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Sentenza 10 gennaio 2024
Sentenza 10 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 10/01/2024, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
- Sezione Prima-
Il giudice onorario, Mariachiara Arrighi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1181/2023, avente per oggetto
“Occupazione senza titolo di immobile”, promossa
DA
(P. IVA ) in persona del legale rapp.te p.t, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata, difesa ed assistita dall'avv. Paolo Redaelli Faini del Foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Lecco Corso Martiri della
Liberazione 6, giusta procura alle liti allegata al ricorso parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) Controparte_1 C.F._1
parte resistente contumace;
E CONTRO
CP_2
parte resistente contumace
-CONCLUSIONI DELLE PARTI-
Parte ricorrente – “ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattese: - per tutto quanto esposto in narrativa, condannare la signora al rilascio e/o alla CP_2
restituzione dell'immobile meglio descritto nelle premesse del presente atto e di proprietà della lasciando il predetto libero da cose e Parte_1
persone; - sempre nel merito: accertato il credito della in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, nei confronti di parte conduttrice condannare il signor al pagamento dell'importo di € CP
5.400,00 per i canoni per il periodo ottobre 2021 – marzo 2022 e per il periodo aprile – giugno 2022, oltre interessi legali maturati e maturandi, e la signora in via esclusiva e/o in solido con il signor al CP_2 CP
pagamento in favore della ricorrente della somma di € 7.200,00 a titolo di indennità di occupazione senza titolo dal mese di luglio 2022 al mese di giugno 2023, oltre le ulteriori mensilità maturande, il tutto oltre interessi legali maturati e maturandi;
- in via alternativa: condannare il signor al pagamento delle mensilità dal mese di luglio 2022 al mese di CP
giugno 2023, oltre le successive maturande per non avere riconsegnato
l'immobile alla libero da persone e/o cose, e/o condannare il Parte_1
signor per lo stesso importo a titolo di risarcimento del danno CP
patrimoniale per non avere avuto la proprietaria dell'immobile la disponibilità del bene immobile;
il tutto oltre interesse maturati e maturandi;
- in via subordinata: condannare i signori e al pagamento CP CP_2
dell'importo in favore della che risulterà ad esperita Parte_1
istruttoria; - con vittoria di spese e compensi professionali. In via istruttoria, chiede ammettersi prova per interpello e per testi sulle circostanze di cui al presente atto e sul successivo capitolo: 1) Vero che a seguito della disdetta del signor del marzo 2022 e di cui all'immobile sito in Calolziocorte CP
Via Togliatti n.1, l'immobile risulta tuttora occupato dalla signora
[...]
“ CP_2
-MOTIVI DELLA DECISIONE-
2 Con ricorso ex art. 447 c.p.c. regolarmente notificato, . ha Pt_1 Parte_1
convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale e Controparte_1
. CP_2
Assume la ricorrente di aver stipulato con l'odierno resistente, , in Controparte_1
data 01/06/2017, il contratto di locazione ad uso abitativo, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Calolziocorte (LC) via Togliatti n. 1, meglio identificata alla Sez. urbana CO, foglio 3, particella 2973 sub., cat. A/2, vani 6.
Il contratto veniva regolarmente registrato il 16/06/2017.
Il conduttore si rendeva moroso nel pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi da ottobre 2021 a marzo 2022.
Nel mese di marzo 2022 il conduttore inviava alla locatrice disdetta dal contratto, omettendo di corrispondere i canoni di locazione relativi al periodo di preavviso ossia da aprile a giugno 2022.
Nonostante la disdetta inviata, il conduttore non lasciava libero l'immobile che infatti risultava alla data di scadenza della disdetta occupato dalla moglie , da CP_2
cui lo si sarebbe separato. CP
La ha continuato ad occupare l'immobile senza, peraltro versare CP_2
alcunché a titolo di indennità di occupazione.
La locatrice ha introdotto il procedimento di mediazione obbligatoria con esito, tuttavia, negativo, giusto verbale di mediazione depositato.
Ha, pertanto, introdotto il presente giudizio, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe.
Non si sono costituiti in giudizio né lo né la né sono comparsi per CP CP_2
rendere l'interrogatorio formale richiesto dal ricorrente.
All'udienza del giorno 14/12/2023 - presente personalmente anche la - CP_2
parte ricorrente ha discusso la causa, riportandosi al ricorso introduttivo e chiedendo che fosse trattenuta in decisione.
Il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione, dando lettura del dispositivo di sentenza e riservando la motivazione nel temine di giorni 15.
3 *** * ***
La domanda della ricorrente deve essere accolta.
Non vi è dubbio - visto il verbale di mediazione - che lo non abbia liberato CP
l'immobile concessogli in locazione ad uso abitativo, essendo lo stesso ancora occupato dalla moglie in separazione, . CP_2
Non ricorre, nel caso in esame, alcuna successione nel contratto ai sensi dell'art. 6 della legge 392/78, non essendo stata data prova da parte dei resistenti, rimasti contumaci, di un accordo in separazione che prevedesse la successione nel contratto in favore della né risultando alcun provvedimento giudiziale di assegnazione CP_2
dell'immobile a quest'ultima che, dunque, ha continuato ad occupare l'immobile,
“sine titulo”.
Anche la mancata comparizione a rendere l'interrogatorio formale è elemento che, valutato, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., conferma la permanenza occupazione.
Lo stesso dicasi anche per il mancato pagamento dei canoni di locazione e delle successive indennità di occupazione nella misura indicata in ricorso.
Parte locatrice ha, infatti, prodotto in giudizio il contratto di locazione da cui risultano le pattuizioni assunte dalle parti sull'importo di canone da corrispondere e sui tempi di pagamento, avendo così assolto al suo preciso onere di allegazione della prova.
Alcuna prova contraria è stata, invece offerta, dai resistenti che, come detto, sono rimasti contumaci.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
. accertato e dichiarato l'inadempimento di parte resistente, CP
, per non aver rilasciato l'immobile locatogli da
[...] Parte_1
sito in Calolziocorte (LC) via Togliatti n. 1 e per il mancato pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi da ottobre 2021 a giugno 2022, per
4 l'effetto, lo condanna al pagamento dell'importo di euro 5.400,00 a titolo di canoni scaduti impagati oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo;
. accertata e dichiarata l'indebita occupazione da parte della resistente dell'immobile sito in Calolziocorte (LC) via Togliatti n. 1, per CP_2
l'effetto, la condanna al rilascio dello stesso, entro e non oltre la fine del mese di gennaio 2024;
. condanna i resistenti e , in via tra loro Controparte_1 CP_2
solidale, al pagamento in favore del locatore, dell'importo Parte_1
di euro 7200,00 a titolo di indennità di occupazione scadute, oltre alle indennità di occupazione a scadere fino all'effettivo rilascio e oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo;
. condanna i resistenti e , in via tra loro Controparte_1 CP_2
solidale, a rifondere ad le spese del presente giudizio che Parte_1
liquida in euro 3.200,00 per compensi professionali oltre euro 304,26 per anticipazioni oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi oltre
4% CPA e 22% IVA, se dovuta, come per legge.
Lecco, 22.12.2023
Il Giudice onorario
Mariachiara Arrighi
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