Articolo 1 della Legge 24 ottobre 1942, n. 1448
Articolo 2
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6 gennaio 1943
Art. 1.

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo addizionale alla Convenzione italo-sammarinese del 26 marzo 1927 per l'impianto e l'esercizio della ferrovia elettrica San Marino - Rimini

Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Repubblica di San Marino, il 18 maggio 1942.
Entrata in vigore il 6 gennaio 1943