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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/04/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Sezione 3^ Civile
Il Tribunale di Treviso, riunito in Camera di Consiglio, composto da:
Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Giudice Relatore dott.ssa Veronica Marchiori
Giudice dott.ssa Fides Azzolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 3784 dell'anno 2023 del Ruolo Generale, promossa da:
, con l'Avv. Paolo De Faveri Parte_1
attore
Contro
, con l'Avv. Pierluigi Casagrande Controparte_1
convenuta
CONCLUSIONI:
Per parte attrice:
“Ogni contraria istanza ed argomentazione disattesa, revocare la sentenza n. 2115 pronunciata dal Tribunale di Treviso in data 7 settembre/ 12 ottobre 2006 e resa definitiva dalla Corte d'appello di Venezia, per il motivo di cui al n. 3 dell'art. 395
c.p.c., con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, adottando tutti i provvedimenti necessari alla prosecuzione del giudizio con l'acquisizione dei documenti rinvenuti e le determinazioni conseguenti e confermare i provvedimenti adottati in sede sommaria.
Con il favore delle spese e competenze professionali tutte di causa, oltre rimborso forfettario 15%, IVA, CPA”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo signor Giudice, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione reietta: in via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità della revocazione proposta ai sensi dell'art. 395 n. 3 c.p.c.; nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga ritenuta ammissibile la revocazione, rigettarsi tutte le domande proposte perché infondate sia in fatto che in diritto;
spese e onorari di lite rifusi”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 05.06.2023, il sig. evocava in giudizio la Parte_1
sorella , formulando domanda di revocazione ai sensi dell'art. 395 Controparte_1
n. 3 c.p.c. avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 2115 pronunciata il 7 settembre 2006 e depositata in data 12 ottobre 2006, la quale era stata disposta la riduzione della compravendita dissimulante una donazione con cui la signora
– madre dell'attore – gli aveva trasferito la proprietà Persona_1
dell'azienda agricola ubicata nel Comune di San Pietro di Feletto al foglio 17, mappali 53, 54, 55, 57 e 238 e foglio 18, mappali 160, 459, 165/b, 193/b, 194/b,
194/a, 194/f, 194/g, 195, 197, 337, 338, 340, 443, 403, 472 e 473 e la conseguente condanna del medesimo a restituire alla sorella i predetti beni. L'attore riferiva di avere rinvenuto solamente in data 28 maggio 2023 tre scritture private provenienti da terzi chiaramente attestanti che egli si era fatto prestare il denaro necessario per l'acquisto della proprietà in oggetto.
Tali documenti erano stati ritrovati dal sig. nel garage della propria Parte_1
abitazione, durante lo sgombero di vari colli di cartone contenenti vecchia documentazione accumulata negli anni e non più utile.
Poiché alla luce di tali dichiarazioni la compravendita con cui gli era stata alienata l'azienda agricola doveva ritenersi effettiva e non simulata, la condanna alla restituzione dei beni disposta con la sentenza n. 2115/2006 del Tribunale di Treviso era priva di fondamento.
Si costituiva in giudizio la sig.ra , eccependo la nullità del libello Controparte_1
introduttivo per mancata formulazione dell'avviso di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c. e mancato rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 163 bis c.p.c.
Con provvedimento assunto all'udienza del 2 novembre 2023, l'allora Giudice assegnatario del procedimento dott. dichiarava la nullità dell'atto di citazione Per_2
e fissava nuova udienza di trattazione al 14 marzo 2024, successivamente differita al
16 maggio 2024.
A seguito della rinotifica dell'atto introduttivo del giudizio si costituiva la convenuta, chiedendo il rigetto delle pretese avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale.
All'esito dell'udienza del 16 maggio 2024, il Giudice fissava per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 06 febbraio 2025, con termini di legge, che aveva svolgimento avanti al nuovo giudice assegnatario dott.ssa Marchiori.
Motivi della decisione
Si premette che la presente sentenza viene redatta con motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt.
45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69.
Si evidenzia altresì che per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle norme citate, il Giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cassazione civile, 27 luglio 2006, n. 17145).
Richiamato quindi il contenuto assertivo degli atti di causa come sopra riassunti, il
Tribunale osserva quanto segue.
La domanda attorea non è meritevole di accoglimento.
