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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/12/2024, n. 3039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3039 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Marcello MAGGI Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3752 R.G dell'anno 2024, avente ad oggetto: “Divorzio - Cessazione effetti civili”.
D A
- difeso e rappresentato dall'avv. PERCOLLA VINCENZO Parte_1
E
- difesa e rappresentata dall'avv. CALIANNO BRUNELLA Controparte_1
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/09/2024 il signor , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in Taranto, in data 06/12/2003, con la signora P_
, che dalla loro unione nascevano due figli, e , entrambi
[...] Persona_1 Persona_2 studenti;
che con decreto di omologa del 26/03/2019 n. cronol. 3831/2019 del Tribunale di Taranto veniva pronunciata la loro separazione personale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Instauratosi il contraddittorio, la parte convenuta non si opponeva alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma impugnava le avverse richieste formulate nelle conclusioni del ricorso introduttivo.
All'udienza del 10/12/2024, i coniugi chiedevano congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio trasformando il divorzio da contenzioso in congiunto, alle condizioni riportate nell'accordo a verbale di udienza. La domanda è fondata e merita accoglimento. Va rilevato che all'udienza del 10/12/2024, le parti hanno insistito per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo anzidetto.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia il decreto di omologa del 26/03/2019 n. cronol. 3831/2019 di questo Tribunale.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici, patrimoniali e con la prole secondo le condizioni di cui all'accordo redatto a verbale di udienza del 10/12/2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Le spese di giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di così dispone: Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto il 06/12/2003, da
, nato a [...] il [...] e , nata a Parte_1 Controparte_1
Salerno il 30/08/1974 trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Taranto al n. 113, Parte 2,
s. A, anno 2003;
DISPONE che i rapporti economici tra le parti e con la prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'accordo redatto all'udienza del 10/12/2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile del 11 dicembre 2024.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi