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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 08/11/2024, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 706/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 706/2024 promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
nato a [...], il 1° gennaio 1964, C.F. e Controparte_2 C.F._1 a Ortisei (BZ), il 12 gennaio 1959, C.F. e Parte_1 C.F._2 iuseppe, NG SC, CC Vito
- parte ricorrente - nei confronti di
Controparte_3
[...] P.IVA_2 lo St (Proc. dott. Pistilli Nicola);
- parte resistente -
Conclusioni di parte ricorrente
“- in via principale, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui in narrativa, la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia del Provvedimento e di tutti i connessi atti emanati dal , della – Diparti- Controparte_3 Controparte_3 mento dell' ei prod confronti di Controparte_4Contropart
nonché dei Sigg.ri e , e qui tutti impugnati (ivi incluso il Verbale Controparte_2 Parte_1 testazione Ammi 0 icembre 2023), nonché di ogni ulteriore atto antecedente, consequenziale, presupposto o comunque connesso;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda proposta in via principale, ridurre l'entità della sanzione in misura pari al minimo edittale (Euro 30.000) ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, condannare il Controparte_5 (ICQRF) al pagamento delle spese di lite, diritti e
[...]
Conclusioni di parte resistente
“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, rigettata ogni contraria deduzione, richiesta, conclusione, eccezione e istanza, anche istruttoria, respingere le domande di controparte in quanto inammissibili e infondate. Con vittoria di spese e competenze”.
1 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
1.1 Con ordinanza-ingiunzione n. 133/2024, emessa l'08.03.2024, il
[...]
Controparte_5 CP_3 Controparte_3 sanzionato i ricorrenti e quali coautori dell'illecito e, in solido, Parte_2 Parte_1 CP_1
per la violazione d), ondannandoli ai sensi dell'art. 10, co.
[...] 2021, al pagamento della sanzione pecuniaria di € 35.964,19.
In particolare, quanto al rapporto con l' il Ministero ha rilevato che: Parte_3
- i rapporti commerciali tra le due imprese ( , quale acquirente del latte crudo, e , quale CP_1 Parte_3 venditrice) erano regolati da un contratto di s strazione con validità annuale, rinnova mente, salvo disdetta, in cui il prezzo del latte era determinato in base ad indici variabili;
- con lettera del 31.01.2023 aveva proposto a la sospensione per il I° semestre 2023 del criterio CP_1 Parte_3 di indicizzazione e l'applicazione di prezzi base differenti;
- con lettera del 02.05.2023, sottoscritta da , aveva comunicato a la modifica Parte_1 CP_1 Parte_3 delle condizioni indicate nella lettera del 31. e di un sistema di in e dei prezzi con effetto retroattivo a partire da aprile 2023 prevedendo, di fatto, un prezzo inferiore rispetto a quello precedentemente fissato per il trimestre aprile – giugno 2023;
- nonostante la mancata accettazione delle nuove condizioni da parte di , ha applicato Parte_3 CP_1 unilateralmente e retroattivamente il nuovo sistema di prezzi dal 1° aprile 2023;
- la condotta di integra l'illecito di cui all'art. 4 co. 1 lett. d) D. Lgs. n. 198/2021 che sanziona “la modifica CP_1 unilaterale, da parte dell'acquirente o del fornitore, delle condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari relative alla frequenza, al metodo, al luogo, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna dei prodotti, alle norme di qualità, ai termini di pagamento o ai prezzi oppure relative alla prestazione di servizi accessori rispetto alla cessione dei prodotti”.
1.2. Con ricorso ex art. 6 D. Lgs. n. 150/2011, e , in solido con ai Parte_2 Parte_1 CP_1 sensi dell'art. 6 L. n. 689/1981, hanno chiesto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 133/2024 per le seguenti ragioni:
a) non ha imposto a una modifica unilaterale degli accordi assunti, in quanto, con la CP_1 Parte_3 lettera del gennaio 2023, per il primo semestre 2023, non era stato fissato un prezzo invariabile per la cessione del latte, bensì era stato previsto l'obbligo delle parti di procedere a un adeguamento entro il mese di aprile 2023. Di conseguenza, poiché il costo delle materie prime aveva subito una drastica diminuzione, nel maggio 2023, – dopo aver incontrato le associazioni di categoria e le CP_1 organizzazioni dei produttori – a oposto l'introduzione di un meccanismo di indicizzazione del prezzo del latte in linea con le condizioni di mercato.
Tale modifica è stata accettata per fatti concludenti da la quale ha consentito il ritiro del latte Parte_3 ai prezzi modificati senza nulla contestare.
b) Durante l'esecuzione del contratto, ha tenuto un comportamento conforme ai principi di buona CP_1 fede e correttezza in quanto avrebb vocato degli incontri con le associazioni di categoria al fine di definire il prezzo del latte crudo, (ii) rivisto in aumento il prezzo in base alle oscillazioni di mercato, (iii) sospeso l'applicazione di penali applicabili in caso di mancato raggiungimento delle quantità minime, (iv) anticipato il pagamento di fatture o rateizzato gli addebiti;
c) la sanzione irrogata è illegittima in quanto non ha conseguito alcun indebito beneficio e CP_1 [...]
non ha subito alcun danno ingiust o che nel secondo semestre del 2023 Pt_3 CP_1 posto a un prezzo di acquisto più alto rispetto a quello che sareb ato Parte_3 dall'applicazione dell'indice contrattuale, per un extra profitto di € 90.539,17.
1.3. Il si è costituito tempestivamente in giudizio chiedendo il rigetto delle domande Controparte_3 formu rticolare, il resistente ha dedotto l'infondatezza del ricorso di in quanto: CP_1
2 − dallo stesso atto introduttivo di controparte risulta che, con la lettera del 02.05.2023, ha CP_1 modificato, anche retroattivamente, i criteri di determinazione del prezzo, in violazione dell' . 2 d.lgs. 198/2021 che impone la forma scritta ai contratti di cessione di prodotti agricoli/alimentari;
− le vicende che hanno interessato il mercato non giustificano la modifica unilaterale delle pattuizioni intervenute nel gennaio 2023;
− il richiamo al canone di buona fede nell'esecuzione del rapporto contrattuale è irrilevante ai fini dell'accertamento della condotta illecita, così come sanzionata dall'art. 4, d. lgs. 198/2021;
− la sanzione è stata determinata applicando l'art. 10 co. 4 D.lgs. 198/2021, ovvero sulla base della differenza tra il prezzo effettivamente praticato alle cessioni di latte nel periodo considerato (aprile – giugno 2023) e quello inizialmente concordato tra le parti, pari a € 32.560,49.
1.4. All'udienza dell'11.07.2024 le parti hanno insistito come in atti e la causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
1.5. All'udienza dell'08.11.2024, previa discussione delle parti, la Giudice ha dato lettura del dispositivo riservando il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni.
2. Sulla condotta di . CP_1
2.1. Con l'ordinanza ingiunzione n. 133/2024 il ha ingiunto a e ad Controparte_3 Parte_2 Controparte
in solido con i di € 35.964, ione Parte_4 gata per la viol t. 4 co. 1 lett. d) del D. Lgs. n. 198/2021 che prevede che “Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti di cessione, sono vietate le seguenti pratiche commerciali sleali:
[…] d) la modifica unilaterale, da parte dell'acquirente o del fornitore, delle condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari relative alla frequenza, al metodo, al luogo, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna dei prodotti, alle norme di qualità, ai termini di pagamento o ai prezzi oppure relative alla prestazione di servizi accessori rispetto alla cessione dei prodotti”.
Ai fini della decisione, giova premettere che il D. Lgs. n. 198/2021 dà attuazione alla Direttiva UE 2019/633 del 17.04.2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. La normativa europea si prefigge lo scopo di assicurare una tutela minima al contraente più debole, nella consapevolezza che nella filiera agroalimentare sono comuni squilibri considerevoli nel potere contrattuale tra fornitori e acquirenti che possono concretizzarsi in “pratiche commerciali sleali nel momento in cui partner commerciali più grandi e potenti cerchino di imporre determinate pratiche o accordi contrattuali a proprio vantaggio relativamente a un'operazione di vendita” con la precisazione che “Alcune pratiche potrebbero essere manifestatamente sleali anche quando entrambe le parti le accettano” (considerato n. 1 della direttiva).
Ciò premesso, la direttiva evidenzia la necessità di vietare le modifiche unilaterali e retroattive alle condizioni pattuite con l'accordo di fornitura (considerato n. 16), di consentire a fornitori e acquirenti di negoziare liberamente le operazioni di vendita, compresi i prezzi (considerato n. 22) e di consentire ai fornitori di ottenere la conferma in forma scritta delle condizioni concordate con riferimento al contratto di fornitura (considerato n. 22).
L'art. 3 della Direttiva impone quindi agli Stati membri di adottare disposizioni aventi carattere imperativo al fine di vietare pratiche commerciali sleali tra le quali:
− la modifica unilaterale delle condizioni dell'accordo di fornitura di prodotti agricoli e alimentari relative alla frequenza, al metodo, al luogo, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna dei prodotti agricoli e alimentari, alle norme di qualità, ai termini di pagamento o ai prezzi (lett. c);
− il rifiuto dell'acquirente di confermare per iscritto le condizioni di un accordo di fornitura tra l'acquirente e il fornitore per il quale quest'ultimo abbia richiesto una conferma scritta (lett. f).
Detti precetti sono stati recepiti dal legislatore italiano nel D. Lgs. n. 198/2021 che “reca disposizioni per la disciplina delle relazioni commerciali e per il contrasto delle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, definendo le pratiche commerciali vietate in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza ed imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte […]” (art. 1 co. 1). Per la decisione della controversia in esame vengono in rilievo, in particolare, le seguenti disposizioni:
3 • l'art. 1 co. 4 che stabilisce che “Le previsioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 del presente decreto costituiscono norme imperative e prevalgono sulle eventuali discipline di settore con esse contrastanti, qualunque sia la legge applicabile al contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari. È nulla qualunque pattuizione o clausola contrattuale contraria alle predette disposizioni. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.”;
• l'art. 4 co. 1 lett. d che nelle relazioni commerciali tra operatori commerciali, compresi i contratti di cessione, vieta la pratica commerciale sleale che si concretizza nella “modifica unilaterale, da parte dell'acquirente o del fornitore, delle condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari relative alla frequenza, al metodo, al luogo, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna dei prodotti, alle norme di qualità, ai termini di pagamento o ai prezzi oppure relative alla prestazione di servizi accessori rispetto alla cessione dei prodotti”;
• l'art. 3 che, nel regolare i principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione, prevede che essi “sono conclusi obbligatoriamente mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti ed indicano la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto, le modalità di consegna e di pagamento” (co. 2) e che “L'obbligo della forma scritta può essere assolto con le seguenti forme equipollenti, a condizione che gli elementi contrattuali di cui ai commi 1 e 2 siano concordati tra acquirente e fornitore mediante un accordo quadro: documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti” (co. 3).
2.2. Ebbene, nel caso di specie, i rapporti commerciali tra e erano regolati da un accordo CP_1 Parte_3 quadro stipulato il 22.10.2020 (doc. 1), rinnovabile tacita i a no, che prevedeva un prezzo variabile, determinato all'Allegato 1, in base a indici ancorati all'andamento del prezzo del latte in Europa e del stagionatura 9 mesi. Inoltre, le parti avevano pattuito di “incontrarsi al bisogno e comunque con cadenza Parte_5 estrale per garantire la corretta corrispondenza dell'Indice Contrattuale ai valori di riferimento del mercato e introdurre tempestivamente le relative modifiche per riallineare il prezzo ai valori riconosciuti del mercato di riferimento (formaggi freschi, molli, latte alimentare)” (art. 3).
Con lettera del 31.01.2023 facendo “seguito alle intese verbali raggiunte durante gli incontri con le organizzazioni CP_1 sindacali oltre ai gruppi/cooperative nostri fornitori latte, tenutisi nelle precedenti settimane” ha proposto ai fornitori, tra i quali
, la sospensione dell'indice contrattuale per il primo semestre del 2023 e l'applicazione di un prezzo di Parte_3 orativo (doc. 5). Controparte Con successiva lettera del 02.05.2023, ha proposto una modifica delle condizioni indicate nella missiva del 31.01.2023 prevedendo la variazione del valore base e l'eliminazione dei limiti di fluttuazione del sostituendo l'Allegato 1 dell'accordo quadro con l'Allegato 1bis. La circostanza che detta Parte_6 comunicazione non sia stata proceduta da alcuna negoziazione tra le parti trova un riscontro inequivocabile nelle espressioni utilizzate da , mancando infatti il riferimento ad un'intesa con i fornitori: “Nelle corse settimane CP_1 abbiamo avuto modo di evi in più occasioni come il contesto di riferimento del settore lattiero caseario sia profondamente mutato […]. In un contesto così incerto, riteniamo che ripristinare un sistema di indicizzazione sia la modalità più coerente […]. Per questo motivo, a partire dal mese di aprile c.a., proponiamo di applicare un meccanismo di indicizzazione simile a quello già previsto nell'Allegato1 del Contratto, introducendo modifiche migliorative rispetto alle condizioni precedenti […]. Per quanto sopra, l'Allegato 1 verrà sostituito dall'Allegato 1bis […]. In caso di accordo, Vi chiediamo di restituirci la presente comunicazione sottoscritta per accettazione” (doc. 6).
La clausola di revisione prevista dall'art.
3.2 del contratto quadro impone alle parti l'obbligo di incontrarsi con una certa frequenza per introdurre le modifiche rese necessarie dall'andamento del mercato. È indubbio, tuttavia, che la modifica del prezzo, quale elemento essenziale del contratto, debba essere oggetto di accordo tra le parti in applicazione dell'art. 1321 c.c. e del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c. L'eventuale illegittimo rifiuto del fornitore di rinegoziare il prezzo può, al più, integrare un inadempimento contrattuale che non giustifica la modifica unilaterale delle pattuizioni contrattuali da parte di . CP_1
Inoltre, il fatto che non abbia sollevato alcuna contestazione, consentendo il ritiro del latte ai prezzi Parte_3 previsti nella lettera di maggio 2023, non esclude l'illegittimità della condotta di che – correttamente – è CP_1 stata sanzionata ai sensi dell'art. 4 co. 1 lett. d D. Lgs. n. 198/2021. La nor taliana va infatti letta ed interpretata alla luce della direttiva europea che ha inteso qualificare talune pratiche come sleali anche se accettate dalle parti (considerato n. 1 della direttiva).
non solo ha applicato, in assenza della accettazione del fornitore, un importo difforme da quello CP_1 ente pattuito ma ha imposto tale modifica con efficacia retroattiva dal 1° aprile 2023. Tale agire si pone certamente in aperto contrasto con l'art. 3 co. 1 in forza del quale il contratto di cessione deve essere stipulato prima della consegna dei prodotti e deve rivestire la forma scritta ad substantiam quanto agli elementi essenziali. 4 Giova ricordare che l'art. 3 è norma imperativa, non derogabile dalle parti, pertanto, non è ammissibile una modifica contrattuale successiva all'erogazione della prestazione né la volontà di modificare il contratto può essere manifestata mediante condotte esecutive della prestazione contrattuale, quantomeno per ciò che attiene
“alla frequenza, al metodo, al luogo, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna dei prodotti, alle norme di qualità, ai termini di pagamento o ai prezzi oppure relative alla prestazione di servizi accessori rispetto alla cessione dei prodotti”.
Si osserva, infine, che – diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti –nel caso di specie il requisito della forma scritta non può ritenersi integrato dai documenti di trasporto e dalle fatture emessa dal fornitore.
L'art. 3 co. 2 D. Lgs. n. 198/2021 prevede infatti che l'obbligo della forma scritta può essere assolto con forme equipollenti, a condizione che gli elementi contrattuali essenziali siano stati concordati tra acquirente e fornitore mediante un accordo quadro. Ebbene, nel caso di specie, i criteri di determinazione del prezzo erano stati pattuiti dalle parti e trasfusi nell'Allegato 1 del contratto quadro del 22.10.2020, sennonché con la lettera del 02.05.2023
ha provveduto unilateralmente a sostituire detto allegato con l'Allegato 1bis che non è mai stato accettato CP_1 per iscritto da , come riconosciuto anche dai ricorrenti. La mancanza di accordo scritto con riferimento Parte_3 all'Allegato 1b indi inconferente il richiamo all'art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 198/2021.
2.3. Nell'accertamento della violazione contestata ai ricorrenti non assume rilievo la circostanza che CP_1 durante l'esecuzione del contratto abbia tenuto una condotta conforme ai principi di correttezza e buona tratta, infatti, di regole di comportamento - espressione del dovere costituzionale di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost. - alle quali ciascuna parte contrattuale deve necessariamente attenersi come previsto anche dall'art. 1375 c.c. e dall'art. 3 co. 1 del D. Lgs. n. 198/2021. La valutazione della correttezza e della buona fede assume quindi rilievo esclusivamente nel rapporto privatistico esistente tra fornitore e acquirente.
Si osserva inoltre che l'art. 4 del D. Lgs. n. 198/2021 non prevede alcuna causa di esclusione della responsabilità in ragione delle modalità di svolgimento del rapporto contrattuale tra le parti;
pertanto, la circostanza che CP_1 abbia tenuto negli anni una condotta corretta nei confronti dei propri fornitori non consente di escludere o attenuare la responsabilità della stessa in caso di accertamento di una condotta commerciale sleale.
2.4. Devono ritenersi tardive le ulteriori contestazioni concernente il difetto di istruttoria e la violazione del diritto di difesa, essendo state prospettate per la prima volta nella memoria autorizzata depositata il 27.09.2024.
3. Sulla quantificazione della sanzione.
I ricorrenti lamentano l'illegittimità della sanzione irrogata in quanto non ha conseguito alcun indebito CP_1 beneficio e non ha subito alcun danno ingiusto atteso che ondo semestre del 2023 ha Parte_3 CP_1 corrisposto un prezzo di acquisto più alto rispetto a quello che sarebbe derivato dall'a ne Parte_3 dell'indice contrattuale, per un extra importo pari a € 90.539,17.
La contestazione in oggetto è priva di fondamento.
L'art. 10 co. 4 del D. Lgs. n. 198/2021 dispone che “Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f), h), i) e j) si applica all'acquirente una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione nonché all'entità del danno provocato all'altro contraente. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 30.000 euro.”
Nel caso in esame, l' ha correttamente applicato la disposizione citata in quanto dal tenore letterale CP_4 della documentazione e, in particolare, dell'ordinanza ingiunzione n. 133/2024 si evince che la violazione dell'art. 4 co. 1 lett d) del D. Lgs. n. 198/2021 è stata contestata con riferimento alla condotta di incidente sul CP_1 periodo aprile – giugno 2023. Ne consegue che la sanzione dev'esse commisurata alla luce dei danni cagionati e dei profitti ricevuti in detto lasso di tempo e non con riferimento all'intero secondo semestre del 2023.
