Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 27/04/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 102/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 38041 del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:
XX, nato a XX l’ XX, residente in XX, via XX – C.F. XX, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Palieri e con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, alla via Camillo Rosalba n. 47/z;
contro
I.N.P.S., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Regionale dell’ente, presso cui è elettivamente domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;
Ministero della Difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro p.t., costituito in proprio;
Visto il Codice di Giustizia Contabile;
Uditi, all’udienza in data 23 aprile 2026, con l’assistenza del Segretario dott.ssa UR AS, l’avv. Lieggi, in virtù di delega orale, per il ricorrente e l’avv. De Leonardis per l’I.N.P.S., nessuno comparso per l’Arma dei Carabinieri;
Considerato in
TT
Con ricorso depositato in data 24 novembre 2025, XX, come sopra generalizzato, già appartenente all’Arma dei Carabinieri con il grado di Appuntato Scelto UPG, collocato in congedo in data 08/01/1994 e iscritto in ausiliaria dall’8/01/1994 al 31/12/2000, riferisce:
· di aver prestato istanza dell’11 aprile 2025, a mezzo dello Studio Legale Perna/Masucci di Foggia, per la riliquidazione del trattamento di fine servizio con riconoscimento dei c.d. sei scatti stipendiali;
· che con nota prot. n. XX del XX, il CNA ha rigettato l’istanza, richiamando un parere del Polo Nazionale INPS secondo cui il beneficio non spetterebbe ai militari congedati a domanda, né a coloro che non avessero raggiunto i requisiti dei 55 anni di età e 35 di servizio alla data del congedo;
· che nonostante l’invio di ulteriore documentazione attestante il possesso di oltre 39 anni di servizio e il successivo raggiungimento del requisito anagrafico durante il periodo di ausiliaria l’Amministrazione ha confermato il diniego con note dell’8 agosto, 28 agosto e 15 settembre 2025;
· di aver ulteriormente contestato il rigetto con comunicazione pec del 19 settembre 2025, richiamando il disposto dell’art. 1864 del D.Lgs. n. 66/2010, che equipara il periodo di ausiliaria al servizio effettivo, nonché giurisprudenza (TAR Lazio n. 15776/2024; TAR Brescia n. 877/2024; Corte dei Conti Lombardia n. 103/2021);
· che tuttavia l’I.N.P.S. ha mantenuto ferma la propria posizione.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto del beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis D.L. 387/1987 e all’art. 21 L. 232/1990, ai fini della riliquidazione del Trattamento di Fine Servizio (TFS) e del trattamento pensionistico.
Si è costituita l’Arma dei Carabinieri, evidenziando in primo luogo il difetto di giurisdizione con riferimento alla parte della domanda volta al riconoscimento del diritto alla rideterminazione del Tfr, nonché il difetto di legittimazione passiva.
Nel merito, l’Amministrazione ha evidenziato l’infondatezza della pretesa per assenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio pensionistico.
Si è altresì costituito l’I.N.P.S., sollevando eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione quanto alla domanda volta alla rideterminazione del Tfs e di difetto di legittimazione passiva in quanto il ricorrente è stato collocato in congedo nel 1994 prima del passaggio delle competenze all’allora I.N.P.D.A.P.
Nel merito, l’Ente previdenziale ha evidenziato l’infondatezza della domanda, eccependo in via subordinata la prescrizione dei ratei ultra-quinquennali.
Con brevi note in vista dell’udienza, il ricorrente ha ribadito le ragioni a sostegno della domanda, insistendo per le conclusioni rassegnate nell’atto introduttivo.
All’udienza in data 23 aprile 2026, le parti presenti si sono riportate alle rispettive conclusioni.
La causa è stata quindi posta in decisione e definita mediante lettura del dispositivo in aula.
DI
1. Il giudizio in esame verte sulla domanda presentata dal ricorrente volta al riconoscimento del diritto alla rideterminazione del Tfs e della pensione, mediante l’applicazione dei c.d. sei scatti stipendiali previsti dall’art. 4 del d.lgs. 165/97.
2. In primo luogo, va dichiarato il difetto di giurisdizione con riferimento alla domanda volta al riconoscimento del diritto alla riliquidazione del T.f.s.
Al riguardo, questo Giudice ritiene di dar corso al costante orientamento affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il T.f.s. corrisponde ad un trattamento economico conclusivo del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A., non soggetto quindi alla cognizione della Corte dei conti, ma nel caso, quale quello di specie, di personale pubblico non contrattualizzato, alla cognizione del Giudice amministrativo (ex plurimis, Sez. Giur. Calabria sent. 20/2025, Sez. Giur Toscana sent. 104/2023, Sez. Giur. Sicilia sent. 367/2022, Sez. Giur. Lazio sent. 573/2019).
3. Ciò posto, con riferimento alla domanda volta al riconoscimento del diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico, va affermata la legittimazione passiva dell’ex datore di lavoro, Arma dei Carabinieri, in quanto il ricorrente è stato posto in congedo in epoca antecedente il passaggio delle competenze in merito alla liquidazione della pensione del personale dipendente di amministrazioni pubbliche all’allora I.N.P.D.A.P..
