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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 01/04/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Appello iscritta al n. r.g. 7592/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BOCCHINO ENRICO e dell'avv. TESTANI SARA entrambi del foro di La Spezia, come da procura alle liti agli atti del fascicolo telematico
APPELLANTE
contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. MANTOVAN VITTORIA elettivamente domiciliato in Via Torino n.88
Mestre (VE), come da procura alle liti agli atti del fascicolo telematico
APPELLATA
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Verona, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello:
In via preliminare ed assorbente,
- accertare e dichiarare se sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario a decidere sulla presente controversia o se, invece, la materia sia di competenza del Giudice Tributario.
Nel merito,
- riformare la sentenza del Giudice di Pace di Verona n. 699 del 09.02.2023, rigettando l'opposizione proposta dalla società avverso l'avviso di accertamento Controparte_1 esecutivo n. 2 ID Pratica 13896577 del 22.09.2022 per l'anno 2022, notificato in data
23.09.2022 da I.C.A. S.r.l. a nell'interesse del comune di Erbè. Controparte_1
Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.
Per parte appellata:
Piaccia all'On.le Giudice adito:
Pa rigettare l'appello proposto da e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata.
Spese ed onorari di lite rifusi, con aumento del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società quale Concessionaria del Comune di Erbè del Parte_1
Servizio di accertamento e riscossione del Canone Unico patrimoniale, ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Verona n. 699/23, con la quale, in accoglimento dell'opposizione proposta da , il Giudice di prime cure ha annullato l'avviso di accertamento Controparte_1
esecutivo n. 2 ID Pratica13896577 del 22.09.2022, con cui era stato ingiunto a il Controparte_1 pagamento della somma di € 51,00, in tesi dovuta a titolo di canone unico patrimoniale e voci accessorie, per l'anno 2022.
Con atto di citazione in opposizione all'accertamento esecutivo aveva infatti Controparte_1 lamentato l'illegittimità dell'avviso di accertamento sostenendo che difettassero i presupposti per l'imposizione del pagamento del Canone Unico Patrimoniale di cui all'art. 1 comma 819 L. 160/2019 in quanto i due cartelli stradali per cui era stato richiesto il pagamento del canone, che contenevano le frecce direzionali verso l'ufficio delle poste, non avevano in tesi fini pubblicitari, ma indicavano pagina 2 di 7 solamente un servizio essenziale essendo titolare del “servizio postale universale”. CP_1
Nel mettere in luce come i segnali stradali in oggetto fossero stati installati su iniziativa del Comune, evidenziava anche l'opponente come l'art. 125, comma 2, del DPR 495/1992 (Regolamento per l'attuazione del Codice della Strada) prevedesse un apposito segnale distintivo per la posta, annoverandola tra i punti di pubblico interesse urbano.
Costituitasi avanti al giudice di primo grado, contestava integralmente le ragioni di opposizione, Pt_1
chiedendone il rigetto.
La medesima soccombente in primo grado, ha quindi proposto l'appello qui in esame. Pt_1
Innanzitutto l'appellante ha posto all'attenzione del Tribunale l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale difetterebbe la competenza del giudice ordinario in favore del Giudice Tributario, chiedendo una preliminare valutazione sulla giurisdizione.
Nel merito, ha poi contestato la violazione e/o errata applicazione della normativa sul canone Pt_1
patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale adottato dal Comune di Erbè, e dell'art. 39, lettera c) del Codice della Strada.
Si è costituita in grado d'appello contestando le argomentazioni avversarie e Controparte_1 chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
Così sinteticamente riepilogate le posizioni delle parti, occorre in primo luogo osservare, in punto giurisdizione, come non possa ritenersi formulato, al riguardo, uno specifico motivo d'appello, essendosi limitata a portare all'attenzione del Tribunale un orientamento giurisprudenziale, Pt_1
senza peraltro farne espressamene proprie le argomentazioni né muovere rilievi critici sul punto alla sentenza del giudice di primo grado, la cui giurisdizione non era stata in quel giudizio oggetto di contestazione e che era stato adito secondo le indicazioni fornite dalla stessa nell'accertamento Pt_1 esecutivo di che trattasi (ove si legge, alla voce “RICORSO”: “…il debitore può proporre opposizione avanti l'Autorità giudiziaria Ordinaria competente per valore e per territorio a norma del Codice di
Procedura Civile…” ).
Tanto precisato, deve comunque affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario.