La sanzione di € 32.560,49 è stata quindi correttamente parametrata al danno sofferto da nel trimestre Parte_3 aprile - giugno 2023, pari alla differenza tra il prezzo inizialmente concordato tra le favorevole al fornitore, e il prezzo inferiore praticato da nel periodo in esame. CP_1
5
4. Sulle spese di lite.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite vengono poste integralmente a carico di parte ricorrente e liquidate applicando i valori medi previsti dal DM n. 14/2022 per le fasi di studio, introduttiva e conclusionale (scaglione € 26.000,00 – 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n. 133/2024 del 08.03.2024;
2) condanna i ricorrenti a rimborsare al resistente le spese di lite che liquida in € 5.810,00 per onorari, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Lodi, 11 novembre 2024
La Giudice dott.ssa Grazia C. Roca
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 706/2024 promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
nato a [...], il 1° gennaio 1964, C.F. e Controparte_2 C.F._1 a Ortisei (BZ), il 12 gennaio 1959, C.F. e Parte_1 C.F._2 iuseppe, NG SC, CC Vito
- parte ricorrente - nei confronti di
Controparte_3
[...] P.IVA_2 lo St (Proc. dott. Pistilli Nicola);
- parte resistente -
Conclusioni di parte ricorrente
“- in via principale, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui in narrativa, la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia del Provvedimento e di tutti i connessi atti emanati dal , della – Diparti- Controparte_3 Controparte_3 mento dell' ei prod confronti di Controparte_4Contropart
nonché dei Sigg.ri e , e qui tutti impugnati (ivi incluso il Verbale Controparte_2 Parte_1 testazione Ammi 0 icembre 2023), nonché di ogni ulteriore atto antecedente, consequenziale, presupposto o comunque connesso;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda proposta in via principale, ridurre l'entità della sanzione in misura pari al minimo edittale (Euro 30.000) ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, condannare il Controparte_5 (ICQRF) al pagamento delle spese di lite, diritti e
[...]
Conclusioni di parte resistente
“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, rigettata ogni contraria deduzione, richiesta, conclusione, eccezione e istanza, anche istruttoria, respingere le domande di controparte in quanto inammissibili e infondate. Con vittoria di spese e competenze”.
1 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
1.1 Con ordinanza-ingiunzione n. 133/2024, emessa l'08.03.2024, il
[...]
Controparte_5 CP_3 Controparte_3 sanzionato i ricorrenti e quali coautori dell'illecito e, in solido, Parte_2 Parte_1 CP_1
per la violazione d), ondannandoli ai sensi dell'art. 10, co.
[...] 2021, al pagamento della sanzione pecuniaria di € 35.964,19.
In particolare, quanto al rapporto con l' il Ministero ha rilevato che: Parte_3
- i rapporti commerciali tra le due imprese ( , quale acquirente del latte crudo, e , quale CP_1 Parte_3 venditrice) erano regolati da un contratto di s strazione con validità annuale, rinnova mente, salvo disdetta, in cui il prezzo del latte era determinato in base ad indici variabili;
- con lettera del 31.01.2023 aveva proposto a la sospensione per il I° semestre 2023 del criterio CP_1 Parte_3 di indicizzazione e l'applicazione di prezzi base differenti;
- con lettera del 02.05.2023, sottoscritta da , aveva comunicato a la modifica Parte_1 CP_1 Parte_3 delle condizioni indicate nella lettera del 31. e di un sistema di in e dei prezzi con effetto retroattivo a partire da aprile 2023 prevedendo, di fatto, un prezzo inferiore rispetto a quello precedentemente fissato per il trimestre aprile – giugno 2023;
- nonostante la mancata accettazione delle nuove condizioni da parte di , ha applicato Parte_3 CP_1 unilateralmente e retroattivamente il nuovo sistema di prezzi dal 1° aprile 2023;
- la condotta di integra l'illecito di cui all'art. 4 co. 1 lett. d) D. Lgs. n. 198/2021 che sanziona “la modifica CP_1 unilaterale, da parte dell'acquirente o del fornitore, delle condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari relative alla frequenza, al metodo, al luogo, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna dei prodotti, alle norme di qualità, ai termini di pagamento o ai prezzi oppure relative alla prestazione di servizi accessori rispetto alla cessione dei prodotti”.
1.2. Con ricorso ex art. 6 D. Lgs. n. 150/2011, e , in solido con ai Parte_2 Parte_1 CP_1 sensi dell'art. 6 L. n. 689/1981, hanno chiesto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 133/2024 per le seguenti ragioni:
a) non ha imposto a una modifica unilaterale degli accordi assunti, in quanto, con la CP_1 Parte_3 lettera del gennaio 2023, per il primo semestre 2023, non era stato fissato un prezzo invariabile per la cessione del latte, bensì era stato previsto l'obbligo delle parti di procedere a un adeguamento entro il mese di aprile 2023. Di conseguenza, poiché il costo delle materie prime aveva subito una drastica diminuzione, nel maggio 2023, – dopo aver incontrato le associazioni di categoria e le CP_1 organizzazioni dei produttori – a oposto l'introduzione di un meccanismo di indicizzazione del prezzo del latte in linea con le condizioni di mercato.
Tale modifica è stata accettata per fatti concludenti da la quale ha consentito il ritiro del latte Parte_3 ai prezzi modificati senza nulla contestare.
b) Durante l'esecuzione del contratto, ha tenuto un comportamento conforme ai principi di buona CP_1 fede e correttezza in quanto avrebb vocato degli incontri con le associazioni di categoria al fine di definire il prezzo del latte crudo, (ii) rivisto in aumento il prezzo in base alle oscillazioni di mercato, (iii) sospeso l'applicazione di penali applicabili in caso di mancato raggiungimento delle quantità minime, (iv) anticipato il pagamento di fatture o rateizzato gli addebiti;
c) la sanzione irrogata è illegittima in quanto non ha conseguito alcun indebito beneficio e CP_1 [...]
non ha subito alcun danno ingiust o che nel secondo semestre del 2023 Pt_3 CP_1 posto a un prezzo di acquisto più alto rispetto a quello che sareb ato Parte_3 dall'applicazione dell'indice contrattuale, per un extra profitto di € 90.539,17.
