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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 04/02/2026, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1835/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GIURAZZA MICHELE, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8063/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nola - Piazza Duomo 80035 Nola NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 55112500000155 TARI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1686/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Nola ed a Publiservizi S.r.l, parte ricorrente Ricorrente 1, rappresentata e difesa da difensore tecnico, chiedeva l'annullamento di pignoramento presso terzi (Banca_1 S.p.A.) relativo all'asserito mancato pagamento TARI per l'anno di imposta 2016, per l'importo complessivo di €. 558,53, mai notificato e di cui il Contribuente ricorrente è venuto a conoscenza esclusivamente mediante interpello al proprio Istituto di Credito, da cui ha ricevuto una copia in via informale.
Deduce nelle proprie difese il ricorrente vizio radicale dell'atto opposto per la sua omessa notifica.
Deduce ancora il maturarsi della prescrizione quinquennale, in quanto il pignoramento esattoriale qui opposto– peraltro non notificato– rappresenta il primo atto con cui il ricorrente è venuto a conoscenza della pretesa tributaria, non essendogli mai stato notificato alcun atto prodromico o presupposto.
Si chiede di dichiarare l'inesistenza del pignoramento esattoriale qui impugnato;
in via subordinata accertare la prescrizione della pretesa posta a fondamento del pignoramento qui opposto;
con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituito il Comune di Nola a mezzo proprio funzionario, che fa presente che dal 16/07/2021 la società PUBLISERVIZI S.r.l. produce e sottoscrive gli atti in qualità di Concessionario ex art. 52 e 53 del
D.L. n. 446/1997 per conto del Comune relativi ad IMU e TARI.
Pertanto unico legittimato passivo sulle questioni sollevate nel merito dalla parte ricorrente è il richiamato concessionario.
Si chiede di dichiarare il difetto di legittimazione passiva del costituito Comune di Nola, con ogni conseguenziale statuizione sulle spese di giustizia.
Altresì si è costituito il Concessionario PUBLISERVIZI S.r.l. ritualmente citato a mezzo difensore tecnico, che sostiene la regolarità del proprio operato, in quanto l'atto qui opposto è stato preceduto da notifica di avviso di accertamento esecutivo TARI notificato in data 04/06/2024 e di un avviso di pagamento, tutti perfezionati per compiuta giacenza.
Sostiene che per quanto riguarda le raccomandate "ordinarie", a differenza di quanto concerne quelle
"per atti giudiziari", la normativa di settore non prevede l'invio all'interessato dell'avviso di avvenuto deposito a mezzo raccomandata, ma si limita a stabilire che il destinatario riceve un "avviso di giacenza".
Quanto al pignoramento, la cui relata di notifica si produce in copia conforme all'originale, si evidenzia che qualsiasi presunta nullità è stata sanata ex art. 156 c.p.c. con la proposizione del presente ricorso;
comunque l'atto di pignoramento opposto risulta notificato per compiuta giacenza con raccomandata a/r spedita il 03/04/2025 e perfezionatasi in data 19/05/2025. Sostiene infine che il termine di prescrizione non è spirato, in quanto alla fattispecie si applica il disposto di cui all'articolo 67 del DL 17 marzo n.18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, in base al quale gli ordinari termini decadenziali e prescrizionali sono slittati al 26 marzo dell'anno successivo a quello di iniziale scadenza.
Si chiede di dichiarare il ricorso inammissibile e comunque rigettare il ricorso nel merito;
con vittoria di spese e competenze di causa.
All'odierna udienza la causa è stata riservata a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intera questione ruota quindi intorno alla tesi difensiva del contribuente, che nega di aver ricevuto alcun atto prodromico al pignoramento presso terzi.
Dall'esame della documentazione esibita dal Concessionario risulta che l'avviso di accertamento per
TARI 2016 venne emesso il 9 febbraio 2024 e notificato (per compiuta giacenza) il 4 giugno 2024; il precedente sollecito venne emesso in data 10 febbraio 2022 e notificato (per compiuta giacenza) il 14 aprile 2022.
Viceversa non è stata prodotta l'asserita notifica del pignoramento con raccomandata a/r spedita il
03/04/2025 e perfezionatasi in data 19/05/2025.
Ebbene, anche a considerare gli effetti della normativa emergenziale COVID invocati dal Concessionario, emerge che la notifica del primo atto presupposto si è perfezionata per compiuta giacenza il 14 aprile
2022 e quindi oltre la scadenza del termine prorogato dal 31 dicembre 2021 al 26 marzo 2022; a maggior ragione oltre i termini è avvenuta la notifica del successivo accertamento (4 giugno 2024).
Ne consegue che la prescrizione quinquennale si è maturata.
Per completezza non può nemmeno condividersi la tesi della resistente circa la sanatoria prodotta dalla presentazione dell'impugnativa rispetto (alla non provata notifica) del pignoramento al contribuente, considerata la peculiarità afflittiva della procedura ex art. ex art. 72 Bis dpr 602/1973.
Stante l'affidamento totale delle attività di accertamento e riscossione da parte del Comune di Nola alla
PUBLISERVIZI S.r.l., va estromesso dal giudizio l'Ente locale.
Il ricorso va in definitiva accolto.