Va rammentato che il “Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione
Pubblicitaria” - in sigla CUP - introdotto a decorrere dal 2021 dall'art. 1, commi 816 ss. della legge n.
160 del 2019, ha sostituito la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e il canone pagina 3 di 7 di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province, e comunque qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
Orbene, la disciplina normativa consente di ritenere che il legislatore non abbia inteso attribuire al CUP natura di entrata tributaria.
Depone in tal senso, in primo luogo, la stessa terminologia utilizzata, che ha qualificato la figura in termini di canone patrimoniale.
La circostanza poi che il legislatore abbia in esso unificato sia entrate cui era precedentemente riconosciuta natura tributaria, quali il CISP (canone per l'installazione di mezzi pubblicitari), sia entrate che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte non avevano invece natura tributaria, quali il
COSAP, induce a ritenere che abbia conseguentemente inteso sottoporre tutte le fattispecie unificate –
a prescindere dalla natura del rapporto sottostante secondo la disciplina precedente – ad un'unica giurisdizione.
Giurisdizione che, in ragione della definizione normativa e dello sfavore della Costituzione per le giurisdizioni speciali, non può che essere individuata in quella ordinaria (v.: Corte di giustizia tributaria di primo grado Friuli-V. Giulia Udine, Sez. I, Sentenze n. 80/2024,; n. 246/22).
Part Quanto poi al motivo di impugnazione dedotto nel merito da , si tratta di accertare se, come sostenuto dalla difesa di parte appellata, le frecce stradali su palo in relazione alle quali è stato chiesto il pagamento del CUP con l'avviso di accertamento annullato dal Giudice di primo grado debbano essere o meno considerate insegne a carattere pubblicitario e possano dunque dirsi soggette al pagamento di tale canone ai sensi dell'art. 1 co 819 lett. b) legge 160/2019 e del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria adottato dal Comune di Erbè.
Pur registrando il contrasto giurisprudenziale sulla questione oggetto di causa, di cui danno conto le pronunce depositate in atti dalle parti, ritiene questo giudice che al quesito debba darsi risposta negativa.
A mente dell'art. co 819 lett. b) legge 160/2019 è presupposto del canone “… b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”.
pagina 4 di 7 Il richiamato disposto normativo è stato recepito al primo comma dell'art. 10 del Regolamento CUP adottato al Comune di Erbè (con la precisazione che devono ritenersi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche) il cui secondo comma, dispone che “Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato”.
Presupposti che non possono ravvisarsi nella specie.
Non può invero ritenersi, sulla scorta di quanto emerso in giudizio, che i cartelli di cui si discute siano stati installati allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi offerti da Controparte_1
emergendo piuttosto come siano stati installati – incontestatamente su iniziativa dello stesso Comune
Part per il quale ora chiede la riscossione del canone – per segnalare un servizio di pubblica utilità.
Trattasi di due cartelli con frecce stradali su palo (v: doc. 3 di parte appellata), nei quali si legge la scritta “posta”, con accanto il simbolo identificativo della posta previsto dalla figura II 101 di cui al all'art. 125 co 2 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada e che incontestatamente indicano la direzione da seguire per arrivare all'Ufficio Postale, nella specie agli sportelli di
[...]
società cui è affidato, sino al 2026, il servizio postale universale. Controparte_1
La materia è disciplinata dalla direttiva 97/67/UE del 15 dicembre 1997 (cd. "prima direttiva postale"),
- successivamente modificata dalle direttive 2002/39/UE del 10 giugno 2002 (cd. "seconda direttiva postale") e 2008/6/UE del 20 febbraio 2008 (c.d. "terza direttiva postale") il cui art. 3 stabilisce che Gli
Stati membri garantiscono che gli utilizzatori godano del diritto a un servizio universale corrispondente ad un'offerta di servizi postali di qualità determinata forniti permanentemente in tutti i punti del territorio a prezzi accessibili a tutti gli utenti (v. art.3)
La Direttiva ha poi avuto attuazione in Italia con il decreto legislativo 261/99, il cui art. 1, stabilisce che “La fornitura dei servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli invii postali nonché la realizzazione e l'esercizio della rete postale pubblica costituiscono attività di preminente interesse generale” ed in forza del cui art. 23 (come sostituito dall'art. 18 del Dlgs
58/2011) il servizio postale universale risulta attribuito a sino al 30 aprile 2026. Controparte_1
È dunque evidente come il servizio postale costituisca servizio di interesse pubblico;
come tale risulta del resto essere indicato anche dal D.P.R. 495/92 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, che, all'art. 126 co 6, con riferimento ai caratteri da utilizzare nella segnaletica, stabilisce che “….I caratteri minuscoli devono essere utilizzati per la composizione dei
pagina 5 di 7 nomi comuni riguardanti i punti di pubblico interesse urbano come:… b) quartieri, parchi, stazioni, porti, aeroporti, uffici, enti, posta, comandi, amministrazioni, centro città, nomi-strada, ospedali, includendo quindi anche la posta fra i punti di pubblico interesse urbano e riconoscendo l'interesse della collettività a conoscere l'ubicazione dell'ufficio che eroga il servizio.