1.3. Il si è costituito tempestivamente in giudizio chiedendo il rigetto delle domande Controparte_3 formu rticolare, il resistente ha dedotto l'infondatezza del ricorso di in quanto: CP_1
2 − dallo stesso atto introduttivo di controparte risulta che, con la lettera del 02.05.2023, ha CP_1 modificato, anche retroattivamente, i criteri di determinazione del prezzo, in violazione dell' . 2 d.lgs. 198/2021 che impone la forma scritta ai contratti di cessione di prodotti agricoli/alimentari;
− le vicende che hanno interessato il mercato non giustificano la modifica unilaterale delle pattuizioni intervenute nel gennaio 2023;
− il richiamo al canone di buona fede nell'esecuzione del rapporto contrattuale è irrilevante ai fini dell'accertamento della condotta illecita, così come sanzionata dall'art. 4, d. lgs. 198/2021;
− la sanzione è stata determinata applicando l'art. 10 co. 4 D.lgs. 198/2021, ovvero sulla base della differenza tra il prezzo effettivamente praticato alle cessioni di latte nel periodo considerato (aprile – giugno 2023) e quello inizialmente concordato tra le parti, pari a € 32.560,49.
1.4. All'udienza dell'11.07.2024 le parti hanno insistito come in atti e la causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
1.5. All'udienza dell'08.11.2024, previa discussione delle parti, la Giudice ha dato lettura del dispositivo riservando il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni.
2. Sulla condotta di . CP_1
2.1. Con l'ordinanza ingiunzione n. 133/2024 il ha ingiunto a e ad Controparte_3 Parte_2 Controparte
in solido con i di € 35.964, ione Parte_4 gata per la viol t. 4 co. 1 lett. d) del D. Lgs. n. 198/2021 che prevede che “Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti di cessione, sono vietate le seguenti pratiche commerciali sleali:
[…] d) la modifica unilaterale, da parte dell'acquirente o del fornitore, delle condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari relative alla frequenza, al metodo, al luogo, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna dei prodotti, alle norme di qualità, ai termini di pagamento o ai prezzi oppure relative alla prestazione di servizi accessori rispetto alla cessione dei prodotti”.
Ai fini della decisione, giova premettere che il D. Lgs. n. 198/2021 dà attuazione alla Direttiva UE 2019/633 del 17.04.2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. La normativa europea si prefigge lo scopo di assicurare una tutela minima al contraente più debole, nella consapevolezza che nella filiera agroalimentare sono comuni squilibri considerevoli nel potere contrattuale tra fornitori e acquirenti che possono concretizzarsi in “pratiche commerciali sleali nel momento in cui partner commerciali più grandi e potenti cerchino di imporre determinate pratiche o accordi contrattuali a proprio vantaggio relativamente a un'operazione di vendita” con la precisazione che “Alcune pratiche potrebbero essere manifestatamente sleali anche quando entrambe le parti le accettano” (considerato n. 1 della direttiva).
Ciò premesso, la direttiva evidenzia la necessità di vietare le modifiche unilaterali e retroattive alle condizioni pattuite con l'accordo di fornitura (considerato n. 16), di consentire a fornitori e acquirenti di negoziare liberamente le operazioni di vendita, compresi i prezzi (considerato n. 22) e di consentire ai fornitori di ottenere la conferma in forma scritta delle condizioni concordate con riferimento al contratto di fornitura (considerato n. 22).
L'art. 3 della Direttiva impone quindi agli Stati membri di adottare disposizioni aventi carattere imperativo al fine di vietare pratiche commerciali sleali tra le quali:
− la modifica unilaterale delle condizioni dell'accordo di fornitura di prodotti agricoli e alimentari relative alla frequenza, al metodo, al luogo, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna dei prodotti agricoli e alimentari, alle norme di qualità, ai termini di pagamento o ai prezzi (lett. c);
− il rifiuto dell'acquirente di confermare per iscritto le condizioni di un accordo di fornitura tra l'acquirente e il fornitore per il quale quest'ultimo abbia richiesto una conferma scritta (lett. f).