4. Nel merito, va osservato che l’art. 6-bis del d.l. 387/87, come sostituito dall’art. 21 della L.232/90, richiamato dall’art. 4 del d.lgs.165/1997, prevede il riconoscimento del beneficio dei c.d. sei scatti stipendiali, in aggiunta alla base pensionabile, in favore del personale della Polizia di Stato che cessi dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto.
Il comma 2 del citato articolo 6 bis prevede poi che il beneficio possa essere attribuito anche nel caso di cessazione a domanda a condizione che l’interessato abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile.
È pacifico e non contestato che le predette disposizioni siano applicabili anche al personale militare delle Forze di Polizia, quali gli appartenenti, come il ricorrente, all’Arma dei Carabinieri.
5. Così inquadrato il contesto di riferimento, è controversa tra le parti la questione inerente al possesso da parte del ricorrente dei requisiti anagrafico e contributivo necessari per poter conseguire il beneficio stipendiale ai fini pensionistici.
In particolare, a parere del ricorrente, il requisito sarebbe stato conseguito, dovendo tenersi conto del periodo di collocamento in ausiliaria dal 1994 al 2010, da considerarsi computabile per intero agli effetti della pensione come servizio effettivo, anche in assenza di richiamo.
L’assunto del ricorrente non è condivisibile.
6. Al riguardo, questo Giudice ritiene di condividere quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in merito all’impossibilità di considerare il periodo di ausiliaria come servizio effettivo ai fini pensionistici.
In particolare, è stato osservato che “La posizione di ausiliaria non è una posizione di servizio attivo ma di congedo (ex plurimis, Corte conti, Sez. II Appello, 7 giugno 2007, n.200).
Ai sensi dell’art.924 del d.lgs. n.66/2010, infatti, al raggiungimento dei limiti di età, i militari cessano dal servizio permanente e vengono collocati in congedo con inquadramento in una delle categorie previste dalla legge, tra le quali rientra l’ausiliaria (Cons. Stato, Sez. II, 5 ottobre 2022, n.8524).
In altri termini, il collocamento in ausiliaria, pur presentando caratteristiche peculiari e determinati obblighi a carico dell’interessato (es. art.994 del d.lgs. n.66/2010), equivale al collocamento in quiescenza.
Questo è espressamente confermato anche dall’art.992 del d.lgs. n.66/2010 secondo il quale “il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio (grassetto aggiunto)…”. La posizione di ausiliaria non rappresenta, pertanto, una posizione di servizio attivo ma una vera e propria posizione di congedo alla quale sono strettamente collegati particolari obblighi che non ne mutano comunque il carattere (ex plurimis, Corte conti, Sez. II Appello, 22 aprile 2010, n.138). Conseguentemente, il periodo trascorso nella posizione di ausiliaria non può essere considerato servizio effettivo”. (cfr. sentenza II sez. Centrale d’Appello, n. 57/2026)
7. Del tutto improprio appare quindi il richiamo operato dal ricorrente alla disposizione di cui all’art. 1864 del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare), la quale, contrariamente a quanto affermato, non prevede affatto l’equiparazione dell’ausiliaria al servizio effettivo, limitandosi a disciplinare il trattamento di quiescenza spettante al personale in ausiliaria con particolare riferimento all’applicazione del coefficiente di trasformazione.
8. Va inoltre evidenziato come appaia del tutto inconferente il richiamo operato dal ricorrente alle decisioni assunte dal Giudice amministrativo con riferimento alla liquidazione del T.f.s. (TAR Lazio, Sez. I, n. 15776/2024; TAR Brescia, n. 877/2024).
Con tali decisioni, infatti, i Tribunali amministrativi aditi, in coerenza con l’orientamento ormai consolidato dinanzi al G.A., si sono limitati a riconoscere l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 6 bis del d.l. 387/87, pur a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 66/2010, nulla disponendo in merito alla pretesa assimilabilità al servizio effettivo del periodo in ausiliaria.
9. Alla luce di quanto sopra, considerato che il periodo trascorso nella posizione di ausiliaria non può essere considerato servizio effettivo e che il ricorrente, al momento del passaggio in ausiliaria non aveva raggiunto un’anzianità sufficiente per il conseguimento del beneficio stipendiale dei c.d. sei scatti, il ricorso va respinto.
10. La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 38041,
· dichiara il difetto di giurisdizione, in favore del G.A., con riferimento alla domanda volta alla rideterminazione del Tfs;
· rigetta la domanda volta alla rideterminazione del trattamento pensionistico.
Spese compensate.
Così deciso in Bari all’udienza in data 23 aprile 2026.
IL IU
Depositata il 27.04.2026 Andrea Costa Il Funzionario F.to digitalmente
UR AS
F.to digitalmente Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
DISPONE
che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 3 del detto decreto legislativo nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.
IL IU
Depositata il 27.04.2026 Andrea Costa Il Funzionario F.to digitalmente
UR AS
F.to digitalmente In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.
Il Funzionario
UR AS
F.to digitalmente