Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/04/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N° R.G. 4833/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in presenza dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
Dott. Fulvio Mastro Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4833 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione per l'anno 2024, riservata in decisione al Collegio, avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”, e vertente
TRA
(C.F: e (C.F: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Antonella d'Alesio (C.F: ), C.F._3
giusta procura rilasciata su foglio separato, presso il cui studio elett.te domiciliano in Teverola
(CE) alla via Madama Vincenza n. 3
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I coniugi hanno depositato note scritte nel termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. fissato per il 08/04/2025, pervenute a questo Ufficio in data 09/04/2025 per un disguido telematico, confermando la volontà di separarsi alle condizioni stabilite nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero in data 7/1/2025 ha espresso parere favorevole.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 11/12/2024, i ricorrenti epigrafati premesso di aver contratto matrimonio in regime di separazione dei beni in Grosseto (GR) il 16/02/2014; che dalla loro unione erano nati figli, il 27/12/2011 e il 26/03/2014; che a Per_1 Persona_2
causa di insuperabili divergenze la prosecuzione della convivenza coniugale era divenuta intollerabile, facendo così venir meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi;
tanto premesso, chiedevano emettersi pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso.
In sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c, della udienza di prima comparizione delle parti, fissata per il 08/04/2025, i ricorrenti depositavano note scritte (pervenute a questo Ufficio in data
09/04/2025 per un problema del sistema informatico non imputabile alle parti) in cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso dichiarando, altresì, di rinunciare alla comparizione alla udienza.
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La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Ed infatti, dalle risultanze di causa è emersa l'insorgenza tra i coniugi di insanabili contrasti, tale da determinare una intollerabile prosecuzione del rapporto matrimoniale, per cui sussistono i presupposti per pronunciare la richiesta separazione personale.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, cod. civile, alle condizioni di cui all'accordo formulato nell'atto introduttivo, che di seguito si riportano:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto, ed a fissare in piena autonomia il loro domicilio, residenza o dimora;
2. Dichiarare la separazione dei coniugi (matrimonio contratto in data 16/02/2014, nel
Comune di Grosseto (GR) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Grosseto (GR) al n. 10 - parte I - anno 2014;
3. Affidare i figli minori ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso con domicilio privilegiato presso la madre;
entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale N° R.G. 4833/2024 V.G.
assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;
4. Assegnare la casa coniugale sita in Teverola (CE) alla Via Limitone n. 6, con tutti i mobili, arredi e suppellettili ivi esistenti alla moglie, con facoltà per il marito di prelevare gli oggetti e gli effetti personali che ivi dovessero ancora esservi.
5. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come a seguire:
I figli minori conserveranno rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Il marito, compatibilmente con gli impegni lavorativi, potrà tenere con sé i figli minori il martedì ed il giovedì dalle ore 14,00- dove li preleverà dall'istituto scolastico al termine delle lezioni- sino alle ore 20,00 provvedendo a riaccompagnarli presso l'abitazione materna. A settimane alterne, dal venerdì sera sino al lunedì mattina con pernottamento;
per le feste natalizie e per quelle pasquali vigerà il regime dell'alternanza annuale: ( es. se i minori dimoreranno presso il padre i giorni 24 – 25, i giorni 31 dicembre e 1 gennaio dimoreranno presso la madre e così per pasqua); per quindici giorni consecutivi durante l'estate in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 aprile;
in ogni caso, i coniugi, fermi gli impegni reciproci e la volontà di concordare tempi e modalità differenti, terranno debitamente conto anche dei desideri e delle necessità preminenti dei figli minori. I figli trascorreranno i loro compleanni e onomastici ad anni alterni una volta con un genitore e l'anno successivo con l'altro genitori, mentre trascorreranno in compagnia dei genitori i compleanni e onomastici di questi ultimi;
6. Il marito provvederà a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento dei figli:
a) un assegno mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), in via anticipata entro il giorno
05 di ogni mese e con rivalutazione annuale secondo indici Istat, purché l'indice sia positivo.
b) Il marito provvederà altresì a corrispondere alla moglie il 50% delle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per figli minori, purché concordate da entrambi i genitori e/o documentate se urgenti. Le part i, per quanto concerne le spese straordinarie fanno espresso rinvio alle tabelle previste dalla Corte di Appello di Napoli e del Protocollo di Intesa del
Tribunale di Napoli Nord;
7. I coniugi prestano, sin da ora, il reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi, entro gg. 30, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
8. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo dell'emananda sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile N° R.G. 4833/2024 V.G.
de perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”. Parte_3
Il suddetto accordo non appare contrario a norme imperative e risulta conforme agli interessi delle parti e della prole.
Va, quindi, pronunciata la separazione consensuale dei coniugi epigrafati che vanno autorizzati a vivere separatamente, alle condizioni indicate nel ricorso, con integrale compensazione fra le parti delle spese processuali del presente giudizio stante l'esito della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, pronunciando in via definitiva nella controversia civile innanzi riportata, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151, I comma, cod. civ., la separazione personale tra i coniugi
, nato a [...] il [...], e nata a [...] Parte_1 Parte_2
(Romania) il 09/05/1985, alle condizioni tra loro concordate in ricorso, riportate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Grosseto (GR), ove in data 16/02/2014 veniva contratto matrimonio tra i suddetti coniugi (Atto n. 10 – Parte I – Anno 2014) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge (artt. 134 R. D. del 09.07.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) del D.P.R. del 3.11.2000 n. 396, Ordinamento Stato Civile);
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio il 10 aprile 2025.
Il Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro