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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 04/08/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati: dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa M.Tulumello Consigliere
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado R.G. 85/2024
tra
.F. Parte_1
), assistito e difesodagli Avv.ti CIVALE FABIO e PITTRACHER P.IVA_1
STEFAN elett. Dom presso il secondo in VIA PONTE AQUILA, 10 39042
BRESSANONE
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
POLATO PAOLO elett dom. presso il suo studio in Treviso Strada Comunale Corti
56/2
appellato
Avente ad oggetto: intermediazione finanziaria
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Trento n. 266/24
Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 1.7.25 sulle seguenti CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione respinta, in parziale riforma della sentenza n. 266/2024 emessa dal Tribunale
di Trento nella persona del Giudice unico Dott.ssa Giuliana Segna in data 26 febbraio
2024 e pubblicata in data 27 febbraio 2024 e notificata in data 12 marzo 2024, così
giudicare:
IN VIA PRINCIPALE
- riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Trento nella persona del Giudice unico
Dott.ssa Giuliana Segna in data 26 febbraio 2024 e pubblicata in data 27 febbraio 2024,
per quanto attiene ai capi impugnati con il presente appello e rigettare le domande proposte in primo grado dall'odierno appellato, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare l'odierno appellato alla restituzione in favore della delle somme riconosciute al medesimo da parte della Pt_1
in forza della sentenza di primo grado;
Pt_1
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento solo parziale dell'appello proposto dalla riformare la sentenza di primo grado sottraendo dall'eventuale Pt_1
somma riconosciuta al Cliente, il valore delle azioni oggetto di causa alla data del gennaio/dicembre 2016, ovvero il diverso valore stabilito dall'Ill. ma Corte di Appello
adita, per tutte le motivazioni esposte in narrativa;
pag. 2/53 - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento solo parziale dell'appello proposto dalla riformare la sentenza di primo grado al fine di escludere o ridurre Pt_1
la condanna di alla minor somma possibile in ragione Parte_1
del determinante concorso di colpa del sig. per le ragioni esposte in narrativa, CP_1
nonché di quanto previsto dall'art. 1225 c.c.;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento solo parziale dell'appello proposto dalla riformare la sentenza di primo grado per quanto attiene alla non Pt_1
corretta liquidazione delle spese di lite per i motivi esposti in narrativa;
- accogliere le domande già proposte dalla nel giudizio di primo grado e di seguito riportate: Pt_1
“IN VIA PRELIMINARE
- espungere dal fascicolo di ufficio la memoria di parte ex art. 183, sesto comma, n. 1
c.p.c., per le ragioni esposte in narrativa;
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di
citazione avversario per violazione degli artt. 163- bis e 164 c.p.c. e pertanto fissare
una nuova udienza con assegnazione di un termine alla per il deposito di Pt_1
comparsa di costituzione e risposta al fine di permettere alla di esercitare Pt_1
compiutamente il proprio diritto di difesa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione
di annullamento proposta da parte attrice per intervenuta prescrizione della stessa ex
artt. 1442 e 2935 c.c., per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare
l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta
da parte attrice a titolo pre-contrattuale e/o extracontrattuale per intervenuta
prescrizione della stessa ex art. 2947 c.c., per i motivi esposti in narrativa;
pag. 3/53 - accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità
dell'azione proposta da parte attrice relativamente ai presunti crediti pretesi a titolo di
interessi per intervenuta prescrizione ex artt. 2935 e 2948 c.c.;- accertare e dichiarare
l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione di risarcimento dei danni
per carenza dei presupposti di legge in virtù delle ragioni esposte in narrativa;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE- respingere le domande tutte ex adverso
formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in
narrativa;
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di nullità, annullamento,
inesistenza e/o risoluzione proposta da parte attrice in relazione alle operazioni di cui è
causa e di conseguente condanna di alla restituzione Parte_1
delle somme versate dal sig. in relazione alle operazioni di investimento CP_1
oggetto di causa, accertare e dichiarare l'obbligo del sig. e, per l'effetto, CP_1
condannare il medesimo alla restituzione a dei titoli Parte_1
oggetto di causa, ovvero dell'equivalente, e di ogni importo, dividendo, plusvalenza o
utile incassato dal sig. in ragione delle operazioni di cui è causa, oltre agli CP_1
interessi dovuti, e per l'ulteriore effetto compensare le somme a rispettivo credito tra le
parti;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento danni ex
adverso formulata, dedurre e compensare le somme dovute a titolo risarcitorio da
con il valore delle azioni Parte_1 Parte_1
pag. 4/53 alla data del 31 dicembre 2016, nonché di ogni importo, dividendo, plusvalenza o Pt_1
utile incassato dal sig. CP_1
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento proposta ex
adverso, escludere o ridurre la condanna di alla minor Parte_1
somma possibile in ragione del determinante concorso di colpa del sig. per le CP_1
ragioni esposte in narrativa, nonché di quanto previsto dall'art. 1225 c.c.;
IN VIA ISTRUTTORIA
- rigettare le istanze istruttorie attoree in quanto inammissibili per i motivi esposti
in narrativa;
- ammettere la prova per testi sulle circostanze di seguito
articolate:
- 1) Vero che, in relazione all'acquisto di nn. 800 azioni ordinarie
[...]
sottoscritto in data 25 novembre 2010, ha fornito al sig. Parte_1
informazioni relative alla natura e alle caratteristiche delle azioni CP_1
medesime;
- 2) Vero che, in relazione alla sottoscrizione in aumento di capitale di nn. 80 e
120 azioni ordinarie effettuata in data 12 novembre Parte_1
2012, ha fornito al sig. informazioni relative alla natura e alle CP_1
caratteristiche delle azioni medesime;
- 3) Vero che, in relazione alla sottoscrizione in aumento di capitale di nn. 111 e
89 azioni ordinarie effettuata in data 11 gennaio Parte_1
2016, ha fornito al sig. informazioni relative alla natura e alle CP_1
pag. 5/53 caratteristiche delle azioni medesime;
- 4) Vero che, in relazione alla adesione all'offerta in opzione di di n. 67 azioni
ordinarie oggetto di recesso effettuata in data 24 Parte_1
aprile 2017, ha fornito al sig. informazioni relative alla natura e alle CP_1
caratteristiche delle azioni medesime.Si indica quale teste sui predetti capitoli il
sig. domiciliato presso la filiale di Testimone_1 Parte_1
di Cles, Piazza Navarrino n. 16 (TN - 38023). Con ogni riserva di merito e
istruttoria.Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre
oneri accessori come per legge. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti D.M.
55/2014.”
IN VIA ISTRUTTORIA- rigettare le istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili per i motivi esposti in narrativa;
- ammettere la prova per testi sulle circostanze di seguito articolate:
1) Vero che, in relazione all'acquisto di nn. 800 azioni ordinarie Parte_1
sottoscritto in data 25 novembre 2010, ha fornito al sig. informazioni
[...] CP_1
relative alla natura e alle caratteristiche delle azioni medesime;
2) Vero che, in relazione alla sottoscrizione in aumento di capitale di nn. 80 e 120 azioni ordinarie effettuata in data 12 novembre 2012, ha fornito al Parte_1
sig. informazioni relative alla natura e alle caratteristiche delle azioni CP_1
medesime;
3) Vero che, in relazione alla sottoscrizione in aumento di capitale di nn. 111 e 89 azioni ordinarie effettuata in data 11 gennaio 2016, ha fornito al Parte_1
pag. 6/53 sig. informazioni relative alla natura e alle caratteristiche delle azioni CP_1
medesime;
4) Vero che, in relazione alla adesione all'offerta in opzione di n. 67 azioni ordinarie oggetto di recesso effettuata in data 24 aprile 2017, ha Parte_1
fornito al sig. informazioni relative alla natura e alle caratteristiche delle CP_1
azioni medesime.Si indica quale teste sui predetti capitoli il sig. Testimone_1
domiciliato presso la filiale di di Cles, Piazza Navarrino n. Parte_1
16 (TN - 38023).
Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, per entrambi i gradi di giudizio oltre oneri accessori come per legge. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti
D.M. 55/2014, con maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis D.M. 55/2014.
PARTE APPELLATA :
Respingersi il proposto avversario appello, e quindi tutte le relative avversarie domande,
eccezioni, istanze, in quanto infondato e infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto confermarsi la sentenza n° 266/2024 emessa dal Tribunale di Trento in data 26 febbraio
2024 e pubblicata in data 29/02/2024, e conseguentemente accogliersi le seguenti richieste:
NEL MERITO
Respingersi, perchè tutte destituite di fondamento in fatto e in diritto, le eccezioni e domande avversarie, in tutti i termini resi da controparte, di asserita inammissibilità,
improponibilità ed improcedibilità per asserita (insussistente) prescrizione dell'azione e pag. 7/53 delle domande del qui appellato.
a) IN PRINCIPALITA'
1) Accertarsi e dichiararsi la nullità e/o annullabilità e/o l'inesistenza dei seguenti ordini di acquisto azioni DATA 25/11/2010 ACQUISTO n. Parte_1 Parte_1
azioni 800 pagato 15.016,00; 13/12/2012 AUMENTO CAPITALE 2012 n. azioni 200
pagato 3.670,00 di cui in narrativa (meglio descritte in atti), attesa la grave violazione dell'art. 21 e ss del d.lgs. 58/1998 (T.U.F.), del regolamento CONSOB n. 16190 del 29
ottobre 2007 e successive modifiche, della disciplina in materia di trasparenza e correttezza in ambito bancario e di tutta la normativa vigente in materia creditizia,
finanziaria e societaria, per le motivazioni in fatto e in diritto esposte in narrativa;
2) Accertato e dichiarato quanto al punto precedente, condannarsi parte già convenuta
(qui appellante), alla restituzione della somma impiegata per i già menzionati ordini di acquisto accertata in corso di causa, oltre ad interessi e a rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a favore di parte già attrice (qui appellata) per le motivazioni di quest'ultima rese in fatto e in diritto, ovvero di quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
b) IN SUBORDINE1) accertarsi e dichiararsi la risoluzione dei contratti relativi alle operazioni di acquisto azioni DATA 25/11/2010 Parte_1
ACQUISTO n. azoni 800 pagato 15.016,00; 13/12/2012 AUMENTO CAPITALE 2012
n azioni 200 pagato 3.670,00 descritte in atti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e ss. c.c., atteso il gravissimo e rilevante inadempimento contrattuale di banca già
convenuta (qui appellante) consistente nella reiterata violazione dell'art. 21 e ss del pag. 8/53 d.lgs. 58/1998 (T.U.F.), e degli artt. 26 e ss., del regolamento CONSOB n. 16190 del 29
ottobre 2007 e successive modifiche, della disciplina in materia di trasparenza e correttezza in ambito bancario e di tutta la normativa vigente in materia creditizia finanziaria e societaria, per le motivazioni in fatto e in diritto esposte in atti per la parte
CP_1
2) accertato e dichiarato quanto al punto precedente, condannarsi banca già convenuta
(qui appellante) alla restituzione/rimborso a favore di parte già attrice (qui appellata)
delle somme oggetto delle predette negoziazioni finanziarie accertate in corso di causa,
oltre ad interessi dal dovuto al saldo, nonché al risarcimento dei danni patiti e patiendi in conseguenza del grave inadempimento contrattuale / precontrattuale perpetrato dalla medesima già convenuta (qui appellante), nella misura accertata in corso di causa,
ovvero ritenuta di giustizia;
c) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA1) accertarsi e dichiararsi che in occasione delle operazioni finanziarie riguardanti gli acquisti azioni Parte_1
DATA 25/11/2010 n, azioni 800 pagato 15.016,00; 13/12/2012
[...]
