Sentenza 5 agosto 2002
Massime • 1
L'art. 32 cod. proc. civ. , che prevede la possibilità di effettuare lo spostamento della competenza territoriale nelle cause di garanzia dinanzi al giudice competente per la causa principale, si applica ai soli casi di garanzia propria, che ricorre non solo quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo, ma anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande.
Commentario • 1
- 1. La competenza civile del giudice di pacehttps://www.studiocataldi.it/
Una monografia di Raffaele Vairo Scarica questa monografia in PDF Sommario: 1. Premessa - 2. Concetto di giurisdizione - 3. La giurisdizione ordinaria - 4. La competenza - 5. La competenza del giudice di pace - 6. Competenza per valore - 6.1. Determinazione del valore - 7. Competenza per materia - 7.1. Apposizione di termine.- 7.2. Distanze delle piante - 7.3. Misura e modalità di uso dei servizi condominiali - 7.4. Immissioni - 8. Competenza per territorio - 8.1.Foro generale delle persone fisiche 8.2. Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute - 8.3. Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione - 8.4. Foro del luogo dove …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/08/2002, n. 11711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11711 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2002 |
Testo completo
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. FABIO MAZZA - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IMPREGILO SPA, in persona del legale Rappresentante pt. Dott. Celimanno Evangelico, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell'avvocato CLEMENTINO PALMIERO, difeso dall'avvocato VINCENZO COLALILLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA POPOLARE DI LANCIANO & SULMONA, Gruppo BANCARIO BA OL dell'Emilia Romagna S.p.A. (d'ora in poi BP), nella persona del suo Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell'avvocato GUIDO POTTINO, che lo difende unitamente agli avvocati FRANCESCO GALGANO, NICOLA FANTINI, ANTONELLA FANTINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 229/99 della Corte d'Appello di L'AQUILA, sezione Civile emessa il 13/4/1999, depositata il 04/05/99;
RG.488/98.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/02 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato FRANCESCO GALGANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la IL PA conveniva la BA OL di NO e MO (BP) PA davanti al Tribunale di NO, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo a mezzo del quale le era stato intimato il pagamento della somma di L. 642.741.031 a favore della predetta BA, a seguito di cessione di credito operata dalla CA PA (di cui la IL era debitrice) in base alla fattura n. 1320/96. Deduceva l'opponente, in primis, l'incompetenza territoriale del Tribunale di NO, adito in sede monitoria, per essere stata pattuita tra la CA e la IL l'esclusiva competenza del foro di Milano, clausola - contenuta nell'art. 19 del contratto di fornitura tra le stesse società - opponibile ed operante anche nei confronti della cessionaria BP. Deduceva, inoltre, la incedibilità del credito a terzi, come convenuto nell'art. 20 del detto contratto. Assumeva, infine, l'avvenuto adempimento dell'obbligazione nei confronti della cedente mediante bonifico bancario del 13.12.1996. Costituitasi in giudizio, la BP eccepiva lo spostamento ex art. 32 della competenza territoriale in favore del Tribunale di NO, atteso che l'azione esercitata nei confronti della IL era una causa di garanzia discendente da una cessione di credito pro solvendo, come tale attratta territorialmente nel foro di pertinenza della domanda principale (verso la CA). Deduceva, ulteriormente, la non opponibilità ex art. 1260 c.c. del patto di cui all'art. 20 del contratto. Assumeva, infine, che la debitrice ceduta aveva arbitrariamente pagato la creditrice cedente pur avendo avuto comunicazione della cessione ed averla accettata, per cui la IL non era liberata dal debito per effetto del pagamento alla CA.
Con sentenza del 30.5.1998 il Tribunale di NO rigettava l'opposizione, dichiarando preliminarmente la propria competenza territoriale sulla base della ritenuta prevalenza del criterio della connessione ex art. 32 c.p.c. sul foro convenzionale. Rilevava nel merito la non opponibilità alla banca cessionaria del patto di incedibilità del credito sottostante al contratto CA - IL, di fronte al valido perfezionamento della cessione ed in assenza della prova dell'effettiva conoscenza da parte della banca, al tempo della cessione, della clausola di incedibilità.
Impugnata la decisione dalla soccombente, la Corte d'appello de L'Aquila, in contraddittorio della controparte, con sentenza del 4.5.1999 rigettava l'appello. Avverso tale sentenza la IL PA ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso la BA OL di NO e MO - Gruppo bancario "BA OL dell'Emilia Romagna PA".
