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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
In funzione di giudice di appello
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 7889/2020 R.G., avente ad oggetto
“responsabilità civile”, promossa da:
, e con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Francesco Campagna,
Appellanti contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 il patrocinio dell'Avv. Pietro Augusto de Nicolo,
Appellata
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 2.4.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con distinti atti di citazione , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno promosso, dinanzi Giudice di Pace di Bari, i giudizi n. 9104/2017 R.G., n.
9105/2017 R.G. e n. 9106/2017 R.G. nei confronti della Controparte_1
al fine di ottenere la condanna della società convenuta al risarcimento delle lesioni personali subite a causa del sinistro stradale verificatosi in data 29.10.2015 in Modugno, allorquando gli attori, rispettivamente, , conducente del veicolo Fiat Parte_1
Ulisse tg. CY205YM (assicurato con ), e Controparte_2 Parte_2 Pt_3
Pag. 1 a 9 , terzi trasportati a bordo dello stesso, restavano feriti in conseguenza della Pt_3
collisione avvenuta tra il suddetto veicolo e la vettura Seat tg. EK894LG.
In particolare, nel giudizio di I grado gli attori hanno dedotto la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Seat e, su tale premessa, hanno convenuto in giudizio, ai sensi degli artt. 149 (il ) e 141 (il ed il ) D. lgs. n. 209/2005, la Parte_1 Pt_2 Pt_3 [...]
compagnia assicurativa del veicolo Fiat Ulisse, ritenendo Controparte_1
incongrue le somme a tal fine corrisposte dalla compagnia assicurativa, trattenute in acconto.
Nei tre giudizi intrapresi si è costituita la contestando le Controparte_3
avverse pretese sul presupposto della congruità degli importi già versati in favore degli attori, chiedendo, altresì, la riunione dei tre giudizi per connessione.
Disposta la riunione al giudizio iscritto al n. 9104/2017 R.G. dei procedimenti n.
9105/2017 R.G. e n. 9106/2017 R.G. e all'esito dell'istruttoria ammessa, il Giudice di
Pace con sentenza n. 7/2020, depositata l'8.1.2020 e notificata il 18.3.2020, ha rigettato la domanda attorea con condanna al pagamento delle spese e compensi di giudizio liquidati in euro 600,00 per ciascun attore, oltre accessori di legge.
Nella specie, il Giudice di prime cure ha escluso per e Parte_1 [...]
la ricorrenza della inabilità temporanea totale e della invalidità permanente, Pt_2
nonché del danno morale e delle spese, riconoscendo, a titolo di danno da invalidità parziale, rispettivamente le somme di euro 630,00 e 735,00, mentre non ha accolto la pretesa di , in quanto rifiutatosi di sottoporsi alla visita del consulente Parte_3 tecnico d'ufficio e, alla luce di tali considerazioni, ha ritenuto satisfattivi gli importi già versati dalla Compagnia convenuta ai tre attori (euro 920,00, euro 900,00 ed euro
600,00).
Con atto di citazione ritualmente notificato il 10.6.2020 , Parte_1 [...]
e hanno interposto appello avverso la summenzionata Pt_2 Parte_3
sentenza deducendo:
- l'erronea non condivisione parziale dell'elaborato peritale, avendo il primo Giudice, senza fornire adeguata motivazione, ridotto del 50% l'inabilità temporanea assoluta e parziale, così come riconosciuta in capo agli appellanti dal nominato C.T.U.;
- l'inesatta quantificazione della somma riconosciuta a titolo di inabilità temporanea assoluta e parziale secondo i parametri di cui all'art 139 Cod. Ass., stante l'impiego di un importo di indennità giornaliera non aggiornato;
- l'erronea determinazione dei compensi di lite, poiché resi in violazione di quanto
Pag. 2 a 9 previsto, in caso di cause riunite, dall'art 4 c. 2 del D.M. n. 55/2014.
Sulla scorta di tali rilievi, gli appellanti hanno chiesto di riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, “a) in accoglimento del presente appello di condannare la soc.
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore di: - della somma residuale di Euro Parte_1
1.302,86, oltre accessori di legge, al netto dell'offerta reale di Euro 920,00; -
[...]
della somma residuale di Euro 1.649,71, oltre accessori di legge, al netto Pt_2 dell'offerta reale di Euro 900,00; - della somma residuale di Euro Parte_3
1.706,66, oltre accessori di legge, al netto dell'offerta reale di Euro 600,00; b)
Condannare la società appellata al pagamento delle spese e compensi di causa del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10.11.2020 si è costituita in giudizio la deducendo l'inammissibilità dell'atto di Controparte_1
appello per evidente infondatezza e mancata esposizione dei motivi specifici di impugnazione e, nel merito, ha contestato in fatto ed in diritto i motivi di censura articolati dagli appellanti, chiedendo di rigettare lo spiegato appello e per l'effetto di confermare l'impugnata sentenza, con vittoria di spese.
Acquisito il fascicolo di I grado, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., in ultimo per l'udienza del 2.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato l'11.3.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla compagnia assicurativa, atteso che il gravame risulta rispettare le prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. anche alla luce del dictum di Cass. SS.UU. n.