AUMENTO CAPITALE 2012 n. azioni 200 pagato 3.670,00 (meglio descritte in narrativa per la parte , la banca già convenuta (qui appellante) ha CP_1
reiteratamente violato i precetti di cui all'art. 21 e ss del d.lgs. 58/1998 (T.U.F.), del regolamento CONSOB N. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche, e più in generale della disciplina in materia di trasparenza e correttezza in ambito bancario e di quelli disposti nella normativa vigente in materia creditizia, finanziaria e societaria, per le motivazioni in fatto e in diritto in atti per la parte per l'effetto condannarsi CP_1
parte già convenuta (qui appellante) al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi,
pag. 9/53 accertato e accertati in corso di causa, oltre agli interessi dal dovuto al saldo.
IN OGNI CASO Compensi professionali, spese, anticipazioni, oltre accessori di legge integralmente rifusi, anche per il presente grado d'appello.
IN VIA ISTRUTTORIASi insiste anche in questa sede per le formulate e dimesse istanze istruttorie, ed in particolare per:) ammissione di CTU tecnico-contabile volta a determinare il valore corrente delle azioni di cui è causa e il valore che queste avevano sul mercato tra il novembre del 2010 e il febbraio 2017, con formulazione del presente quesito: “Esaminata la documentazione allegata in giudizio dalle parti, assunta quella ulteriore e diversa dalle medesime o da terze parti, ed effettuati tutti gli accessi, le interrogazioni e le indagini ritenuti necessari e funzionali all'espletamento dell'incarico ricevuto, Voglia il Consulente Tecnico d'Ufficio determinare il valore corrente delle azioni emesse dalla di cui è causa e meglio Controparte_2
descritte in atti;
determini altresì il CTU il valore che queste avevano sul mercato tra il mese di novembre 2010 e il mese di febbraio 2017”. Atteso infatti il grave inadempimento della Banca in occasione delle operazioni di cui è causa, e successivamente alle stesse, la consulenza è essenziale alla determinazione e quantificazione del danno patito e patiendo dal sig. CP_1
Ci si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori avversari per le ragioni di fatto e di diritto già indicate in atti per la parte e, nella denegata e non creduta ipotesi di CP_1
ammissione di capitoli e teste avversari, si chiede che il sig. sia Testimone_1
chiamato a rispondere sul seguente capitolo a prova contraria:
- Vero che, nel periodo di cui è causa tra il 2010 e il 2017, Parte_1
pag. 10/53 riconosceva ai propri funzionari e dipendenti che facevano sottoscrivere le CP_2
azioni della medesima banca una commissione “bonus” del 6% sul valore delle operazioni poste in essere?
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione dd. 21.1.21. conveniva in giudizio dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Trento la , esponendo che: Parte_1
l'attore, correntista presso la società convenuta alla quale si era sempre affidato per la consulenza nella gestione dei propri risparmi incentrata su una bassa propensione al rischio e bassa conoscenza degli strumenti finanziari, con la sola finalità di preservare il capitale mirando ad un costante incremento nel tempo senza comprometterlo, alla fine dell'anno 2010, su sollecitazione del funzionario della banca, aveva acquistato azioni della stessa con la rassicurazione che tali titoli erano assolutamente sicuri;
in occasione dell'acquisto non era stato indicato all'attore che le azioni della convenuta erano illiquide e di fatto invendibili e pertanto l'investimento non era smobilizzabile;
una volta ammessa la quotazione sulla piattaforma HI-Mtj, l'andamento del titolo era stato sempre negativo, nonostante l'azione di sostegno della banca che aveva acquistato azioni proprie;
a seguito dell'ispezione della Banca d'Italia nel 2019 l'istituto di credito aveva dovuto procedere a rettifiche per oltre 100 milioni di euro;
pag. 11/53 in data 17.9.20 aveva radicato procedura di mediazione presso la Camera di
Commercio di Trento, definita a seguito della dichiarazione la banca di non voler proseguire oltre il primo incontro;
l'attore aveva acquistato 800 azioni in data 25/11/10, pagando l'importo di euro
15.016,00, altre 200 azioni in data 13/12/12 in occasione dell'aumento capitale del 2012
per l'importo di euro 3.670,00; 200 azioni in data 11/1/16 a seguito in aumento di capitale 2015 versando l'importo di euro 3840,00; 67 azioni in data 24/2/17 in occasione di un'offerta in opzione versando l'importo di euro 310,70 si chè lo stesso era proprietario di 1267 azioni dell'istituto di credito convenuto avendo versato l'importo complessivo di euro 23.336,70;
il primo ordine di acquisto del 25/11/10 risultava come di iniziativa del cliente che non si sarebbe avvalso del servizio di consulenza, affermazione non corrispondente al vero in quanto l'acquisto era stato fortemente caldeggiato dalla banca, rilevando che ogni caso la banca doveva procedere alla valutazione dell'adeguatezza dell'operazione,
la quale doveva ritenersi inadeguata per tipologia, illiquidità, per l'altissimo rischio sotteso e non in linea con la profilatura (MIFID) del cliente che all'epoca era titolare di un portafoglio composto solo da obbligazioni;
in occasione dell'aumento di capitale nel 2012, in data 13/11/12 l'attore era stato convinto dalla banca ad acquistare ulteriori 120 azioni divenendo titolare di 200 azioni ad euro 18,35 ciascuna per effetto dell'opzione con riguardo ad 80 titoli, con un esborso di euro 3.670, lamentando che anche tale operazione era palesemente inadeguata;
in occasione dell'aumento di capitale del 2015 in data 11/11/16 su sollecitazione del funzionario della banca convenuta che faceva presente che l'acquisto era funzionale pag. 12/53 all'acquisto della Banca Popolare di Marostica che avrebbe apportato grosse risorse all'istituto di credito, l'attore sottoscriveva complessivamente 200 azioni per un controvalore di euro 3.840,00;
le azioni rimaste inoptate con l'aumento di capitale del 2015 erano state offerte in opzione ai soci con uno sconto del 37% e con tale acquisto la posizione dell'attore si incrementava di altre 67 titoli per un controvalore di euro 310,70;
i titoli continuavano ad essere illiquidi ed i soci non riuscivano a vendere le azioni nonostante i numerosi tentativi;
dalle dichiarazioni MIFID rese dall'attore nel 2008, 2009, 2011, 2017, 2020
emergeva che il profilo del cliente era prudente, che non aveva conoscenza specifica della materia finanziaria e prediligeva la conservazione del capitale con una limitata sopportazione delle perdite;
l'attore nel 2017 lamentava perdite che derivavano da strumenti illiquidi (le azioni della società convenuta) che non aveva potuto rivendere sul mercato delle azioni;
la nata in data [...] dalla fusione della Parte_1 [...]