Detti precetti sono stati recepiti dal legislatore italiano nel D. Lgs. n. 198/2021 che “reca disposizioni per la disciplina delle relazioni commerciali e per il contrasto delle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, definendo le pratiche commerciali vietate in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza ed imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte […]” (art. 1 co. 1). Per la decisione della controversia in esame vengono in rilievo, in particolare, le seguenti disposizioni:
3 • l'art. 1 co. 4 che stabilisce che “Le previsioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 del presente decreto costituiscono norme imperative e prevalgono sulle eventuali discipline di settore con esse contrastanti, qualunque sia la legge applicabile al contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari. È nulla qualunque pattuizione o clausola contrattuale contraria alle predette disposizioni. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.”;
• l'art. 4 co. 1 lett. d che nelle relazioni commerciali tra operatori commerciali, compresi i contratti di cessione, vieta la pratica commerciale sleale che si concretizza nella “modifica unilaterale, da parte dell'acquirente o del fornitore, delle condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari relative alla frequenza, al metodo, al luogo, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna dei prodotti, alle norme di qualità, ai termini di pagamento o ai prezzi oppure relative alla prestazione di servizi accessori rispetto alla cessione dei prodotti”;
• l'art. 3 che, nel regolare i principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione, prevede che essi “sono conclusi obbligatoriamente mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti ed indicano la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto, le modalità di consegna e di pagamento” (co. 2) e che “L'obbligo della forma scritta può essere assolto con le seguenti forme equipollenti, a condizione che gli elementi contrattuali di cui ai commi 1 e 2 siano concordati tra acquirente e fornitore mediante un accordo quadro: documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti” (co. 3).
2.2. Ebbene, nel caso di specie, i rapporti commerciali tra e erano regolati da un accordo CP_1 Parte_3 quadro stipulato il 22.10.2020 (doc. 1), rinnovabile tacita i a no, che prevedeva un prezzo variabile, determinato all'Allegato 1, in base a indici ancorati all'andamento del prezzo del latte in Europa e del stagionatura 9 mesi. Inoltre, le parti avevano pattuito di “incontrarsi al bisogno e comunque con cadenza Parte_5 estrale per garantire la corretta corrispondenza dell'Indice Contrattuale ai valori di riferimento del mercato e introdurre tempestivamente le relative modifiche per riallineare il prezzo ai valori riconosciuti del mercato di riferimento (formaggi freschi, molli, latte alimentare)” (art. 3).
Con lettera del 31.01.2023 facendo “seguito alle intese verbali raggiunte durante gli incontri con le organizzazioni CP_1 sindacali oltre ai gruppi/cooperative nostri fornitori latte, tenutisi nelle precedenti settimane” ha proposto ai fornitori, tra i quali
, la sospensione dell'indice contrattuale per il primo semestre del 2023 e l'applicazione di un prezzo di Parte_3 orativo (doc. 5). Controparte Con successiva lettera del 02.05.2023, ha proposto una modifica delle condizioni indicate nella missiva del 31.01.2023 prevedendo la variazione del valore base e l'eliminazione dei limiti di fluttuazione del sostituendo l'Allegato 1 dell'accordo quadro con l'Allegato 1bis. La circostanza che detta Parte_6 comunicazione non sia stata proceduta da alcuna negoziazione tra le parti trova un riscontro inequivocabile nelle espressioni utilizzate da , mancando infatti il riferimento ad un'intesa con i fornitori: “Nelle corse settimane CP_1 abbiamo avuto modo di evi in più occasioni come il contesto di riferimento del settore lattiero caseario sia profondamente mutato […]. In un contesto così incerto, riteniamo che ripristinare un sistema di indicizzazione sia la modalità più coerente […]. Per questo motivo, a partire dal mese di aprile c.a., proponiamo di applicare un meccanismo di indicizzazione simile a quello già previsto nell'Allegato1 del Contratto, introducendo modifiche migliorative rispetto alle condizioni precedenti […]. Per quanto sopra, l'Allegato 1 verrà sostituito dall'Allegato 1bis […]. In caso di accordo, Vi chiediamo di restituirci la presente comunicazione sottoscritta per accettazione” (doc. 6).
La clausola di revisione prevista dall'art.
3.2 del contratto quadro impone alle parti l'obbligo di incontrarsi con una certa frequenza per introdurre le modifiche rese necessarie dall'andamento del mercato. È indubbio, tuttavia, che la modifica del prezzo, quale elemento essenziale del contratto, debba essere oggetto di accordo tra le parti in applicazione dell'art. 1321 c.c. e del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c. L'eventuale illegittimo rifiuto del fornitore di rinegoziare il prezzo può, al più, integrare un inadempimento contrattuale che non giustifica la modifica unilaterale delle pattuizioni contrattuali da parte di . CP_1
Inoltre, il fatto che non abbia sollevato alcuna contestazione, consentendo il ritiro del latte ai prezzi Parte_3 previsti nella lettera di maggio 2023, non esclude l'illegittimità della condotta di che – correttamente – è CP_1 stata sanzionata ai sensi dell'art. 4 co. 1 lett. d D. Lgs. n. 198/2021. La nor taliana va infatti letta ed interpretata alla luce della direttiva europea che ha inteso qualificare talune pratiche come sleali anche se accettate dalle parti (considerato n. 1 della direttiva).
non solo ha applicato, in assenza della accettazione del fornitore, un importo difforme da quello CP_1 ente pattuito ma ha imposto tale modifica con efficacia retroattiva dal 1° aprile 2023. Tale agire si pone certamente in aperto contrasto con l'art. 3 co. 1 in forza del quale il contratto di cessione deve essere stipulato prima della consegna dei prodotti e deve rivestire la forma scritta ad substantiam quanto agli elementi essenziali. 4 Giova ricordare che l'art. 3 è norma imperativa, non derogabile dalle parti, pertanto, non è ammissibile una modifica contrattuale successiva all'erogazione della prestazione né la volontà di modificare il contratto può essere manifestata mediante condotte esecutive della prestazione contrattuale, quantomeno per ciò che attiene
“alla frequenza, al metodo, al luogo, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna dei prodotti, alle norme di qualità, ai termini di pagamento o ai prezzi oppure relative alla prestazione di servizi accessori rispetto alla cessione dei prodotti”.