La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo - impostato sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 28, 32 c.p.c. e 1260 c.c., in relazione all'art. 360 nn. 2, 3 e 5 c.p.c. - la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la competenza territoriale dell'originario Tribunale (di NO) adito ai sensi dell'art. 32 c.p.c., atteso che tale disposizione, determinante lo spostamento della competenza territoriale solo nei casi di garanzia propria, mal si attaglia alla vicenda de qua ove la cessione di credito è intervenuta a scopo solutorio e non di garanzia, ed inoltre perché, seppur si volesse discutere di garanzia, si rimarrebbe comunque in ipotesi di garanzia impropria, stante la mancanza di identità dei titoli di riferimento delle obbligazioni sottese alle due domande (principale e di garanzia).
Il motivo non può ricevere accoglimento.
Pacifico che l'art. 32 c.p.c. si riferisce alle ipotesi di garanzia propria, e non già di garanzia impropria, è parimenti certo che la garanzia propria ricorre non soltanto quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo, ma anche qualora ricorra una oggettiva connessione tra i titoli delle due domande (v. Cass. n. 586371997).
Nel caso dunque di specie, in cui la CA ha ceduto pro solvendo a favore della BA OL di NO e MO (BP), in garanzia del credito dalla stessa concessole, il proprio credito nei confronti della IL, si deve evidentemente ritenere che tra i titoli posti a base delle domande congiuntamente proposte in sede monitoria dalla BP verso la società CA e la società IL sussiste una oggettiva connessione.
L'IL, infatti, come evidenziato dal P.G. nella udienza pubblica, in virtù della garanzia costituita dalla cessione del credito pro solvendo, assume il ruolo di obbligata solidale con la debitrice principale (CA).
Caso diverso e non pertinente alla circostanza del presente giudizio è, di contro, quello di cui a
Nè fondata, d'altro canto, è la tesi del carattere solutorio della cessione di credito, poiché lo scopo di garanzia della cessione risulta per tabulas dalla riportata - nel controricorso - clausola n. 8 del contratto 8.5.1996 tra BP e CA. Sicché, come si rileva da parte controricorrente, nella cessione a scopo di garanzia si ha la compresenza di due rapporti obbligatori ed il creditore può quindi rivolgersi indipendentemente al creditore cedente o al debitore ceduto, ovvero ad entrambi in base al principio di solidarietà tra condebitori di cui all'art. 1294 c.c. Correttamente, dunque, i giudici di merito hanno ritenuto applicabile, quanto alla competenza territoriale, l'art. 32 c.p.c., che riguarda specificamente lo spostamento della competenza nelle cause di garanzia in favore del giudice competente per la causa principale, che, nel caso concreto, era, appunto, il tribunale di NO.
Con il secondo motivo - incentrato sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 1260, 2^ comma, in riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. -
sostiene la ricorrente che nel caso in esame doveva ritenersi provata per presunzioni la conoscenza in capo alla BP della clausola di incredibilità del credito di cui all'art. 19 del contratto CA - IL, se non altro perché l'intervenuta cessione di credito (fatto noto) ha presupposto secondo l'id quod plerumque accidit la dettagliata verifica, da parte dell'Istituto mutuante, di tutte le pattuizioni contrattuali originanti il credito ceduto. Anche questo mezzo di censura non è suscettibile di accoglimento.
Giusta la disposizione dell'art. 1260 comma 2 c.c., che stabilisce che le parti possono escludere la cedibilità del credito ma il relativo patto non è opponibile al cessionario se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione, i giudici a quibus, con insindacabile accertamento, hanno ritenuto non opponibile nella specie alla cessionaria BP la clausola n. 20 del contratto di fornitura CA - IL, che prevedeva l'incedibilità del credito da essa derivante, non avendo provato la IL la conoscenza del patto da parte della detta BA.
Si risolve, viceversa, in una personale valutazione l'assunto di parte ricorrente che detta conoscenza era agevolmente desumibile da evidenti elementi presuntivi, giacché, non essendo pensabile che un istituto di credito possa concedere consistenti anticipazioni di somme sulla base di una cessione di credito relativo ad un negozio contrattuale, l'intervenuta cessione di credito ha presupposto, nella fattispecie, secondo l'id quod plerunque accidit, la dettagliata verifica, da parte dell'Istituto mutuante, di tutte le pattuizioni contrattuali originanti il credito ceduto.
La censura non integra, pertanto, una critica della motivazione della sentenza impugnata come logicamente e giuridicamente viziata, bensì una critica del giudizio in sè dei giudizi d'appello e tende ad ottenere un inammissibile riesame dei fatti in questa sede. Il ricorso va dunque rigettato, compensandosi le spese del giudizio di legittimità per giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2002