e la , nel 1995 aveva incorporato Controparte_3 Controparte_4
anche la e nel 2015 si era fusa con la Banca Popolare di Controparte_5
Marostica; in data 12.12.2016 si era trasformata da soc. cooperativa a soc. per azioni;
nel 2018 il capitale sociale era pari ad euro 201.993.752 suddiviso in 50.498.438
azioni e in data 25.8.17 le azioni della stessa erano quotate sulla piattaforma HI -Mtf
sulla quale venivano concluse meno di 10 operazioni al giorno;
pag. 13/53 nel corso degli anni era risultato un peggioramento dell'andamento finanziario della società convenuta, tanto nel 2015 la stessa aveva avuto un rating in peggioramento che rifletteva il deterioramento della qualità del credito e della capitalizzazione a seguito dell'incorporazione di Popolare di Marostica;
Pt_1
a seguito di un'ispezione della Banca d'Italia nel 2019 veniva effettuata la revisione dei crediti a sofferenza e l'azzeramento degli avviamenti, ed era emerso un disavanzo di oltre 100 milioni di euro;
nel corso degli anni lo stesso istituto di credito diminuiva il valore delle proprie azioni;
gli ordini di acquisto effettuati dall'attore dovevano pertanto ritenersi nulli per violazione di norme imperative di legge poste a tutela del risparmio, ovvero annullabili per errore essenziale riconoscibile sulle caratteristiche dei titoli ed era dovuto in favore dell'attore il risarcimento del danno per mancata informazione negoziale, malafede precontrattuale ai sensi dell'art. 1337 cc, malafede nell'esecuzione dei contratti ai sensi dell'art. 1375 c.c., con conseguente obbligo per la società convenuta di restituire quanto ricevuto dell'attore, oltre agli interessi ed al maggior danno;
la banca convenuta aveva fatto apparire che l'ordine del 2010 era stato seguito in regime di mera esecuzione, circostanza in realtà non veritiera, rilevando che in ogni caso la vendita di azioni illiquide non poteva essere eseguita in regime di mera esecuzione, ma solo sotto forma di consulenza in quanto ai sensi dell'articolo 42 del regolamento Consob 16190 del 29.10.07 in ogni caso la banca dove effettuare la valutazione di appropriatezza;
pag. 14/53 infatti le azioni illiquide sono sottratte al regime della mera esecuzione in quanto non sono trattate da nessun mercato regolamentato, costituiscono strumenti finanziari complessi essendo il mercato di negoziazione gestito dalla stessa banca con un prezzo da questa autonomamente determinato, al di fuori di ogni regola di mercato;
la banca convenuta aveva anche violato i doveri derivanti dalla comunicazione n.
9019104 dd 2.3.09 della Consob di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi;
doveva ritenersi sussistente il nesso causale tra l'inadempimento informativo ed pregiudizio subito dal cliente;
la banca convenuta aveva violato l'articolo 21 TUF in quanto nelle prestazioni di servizi di investimento nei confronti del pubblico doveva comportarsi con diligenza,
correttezza e trasparenza dell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati, doveva acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi fossero sempre adeguatamente informati, organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitto di interessi e, in situazione di conflitto degli interessi, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento, disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi, svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati;
.
la banca convenuta aveva violato l'articolo 36 del regolamento Consob adottato con delibera 20307 in data 15.2.18 in forza del quale gli intermediari non possono effettuare qualsiasi operazione o prestare servizio di gestione senza aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica pag. 15/53 operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte d'investimento o disinvestimento;
la banca convenuta aveva violato l'articolo 40 del medesimo regolamento non avendo acquisito informazioni dall'investitore prima dell'investimento e non avendolo avvertito che lo strumento servizio non era a lui appropriato;
la violazione degli obblighi informativi da parte della banca convenuta determinava la risoluzione del contratto ed il conseguente risarcimento del danno e costituiva onere probatorio dell'istituto di credito fornire prova positiva del suo comportamento diligente, mentre il nesso causale tra la condotta omissiva della banca ed il danno poteva essere provato per sole presunzioni considerando che il naturale comportamento di una persona di media avvedutezza è quello di non esporre ad eccessivi rischi proprio patrimonio.
Chiedeva pertanto che fossero accertate la nullità e/o annullabilità e/o inesistenza degli ordini di acquisto indicati in narrativa, stante la grave violazione degli articoli 21 e segg.
del D.Lgs n.58/1998 e del regolamento Consob numero 16190 del 29.10.2007 e successive modifiche, della disciplina in materia di trasparenze, correttezza in ambito bancario e di tutta la normativa vigente in materia creditizia, finanziaria e societaria;
che conseguentemente l' istituto di credito convenuto fosse condannato alla restituzione favore dell'attore delle somme versate per gli ordini di acquisto, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in via subordinata chiedeva fosse dichiarata risoluzione dei contratti di acquisto delle azioni atteso l'inadempimento contrattuale la banca convenuta conseguente alla violazione degli articoli 21 e segg. del D.Lgs n. 58/1998 e del regolamento Consob numero 16190 del 29.10.2007 e successive modifiche, della pag. 16/53 disciplina materia di trasparenze correttezza in ambito bancario, di tutta la normativa vigente in materia creditizia, finanziaria e societaria;
che conseguentemente l'istituto di credito fosse condannato alla restituzione in favore dell'attore delle somme oggetto delle negoziazioni finanziarie oltre interessi e rivalutazione monetaria;
via ulteriormente subordinata, accertato che in occasione delle operazioni finanziarie riguardanti gli acquisti delle azioni esposti in narrativa la banca aveva violato i precetti di cui agli articoli 21 e segg. del D.Lgs n. 58/1998 e del regolamento Consob numero 16190 del
29.10.2007 e successive modifiche, della disciplina materia di trasparenze correttezza in ambito bancario, di tutta la normativa vigente in materia creditizia, finanziaria e societaria, che l'istituto di credito convenuto fosse condannato al risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio la eccependo in primo Parte_1
luogo il mancato rispetto dei termini a comparire, sicché il giudice rinviava la prima udienza di trattazione con il rispetto di tali termini.
Nuovamente si costituiva in giudizio l'istituto di credito convenuto, esponendo che:
l'attore aveva sottoscritto un contratto servizi di investimento numero 8052335,
successivamente ricontrattualizzato in data 5/2/08;
la convenuta aveva chiesto all'attore informazioni sulla sua situazione finanziaria,
sull'esperienza e sulla sua conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari e circa gli obiettivi di investimento mediante apposita scheda di profilo e classificazione del cliente, il quale aveva, tra l'altro, dichiarato di conoscere strumenti finanziari che hanno l'obiettivo primario di ottenere un incremento del capitale senza effetto di diversificazione non quotati sui mercati regolamentari (es. azione della
[...]
, azioni di società locali) nonché i rischi connessi;
Parte_1
pag. 17/53 in data 29.4.09 e in data 14.7.11 era stata aggiornata la scheda di profilo e classificazione dell'attore, nella quale venivano confermate le informazioni precedentemente rese;
in data 25/11/10 l'attore aveva acquistato 800 azioni della banca per un importo di euro 14.640,00 ed in tale occasione la banca aveva eseguito la verifica di appropriatezza tra prodotto/strumento finanziario e le informazioni rilasciate dal cliente nell'apposita scheda di profilo e classificazione l'operazione era risultata appropriata;
in data 13/11/12 l'attore aveva sottoscritto un'operazione di aumento di capitale,
acquistando n.111 azioni esercitando il proprio diritto di opzione e 120 azioni eventualmente inoptate;
anche in tale occasione la banca aveva eseguito la verifica di adeguatezza e l'operazione era risultata adeguata;
in data 11/1/16 l'attore aveva sottoscritto un'operazione di aumento di capitale,
acquistando n.111 azioni esercitando il proprio diritto di opzione e n.89 azioni eventualmente inoptate ed anche in tale occasione la banca aveva eseguito la verifica di adeguatezza;
in data 24.2.17 l'attore aveva sottoscritto il modulo di adesione all'offerta in opzione di azioni ordinarie della oggetto di recesso, acquistando Parte_1
67 azioni ed anche tale operazione era risultata in linea con il profilo del cliente;
dal giugno 2020 le azioni detenute dall'attore erano state trasferite su altro rapporto sempre a lui intestato, sottoscritto in data 29.5.20;
con riferimento all'operazione di sottoscrizione di azioni del novembre 2010 e all'aumento di capitale del novembre 2012 l'azione di annullamento doveva ritenersi pag. 18/53 prescritta, così come doveva ritenersi prescritta l'azione di responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale essendo trascorso il termine di 5 anni dal momento della sottoscrizione delle azioni, prescrizione maturata anche con riguardo alle somme pretese a titolo di interessi;
gli acquisti delle azioni della banca erano stati eseguiti per espressa volontà del cliente, nel pieno rispetto della normativa di riferimento;
l'attore aveva anche ottenuto la somma di euro 1.780,43 a titolo di dividendi e lo stesso aveva effettuato investimenti in plurimi e rischiosi strumenti finanziari avendo acquistato obbligazioni della obbligazione di altre banche e Parte_1
società italiane oltre fondi comuni, bond esteri e sovranazionali e titoli di varia natura,
nonché acquistato e sottoscritto strumenti speculativi, fondi comuni esteri non quotati sì
chè lo stesso non poteva essere considerato soggetto con bassa propensione al rischio e bassa conoscenza degli strumenti finanziari;
nessuna rassicurazione circa la sicurezza dell'investimento era stata fornita dalla banca e l'attore aveva ricevuto copia delle schede del prodotto o del prospetto di offerta delle azioni dichiarando di averne preso visione e di conoscere i rischi associati all'azione della banca;
in ogni caso i funzionari della banca avevano compiutamente fornito al cliente l'informativa dovuta e prescritta per legge tanto che periodicamente erano state aggiornate le informazioni relative alla situazione finanziaria, alla propensione al rischio, all'esperienza in materia di strumenti finanziari e agli obiettivi d'investimento del cliente mediante la compilazione delle apposite schede finanziarie;
l'adempimento agli obblighi informativi da parte della banca era provata dalla sottoscrizione da parte del cliente del contratto di servizi di investimento, dalla pag. 19/53 consegna di tutta la documentazione volta fornire informazioni circa i servizi prestati ed ai rischi connessi agli investimenti e strumenti finanziari, dal fatto che la banca aveva ottenuto dal cliente tutte le informazioni riferite alle sua situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento, alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, era stata fornita in relazione alle operazioni contestate la scheda del prodotto, erano stati pubblicati in data 30/10/12 e in data 27/11/15 presso la Consob i prospetti informativi contenenti dettagliata e chiara descrizione delle caratteristiche e dei rischi delle azioni e in data 31/1/17 presso il Registro delle Imprese di era stata affisso l'avviso di CP_4
offerta in opzione delle azioni oggetto di recesso, documenti tutti pubblicizzati nelle filiali della banca ed in formato elettronico sul sito della banca medesima;
la banca aveva raccolto le schede di adesione del cliente, provvedendo a fornire idonea attestazione e conferma delle operazioni;
da tali elementi era possibile dedurre che la banca aveva completamente fornito l'informativa dovuta e prescritta per legge, non avevo omesso alcun dato rilevante, ed aveva rispettato gli obblighi informativi e di trasparenza previsti dalla normativa di riferimento;
le operazioni finanziarie esposte in atto di citazione dovevano ritenersi adeguate rispetto al profilo del cliente alla luce delle informazioni dello stesso rese per iscritto;
quanto all'operazione del 25/11/10 risultava documentato che il cliente non si era avvalso della consulenza, ma aveva agito di propria iniziativa e la banca aveva effettuato la valutazione di appropriatezza con esito positivo;
quanto all'operazione di sottoscrizione di aumento del capitale del 13/11/12 era stata eseguita la verifica di appropriatezza tra il prodotto/strumento finanziario e le pag. 20/53 informazioni rilasciate dal cliente con il questionario Mifid così come per la sottoscrizione dell'aumento di capitale di data 11/1/16, operazione che era risultata adeguata;
anche con riguardo la sottoscrizione dell'adesione all'offerta in opzione di azioni oggetto di recesso del 24.2.17 l'operazione era in linea con il profilo del cliente;
risultava quindi documentato che la banca aveva correttamente operato, provvedendo ad eseguire la verifica di adeguatezza quando prestava un servizio di consulenza e quella di appropriatezza quando prestava un servizio di investimento diverso dalla consulenza a fronte della autonoma iniziativa del sig. CP_1
le proprie azioni non potevano essere considerate prodotto finanziario illiquido, in quanto il tempo medio di smobilizzo dell'azione si attestava in tre giorni ovvero 30
giorni in relazione ai diversi periodi di acquisto;
la comunicazione Consob numero 11085718 di data 20/10/11 non si applicava caso in esame (ma all'ipotesi di offerte pubbliche di scambio);
non sussisteva alcuna nullità dell'operazione di sottoscrizione delle azioni in quanto erano state rispettate tutte le norme di legge e di contratto e comunque l'eventuale violazione degli obblighi informativi non avrebbero determinato la nullità delle operazioni, trattandosi di violazioni di regole di condotta e non di validità, come affermato autorevolmente anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite;
in caso di accoglimento della sua domanda, l'attore doveva essere condannato alla restituzione di tutti i titoli acquistati ovvero dell'importo, dividendo, plusvalenza o utile incassato in ragione delle operazioni dedotte in giudizio;
quanto alla domanda di annullamento l'attore non aveva fornito alcuna prova della sussistenza di presupposti pag. 21/53 per l'accoglimento della stessa, che doveva comunque ritenersi prescritta;
quanto alla domanda di risoluzione, risultava provato che la non aveva realizzato Parte_1
alcun inadempimento contrattuale e comunque, in caso di accoglimento della domanda,
il cliente doveva essere condannato alla restituzione delle azioni ovvero del relativo controvalore e di ogni altro importo, dividendo, utile, plusvalenze incassati;
era onere dell'attore provare gli elementi costitutivi della domanda di responsabilità
extracontrattuale ed altresì del nesso causale;
nessun danno aveva subito l'attore il quale era ancora titolare delle azioni dedotte in giudizio, che avevano un loro valore nel mercato di scambio;
poiché i titoli non erano stati venduti, non si era realizzata alcuna perdita;
nell'ipotesi in cui la domanda risarcitoria proposta l'attore fosse stata accolta, lo stesso avrebbe avuto un vantaggio,
potendo ricavare dalla vendita delle azioni un ulteriore introito;
nel corso del rapporto il cliente aveva acquisito consapevolezza del rischio assunto con le operazioni di investimento sicché doveva ritenersi che il rischio della perdita economica si fosse traslato dall'intermediario al cliente, il quale aveva conservato le azioni nel proprio patrimonio dopo aver acquisito la consapevolezza della rischiosità
dello strumento finanziario, richiamando il disposto dell'articolo 1227 comma 2 c.c.
nel caso di specie ricorreva anche l'ipotesi di cui all'art. 1227 comma 1 c.c. potendo il cliente verificare in ogni momento i risultati economici degli investimenti compiuti sulla base delle rendicontazioni periodiche trasmesse dalla Parte_1
mai contestate nel corso degli anni;
pag. 22/53 non era dovuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non erano dovuti gli interessi di legge in quanto la buona fede doveva ritenersi presunta.
Chiedeva pertanto che fossero accertate e dichiarate l'inammissibilità,
l'improponibilità ed l'improcedibilità dell'azione di annullamento proposta dell'attore per intervenuta prescrizione;
che fossero dichiarate l'inammissibilità, l' improponibilità,
l' improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta a titolo precontrattuale e/o extracontrattuale per intervenuta prescrizione;
che fossero dichiarate l'inammissibilità,
l'improponibilità, l'improcedibilità dell'azione dell'attore relativamente ai presunti crediti pretesi a titolo di interessi per intervenuta prescrizione;
se fossero accertate e dichiarate l'inammissibilità, l'improponibilità, l'improcedibilità in relazione al risarcimento danni per carenza dei presupposti di legge. Chiedeva comunque in via principale il rigetto delle domande proposte dell'attore e, in via subordinata, in caso di accoglimento delle domande di nullità, annullamento, inesistenza e/o risoluzione che lo stesso fosse condannato alla restituzione in favore della banca dei titoli oggetto di causa ovvero dell'equivalente e di ogni importo, dividendo, plusvalenza o utile da lui incassati in ragione delle operazioni dedotte in giudizio oltre interessi, con compensazione dei rispettivi debiti-crediti; in caso di accoglimento della domanda attorea di risarcimento danni, che le somme dovute a titolo risarcitorio dalla banca convenuta fossero compensate con il valore delle azioni alla data del 31.12.16 nonché di ogni importo,
plusvalenza o utile incassati dal cliente;
nel caso di accoglimento della domanda di risarcimento danno proposta dall'attore che la somma riconosciuta in favore dello stesso fosse diminuita in ragione del determinante concorso di colpa del cliente.
pag. 23/53 La causa veniva istruita mediante l'acquisizione di documenti offerti dalle parti e con sentenza n. 266/2024 il tribunale di Trento, in parziale accoglimento della domanda proposta dall'attore, accertata la responsabilità ai sensi articoli 21, 27, 28 e 29 del D.Lgs
n. 58/98 e del Regolamento Consob n. 16190 del 29/10/17 della per le Parte_1
operazioni di acquisto azioni realizzate in data 25/11/10 e in data 13/12/12 (rectius
13/11/12), condannava la a corrispondere all'attore la Parte_1
somma di euro 17.038,12 oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat dal 25/11/20
(rectius 25/11/10) alla data della sentenza sull'importo di euro 13.630,50, e dal 13/12/12
(rectis 13.11.12) alla data della sentenza sulla somma di euro 3407,27, oltre interessi legali da calcolare sull'importo di euro 13.630,50 annualmente rivalutata dal 25.11.20
(rectius 25.11.10) alla data della sentenza e sulla somma di euro 3407,62 annualmente rivalutata dal 13/12/12 (rectius 13.11.12) alla data della sentenza, oltre soli interessi legali dalle somme così ottenute dalla data della sentenza fino al saldo;
condannava la convenuta al rimborso in favore dell'attore delle spese di lite. Parte_1
Il tribunale di Trento rigettava l'eccezione di prescrizione, richiamando l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui, in ambito di intermediazione finanziaria,
ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria per inadempimento agli obblighi informativi, la prescrizione non decorre dal momento in cui viene impartito l'ordine di acquisto dei titoli, bensì da quello in cui in concreto si manifesta il pregiudizio patrimoniale, rilevando che nel caso di specie il dies a quo del termine prescrizionale decorreva in epoca successiva al 2019, epoca dell'ispezione della Banca d'Italia che aveva accertato la reale situazione finanziaria dell'istituto di credito.
pag. 24/53 Riteneva il tribunale che lo strumento finanziario oggetto degli ordini da parte dell'attore costituisse strumento finanziario illiquido, alla luce della definizione datane dalla comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009, ritenendo che la prova della natura dello strumento finanziario fosse a carico dell'intermediario, in quanto la prova della illiquidità delle azioni, trattandosi di prova di un fatto negativo, era sostanzialmente diabolica per il consumatore.
Riteneva pertanto il tribunale che non fosse stata acquisita prova del carattere liquido delle azioni, tenuto conto dei tempi medi di smobilizzo dell'azione (3,06 giorni nel 2010
e 30,86 giorni per l'aumento del capitale del 2012); per l'operazione del 2016 nella relativa scheda del prodotto il tempo medio di smobilizzo si indicava in 31 gg. nel 2014
e in 38 gg. nel 2015. Ma soprattutto il tribunale rilevava che nel medesimo documento i tempi medi di smobilizzo negli anni precedenti si attestavano a 117 giorni per le operazioni del 2012. Non erano invece noti i tempi medi di smobilizzo per gli anni
2010 e 2017.
Il tribunale affermava il carattere illiquido delle azioni anche in relazione alla forma di contrattazione delle stesse, vendute su mercato non regolamentato, in quanto si trattava di titoli non quotati ,il cui valore veniva autonomamente determinato della banca stessa in conflitto di interessi. La possibilità di rivendere le azioni in questione dipendeva dall'individuazione di un soggetto che fosse disposto ad acquistarle, posto che non vi erano obblighi di acquisto a carico di chicchessia e nemmeno della banca emittente. Riteneva pertanto sussistenti intrinseche limitazioni fattuali agli scambi,
elemento che caratterizzava i titoli illiquidi. Sosteneva il tribunale che di tutte queste circostanze il cliente dovesse essere messo al corrente da parte dell'intermediario pag. 25/53 finanziario al momento della conclusione delle operazioni in esame. Richiamava la comunicazione Consob n. DIN/9019104 di data 2 marzo 2009 che prevedeva il dovere degli intermediari finanziari di comportarsi secondo correttezza e trasparenza in ragione della maggiore complessità per tipologia del prodotto finanziario illiquido per il quale non erano disponibili mercati di scambio caratterizzati da adeguati livelli di liquidità e di trasparenza che potessero fornire pronti ed oggettivi parametri di riferimento.
Affermava il tribunale che con riferimento all'operazione di acquisto di 800 azioni in data 25/11/10 il cliente era stato solo genericamente informato del conflitto di interessi della banca emittente e del carattere non quotato dei titoli, senza alcuna informazione sui rischi dell'acquisto di tale tipologia di azioni né sul rischio di illiquidità delle stesse.