Si osserva, infine, che – diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti –nel caso di specie il requisito della forma scritta non può ritenersi integrato dai documenti di trasporto e dalle fatture emessa dal fornitore.
L'art. 3 co. 2 D. Lgs. n. 198/2021 prevede infatti che l'obbligo della forma scritta può essere assolto con forme equipollenti, a condizione che gli elementi contrattuali essenziali siano stati concordati tra acquirente e fornitore mediante un accordo quadro. Ebbene, nel caso di specie, i criteri di determinazione del prezzo erano stati pattuiti dalle parti e trasfusi nell'Allegato 1 del contratto quadro del 22.10.2020, sennonché con la lettera del 02.05.2023
ha provveduto unilateralmente a sostituire detto allegato con l'Allegato 1bis che non è mai stato accettato CP_1 per iscritto da , come riconosciuto anche dai ricorrenti. La mancanza di accordo scritto con riferimento Parte_3 all'Allegato 1b indi inconferente il richiamo all'art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 198/2021.
2.3. Nell'accertamento della violazione contestata ai ricorrenti non assume rilievo la circostanza che CP_1 durante l'esecuzione del contratto abbia tenuto una condotta conforme ai principi di correttezza e buona tratta, infatti, di regole di comportamento - espressione del dovere costituzionale di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost. - alle quali ciascuna parte contrattuale deve necessariamente attenersi come previsto anche dall'art. 1375 c.c. e dall'art. 3 co. 1 del D. Lgs. n. 198/2021. La valutazione della correttezza e della buona fede assume quindi rilievo esclusivamente nel rapporto privatistico esistente tra fornitore e acquirente.
Si osserva inoltre che l'art. 4 del D. Lgs. n. 198/2021 non prevede alcuna causa di esclusione della responsabilità in ragione delle modalità di svolgimento del rapporto contrattuale tra le parti;
pertanto, la circostanza che CP_1 abbia tenuto negli anni una condotta corretta nei confronti dei propri fornitori non consente di escludere o attenuare la responsabilità della stessa in caso di accertamento di una condotta commerciale sleale.
2.4. Devono ritenersi tardive le ulteriori contestazioni concernente il difetto di istruttoria e la violazione del diritto di difesa, essendo state prospettate per la prima volta nella memoria autorizzata depositata il 27.09.2024.
3. Sulla quantificazione della sanzione.
I ricorrenti lamentano l'illegittimità della sanzione irrogata in quanto non ha conseguito alcun indebito CP_1 beneficio e non ha subito alcun danno ingiusto atteso che ondo semestre del 2023 ha Parte_3 CP_1 corrisposto un prezzo di acquisto più alto rispetto a quello che sarebbe derivato dall'a ne Parte_3 dell'indice contrattuale, per un extra importo pari a € 90.539,17.
La contestazione in oggetto è priva di fondamento.
L'art. 10 co. 4 del D. Lgs. n. 198/2021 dispone che “Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f), h), i) e j) si applica all'acquirente una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione nonché all'entità del danno provocato all'altro contraente. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 30.000 euro.”
Nel caso in esame, l' ha correttamente applicato la disposizione citata in quanto dal tenore letterale CP_4 della documentazione e, in particolare, dell'ordinanza ingiunzione n. 133/2024 si evince che la violazione dell'art. 4 co. 1 lett d) del D. Lgs. n. 198/2021 è stata contestata con riferimento alla condotta di incidente sul CP_1 periodo aprile – giugno 2023. Ne consegue che la sanzione dev'esse commisurata alla luce dei danni cagionati e dei profitti ricevuti in detto lasso di tempo e non con riferimento all'intero secondo semestre del 2023.
La sanzione di € 32.560,49 è stata quindi correttamente parametrata al danno sofferto da nel trimestre Parte_3 aprile - giugno 2023, pari alla differenza tra il prezzo inizialmente concordato tra le favorevole al fornitore, e il prezzo inferiore praticato da nel periodo in esame. CP_1
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4. Sulle spese di lite.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite vengono poste integralmente a carico di parte ricorrente e liquidate applicando i valori medi previsti dal DM n. 14/2022 per le fasi di studio, introduttiva e conclusionale (scaglione € 26.000,00 – 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n. 133/2024 del 08.03.2024;
2) condanna i ricorrenti a rimborsare al resistente le spese di lite che liquida in € 5.810,00 per onorari, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Lodi, 11 novembre 2024
La Giudice dott.ssa Grazia C. Roca
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