Né può rilevare, a fronte di quanto sopra, la circostanza che il servizio postale universale venga assicurato da società privata, anche se controllata dallo Stato, e che presti, in Controparte_1
regime di libero mercato, servizi ulteriori rispetto a quello postale.
Va al riguardo osservato come i cartelli di cui si discute riportino unicamente la dicitura “posta” con accanto il simbolo identificativo della posta previsto dal regolamento di attuazione del Codice della strada, riportante la sigla “pt” (evocativa della storica dicitura poste e telegrafi) senza alcuno specifico riferimento alla denominazione della società che eroga il Servizio postale e tantomeno agli altri servizi e prodotti offerti da in regime di libera concorrenza. Controparte_1
Non può dunque trovare applicazione, nella fattispecie, la giurisprudenza della Corte di Cassazione invocata dall'appellante secondo la quale “non va esente dall'imposta sulla pubblicità l'insegna che contraddistingue un servizio di pubblica utilità, essendo tale carattere di “pubblica utilità” irrilevante laddove si tratti di mezzi di comunicazione al pubblico che siano oggettivamente idonei a far conoscere alla massa indeterminata di possibili acquirenti il nome e l'attività svolta nell'azienda” (v: Cass.
13.11.2018 n. 29.089) non riportando i cartelli in esame il riferimento nominativo alla società che eroga il servizio indicato.
Deve quindi ritenersi che i cartelli in esame non segnalino la localizzazione di un'impresa commerciale qualsiasi ma l'ubicazione di un ente che svolge un servizio di pubblica utilità ovvero, come chiarito dalla Suprema Corte (Ordinanza n. 17795/2018), un servizio assolutamente necessario per la comunità
(v: Comm. trib. regionale Piemonte Torino, Sez. I, Sent., 27/09/2021, n. 728).
Che i cartelli direzionali per cui è causa non avessero scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero fossero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato come richiesto dal regolamento comunale CUP, ma fossero finalizzati a segnalare punti di interesse pubblico emerge del resto dall'accostamento ad altri cartelli direzionali atti ad indicare parimenti punti di interesse pubblico, quali, con i medesimi caratteri grafici, il “palazzetto dello sport” e la “scuola”.
Come ben osservato in giurisprudenza i cartelli di che trattasi, essendo privi del riferimento specifico alla denominazione e ragione sociale di , ben potrebbero peraltro essere utilizzati per Controparte_1 segnalare l'ubicazione degli uffici postali gestiti da altra società cui dovesse essere affidato il servizio pagina 6 di 7 postale universale.
Non risulta poi trascurabile la circostanza, incontestata, che i cartelli di cui si discute siano stati installati non su richiesta di ma su iniziativa dello stesso Comune di Erbè, Controparte_1
circostanza che dà ulteriormente conto dell'avvenuta installazione nell'ottica del pubblico interesse ad individuare l'ubicazione della posta.
Il che induce a sussumere la fattispecie nell'ipotesi di esenzione dal pagamento del CUP di cui all'art. 23 del Regolamento del Comune di Erbè, che contempla, alla lettera b) gli avvisi … riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, …”
Per le ragioni di cui si è detto l'appello in esame deve quindi essere respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenendo conto dell'inserimento, negli atti di parte appellata, di collegamenti ipertestuali, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13 co 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'iscrizione dell'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello e per l'effetto conferma integralmente l'appellata sentenza del Giudice di Pace n. 699/23.
CONDANNA
L'appellante alla rifusione delle spese di lite in Parte_1
favore di parte appellata spese che liquida in € 860,00 per compenso, oltre al 15% Controparte_1
spese generali, CPA e IVA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 co 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'iscrizione dell'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Verona, 1 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Appello iscritta al n. r.g. 7592/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BOCCHINO ENRICO e dell'avv. TESTANI SARA entrambi del foro di La Spezia, come da procura alle liti agli atti del fascicolo telematico
APPELLANTE
contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. MANTOVAN VITTORIA elettivamente domiciliato in Via Torino n.88
Mestre (VE), come da procura alle liti agli atti del fascicolo telematico
APPELLATA
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Verona, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello:
In via preliminare ed assorbente,
- accertare e dichiarare se sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario a decidere sulla presente controversia o se, invece, la materia sia di competenza del Giudice Tributario.
Nel merito,
- riformare la sentenza del Giudice di Pace di Verona n. 699 del 09.02.2023, rigettando l'opposizione proposta dalla società avverso l'avviso di accertamento Controparte_1 esecutivo n. 2 ID Pratica 13896577 del 22.09.2022 per l'anno 2022, notificato in data
23.09.2022 da I.C.A. S.r.l. a nell'interesse del comune di Erbè. Controparte_1
Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.
Per parte appellata:
Piaccia all'On.le Giudice adito:
Pa rigettare l'appello proposto da e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata.
Spese ed onorari di lite rifusi, con aumento del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società quale Concessionaria del Comune di Erbè del Parte_1
Servizio di accertamento e riscossione del Canone Unico patrimoniale, ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Verona n. 699/23, con la quale, in accoglimento dell'opposizione proposta da , il Giudice di prime cure ha annullato l'avviso di accertamento Controparte_1
esecutivo n. 2 ID Pratica13896577 del 22.09.2022, con cui era stato ingiunto a il Controparte_1 pagamento della somma di € 51,00, in tesi dovuta a titolo di canone unico patrimoniale e voci accessorie, per l'anno 2022.
Con atto di citazione in opposizione all'accertamento esecutivo aveva infatti Controparte_1 lamentato l'illegittimità dell'avviso di accertamento sostenendo che difettassero i presupposti per l'imposizione del pagamento del Canone Unico Patrimoniale di cui all'art. 1 comma 819 L. 160/2019 in quanto i due cartelli stradali per cui era stato richiesto il pagamento del canone, che contenevano le frecce direzionali verso l'ufficio delle poste, non avevano in tesi fini pubblicitari, ma indicavano pagina 2 di 7 solamente un servizio essenziale essendo titolare del “servizio postale universale”. CP_1
Nel mettere in luce come i segnali stradali in oggetto fossero stati installati su iniziativa del Comune, evidenziava anche l'opponente come l'art. 125, comma 2, del DPR 495/1992 (Regolamento per l'attuazione del Codice della Strada) prevedesse un apposito segnale distintivo per la posta, annoverandola tra i punti di pubblico interesse urbano.
Costituitasi avanti al giudice di primo grado, contestava integralmente le ragioni di opposizione, Pt_1
chiedendone il rigetto.
La medesima soccombente in primo grado, ha quindi proposto l'appello qui in esame. Pt_1
Innanzitutto l'appellante ha posto all'attenzione del Tribunale l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale difetterebbe la competenza del giudice ordinario in favore del Giudice Tributario, chiedendo una preliminare valutazione sulla giurisdizione.
Nel merito, ha poi contestato la violazione e/o errata applicazione della normativa sul canone Pt_1
patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale adottato dal Comune di Erbè, e dell'art. 39, lettera c) del Codice della Strada.
Si è costituita in grado d'appello contestando le argomentazioni avversarie e Controparte_1 chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
Così sinteticamente riepilogate le posizioni delle parti, occorre in primo luogo osservare, in punto giurisdizione, come non possa ritenersi formulato, al riguardo, uno specifico motivo d'appello, essendosi limitata a portare all'attenzione del Tribunale un orientamento giurisprudenziale, Pt_1
senza peraltro farne espressamene proprie le argomentazioni né muovere rilievi critici sul punto alla sentenza del giudice di primo grado, la cui giurisdizione non era stata in quel giudizio oggetto di contestazione e che era stato adito secondo le indicazioni fornite dalla stessa nell'accertamento Pt_1 esecutivo di che trattasi (ove si legge, alla voce “RICORSO”: “…il debitore può proporre opposizione avanti l'Autorità giudiziaria Ordinaria competente per valore e per territorio a norma del Codice di
Procedura Civile…” ).
Tanto precisato, deve comunque affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario.