27199/2017, secondo cui “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, ne sussiste l'ipotesi di cui all'art. 348 c.p.c., atteso che
Pag. 3 a 9 parte appellante ha motivato il proprio atto di impugnazione con ragioni che meritano un esame nel merito.
Scendendo al merito del gravame, va osservato che l'impugnazione è parzialmente fondata per le ragioni di seguito indicate.
Per ragioni di chiarezza e logicità espositiva, i primi due motivi di impugnazione saranno delibati congiuntamente, in quanto prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra loro.
Al riguardo, gli appellanti hanno lamentato che il Giudice di Pace avrebbe errato nel disattendere le conclusioni rese nella consulenza tecnica di ufficio, nella parte in cui il
C.T.U. riconosceva la sussistenza del danno da inabilità temporanea totale e parziale, censurando la decisione in quanto non motivata e contestando, inoltre, con il secondo motivo di impugnazione, le modalità di quantificazione delle somme riconosciute a titolo di inabilità temporanea assoluta e parziale.
Ciò posto, per quanto attiene a , si ravvisa che il primo Giudice abbia Parte_3
correttamente valorizzato la circostanza della mancata partecipazione dello stesso all'accertamento peritale, gravando sull'interessato ad ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno uno specifico onere di collaborazione, rientrante nell'ambito del generale onere di provare la fondatezza del diritto controverso, consistente nella sottoposizione alla visita medica disposta in sede di consulenza tecnica di ufficio (cfr. Cass. n. 2361/2019).
Pertanto, in conformità a tale principio, la mancata presentazione dell'interessato alla visita peritale disposta nel giudizio di I grado ha comportato il rigetto della domanda al risarcimento dell'ulteriore danno patito per difetto di prova e, di conseguenza, la somma già ricevuta dal dalla compagnia assicurativa è stata, correttamente, ritenuta Pt_3
satisfattiva.
Ne discende la reiezione degli esaminati motivi di impugnazione con riferimento al
. Pt_3
Venendo a scrutinare le posizioni di e le censure Parte_1 Parte_2
sollevate risultano essere fondate.
Sul punto, occorre premettere che la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta a coadiuvare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Come è noto, questi può affidare al consulente non
Pag. 4 a 9 solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (cfr. Cass. n.
3717/2019).
Le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una coerente e convincente valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del C.T.U. (cfr. Cass. n. 28043/2021).
Ebbene, nel caso di specie il Giudice di Pace ha disatteso la consulenza omettendo di indicare le presunte contraddizioni o mancanze in cui sarebbe incorso il C.T.U. e senza fornire adeguata motivazione. Invero, la ragione addotta dal primo Giudice, relativa alla lievissima entità delle lesioni riscontrate, tale da non determinare assoluta impossibilità fisica di svolgere le normali attività di vita quotidiana, non tiene nella dovuta attenzione la circostanza che la consulenza, in processi come quello in esame, è di tipo percipiente e, dunque, non può essere disattesa con argomentazioni scarne ma solo sostituendo alla valutazione tecnica non condivisa altra e diversa valutazione tecnica, fondata su elementi oggettivamente riscontrabili.
Né, d'altra parte, il primo Giudicante ha inteso esercitare i poteri processuali, pure riconosciutigli, volti ad ottenere dal nominato consulente chiarimenti sulle risultanze degli accertamenti, in ordine ai quali nutriva dubbi.
Occorre, pertanto, far riferimento alle valutazioni medico-legali rese dal C.T.U., il quale ha accertato per l'esistenza di una “inabilità biologica temporanea Parte_1
sub totale di giorni 10 (dieci), seguita da una inabilità biologica temporanea parziale, al 50%, di giorni 55 (cinquantacinque)”, e per una “inabilità biologica Parte_2
temporanea sub totale di giorni 15 (quindici), seguita da una inabilità biologica temporanea parziale, al 50%, di giorni 60 (sessanta)”.
Quanto alla liquidazione del danno, oggetto del secondo motivo di impugnazione, devono essere condivise le tesi prospettate dagli appellanti e atteso che Parte_1 Pt_2
il Giudice di Pace, per la quantificazione del danno biologico temporaneo, ha applicato l'indennità giornaliera di euro 42,00, inferiore a quella prevista dall'art. 139 c. 1 lett. b)
Pag. 5 a 9 del D.lgs. n. 209/2005 applicabile ratione temporis, pari ad euro 47,49.
Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni e in accoglimento degli esaminati motivi di impugnazione, in favore di , deve essere liquidato un danno da Parte_1
invalidità temporanea totale e parziale pari a euro 1.780,88, a cui devono essere sottratti euro 920,00 (al netto delle spese legali) già corrisposti dall'appellata l'11.5.2017 e, in favore di deve essere liquidato un danno da invalidità temporanea totale Parte_2
e parziale pari a euro 2.137,05, a cui devono essere sottratti euro 900,00 (al netto di spese legali) già corrisposti dall'appellata l'11.5.2017.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato
– come nella specie – un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire:
a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente (cfr., ex multis, Cass. n. 23927/2023).
