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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico Elena Fulgenzi riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 54788/2022 di Ruolo generale affari contenziosi
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Daniela Peri
- Opponente -
E
, C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo Amministratore pro tempore dott. rappresentato e difeso dagli Avv. ti Controparte_2
Giuseppe Sottile e Marco D'Ambrosio
- Opposto-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 7377/2022 (RG. 2320472022) del Tribunale di Roma
FATTO E DIRITTO 1. il 27 luglio 2022 ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_3
esponendo: che in data 17 giugno 2022 ad istanza del
[...]
Condominio le veniva notificato il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 7377/2022 (RG. 2320472022) emesso dal Tribunale di Roma con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di euro 16.575,12 oltre interessi e spese legali a titolo di somme dovute in virtù del Bilancio Consuntivo per la gestione Manutenzione Facciate, Sc. E – F, approvato con delibera assembleare del 7.09.2021. L'attrice ha proposto opposizione per i motivi di seguito riassunti:
-essa attrice non è proprietaria della intera unità immobiliare a cui si riferiscono gli oneri condominiali richiesti ma soltanto di una quota come risultante dall'Atto per Notaio . La Suprema Corte con consolidato orientamento ha affermato che Persona_1 il ha l'onere di rispettare la divisione parziaria del debito maturato nei CP_1 confronti dai singoli comproprietari di una medesima unità immobiliare.
- la delibera assembleare del 7.09.2021 dalla quale scaturisce il decreto ingiuntivo opposto non le è mai stata inviata nonostante la allegata formale richiesta formulata dalla opponente. E' obbligo per l'amministratore del condominio inviare la pagina 1 di 5 deliberazione agli assenti come nel caso di specie l'attrice e ciò non le ha permesso di prendere contezza di quanto deliberato e tantomeno di impugnare la deliberazione assembleare. La delibera sottostante al decreto ingiuntivo, non essendo stata comunicata alla condomina non può pertanto essere considerata un titolo valido ai fini della emissione del decreto ingiuntivo ex art. 63 disp. att cpc. Ne discende che il presunto credito vantato dal non è certo, né liquido, e tantomeno CP_1 esigibile e i documenti sottostanti al decreto ingiuntivo opposto quali allegati 1,2,3 depositati da controparte non costituiscono né possono costituire valido supporto probatorio nei suoi confronti.
2. Si è costituito il Condominio opposto eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione poiché proposta oltre i termini previsti dall'artt. 641 e 645 c.p.c.. Il decreto ingiuntivo è stato notificato ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., e il termine di giorni 40 decorre dal momento del perfezionamento del procedimento notificatorio per il destinatario. La notifica del decreto ingiuntivo è stata effettuata a mezzo UNEP di nelle forme previste all'art. 140 c.p.c. e la cartolina di avviso dell'avvenuto deposito CP_1 presso la Casa Comunale è stata spedita in data 01 giugno 2022 ed è stata ricevuta dall'opponente in data 09 giugno 2022, come risulta dalla cartolina di ricevimento della notifica in atti L'atto di opposizione al decreto ingiuntivo è stato notificato tramite PEC solamente il 27 luglio 2022, dunque oltre il termine di 40 giorni, che scadeva il 19 luglio
2022 La notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa che, come detto, è stata ricevuta il
09.06.2022, a nulla rilevando che la opponente si sia materialmente recata a ritirare l'atto giudiziario presso la Casa Comunale solamente in data 17 giugno 2022, Differentemente da quanto dedotto dalla controparte, la sentenza n. 3 del 2010 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c. nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. A ben vedere, dunque, la richiamata sentenza della Corte Costituzionale fa esplicitamente coincidere il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. proprio con il ricevimento della raccomandata informativa.
3.L'opposizione in via assorbente va dichiarata improcedibile perché tardivamente proposta .