Va rammentato che il “Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione
Pubblicitaria” - in sigla CUP - introdotto a decorrere dal 2021 dall'art. 1, commi 816 ss. della legge n.
160 del 2019, ha sostituito la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e il canone pagina 3 di 7 di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province, e comunque qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
Orbene, la disciplina normativa consente di ritenere che il legislatore non abbia inteso attribuire al CUP natura di entrata tributaria.
Depone in tal senso, in primo luogo, la stessa terminologia utilizzata, che ha qualificato la figura in termini di canone patrimoniale.
La circostanza poi che il legislatore abbia in esso unificato sia entrate cui era precedentemente riconosciuta natura tributaria, quali il CISP (canone per l'installazione di mezzi pubblicitari), sia entrate che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte non avevano invece natura tributaria, quali il
COSAP, induce a ritenere che abbia conseguentemente inteso sottoporre tutte le fattispecie unificate –
a prescindere dalla natura del rapporto sottostante secondo la disciplina precedente – ad un'unica giurisdizione.
Giurisdizione che, in ragione della definizione normativa e dello sfavore della Costituzione per le giurisdizioni speciali, non può che essere individuata in quella ordinaria (v.: Corte di giustizia tributaria di primo grado Friuli-V. Giulia Udine, Sez. I, Sentenze n. 80/2024,; n. 246/22).
Part Quanto poi al motivo di impugnazione dedotto nel merito da , si tratta di accertare se, come sostenuto dalla difesa di parte appellata, le frecce stradali su palo in relazione alle quali è stato chiesto il pagamento del CUP con l'avviso di accertamento annullato dal Giudice di primo grado debbano essere o meno considerate insegne a carattere pubblicitario e possano dunque dirsi soggette al pagamento di tale canone ai sensi dell'art. 1 co 819 lett. b) legge 160/2019 e del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria adottato dal Comune di Erbè.
Pur registrando il contrasto giurisprudenziale sulla questione oggetto di causa, di cui danno conto le pronunce depositate in atti dalle parti, ritiene questo giudice che al quesito debba darsi risposta negativa.
A mente dell'art. co 819 lett. b) legge 160/2019 è presupposto del canone “… b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”.
pagina 4 di 7 Il richiamato disposto normativo è stato recepito al primo comma dell'art. 10 del Regolamento CUP adottato al Comune di Erbè (con la precisazione che devono ritenersi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche) il cui secondo comma, dispone che “Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato”.
Presupposti che non possono ravvisarsi nella specie.
Non può invero ritenersi, sulla scorta di quanto emerso in giudizio, che i cartelli di cui si discute siano stati installati allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi offerti da Controparte_1
emergendo piuttosto come siano stati installati – incontestatamente su iniziativa dello stesso Comune
Part per il quale ora chiede la riscossione del canone – per segnalare un servizio di pubblica utilità.
Trattasi di due cartelli con frecce stradali su palo (v: doc. 3 di parte appellata), nei quali si legge la scritta “posta”, con accanto il simbolo identificativo della posta previsto dalla figura II 101 di cui al all'art. 125 co 2 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada e che incontestatamente indicano la direzione da seguire per arrivare all'Ufficio Postale, nella specie agli sportelli di
[...]
società cui è affidato, sino al 2026, il servizio postale universale. Controparte_1
La materia è disciplinata dalla direttiva 97/67/UE del 15 dicembre 1997 (cd. "prima direttiva postale"),
- successivamente modificata dalle direttive 2002/39/UE del 10 giugno 2002 (cd. "seconda direttiva postale") e 2008/6/UE del 20 febbraio 2008 (c.d. "terza direttiva postale") il cui art. 3 stabilisce che Gli
Stati membri garantiscono che gli utilizzatori godano del diritto a un servizio universale corrispondente ad un'offerta di servizi postali di qualità determinata forniti permanentemente in tutti i punti del territorio a prezzi accessibili a tutti gli utenti (v. art.3)
La Direttiva ha poi avuto attuazione in Italia con il decreto legislativo 261/99, il cui art. 1, stabilisce che “La fornitura dei servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli invii postali nonché la realizzazione e l'esercizio della rete postale pubblica costituiscono attività di preminente interesse generale” ed in forza del cui art. 23 (come sostituito dall'art. 18 del Dlgs
58/2011) il servizio postale universale risulta attribuito a sino al 30 aprile 2026. Controparte_1
È dunque evidente come il servizio postale costituisca servizio di interesse pubblico;
come tale risulta del resto essere indicato anche dal D.P.R. 495/92 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, che, all'art. 126 co 6, con riferimento ai caratteri da utilizzare nella segnaletica, stabilisce che “….I caratteri minuscoli devono essere utilizzati per la composizione dei
pagina 5 di 7 nomi comuni riguardanti i punti di pubblico interesse urbano come:… b) quartieri, parchi, stazioni, porti, aeroporti, uffici, enti, posta, comandi, amministrazioni, centro città, nomi-strada, ospedali, includendo quindi anche la posta fra i punti di pubblico interesse urbano e riconoscendo l'interesse della collettività a conoscere l'ubicazione dell'ufficio che eroga il servizio.
