Art. 1. Approvazione del piano quinquennale di disinquinamento 1. E' approvato l'allegato piano quinquennale di disinquinamento del bacino idrografico dei fiumi Lambro, Olona e Seveso, come atto di indirizzo e coordinamento per le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici anche economici, la regione Lombardia e gli enti locali.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell' art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), e' il seguente:
Art. 7.-1. Gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi prospicienti caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi, idrici nell'atmosfera o nel suolo, sono dichiarati "aree ad elevato rischio di crisi ambientale".
2. La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale e' deliberata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate.
3. Con la deliberazione di cui al precedente comma 2 sono individuati gli obiettivi per gli interventi di risanamento e le direttive per la formazione di un piano di disinquinamento. Il piano, predisposto d'intesa con le regioni interessate dal Ministro dell'ambiente, e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.
4. Il piano, sulla base della ricognizione delle fonti inquinanti, dispone un programma, anche pliriennale, di misure dirette:
a) alla realizzazione e all'impiego, anche agevolati, di impianti ed apparati per eliminare o ridurre l'inquinamento;
b) alla vigilanza sui tipi e modi di produzione e sulla utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento.
5. Il piano definisce, per l'attuazione degli interventi previsti, il fabbisogno finanziario annuale cui si fara' fronte con appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, determinati con le modalita' di cui al quattordicesimo comma dell'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 .
6. L'adozione del piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' delle opere in esso previste.
7. Ai fini dell'attuazione del piano, il Ministro dell'ambiente, nei casi di accertata inadempienza da parte delle regioni di obblighi espressamente previsti, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine per provvedere, scaduto il quale provvede in via sostitutiva su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri".
-Il D.L. 31 agosto 1987, n. 361 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 , reca: "Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti".
-Il testo dell' art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Legge finanziaria 1986), e' il seguente:
"Art. 14.-1. Per gli interventi di cui all' art. 21, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130 , e' autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 1.520 miliardi, di cui 150 miliardi da destinare ad iniziative di sviluppo e ammodernamento dell'agricoltura e almeno 100 miliardi di lire per la realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero e al restauro di beni culturali, di cui almeno 30 per interventi nell'ambito del comune di Roma.
2. Si applicano le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto, ottavo e nono dell'art. 21 della legge indicata al comma precedente. Con la stessa delibera di cui al terzo comma del citato art. 21 il CIPE fissa le modalita' per l'affidamento dei lavori da parte delle amministrazioni interessate.
3. Per i medesimi interventi di cui al comma 1 del presente articolo, e' altresi' autorizzato il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per la contrazione di appositi mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.250 miliardi.
4. Con la delibera stessa di approvazione dei progetti, la cui istruttoria non potra' svolgersi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina legislativa del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, il CIPE autorizza le amministrazioni interessate a contrarre i mutui di cui sopra a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1986, fermo restando il limite globale di cui al comma precedente. Si applica il comma settimo dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130 .
5. Dei 2.770 miliardi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, 970 miliardi sono destinati al finanziamento di interventi di protezione e risanamento ambientale, riservando:
a) 730 miliardi per l'esecuzione o il completamento di opere o impianti per il disinquinamento delle acque, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestono particolare interesse in relazione all'importanza sociale ed economica dei corpi idrici e alla natura e gravita' delle condizioni di alterazione dei corpi medesimi;
b) 240 miliardi per l'esecuzione o il completamento di opere o impianti per lo smaltimento dei rifiuti, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestono particolare importanza per il raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1082, n. 915.
6. Per le finalita' di cui all' art. 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 , e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1986, di lire 25 miliardi per l'anno 1987 e di lire 30 miliardi per l'anno 1988.
7. Le proposte delle regioni, sulla base delle richieste degli enti interesstai, corredate dall'attestato regionale di cui all' art. 4, comma quinto della legge 24 dicembre 1979, n. 650 , sono presentate, oltre che al Ministro del bilancio e della programmazione economica, rispettivamente, per la lettera a) del comma 5 al Comitato interministeriale di cui all' art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319 , per la lettera b) al Comitato interministeriale di cui all' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 ; su tali proposte il Ministro per l'ecologia riferisce al Parlamento entro centoventi giorni dalla loro presentazione, al fine di acquisire valutazioni utili per la formazione di un programma organico di politica ambientale. Le proposte delle amministrazioni devono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani regionali di risanamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti e contenere indicatori quantitativi di convenienza ambientale ed economica, secondo i criteri indicati nella delibera prevista dal secondo comma dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130 , che sara' proposta al CIPE dal Ministro del bilancio e della programmazione economica d'intesa col Ministro per l'ecologia. A parziale modifica di quanto previsto dall' art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130 , ai fini del giudizio di proponibilita' e della indicazione delle priorita' i relativi progetti sono valutati congiuntamente dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del ministero del bilancio e della programmazione economica e della Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale del Ministro per l'ecologia. I comitati interministeriali di cui sopra deliberano con composizione integrata dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Il presidente dei comitati stessi trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione econominca l'elenco dei progetti da finanziare per il recepimento nella proposta complessiva da sottoporre al CIPE. A tal fine il CIPE delibera sui progetti medesimi con composizione integrata dal Ministro per l'ecologia.
