Articolo 1 della Legge 11 aprile 1950, n. 207
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27 maggio 1950
Art. 1. Articolo unico.

Le disposizioni del terzo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844 , convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961 , recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi per il periodo di anni dieci, prorogate per un periodo di cinque anni, fino al 7 dicembre 1949, hanno effetto per ulteriore periodo di cinque anni, fino al 7 dicembre 1954.

Entrata in vigore il 27 maggio 1950