Né può rilevare, a fronte di quanto sopra, la circostanza che il servizio postale universale venga assicurato da società privata, anche se controllata dallo Stato, e che presti, in Controparte_1
regime di libero mercato, servizi ulteriori rispetto a quello postale.
Va al riguardo osservato come i cartelli di cui si discute riportino unicamente la dicitura “posta” con accanto il simbolo identificativo della posta previsto dal regolamento di attuazione del Codice della strada, riportante la sigla “pt” (evocativa della storica dicitura poste e telegrafi) senza alcuno specifico riferimento alla denominazione della società che eroga il Servizio postale e tantomeno agli altri servizi e prodotti offerti da in regime di libera concorrenza. Controparte_1
Non può dunque trovare applicazione, nella fattispecie, la giurisprudenza della Corte di Cassazione invocata dall'appellante secondo la quale “non va esente dall'imposta sulla pubblicità l'insegna che contraddistingue un servizio di pubblica utilità, essendo tale carattere di “pubblica utilità” irrilevante laddove si tratti di mezzi di comunicazione al pubblico che siano oggettivamente idonei a far conoscere alla massa indeterminata di possibili acquirenti il nome e l'attività svolta nell'azienda” (v: Cass.
13.11.2018 n. 29.089) non riportando i cartelli in esame il riferimento nominativo alla società che eroga il servizio indicato.
Deve quindi ritenersi che i cartelli in esame non segnalino la localizzazione di un'impresa commerciale qualsiasi ma l'ubicazione di un ente che svolge un servizio di pubblica utilità ovvero, come chiarito dalla Suprema Corte (Ordinanza n. 17795/2018), un servizio assolutamente necessario per la comunità
(v: Comm. trib. regionale Piemonte Torino, Sez. I, Sent., 27/09/2021, n. 728).
Che i cartelli direzionali per cui è causa non avessero scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero fossero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato come richiesto dal regolamento comunale CUP, ma fossero finalizzati a segnalare punti di interesse pubblico emerge del resto dall'accostamento ad altri cartelli direzionali atti ad indicare parimenti punti di interesse pubblico, quali, con i medesimi caratteri grafici, il “palazzetto dello sport” e la “scuola”.
Come ben osservato in giurisprudenza i cartelli di che trattasi, essendo privi del riferimento specifico alla denominazione e ragione sociale di , ben potrebbero peraltro essere utilizzati per Controparte_1 segnalare l'ubicazione degli uffici postali gestiti da altra società cui dovesse essere affidato il servizio pagina 6 di 7 postale universale.
Non risulta poi trascurabile la circostanza, incontestata, che i cartelli di cui si discute siano stati installati non su richiesta di ma su iniziativa dello stesso Comune di Erbè, Controparte_1
circostanza che dà ulteriormente conto dell'avvenuta installazione nell'ottica del pubblico interesse ad individuare l'ubicazione della posta.
Il che induce a sussumere la fattispecie nell'ipotesi di esenzione dal pagamento del CUP di cui all'art. 23 del Regolamento del Comune di Erbè, che contempla, alla lettera b) gli avvisi … riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, …”
Per le ragioni di cui si è detto l'appello in esame deve quindi essere respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenendo conto dell'inserimento, negli atti di parte appellata, di collegamenti ipertestuali, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13 co 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'iscrizione dell'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello e per l'effetto conferma integralmente l'appellata sentenza del Giudice di Pace n. 699/23.
CONDANNA
L'appellante alla rifusione delle spese di lite in Parte_1
favore di parte appellata spese che liquida in € 860,00 per compenso, oltre al 15% Controparte_1
spese generali, CPA e IVA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 co 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'iscrizione dell'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Verona, 1 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
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