Pertanto, in applicazione dei suindicati principi, devalutando il credito e l'acconto alla data dell'illecito (29.10.2015), e poi detraendo l'acconto dal credito, si ottiene che:
- al spettano euro 711,47 [ossia credito di euro 1.780,88 devalutato (pari ad Parte_1 euro 1.471,80), da cui sottrarre l'acconto di euro 920,00 devalutato (pari ad euro
760,33)], oltre interessi nella misura legale per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto sull'intero capitale rivalutato anno per anno e per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente;
- al spettano euro 1.022,36 [ossia credito di euro 2.137,05 devalutato (pari ad euro Pt_2
1.766,16), da cui sottrarre l'acconto di euro 900,00 devalutato (pari ad euro 743,80)], oltre interessi nella misura legale per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto sull'intero capitale rivalutato anno per anno e per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente.
Le ulteriori statuizioni in ordine all'invalidità permanente, danno morale e spese mediche vanno confermate in assenza di gravame specifico.
Pag. 6 a 9 In merito all'ultima censura, concernente la determinazione delle spese giudiziali del giudizio di primo grado, l'esame della stessa risulta essere ultroneo nei confronti di e posto che in caso di accoglimento, anche parziale, Parte_1 Parte_2
dei motivi di gravame è demandata al Giudice d'appello la decisione delle spese di ambo i giudizi (cfr. infra).
Quanto, invece, a si ravvisa l'infondatezza del gravame sul punto: Parte_3
difatti, facendo applicazione degli onorari minimi (tabella n. 1, scaglione n. 2 D.M. n.
55/2014, per come novellato dal D.M. n. 37/2018, applicabile ratione temporis) - anche senza riconoscere, relativamente alle fasi istruttoria e decisionale (espletate a seguito della riunione dei giudizi n. 9105/2017 R.G. e n. 9106/2017 R.G. alla controversia di più antica iscrizione), l'aumento del 20% (così come indicato dall'appellante) sul compenso dovuto per le anzidette fasi per ogni giudizio riunito - le spese da liquidare a carico del solo sarebbero state di euro 602,50 e, quindi, superiori rispetto a quelle liquidate Pt_3
dal primo Giudice pari a 600,00 euro.
Quanto alle spese di lite va osservato quanto segue:
- nei rapporti tra e da un lato, e la Parte_1 Parte_2 [...]
dall'altro, in considerazione dell'accoglimento del gravame nei Controparte_1
limiti di parte motiva, le spese processuali seguono la soccombenza della società appellata per ambedue i gradi di giudizio (cfr., sul punto, Cass. n. 6369/2013, secondo cui il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole) e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (per il giudizio di I grado: tabella n. 1; scaglione n. 2, in considerazione del valore del decisum; per il presente giudizio di appello: tabella n. 2; scaglione n. 2, in considerazione del valore del decisum; in entrambi i casi, con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c.
1 e con esclusione dell'aumento ex art. 4 c. 2, in considerazione della ridotta attività difensiva, della non particolare difficoltà delle questioni affrontate e della vicinanza del decisum al minimo degli scaglioni di riferimento);
- nei rapporti tra e la in considerazione Parte_3 Controparte_1 del rigetto del gravame, le spese processuali seguono la soccombenza dell'appellante per il presente grado di giudizio e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2; scaglione n. 2, in considerazione del valore del
Pag. 7 a 9 disputatum; con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della ridotta attività difensiva, della non particolare difficoltà delle questioni affrontate e della vicinanza del valore del disputatum al minimo dello scaglione di riferimento);
- in considerazione dell'esito della lite, le spese della C.T.U., disposta nel giudizio di primo grado, devono porsi per 2/3 a carico della e per 1/3 Controparte_1
a carico di . Parte_3
Va poi dato atto, in considerazione del rigetto dell'impugnazione proposta da
[...]
, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, Pt_3
in virtù del quale il suddetto appellante è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il presente giudizio di appello, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate da Controparte_1
[...]
- in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n. 7/2020 del Giudice di Pace di Bari, per le motivazioni di parte motiva condanna Controparte_1
al risarcimento della somma di euro 711,47 in favore di e
[...] Parte_1
della somma di euro 1.022,36 in favore di oltre interessi come da parte Parte_2
motiva;
- rigetta nel resto l'appello;
- condanna alla rifusione delle spese processuali di ambo Controparte_1
i gradi di giudizio in favore di e liquidate in euro Parte_1 Parte_2
1.908,00 per compensi professionali ed in euro 315,14 per esborsi documentati, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, da distrarsi direttamente in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
- condanna alla rifusione delle spese processuali del presente grado di Parte_3
giudizio in favore di liquidate in euro 1.276,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. ed
I.V.A., se dovuta, come per legge;
- pone le spese di C.T.U. per 2/3 a carico di e per 1/3 a Controparte_1
carico di;
Parte_3
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale l'appellante è tenuto al pagamento dell'ulteriore Parte_3
Pag. 8 a 9 importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il presente giudizio di appello, se dovuto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 2.4.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Pag. 9 a 9