Ordinanza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, ordinanza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
- Seconda Sezione Civile -
Il Tribunale in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
1) dr. Gustavo Danise Presidente est
2) dr.ssa Grazia Roscigno Giudice
3) dr. Giuseppe Barbato Giudice
a scioglimento della riserva ritenuta nell'udienza del 21.03.2025, nella causa iscritta nel R.G.A.C. n.
770/2025 pronuncia la seguente
ORDINANZA avente ad oggetto il reclamo ex art 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di
Salerno in data 17.1.2025, con la quale veniva rigettato il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. R.G. n. 7644/2024, vertente tra società con sede in Battipaglia (SA), via Mazzini n. 48, P.Iva in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Parte_2
Trulio e Rosalia Iandiorio, presso il cui studio elegge domicilio, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti;
- Reclamante -
e
Arch. (CF ) nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Vincenzo Morrone e Franco Morena, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Salerno, alla P.zza Casalbore 25
- Reclamato -
FATTO E DIRITTO
La società proponeva un ricorso ex art 696 bis cpc, in cui, dopo aver Parte_1 premesso che l'arch. aveva svolto su suo incarico attività tecniche nell'ambito del Controparte_1 progetto di un complesso edilizio a farsi nel Comune di Battipaglia, nel lotto di terreno con accesso da
Via Rosa Jemma n.93 e distinto in catasto fabbricati dello stesso comune al foglio 22, p.lle 6,13,14,15 e
490; che le prestazioni espletate dal tecnico erano finalizzate a richiedere e conseguire dal comune di
Battipaglia l'approvazione della proposta di recupero di un complesso produttivo dismesso, ai sensi della L. R. Campania n. 19/2009 e s.m.i., con variazione della destinazione da produttiva a residenziale
che l'iter amministrativo ha avuto inizio con una proposta inoltrata all'Ente nel febbraio
2012, ma rimodulata a seguito di tavolo tecnico tenuto con l'Ente nel dicembre 2018; e dopo aver dedotto l'infedeltà nei confronti del committente da parte del medesimo tecnico per le motivazioni descritte nell'atto introduttivo, chiedeva all'intestato Tribunale “di nominare un consulente tecnico d'ufficio affinché tenti la conciliazione tra le parti, provveda all'accertamento delle attività professionali svolte dall'arch.
[...]
e a quantificare le competenze maturate, unitamente alla valutazione della negligenza ed CP_1 infedeltà professionale ed alla quantificazione dei danni derivanti dal comportamento professionale”.
Si costituiva il resistente , contestando quanto in fatto riferito dalla Controparte_1 ricorrente, eccependo l'inammissibilità dell'avversa istanza perché esplorativa, essendo ampiamente controverse tra le parti questioni giuridiche complesse, non demandabili ad un tecnico;
negando qualsivoglia addebito di responsabilità a proprio carico, reclamando la correttezza del suo operato professionale e concludendo in via preliminare, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso ovvero per il rigetto;
in via subordinata, per accertare il credito da lui vantato nei confronti della
[...] derivante dalle prestazioni professionali eseguite in favore di essa società istante e, per Parte_1
l'effetto, determinare il compenso dovuto per le sole attività di progettazione da essa
[...] in persona del legale rappresentante p.t., della somma di € 1.615.450,70 s.e. o o., ed Parte_1 oltre le competenze dovute per i pareri e le attività di consulenza tecnica di parte svolta nei procedimenti giudiziali ovvero della somma che sarà determinata in corso di causa, oltre accessori come per legge ed oltre interessi e spese di giudizio.
Il Tribunale di Salerno con ordinanza del 17.01.25 rigettava il ricorso compensando le spese, così motivando: “Esulano dai compiti del consulente tecnico nominato in sede conciliativa indagini estese a valutazioni giuridiche: una diversa lettura rischia di generare un segnale eversivo dei principi generali, rappresentando una possibile via di fuga verso forme di giurisdizione diminuita o pseudo-giurisdizione, rischiando di deferire all'ausiliario non solo momenti della descrizione e valutazione del fatto, ma anche la cognizione di profili di diritto della controversia. Eventuali valutazioni in diritto non possono essere compiute, neppure incidenter tantum, dal giudice della procedura, che deve soltanto esaminare la sussistenza del fumus boni iuris, ma non può spingersi sino a surrogarsi nell'attività propria del giudice del merito, a meno di non trasformare l'istituto di cui all'art. 696 bis c.p.c. in una procedura ibrida, in cui la risoluzione della controversia sarebbe in parte affidata alle decisioni del giudice e, nel residuo, alle valutazioni del C.T.U., replicando sostanzialmente il modello del giudizio di merito e stravolgendo le finalità della consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite. Nel caso di specie la ricorrente chiede, per un verso,
l'esatta quantificazione di un credito (non suo, ma) della controparte e, per altro verso, l'accertamento di attività professionali effettivamente svolte “unitamente alla valutazione della negligenza ed infedeltà professionale” della controparte, valutazione non demandabili ad un tecnico, trattandosi di attività riservate al giudice di merito”. Avverso tale pronuncia di diniego, la soc. proponeva l'odierno reclamo Parte_1 chiedendone la riforma e l'ammissione dell'ATP richiesto. Reiterava nell'atto introduttivo la richiesta di nominare un consulente tecnico d'ufficio affinché tenti la conciliazione tra le parti, provveda all'accertamento delle attività professionali svolte dall'arch. e a quantificare le Controparte_1 competenze maturate, unitamente alla valutazione della negligenza ed infedeltà professionale ed alla quantificazione dei danni derivanti dal comportamento professionale
Si costituiva e resisteva anche in questa fase il . CP_1
Il reclamo è infondato e va rigettato, condividendo il Collegio le motivazioni espresse dal giudice di prima fase.
Secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza di merito, l'art. 696 bis c.p.c. non può operare laddove la materia del contendere risieda nella sussistenza stessa dell'inadempimento o del fatto illecito, e non già nelle conseguenze risarcitorie dell'uno o dell'altro come accertabili e calcolabili sulla scorta di competenze tecniche, perché tali questioni giuridiche devono essere devolute alla valutazione del giudice (Tribunale di Massa, Ordinanza del 15.02.2017).
E' stato anche affermato che è inammissibile il ricorso a norma dell'art. 696 bis c.p.c. "quando la decisione della causa di merito implichi la soluzione di questioni giuridiche complesse o l'accertamento di fatti che esulino dall'ambito delle indagini di natura tecnica" (Tribunale di Pavia, ordinanza del 14 Luglio 2008; principio richiamato successivamente da Tribunale di Palermo, Ord. del
3 maggio 2023) e che la consulenza tecnica d'ufficio preventiva è ammessa solo se idonea a compore la lite, il che si verifica quando “sia pacifico il fatto storico e non vi siano questioni di diritto all'infuori di quella concernente il profilo "tecnico" della responsabilità: rapportabilità causale dell'effetto al fatto illecito, presenza di concause
e distribuzione del coefficiente causale;
incidente di eventuali fattori interruttivi del rapporto eziologico: datazione storica di eventi per farli confluire sotto la volta di una determinata condotta professionale e cosi via” (Tribunale di Varese, ordinanza del 14 Maggio 2010; Tribunale di Milano, ordinanza del 17 Aprile 2006; Tribunale Genova,
Ord. del 08 giugno 2017 e Tribunale Roma, Ord. del 05/12/2016).
Applicando tali principi al caso di specie, parte ricorrente/reclamante ha richiesto la nomina di un CTU non solo per l'accertamento e la determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di un'obbligazione contrattuale o da fatto illecito, bensì anche per valutare il comportamento e la “infedeltà” dell'arch. durante l'espletamento dell'incarico CP_1 professionale;
un simile accertamento, finirebbe per assolvere surrettiziamente ad una funzione decisoria anziché quella di quantificazione che gli è propria.
In altri termini, la valutazione sul comportamento infedele e sull'inadempimento professionale del tecnico verrebbe delocalizzata dal giudizio ordinario di cognizione nel procedimento per ATP a fini conciliativi e verrebbe demandata ad un perito invece che al Giudice. E' stato anche sottolineato in giurisprudenza che il ricorso per ATP ex art 696 bis cpc è sorretto dall'esigenza di prevenire l'insorgenza di una controversia giudiziale (in tali termini, ex multis
Trib Lucca ord. del 21.01.22); ma tale presupposto logico-giuridico verrebbe del tutto frustrato nel caso di specie, considerate le difese dell'arch. che nega e contesta fermamente le accuse di CP_1 infedeltà mosse da controparte;
e che il suo comportamento infedele non può essere valutato da un
CTU che deve limitare il suo accertamento ad aspetti puramente tecnici, mentre quelli giuridici (tra cui rientra l'inadempimento del professionista) restano riservata alla sede giudiziale.
Il reclamo va quindi rigettato.
Parte reclamante va condannata alle spese di lite secondo soccombenza.
Parte reclamata ha chiesto nelle conclusioni la condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite dell'intero procedimento, sembrando in tal modo comprendere anche la prima fase, definita con l'ordinanza gravata in cui il giudicante ha disposto la compensazione delle spese. Tuttavia,
a tal fine il reclamato avrebbe dovuto, a sua volta, proporre reclamo avversa l'ordinanza del 17.01.25 per chiederne la riforma esclusivamente sul capo relativo alle spese di lite. Non avendolo fatto, il
Collegio deve limitarsi a liquidare le spese di questa fase del procedimento.
Tenuto conto dell'art. 13 co 1 quater TU 115/02 introdotto dall'art .
1. co 17 della Legge
228/12 parte reclamante, soccombente, è tenuta a versare all'erario un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione.
P.Q.M.
Il Collegio, nella composizione riportata in epigrafe, così decide:
1) Rigetta il reclamo e conferma l'ordinanza del 17.01.25 di rigetto dell'istanza di ATP ex art 696 bis cpc presentata dalla società nei confronti dell'Arch. ; Parte_1 Controparte_1
2) condanna parte reclamante alla rifusione delle spese di questo procedimento a favore di controparte che si liquidano in € 3.500,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA CPA come per legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.;
3) dà atto che sussistono le condizioni normative affinchè parte reclamante sia tenuta a versare ai sensi dell'art. 13 co 1 quater TU 115/02, all'Erario un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Cosi deciso in Salerno nella Camera di Consiglio del 21.03.2025
Il Presidente estensore
Dott. Gustavo Danise