Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 4458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4458 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 5.6.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia n. 19765/2025 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Cacciapuoti
- ricorrente -
E
, in persona del rappresentato e difeso, ai Controparte_1 CP_2 sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal dott. Vincenzo Romano - resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17.9.2024 la ricorrente, premesso di aver svolto supplenze temporanee in qualità di docente di scuola primaria, da ultimo presso l' Parte_2
ha dedotto che nell'anno scolastico 2020/2021 ha espletato “servizio
[...] didattico in virtù di reiterati contratti a tempo determinato” l' Parte_2 di e segnatamente:
[...] Pt_2
- dal giorno 18.11.2020 al 05.12.2021, per un posto di docente di scuola primaria, per n.
24 ore settimanali …
- contratto con decorrenza dal giorno 06.12.2020 al 04.01.2021, per un posto di docente di scuola primaria, per n. 24 ore settimanali
- contratto con decorrenza dal giorno 05.01.2021 al 23.02.2021, per un posto di docente di scuola primaria, per n. 24 ore settimanali
- contratto con decorrenza dal giorno 24.02.2021 al 24.04.2021, per un posto di docente di scuola primaria, per n. 24 ore settimanali
- contratto con decorrenza dal giorno 25.04.2021 al 26.04.2021, per un posto di docente di scuola primaria, per n. 24 ore settimanali
- contratto con decorrenza dal giorno 27.04.2021 al 12.06.2021, per un posto di docente di scuola primaria, per n. 24 ore settimanali che non le è stato erogato l'emolumento accessorio denominato Retribuzione Pt_3
Professionale Docente, di cui all'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15.3.2001.
Sulla base di tali premesse, e argomentando in merito all'interpretazione da dare alla citata norma del CCNL alla luce del principio di non discriminazione previsto dall'accordo collegato alla direttiva 1999/70/CE, ha concluso chiedendo: 1) Accertare e dichiarare la violazione in cui è incorsa l'Amministrazione resistente in ordine alla mancata corresponsione, in favore della ricorrente, per l'anno scolastico 2020-2021, della retribuzione professionale docenti;
1
Si è costituito in giudizio il convenuto che, contestando il fondamento della CP_1 domanda, ha concluso per il rigetto del ricorso.
In particolare, ha evidenziato:
- che l'emolumento richiesto non compete ai soggetti che effettuano supplenze brevi;
- che nessuna violazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE si è verificata nel caso di specie.
***
Deve premettersi che i fatti storici allegati in ricorso - ed in particolare la circostanza per la quale la ricorrente ha espletato attività di supplenza breve, in qualità di docente di scuola primaria in virtù di contratti a tempo determinato nei periodi analiticamente indicati in ricorso - non sono stati contestati in memoria difensiva e, dunque, sono pacifici.
Ciò posto, la domanda è fondata, ritenendo la scrivente di aderire, condividendone le argomentazioni, alla decisione della Suprema Corte n. 20015/2018.
Il CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola, all'art. 7, rubricato
Retribuzione Professionale Docenti, per quanto rileva in questa sede dispone:
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico, sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. ….
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 ...”.
Tale ultima disposizione individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, disciplinando le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso.
L'emolumento in questione è considerato dalla giurisprudenza costante elemento fisso e continuativo della retribuzione ed in quanto tale rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali
“non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
2 Nella suindicata sentenza n. 20015/2018 la Suprema Corte ha ribadito che la Corte di Giustizia Europea ha evidenziato che “la clausola 4 dell'Accordo quadro impedisce in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha
l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno” (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Per_1 ; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana)”.
[...]
In particolare, tali differenti condizioni possano essere giustificate da ragioni oggettive, da identificarsi in elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti che consentano di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria' (Corte giust., 22 dicembre
2010 C-444/09 Ga. E C-456/09 To., punti 54 e 55).
La “reale necessità” di un trattamento differente tra lavoratori, così come descritta dalla Corte europea, non può certo identificarsi con l'essere un dipendente a tempo determinato.
I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sent. 18/12/2012 in causa Per_2 pt. 50-51 e precedenti in essa richiamati).
L'Amministrazione resistente ha invocato, a sostegno delle proprie ragioni, pronunce antecedenti al detto pronunciato della Suprema Corte, e non ha allegato concrete ragioni che possano giustificare nella fattispecie in esame una significativa diversificazione del trattamento economico applicato.
Ne consegue che deve optarsi per un'interpretazione delle norme contrattuali che armonizzi le stesse con i principi inderogabili del diritto comunitario.
Pertanto si deve affermare, conformemente a quanto sostenuto dalla Suprema Corte nella citata sentenza, “che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo”.
Concludendo, la ricorrente ha diritto all'emolumento in questione che, in applicazione di tale ultima disposizione, esso deve essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato
o situazioni di stato assimilate al servizio”.
3 I compensi di lite, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede: a) dichiara il diritto della ricorrente a percepire il trattamento di cui all'art 7 del CCNL 15.3.2001 per i periodi dedotti in ricorso indicati in parte motiva;
b) condanna il a pagare in favore della ricorrente i compensi di lite, Controparte_1 che liquida in € 600,00 oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie nella misura del 15%, nonché € 49.00 per contributo unificato, con attribuzione.
In Napoli, il 5.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
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