La revocazione straordinaria di cui all'art. 395 n. 3 c.p.c. è proponibile in virtù del ritrovamento di “uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario”.
Tuttavia, nel caso in esame non è stata fornita prova della sussistenza di alcuna delle suddette circostanze.
Per costante giurisprudenza di legittimità, l'ipotesi di revocazione ex art. 395 n. 3
c.p.c. presuppone innanzitutto che il documento decisivo preesista alla decisione impugnata, atteso l'uso dell'espressione “sono stati trovati” contenuta nel citato n. 3, cui fa riscontro il termine “recupero” adottato nel successivo art. 396 c.p.c., mentre è irrilevante che il documento faccia riferimento a fatti antecedenti alla sentenza stessa
(ex multis: Cass. civ., n. 3362/2015).
Orbene, nella fattispecie in esame non è dato in alcun modo stabilire l'anteriorità delle scritture private dimesse dall'attore ai docc. 1, 2 e 3 rispetto alla sentenza impugnata, non riportando queste alcuna data certa.
La situazione non muta con riferimento alla scrittura attribuita al signor , Persona_3
non essendo stata fornita la prova del suo decesso da parte dell'attore. Non risulta nemmeno provata la causa di forza maggiore e/o fatto dell'avversario previsto dall'art. 395 n. 3 c.p.c., che avrebbe impedito la produzione del documento nel corso del giudizio nel quale è stata resa la revocanda sentenza.
Sul punto occorre altresì rilevare che, per sua stessa ammissione, il signor
[...]
era consapevole di avere “documentazione accumulata negli anni e non più Parte_1
utile” all'interno dei contenitori presenti nel proprio garage e che proprio all'interno degli stessi egli afferma d'aver rinvenuto gli originali delle scritture private, attività che diligentemente avrebbe potuto attuare anche ai tempi del giudizio di primo grado.
Di conseguenza, deve ritenersi che la parte abbia recuperato tardivamente i documenti per fatto esclusivamente imputabile a propria negligenza.
Si veda a tal fine Cass. Civ., sez. II, 16.01.2008 n. 735: “Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione per revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 3 c.p.c., è necessario che la parte si sia trovata nell'impossibilità di produrre il documento asseritamente decisivo nel giudizio di merito, incombendo sulla stessa parte, in quanto attrice nel relativo giudizio, l'onere di dimostrare che l'ignoranza dell'esistenza del documento
o del luogo ove esso si trovava fino al momento dell'assegnazione della causa a sentenza non era dipeso da colpa o negligenza, ma dal fatto dell'avversario o da causa di forza maggiore. Ne consegue che, nell'ipotesi di ignoranza dell'esistenza di un documento, l'onere della parte è soddisfatto dalla dimostrazione di una situazione di fatto tale da giustificarne la mancata conoscenza, mentre in quella di ignoranza soltanto del luogo di conservazione l'ammissibilità dell'impugnazione è subordinata alla prova di una diligente ricerca del documento e, nel caso di un suo pregresso possesso, dell'essersi verificato lo smarrimento per cause eccedenti la possibilità di controllo della parte”.
Infine, si rileva carente anche il requisito della decisività dei documenti, trattandosi di scritture private provenienti da terzi estranei alla lite che lo stesso attore definisce correttamente quali prove atipiche, il cui valore probatorio è meramente indiziario (si veda Cass. Civ., sez. II, 05.05.2015 n. 8938). Orbene, per costante giurisprudenza di legittimità, “il requisito della decisività dei nuovi documenti rinvenuti dopo la sentenza, richiesto per l'impugnazione per revocazione a norma dell'art. 395 n. 3 c.p.c., implica l'idoneità di tali documenti a provocare una decisione diversa, mediante la prova diretta dei fatti di causa, e va quindi escluso quando essi siano in grado di fornire semplici elementi indiziari, utilizzabili per il convincimento su quei fatti solo in concorso con altri elementi”
(Cassazione Civile, SS.UU., 22.11.1984 n. 5990).
Per quanto esposto la domanda attorea dovrà dunque essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del
DM 55/2014 e ss. mm. ex DM 37/2018, applicati i parametri minimi previsti per lo scaglione di valore di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande attoree;
- condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite liquidate in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Treviso il 26.03.2025 Il Giudice Relatore
Dott.ssa Veronica Marchiori
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani