrente in San Nicola Arcella (CS), alla C.da Profondiero n. 25, P. IVA Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Sig. P.IVA_2 CP_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Gaetano, cod. fisc. , ed CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Paola (CS) al Corso Roma n.3, giusta procura rilasciata a margine dell'atto di citazione di primo grado
APPELLATA
All'esito dell'udienza del 14 ottobre 2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per l'appellante: < “Voglia la Corte D'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, accertare e dichiarare il mancato assolvimento – da parte della Società attrice – all'onere
probatorio sulla medesima incombente ex art. 2567 c.c., e, per l'effetto, rigettare integralmente la
domanda proposta in primo grado.
In subordine, previa rinnovazione della CTU, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di
tutte le somme versate in conto dalla dall'inizio del rapporto sino alla data del Controparte_2
19/05/2004, con conseguente rigetto della domanda di ripetizione avanzata in primo grado
dall'odierna appellata.
Indi e per l'effetto, considerato che la deducente in data 28/11/2019 ed al solo fine di Parte_1
evitare l'esecuzione dell'impugnata sentenza, ha interamente corrisposto alla Società la CP_2
somma di € 2.817,47 a titolo di sorte capitale di condanna ed interessi legali maturati, nonché
l'ulteriore somma di € 4.022,66 a titolo di spese legali liquidate, riservandosene la ripetizione,
nell'ipotesi di accoglimento del presente gravame, voglia l'adita Corte d'Appello condannare
l'appellata Società alla restituzione delle predette somme.
Vinte le spese del doppio grado di giudizio.>>.
2 Per l'appellata: << “Voglia l'adita Corte D'Appello, respinta ogni contraria istanza, rigettare
l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di
primo grado con ogni conseguenziale statuizione di legge.
Con vittoria di spese e competenze legali del doppio grado di giudizio”.. >>.
I FATTI
Con atto di citazione notificato in data 19/05/2014 la (di seguito, per Controparte_2
brevità, anche ), in qualità di Società titolare del rapporto di conto corrente n. CP_2
4013 acceso in data 03/09/1992 presso la filiale di Scalea (CS) ed estinto nell'anno CP_1
2013, conveniva dinnanzi al Tribunale di Paola la per ivi sentire Controparte_1
dichiarare la nullità della clausola contrattuale inerente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in virtù dei noti arresti della Suprema Corte di Cassazione sin dal 1999,
nonché la nullità della clausola contrattuale inerente la commissione di massimo scoperto”.
Indi, all'esito delle predette declaratorie, la instava affinchè l'adito Tribunale CP_2
disponesse CTU contabile al fine di epurare il predetto c/c dagli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi, nonché di escludere ogni addebito in conto effettuato a titolo di cms.
Chiedeva, infine e nell'ipotesi in cui il saldo conto ricalcolato fosse risultato a credito, la condanna della alla restituzione delle poste da quest'ultima indebitamente CP_1
incassate, dall'attrice medesima quantificate in € 110.019,25.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'allora convenuta CP_1
e, preliminarmente, eccepiva la prescrizione dell'avverso diritto alla restituzione
[...]
delle somme, in ipotesi, indebitamente incassate dall'odierna appellante nel periodo compreso tra la data di apertura del conto corrente e la data del 19/05/2004 (10 anni prima della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado). Nel merito, opponeva –
con riferimento alla capitalizzazione trimestrale – la validità della relativa clausola contrattuale quanto meno a far data dal 01/07/2000, data in cui la deducente si era CP_1
adeguata alla delibera del CICR del 9/2/2000; con riferimento, invece, alla clausola inerente la commissione di massimo scoperto, l'odierna appellante eccepiva la piena validità della clausola stessa atteso che era stata oggetto di specifica pattuizione tra le parti.
3 Nel corso dell'istruttoria veniva disposta ed espletata CTU contabile.
La causa, quindi, veniva poi rinviata all'udienza del 10/10/2019 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10/10/2019, il Tribunale, ritenuto di poter emettere la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., invitava le parti alla discussione orale e, previa camera di consiglio,
depositava l'impugnata sentenza n. 702/2019 con la quale, previo rigetto della sollevata eccezione di prescrizione e previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali inerenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto, condannava la al pagamento, in favore della , del saldo CP_1 CP_2
ricalcolato alla data del 31/12/2011, pari ad € 2.804,69, oltre interessi legali dalla domanda,
nonché alla refusione delle spese legali liquidate in complessivi € 2907,00, di cui 477,00 per esborsi, oltre iva e cpa.
Nelle more del giudizio di primo grado, la deducente subentrava alla Parte_1 [...]
, giusta atto di fusione per incorporazione del 02/02/2017, Notar di CP_1 Persona_1
Brescia, Rep n. 103243, Racc. n. 35834.
La appellava la sentenza n. 702/2019 emessa dal Tribunale di Paola Parte_1
(CS) in data 10.10.2019. In particolare censurava il rigetto dell'eccezione di prescrizione e la dichiarazione giudiziale di saldo del rapporto alla data del 31.12.2011. Sulla base di tali motivi chiedeva quindi la riforma della sentenza perché l'appellata società non aveva assolto ai suoi oneri probatori ed in subordine, previa rinnovazione della CTU, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle somme versate a titolo di interessi anatocistici dalla dall'inizio del rapporto sino al 19.05.2004 e conseguente rigetto della CP_2
domanda.