8. I progetti di cui ai precedenti commi, allorche' concernano opere o impianti in aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 , convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431 , sono ammessi al finanziamento previo parere favorevole del competente comitato di settore del consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali.
9. Per la copertura di eventuali superi di spesa dovuti a minori finanziamenti della BEI in favore dei progetti approvati dal CIPE con delibere del 22 dicembre 1983, del 19 giugno 1984, del 22 novembre 1984, del 22 febbraio 1985 si provvede, fino ad un massimo di lire 200 miliardi, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo.
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE provvede a stabilire, in relazione ai progetti di cui alle delibere anzidette, tenuto conto degli interventi della BEI, le modalita' di cui al precedente comma 2.
10. E' autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per provvedere:
a) alla redazione di una relazione al Parlamento sullo stato dell'ambiente;
b) agli studi relativi al piano generale di risanamento delle acque di cui all' art. 1, lettera a), della legge 10 maggio 1976, n. 319 , e all'esercizio delle competenze statali di cui all' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 ;
c) alla valutazione dei progetti di risanamento ambientale ammissibili a finanziamento statale.
11. E' autorizzata la spesa di 2.000 milioni per la realizzazione di progetti di iniziativa di educazione ambientale presentati da amministrazioni statali, enti locali e associazioni ambientaliste. Il Ministro per l'ecologia e' tenuto a presentare annualmente, in sede di allegato alla Relazione previsionale e programmatica, al Parlamento una relazione illustrativa della ripartizione e delle effettive modalita' di utilizzazione delle somme stanziate.
12. Per l'attuazione di quanto previsto al precedente comma 10, il Ministro per l'ecologia e' autorizzato a costituire commissioni scientifiche e tecniche, a stipulare convenzioni con istituti ed a conferire incarichi professionali a ditte specializzate o ad esperti.
13. Il contingente di personale comandato previsto dall'art. 12, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , e' elevato a 50 unita'.
14. Per il personale comandato ai sensi del comma precedente, le spese per le indennita' e rimborso spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero gravano rispettivamente sul capitolo 6951 e sul capitolo 6952 della rubrica 38 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre le spese per compensi per lavoro straordinario, entro i limiti individuali in vigore per il personale in servizio presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, gravano sul capitolo 6953 della stessa rubrica".
-Il testo dell' art. 17, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Legge finanziaria 1988), e' il seguente:
"34. Al fine di promuovere la tempestiva realizzazione di programmi coordinati di investimento, il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri interessati, puo' deliberare nella stessa seduta in cui approva l'assegnazione dei fondi ai sensi dell' art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130 , sugli altri progetti immediatamente eseguibili giudicati ammissibili al finanziamento dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, congiuntamente con la commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente, per quelli di protezione e risanamento ambientale, a valere sulle risorse finanziarie recate dalle leggi di settore e dalla legge 1 marzo 1986, n. 64. Ai progetti finanziati ai sensi del presente comma si applicano le norme sulle modalita' ed i tempi di esecuzione valide per gli altri progetti immediatamente eseguibili".
-Il testo dell'art. 18, comma 1, lettere a), b) ed e), della citata legge n. 67/1988 , e' il seguente:
"1. In attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349 , ed in attesa della nuova disciplina relativa al programma triennale di salvaguardia ambientale, e' autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 870 miliardi per un programma annuale, concernente l'esercizio in corso, di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, contenente:
a) interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di cui all' art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , per lire 160 miliardi, secondo quanto previsto per l'annualita' 1988 dalla tabella D della presente legge;
b) finanziamento dei progetti e degli interventi per il risanamento del bacino idrografico padano, nonche' dei progetti relativi ai bacini idrografici interregionali e dei maggiori bacini idrografici regionali; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 300 miliardi per il bacino padano ed in lire 25 miliardi per i progetti relativi agli altri bacini;
(omissis).
e) progettazione ed avvio della realizzazione ed avvio della realizzazione di un sistema informativo e di monitoraggio ambientale finalizzato alla redazione della relazione sullo stato dell'ambiente ed al perseguimento degli obiettivi di cui agli articolo 1, commi 3 e 6, 2, 7 e 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , anche attraverso il coordinamento a fini ambientali dei sistemi informativi delle altre amministrazioni ed enti statali, delle regioni, degli enti locali e delle unita' sanitarie locali; nonche' completamento del piano generale di risanamento delle acque di cui all' art. 1, lettera a), della legge 10 maggio 1976, n. 319 ; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 75 miliardi".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell' art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), e' il seguente:
Art. 7.-1. Gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi prospicienti caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi, idrici nell'atmosfera o nel suolo, sono dichiarati "aree ad elevato rischio di crisi ambientale".