Questo Giudice ritiene di dover far propria l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte, in caso del tutto analogo, in ordine al perfezionamento per il destinatario della notificazione compiuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. secondo cui ( vedi Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 6089 del 04/03/2020 ) “Le notifiche "ex" art. 140 c.p.c. presentano un regime che si discosta da quello di cui all'art. 8, comma 4, l. n. 890 del 1982, atteso che, mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l'atto da notificare, ove anteriore, viceversa, l'art. 140 c.p.c., all'esito della sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il
pagina 2 di 5 ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare, non l'effettiva conoscenza, ma la conoscibilità del deposito dell'atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale. Tale difformità non si espone a dubbi di legittimità costituzionale, posto che non è predicabile un dovere del legislatore ordinario di uniformare il trattamento processuale di situazioni assimilabili, essendo consentita una diversa conformazione degli istituti processuali a condizione che non siano lesi i diritti di difesa. Spiega la Corte che l'art. 140 c.p.c. dispone che, se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone cui l'atto deve essere consegnato, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge un avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, dandone comunicazione al destinatario mediante lettera raccomandata. Tale ulteriore adempimento informativo non era inizialmente contemplato dall'art. 8, comma quarto, L. 892/1980, norma che si limitava a prescrivere - in caso di irreperibilità relativa del destinatario - il deposito dell'atto presso l'ufficio e il rilascio di un avviso al destinatario mediante affissione alla porta d'ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. La notifica si aveva per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito (o da quella dell'eventuale ritiro del piego). Com'è noto, l'art. 8, comma quarto, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 346/1998. Difatti, diversamente da quanto disposto dall'art. 140 c.p.c., la mancanza dell'invio della raccomandata informativa rendeva la disciplina priva di ragionevolezza e lesiva del diritto di difesa, mancando un adempimento indispensabile per consentire "al notificatario di avere una effettiva possibilità di conoscenza dell'avvenuto deposito dell'atto, non essendo sufficiente l'affissione del relativo avviso alla porta d'ingresso o l'immissione nella cassetta della corrispondenza, essendo invece la successiva comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento lo strumento idoneo a realizzare compiutamente lo scopo perseguito". L'art. 2, comma quarto, lettera c) n. 1, ha integralmente sostituito i commi secondo, terzo e quarto, dell'art. 8, L. 890/1982, introducendo, anche per le notifiche postali, l'obbligo di avviso - al destinatario - del deposito dell'atto e delle formalità eseguite, stabilendo che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore. L'art. 140 c.p.c. è stato successivamente dichiarato parzialmente incostituzionale laddove, per come interpretato dal diritto vivente, prescriveva che la notifica si intendeva perfezionata con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione (cfr. Corte cost. n. 3/2010). Secondo il giudice delle leggi, la disposizione, facendo pagina 3 di 5 decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell'atto notificato, attuava un "non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante, su cui ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento notificatorio, e quelli del destinatario, in una materia nella quale le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità", dando luogo ad un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dall'art. 8, L. 890/1982". Ciò premesso, secondo la Corte di Cassazione, pur dovendo darsi atto di un percorso di tendenziale convergenza della disciplina delle notifiche in caso di irreperibilità relativa del destinatario, resta tuttavia che la sentenza n. 3/2010 ha chiaramente delineato, per le notifiche ex art. 140 c.p.c., un regime che si discosta da quello dell'art. 8, comma quarto, L. 890/1982. Mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l'atto da notificare, se anteriore, l'art. 140 c.p.c., come risultante dalla pronuncia additiva della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare (non l'effettiva conoscenza, ma) la conoscibilità del deposito dell'atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale. Tale difformità non si espone a dubbi di legittimità costituzionale. Come già ricordato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 346/1998) non è, infatti, predicabile un dovere costituzionale del legislatore ordinario di uniformare il trattamento processuale di situazioni assimilabili sul piano degli effetti e degli interessi della disciplina, essendo consentita una diversa conformazione degli istituti processuali a condizione che non siano lesi i diritti di difesa. La normativa deve inderogabilmente consentire che il notificatario abbia una effettiva possibilità di conoscenza dell'avvenuto deposito dell'atto, sicché, nel rispetto di tali esigenze, è legittima l'adozione di regimi differenziati, specie se giustificati dalle diverse modalità con cui deve essere effettuata la notifica stessa. Appare, quindi, ragionevole e non discriminatorio che la notifica si perfezioni con il ricevimento della raccomandata, poiché, come riconosciuto dalla Corte costituzionale, risultano in tal modo soddisfatte le esigenze di conoscibilità del deposito dell'atto, mentre l'ulteriore onere da cui è gravato il notificatario (ritiro dell'atto presso il Comune di residenza) riduce in misura minima i tempi e le opportunità di allestire le iniziative giudiziali da parte dell'interessato. Deve - pertanto - darsi continuità all'orientamento secondo cui la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario dal momento del ricevimento della raccomandata informativa o comunque decorsi dieci giorni dalla sua spedizione pagina 4 di 5 Tanto premesso il Condominio opposto ha documentato che la notifica del decreto ingiuntivo è stata effettuata a mezzo UNEP di ai sensi dell'art. 140 c.p.c. . La CP_1 cartolina di avviso dell'avvenuto deposito presso la Casa Comunale è stata spedita in data 1 giugno 2022 ed è stata ricevuta dall'opponente in data 9 giugno 2022. L'atto di opposizione al decreto ingiuntivo è stato notificato tramite PEC solamente il 27 luglio 2022, dunque oltre il termine di 40 giorni, che scadeva il 19 luglio 2022 non rilevando, come si è detto, la data di ritiro dell'atto giudiziario presso la Casa Comunale avvenuta il successivo 17 giugno 2022. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti
p.q.m.
il Tribunale , definitivamente pronunciando così provvede:
-dichiara l'opposizione improcedibile perché tardivamente proposta;
- condanna l'opponente alla rifusione al Condominio delle spese del presente giudizio che liquida in euro 3.500,00 oltre Iva, cap e rimborso forfettario spese generali
Così deciso in Roma il 13 gennaio 2025 Il Giudice
Elena Fulgenzi
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