Si costituiva la società appellata contestando l'appello e chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 14 ottobre 2025 erano, quindi,
precisate le conclusioni, come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione una volta decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di conclusionali e repliche.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
4 La vicenda per cui è controversia trae origine dalla richiesta avanzata dalla
[...]
di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte all'odierna appellata Parte_2
a titolo di interessi anatocistici passivi sul c/c n. 4013 dalla data di apertura sino alla cessazione del rapporto avvenuto nel 2013.
Orbene, nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 33009 del 13/12/2019).
Dunque, in caso di azione di ripetizione dell'indebito, grava sul cliente l'onere di produrre gli estratti conto ex art. 2697 c.c..
Infatti, tale produzione prova i fatti principali e costitutivi della pretesa azionata, ossia:
• i pagamenti indebiti
• e, di conseguenza, quanto riscosso senza titolo dalla banca.
Nel caso di specie, sul piano probatorio produceva gli estratti conto dal 1992 al 2011 mentre la banca convenuta allegava il relativo contratto e quello di apertura di credito, senza contestare l'assunto avverso.
Parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di prescrizione poiché ritenuta genericamente formulata e, soprattutto, poiché
la “…ha fatto valere eccezioni di nullità, come tali imprescrittibili”. Pt_2 CP_2
Al riguardo occorre evidenziare che parte appellante, nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado ha dedotto che “Nel periodo antecedente la data del 15/5/2004 (ovvero
10 anni prima della notifica dell'atto interruttivo della prescrizione) qualunque versamento in conto
effettuato dalla società attrice con finalità solutorie… non è più ripetibile dall'odierno attore
medesimo atteso che il relativo diritto è oramai caduto in prescrizione”, deduceva di avere
5 effettuato diversi versamenti solutori per euro 114.559,02 per come specificato nella consulenza di parte.
Orbene, l'onere di allegazione gravante sulla banca che voglia opporre l'eccezione di prescrizione è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicchè il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente (Cass. Sez. U. 13 giugno 2019, n. 15895).
Dalla consulenza tecnica effettuata in primo grado e dalla documentazione in atti emerge che l'ultimo estratto conto presente agli atti risale a dicembre 2011, sebbene il conto sia stato chiuso nel 2013.
Orbene, il conto de quo è stato un conto affidato solo dal 01/03/2004, pertanto, sono stati considerati, quali pagamenti solutori, quelli avvenuti a titolo di scoperto di conto corrente fino al 28/02/2004 e successivamente dal 01/03/2004 al 19/05/2004, quelli per superamento dell'affidamento concesso per €. 15.000,00.
Ai fini dei termini prescrizionali (Cassazione S.U. 2 dicembre 2010 n. 24418), è rilevante la rimessa solutoria del giorno 11/05/2004; CTU ha proceduto con la quantificazione dell'indebito irripetibile anteriore alla data dell'ultima rimessa solutoria valida ai fini prescrizionali.
Ai fini del calcolo delle rimesse solutorie, gli indebiti irripetibili sono considerati nel saldo differenziale previsto nei quattro possibili conteggi, nel senso che vanno a ridurre il divario tra il saldo bancario e quello ricalcolato. Inoltre, si è tenuto conto di tutti gli indebiti irripetibili nell'arco temporale interessato dalla prescrizione.
Il metodo utilizzato dal CTU, a parere di questa Corte, risulta corretto.
Ed invero, per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo
6 ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento (Cass. Ord. 19.05.2020 n. 9141).
Né può essere accolta la contestazione in ordine al mancato assolvimento dell'onere della prova non essendo stati versati in atti tutti gli estratti conto da parte dell'odierna appellata.
Ed invero, sebbene spetti al correntista provare i fatti costitutivi della sua pretesa, ciò non significa che debba necessariamente depositare la totalità degli estratti conto. Gli estratti conto sono uno strumento probatorio importante, ma non l'unico. Il giudice può e deve valutare anche altri mezzi di prova, inclusa la condotta processuale delle parti, per ricostruire l'andamento del rapporto di dare/avere.
Anche in presenza di periodi non documentati, è possibile effettuare un raccordo tra l'ultimo saldo disponibile prima del 'buco' documentale e il primo saldo successivo. Questo
compito può essere affidato a un consulente tecnico (CTU), come nel caso di specie, la cui perizia non può essere ritenuta inammissibile solo per la mancanza di alcuni documenti
(Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7374 Anno 2025).
Nel caso di specie, parte appellante non ha contestato la CTU depositata alla prima udienza utile, né ha formulato richiesta di rideterminazione del quantum, essendosi limitata a formulare richiesta di rinvio dell'udienza per precisazione delle conclusioni.
In definitiva, ritiene questa Corte che, alla luce dei sopra richiamati principi, della documentazione in atti e delle risultanze della CTU, l'appello non merita accoglimento con conseguente.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17,
della legge n. 228 del 2012.
PQM
7 La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore nei confronti della in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Paola n. 702/2019 del
10.10.2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
rimborso, in favore della delle spese del giudizio che liquida per il Controparte_2
primo grado in 13.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%,
CPA ed IVA da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.;
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
[...]
l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comm 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 9.12.2025
L'Estensore
VA IO
Il Presidente
AL Nicola DO
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