2. La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale e' deliberata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate.
3. Con la deliberazione di cui al precedente comma 2 sono individuati gli obiettivi per gli interventi di risanamento e le direttive per la formazione di un piano di disinquinamento. Il piano, predisposto d'intesa con le regioni interessate dal Ministro dell'ambiente, e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.
4. Il piano, sulla base della ricognizione delle fonti inquinanti, dispone un programma, anche pliriennale, di misure dirette:
a) alla realizzazione e all'impiego, anche agevolati, di impianti ed apparati per eliminare o ridurre l'inquinamento;
b) alla vigilanza sui tipi e modi di produzione e sulla utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento.
5. Il piano definisce, per l'attuazione degli interventi previsti, il fabbisogno finanziario annuale cui si fara' fronte con appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, determinati con le modalita' di cui al quattordicesimo comma dell'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 .
6. L'adozione del piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' delle opere in esso previste.
7. Ai fini dell'attuazione del piano, il Ministro dell'ambiente, nei casi di accertata inadempienza da parte delle regioni di obblighi espressamente previsti, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine per provvedere, scaduto il quale provvede in via sostitutiva su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri".
-Il D.L. 31 agosto 1987, n. 361 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 , reca: "Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti".
-Il testo dell' art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Legge finanziaria 1986), e' il seguente:
"Art. 14.-1. Per gli interventi di cui all' art. 21, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130 , e' autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 1.520 miliardi, di cui 150 miliardi da destinare ad iniziative di sviluppo e ammodernamento dell'agricoltura e almeno 100 miliardi di lire per la realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero e al restauro di beni culturali, di cui almeno 30 per interventi nell'ambito del comune di Roma.
2. Si applicano le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto, ottavo e nono dell'art. 21 della legge indicata al comma precedente. Con la stessa delibera di cui al terzo comma del citato art. 21 il CIPE fissa le modalita' per l'affidamento dei lavori da parte delle amministrazioni interessate.
3. Per i medesimi interventi di cui al comma 1 del presente articolo, e' altresi' autorizzato il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per la contrazione di appositi mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.250 miliardi.
4. Con la delibera stessa di approvazione dei progetti, la cui istruttoria non potra' svolgersi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina legislativa del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, il CIPE autorizza le amministrazioni interessate a contrarre i mutui di cui sopra a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1986, fermo restando il limite globale di cui al comma precedente. Si applica il comma settimo dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130 .
5. Dei 2.770 miliardi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, 970 miliardi sono destinati al finanziamento di interventi di protezione e risanamento ambientale, riservando:
a) 730 miliardi per l'esecuzione o il completamento di opere o impianti per il disinquinamento delle acque, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestono particolare interesse in relazione all'importanza sociale ed economica dei corpi idrici e alla natura e gravita' delle condizioni di alterazione dei corpi medesimi;
b) 240 miliardi per l'esecuzione o il completamento di opere o impianti per lo smaltimento dei rifiuti, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestono particolare importanza per il raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1082, n. 915.
6. Per le finalita' di cui all' art. 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 , e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1986, di lire 25 miliardi per l'anno 1987 e di lire 30 miliardi per l'anno 1988.
7. Le proposte delle regioni, sulla base delle richieste degli enti interesstai, corredate dall'attestato regionale di cui all' art. 4, comma quinto della legge 24 dicembre 1979, n. 650 , sono presentate, oltre che al Ministro del bilancio e della programmazione economica, rispettivamente, per la lettera a) del comma 5 al Comitato interministeriale di cui all' art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319 , per la lettera b) al Comitato interministeriale di cui all' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 ; su tali proposte il Ministro per l'ecologia riferisce al Parlamento entro centoventi giorni dalla loro presentazione, al fine di acquisire valutazioni utili per la formazione di un programma organico di politica ambientale. Le proposte delle amministrazioni devono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani regionali di risanamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti e contenere indicatori quantitativi di convenienza ambientale ed economica, secondo i criteri indicati nella delibera prevista dal secondo comma dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130 , che sara' proposta al CIPE dal Ministro del bilancio e della programmazione economica d'intesa col Ministro per l'ecologia. A parziale modifica di quanto previsto dall' art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130 , ai fini del giudizio di proponibilita' e della indicazione delle priorita' i relativi progetti sono valutati congiuntamente dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del ministero del bilancio e della programmazione economica e della Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale del Ministro per l'ecologia. I comitati interministeriali di cui sopra deliberano con composizione integrata dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Il presidente dei comitati stessi trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione econominca l'elenco dei progetti da finanziare per il recepimento nella proposta complessiva da sottoporre al CIPE. A tal fine il CIPE delibera sui progetti medesimi con composizione integrata dal Ministro per l'ecologia.
