Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 23/06/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 875/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 875/2025 promosso da:
( ), nata il [...] ad [...] C.F._1
Ancona;
e
( , nato il [...] a [...] C.F._2
CUPRAMONTANA (AN); entrambi rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. Cristina Gigli, Barbara Bartoloni e Andrea NOCCHI;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO;
CONCLUSIONI:
“1) I ricorrenti continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con la facoltà per ognuno di stabilire la propria residenza dove riterrà opportuno, dandone all'altro comunicazione immediata.
- 1 -
2) La casa coniugale sita a Cupramontana (AN), in Via G. Matteotti n. 150, di proprietà del padre del sig. , rimarrà nella disponibilità e nel godimento esclusivo del Controparte_1 sig. con i beni e gli arredi ivi contenuti. Controparte_1
3) I figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento condiviso ai sensi degli artt. 155 e 337 ter c.c. e manterranno la residenza con il padre, presso l'abitazione coniugale.
La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli verranno assunte di comune accordo fra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi, mentre, per quanto concerne le decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà esercitare la responsabilità separatamente, assumendo autonomamente le relative decisioni, per il tempo in cui i minori staranno presso il medesimo genitore.
I tempi e le modalità di permanenza dei minori con i genitori vengono ordinariamente stabiliti come segue.
I figli trascorreranno un fine settimana con la madre ed uno con il padre, dalle ore 18:00 del venerdì sera, sino alle ore 8:00 del lunedì mattina, quando verranno riaccompagnati a scuola.
Tutte le settimane i minori trascorreranno due sere infrasettimanali, con pernotto, con la madre e due sere infrasettimanali, sempre con pernotto, con il padre, mentre, per il pranzo e il primo pomeriggio resteranno sempre a casa del padre, eventualmente insieme ai nonni paterni, in caso di assenza di quest'ultimo.
Durante il periodo natalizio e quello pasquale, i minori passeranno con ciascun genitore, la metà delle festività concesse dagli istituti scolastici, con tempi da definirsi di comune accordo.
In mancanza di accordo i minori trascorreranno una settimana, comprendente il giorno di Natale e NT FA (dal 24/12 al 30/12) con un genitore e l'altra, comprendente il Capodanno e l'Epifania (dal 31/12 al 06.01), con l'altro genitore, ad anni alterni.
Nel periodo pasquale, alternativamente, di anno in anno, i primi tre giorni di festività concesse dagli istituti scolastici con un genitore e gli altri tre giorni con l'altro.
Durante le vacanze estive (dal mese di giugno al mese di ottobre) i minori potranno passare, con ciascun genitore, due periodi da 15 gg consecutivi, ciascuno con tempi da definirsi di comune accordo fra i coniugi, a seconda delle disponibilità feriali degli stessi.
Tutte le sopraindicate modalità di permanenza dei minori presso ciascun genitore potranno essere in concreto diversamente regolamentate e, conseguentemente, derogate di comune accordo fra i genitori, in base alle necessità lavorative di ciascuno di essi ed alle esigenze ricreative, scolastiche e di salute dei figli.
4) I sig.ri e si impegnano a contribuire, nella Controparte_1 Parte_1 misura del 75% e lla madre, alle spese straordinarie
- 2 - occorrenti per i figli, come da protocollo in materia di famiglia elaborato dai Tribunali del distretto della Corte d'Appello di Ancona del 10 luglio 2024, qui di seguito riportato:
1. SPESE MEDICHE
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche – con eventuale acquisto di apparecchi – oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
- farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
- acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
- supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
2. SPESE SCOLASTICHE:
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- 3 - - tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado - tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50 % del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi e esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
3. SPESE EXTRASCOLASTICHE, PER ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE E PERSONALI
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- 4 - - attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- baby-sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
- baby-sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi.
Qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere a inviare per iscritto (via sms, WhatsApp, e-mail, pec) all'altro la richiesta60035 Jesi (AN) 8 di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto.
Entro il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento, l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso la diversa valutazione del giudice.
Il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa, salvo diverso accordo.
5) I sig.ri e stabiliscono di ripartire nella misura del 50% ciascuno, Parte_1 CP_1
l'assegno unico per i figli a carico.
6) I sig.ri e dichiarano di rinunciare alla corresponsione di Parte_1 CP_1 qualsivoglia assegno divorzile, essendo entrambi economicamente indipendenti.”
- 5 - Con successive note di udienza le parti hanno ulteriormente precisato che:
“i ricorrenti non intendono conciliarsi, precisano che gli stessi hanno concordato di voler provvedere direttamente al mantenimento ordinario dei propri figli, durante i periodi di permanenza con i minori, senza previsione di un assegno di mantenimento a carico della madre non collocataria, stante la minore capacità reddituale di quest'ultima rispetto al padre collocatario e si riportano integralmente al ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositato in data 03.03.2025.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 [...] hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio CP_1 concordatario celebrato ad Ancona il 17/06/2006.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 10/03/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione versata in atti risulta che, con sentenza n. 159 del 10/07/2024, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
E' trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore in conformità all'art. 3, numero 2), lettera b), della predetta legge n. 898/70; inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda congiunta delle parti.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio contratto in Ancona il 17/06/2006 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 98, parte 2, serie A dell'anno 2006.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che hanno dichiarato di avere adeguati redditi e rinunciare reciprocamente all'assegno di divorzio) e corrispondenti agli interessi dei tre figli minori, , nato Per_1
a Jesi (AN) in data 10/12/2008, nato a [...] in data [...] e Per_2 Per_3 nata a [...] in data [...] (in favore dei quali le parti hanno previsto il
- 6 - mantenimento diretto in ragione dei tempi pressoché paritari di permanenza con ciascun genitore e delle minori capacità reddituali della madre, non collocataria, come chiarito con le note scritte in sostituzione di udienza depositate telematicamente).
Nel ricorso le parti hanno precisato la disciplina delle spese straordinarie, che seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona, con la ripartizione delle spese nella misura del 75% a carico del padre e del restante 25% a carico della madre.
Non si ravvisa la necessità, ai sensi dell'art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse, morale e materiale, nonché rispettose della esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (come cennato, i tempi di permanenza presso i genitori sono pressoché paritari, ergo, rispettosi dei canoni della bi- genitorialità); il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e ad Ancona il 17/06/2006 e trascritto nel
[...] Controparte_1
Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 98, parte 2, serie A dell'anno 2006; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e nelle note di udienza, quali sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio di data 04/VI/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 7 -