Quanto al regime delle spese di giudizio esse seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per sopravvenuta prescrizione del credito Tari 2016, condanna Publiservizi srl al pagamento delle sspese di lite a favore del procuratore antistatario del ricorrente nella misura di euro
300,00 oltre accessori di legge e rimborso Cut. Compensa le spese fra Comune di Nola e le altre parti.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GIURAZZA MICHELE, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8063/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nola - Piazza Duomo 80035 Nola NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 55112500000155 TARI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1686/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Nola ed a Publiservizi S.r.l, parte ricorrente Ricorrente 1, rappresentata e difesa da difensore tecnico, chiedeva l'annullamento di pignoramento presso terzi (Banca_1 S.p.A.) relativo all'asserito mancato pagamento TARI per l'anno di imposta 2016, per l'importo complessivo di €. 558,53, mai notificato e di cui il Contribuente ricorrente è venuto a conoscenza esclusivamente mediante interpello al proprio Istituto di Credito, da cui ha ricevuto una copia in via informale.
Deduce nelle proprie difese il ricorrente vizio radicale dell'atto opposto per la sua omessa notifica.
Deduce ancora il maturarsi della prescrizione quinquennale, in quanto il pignoramento esattoriale qui opposto– peraltro non notificato– rappresenta il primo atto con cui il ricorrente è venuto a conoscenza della pretesa tributaria, non essendogli mai stato notificato alcun atto prodromico o presupposto.
Si chiede di dichiarare l'inesistenza del pignoramento esattoriale qui impugnato;
in via subordinata accertare la prescrizione della pretesa posta a fondamento del pignoramento qui opposto;
con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituito il Comune di Nola a mezzo proprio funzionario, che fa presente che dal 16/07/2021 la società PUBLISERVIZI S.r.l. produce e sottoscrive gli atti in qualità di Concessionario ex art. 52 e 53 del
D.L. n. 446/1997 per conto del Comune relativi ad IMU e TARI.
Pertanto unico legittimato passivo sulle questioni sollevate nel merito dalla parte ricorrente è il richiamato concessionario.
Si chiede di dichiarare il difetto di legittimazione passiva del costituito Comune di Nola, con ogni conseguenziale statuizione sulle spese di giustizia.
Altresì si è costituito il Concessionario PUBLISERVIZI S.r.l. ritualmente citato a mezzo difensore tecnico, che sostiene la regolarità del proprio operato, in quanto l'atto qui opposto è stato preceduto da notifica di avviso di accertamento esecutivo TARI notificato in data 04/06/2024 e di un avviso di pagamento, tutti perfezionati per compiuta giacenza.
Sostiene che per quanto riguarda le raccomandate "ordinarie", a differenza di quanto concerne quelle
"per atti giudiziari", la normativa di settore non prevede l'invio all'interessato dell'avviso di avvenuto deposito a mezzo raccomandata, ma si limita a stabilire che il destinatario riceve un "avviso di giacenza".
Quanto al pignoramento, la cui relata di notifica si produce in copia conforme all'originale, si evidenzia che qualsiasi presunta nullità è stata sanata ex art. 156 c.p.c. con la proposizione del presente ricorso;
comunque l'atto di pignoramento opposto risulta notificato per compiuta giacenza con raccomandata a/r spedita il 03/04/2025 e perfezionatasi in data 19/05/2025. Sostiene infine che il termine di prescrizione non è spirato, in quanto alla fattispecie si applica il disposto di cui all'articolo 67 del DL 17 marzo n.18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, in base al quale gli ordinari termini decadenziali e prescrizionali sono slittati al 26 marzo dell'anno successivo a quello di iniziale scadenza.
Si chiede di dichiarare il ricorso inammissibile e comunque rigettare il ricorso nel merito;
con vittoria di spese e competenze di causa.
All'odierna udienza la causa è stata riservata a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intera questione ruota quindi intorno alla tesi difensiva del contribuente, che nega di aver ricevuto alcun atto prodromico al pignoramento presso terzi.
Dall'esame della documentazione esibita dal Concessionario risulta che l'avviso di accertamento per
TARI 2016 venne emesso il 9 febbraio 2024 e notificato (per compiuta giacenza) il 4 giugno 2024; il precedente sollecito venne emesso in data 10 febbraio 2022 e notificato (per compiuta giacenza) il 14 aprile 2022.
Viceversa non è stata prodotta l'asserita notifica del pignoramento con raccomandata a/r spedita il
03/04/2025 e perfezionatasi in data 19/05/2025.
Ebbene, anche a considerare gli effetti della normativa emergenziale COVID invocati dal Concessionario, emerge che la notifica del primo atto presupposto si è perfezionata per compiuta giacenza il 14 aprile
2022 e quindi oltre la scadenza del termine prorogato dal 31 dicembre 2021 al 26 marzo 2022; a maggior ragione oltre i termini è avvenuta la notifica del successivo accertamento (4 giugno 2024).
Ne consegue che la prescrizione quinquennale si è maturata.
Per completezza non può nemmeno condividersi la tesi della resistente circa la sanatoria prodotta dalla presentazione dell'impugnativa rispetto (alla non provata notifica) del pignoramento al contribuente, considerata la peculiarità afflittiva della procedura ex art. ex art. 72 Bis dpr 602/1973.
Stante l'affidamento totale delle attività di accertamento e riscossione da parte del Comune di Nola alla
PUBLISERVIZI S.r.l., va estromesso dal giudizio l'Ente locale.
Il ricorso va in definitiva accolto.
Quanto al regime delle spese di giudizio esse seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per sopravvenuta prescrizione del credito Tari 2016, condanna Publiservizi srl al pagamento delle sspese di lite a favore del procuratore antistatario del ricorrente nella misura di euro
300,00 oltre accessori di legge e rimborso Cut. Compensa le spese fra Comune di Nola e le altre parti.