8. I progetti di cui ai precedenti commi, allorche' concernano opere o impianti in aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 , convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431 , sono ammessi al finanziamento previo parere favorevole del competente comitato di settore del consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali.
9. Per la copertura di eventuali superi di spesa dovuti a minori finanziamenti della BEI in favore dei progetti approvati dal CIPE con delibere del 22 dicembre 1983, del 19 giugno 1984, del 22 novembre 1984, del 22 febbraio 1985 si provvede, fino ad un massimo di lire 200 miliardi, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo.
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE provvede a stabilire, in relazione ai progetti di cui alle delibere anzidette, tenuto conto degli interventi della BEI, le modalita' di cui al precedente comma 2.
10. E' autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per provvedere:
a) alla redazione di una relazione al Parlamento sullo stato dell'ambiente;
b) agli studi relativi al piano generale di risanamento delle acque di cui all' art. 1, lettera a), della legge 10 maggio 1976, n. 319 , e all'esercizio delle competenze statali di cui all' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 ;
c) alla valutazione dei progetti di risanamento ambientale ammissibili a finanziamento statale.
11. E' autorizzata la spesa di 2.000 milioni per la realizzazione di progetti di iniziativa di educazione ambientale presentati da amministrazioni statali, enti locali e associazioni ambientaliste. Il Ministro per l'ecologia e' tenuto a presentare annualmente, in sede di allegato alla Relazione previsionale e programmatica, al Parlamento una relazione illustrativa della ripartizione e delle effettive modalita' di utilizzazione delle somme stanziate.
12. Per l'attuazione di quanto previsto al precedente comma 10, il Ministro per l'ecologia e' autorizzato a costituire commissioni scientifiche e tecniche, a stipulare convenzioni con istituti ed a conferire incarichi professionali a ditte specializzate o ad esperti.
13. Il contingente di personale comandato previsto dall'art. 12, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , e' elevato a 50 unita'.
14. Per il personale comandato ai sensi del comma precedente, le spese per le indennita' e rimborso spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero gravano rispettivamente sul capitolo 6951 e sul capitolo 6952 della rubrica 38 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre le spese per compensi per lavoro straordinario, entro i limiti individuali in vigore per il personale in servizio presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, gravano sul capitolo 6953 della stessa rubrica".
-Il testo dell' art. 17, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Legge finanziaria 1988), e' il seguente:
"34. Al fine di promuovere la tempestiva realizzazione di programmi coordinati di investimento, il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri interessati, puo' deliberare nella stessa seduta in cui approva l'assegnazione dei fondi ai sensi dell' art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130 , sugli altri progetti immediatamente eseguibili giudicati ammissibili al finanziamento dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, congiuntamente con la commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente, per quelli di protezione e risanamento ambientale, a valere sulle risorse finanziarie recate dalle leggi di settore e dalla legge 1 marzo 1986, n. 64. Ai progetti finanziati ai sensi del presente comma si applicano le norme sulle modalita' ed i tempi di esecuzione valide per gli altri progetti immediatamente eseguibili".
-Il testo dell'art. 18, comma 1, lettere a), b) ed e), della citata legge n. 67/1988 , e' il seguente:
"1. In attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349 , ed in attesa della nuova disciplina relativa al programma triennale di salvaguardia ambientale, e' autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 870 miliardi per un programma annuale, concernente l'esercizio in corso, di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, contenente:
a) interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di cui all' art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , per lire 160 miliardi, secondo quanto previsto per l'annualita' 1988 dalla tabella D della presente legge;
b) finanziamento dei progetti e degli interventi per il risanamento del bacino idrografico padano, nonche' dei progetti relativi ai bacini idrografici interregionali e dei maggiori bacini idrografici regionali; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 300 miliardi per il bacino padano ed in lire 25 miliardi per i progetti relativi agli altri bacini;
(omissis).
e) progettazione ed avvio della realizzazione ed avvio della realizzazione di un sistema informativo e di monitoraggio ambientale finalizzato alla redazione della relazione sullo stato dell'ambiente ed al perseguimento degli obiettivi di cui agli articolo 1, commi 3 e 6, 2, 7 e 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , anche attraverso il coordinamento a fini ambientali dei sistemi informativi delle altre amministrazioni ed enti statali, delle regioni, degli enti locali e delle unita' sanitarie locali; nonche' completamento del piano generale di risanamento delle acque di cui all' art. 1, lettera a), della legge 10 maggio 1976, n. 319 ; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 75 miliardi".