Nel documento che riguardava l'acquisto veniva esplicitato che non era stata effettuato alcun servizio di consulenza sull'operazione e non era stato presentato alcun prospetto informativo sulla rischiosità dell'operazione o scheda del prodotto. Pertanto era possibile concludere che tali obblighi informativi non fossero stati adempiuti.
Inoltre dal questionario Mifid redatto dal cliente nel 2009 risultava che il profilo dello stesso fosse conservativo con bassa propensione al rischio in ragione dell'obiettivo di investimento, vale dire la difesa del potere di acquisto con moderate oscillazioni del capitale e rischio di perdite contenuto.
Per quanto riguardava la scheda di adesione all'aumento del capitale di data
13/11/12, il cliente aveva genericamente dichiarato di essere a conoscenza del prospetto di data 30/10/12 predisposto ai fini dell'offerta dell'azione dalla Parte_1
e di aver esaminato i rischi connessi a tale operazione, elemento tuttavia
[...]
pag. 26/53 che non provava in modo chiaro ed esaustivo l'adempimento degli obblighi di trasparenza e correttezza gravanti sugli intermediari finanziari.
Né nella scheda di adesione né nel prospetto veniva dato esplicitamente conto del carattere illiquido delle azioni.
Rilevava il tribunale che, unitamente alla scheda di adesione, era stata allegata scheda prodotto nella quale venivano esplicitati, ma solo in modo generico, i rischi connessi all'investimento azionario ed il possibile insorgere di difficoltà del disinvestimento soprattutto a breve termine.
Riteneva il tribunale che la mera pubblicazione e messa a disposizione di un prospetto di offerta non fosse sufficiente a far ritenere correttamente adempiuti gli obblighi di informazione posto che l'intermediario doveva fornire al cliente tutte le informazioni necessarie al fine di consentirgli di valutare le caratteristiche dell'investimento proposto per farne scaturire una scelta consapevole.
La scheda prodotto conteneva un'apposita sezione dedicata alla sottoscrizione per presa visione dei contenuti del documento da parte del cliente che però non era stata firmata dallo stesso sicché non vi era prova che la stessa fosse stata mai visionata.
Nel questionario Mifid del 2011 il profilo del cliente veniva qualificato come equilibrato e veniva chiaramente esplicitato che l'obiettivo del cliente fosse la difesa del potere di acquisto con moderate oscillazioni del capitale ed un rischio di perdite contenuto, obiettivi questi che non erano coerenti con l'operazione di acquisto di azioni illiquide ad alto rischio né con l'esito positivo della verifica di appropriatezza effettuata dalla banca.
pag. 27/53 Concludeva pertanto il tribunale nel senso che, con riguardo alle operazioni di acquisto di azioni di data 25/11/10 e l'aumento del capitale di data 13/11/12, la Parte_1
avesse violato i doveri di diligenza, correttezza e trasparenza e gli
[...]
obblighi informativi disposti a tutela degli investitori dagli articoli 21, 27,28 e 29 del
D.Lgs n. 58/1998 e dell'articolo 40 del regolamento Consob 16190 delle 29/10/07.
Con riferimento all'operazione dell'11/11/16 di adesione all'aumento di capitale
2015 riteneva infondata la doglianza circa l'inadempimento degli obblighi informativi da parte della posto era stata prodotta, unitamente alla scheda di adesione Pt_1
all'aumento di capitale del 2015, anche la scheda prodotto sottoscritta dal cliente la quale conteneva informazioni sufficientemente chiare e specifiche circa le caratteristiche ed i rischi insiti nell'investimento, essendo specificato che si trattava di un profilo di rischio alto, e con la quale venivano precisati i fattori di rischio, compresi il rischio di illiquidità connesso alle azioni. Anche la verifica di adeguatezza effettuata dalla risultava conforme al profilo di rischio del cliente individuato attraverso il Pt_1
documento Mifid compilato nel 2015 nel quale veniva attribuito al cliente un profilo di investimento aggressivo, compatibile con operazioni ad alto rischio. Ad analoghe conclusioni giungeva il tribunale con riferimento all'operazione 24.2.17 di adesione all'offerta in opzione delle azioni della banca, in quanto al modulo di adesione sottoscritto dal cliente veniva allegata la scheda del prodotto inerente le azioni ordinarie pure separatamente firmata, con la quale il cliente Parte_1
veniva informato in modo chiaro ed esplicito dell'elevato profilo di rischio delle azioni oggetto di opzione, del loro carattere illiquido e dei rischi connessi all'operazione in questione, in particolare del rischio inerente l'investimento in titoli illiquidi. Con
riferimento a tale operazione la banca aveva effettuato la verifica di appropriatezza con pag. 28/53 il profilo Mifid del cliente, valorizzando il questionario del 2015 dal quale il profilo del cliente risultava aggressivo e non quello del 12/12/17 dal quale il profilo del cliente risultava equilibrato.
Affermava il tribunale che la responsabilità avesse natura contrattuale in quanto le operazioni erano state compiute vigente il contratto di intermediazione tra le parti,
contratto quadro, destinato a regolare i rapporti successivi tra le parti.
In conformità alla giurisprudenza di legittimità richiamata, riteneva il tribunale che la violazione dei doveri che incombono sugli intermediari nei confronti dei clienti non determinava né nullità né annullabilità del contratto, ma una responsabilità che non conduceva nel caso di specie ad un vero e proprio inadempimento del contratto di intermediazione da parte della banca convenuta, ma produceva un danno risarcibile.
Il Tribunale richiamava giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui l'onere probatorio a carico dell'intermediario di aver adempiuto agli obblighi informativi sussiste indipendentemente dalla valutazione di adeguatezza dell'operazione e la carenza di prova determina una presunzione in ordine all'esistenza di un danno risarcibile in favore del cliente, in quanto l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario costituisce fattore di disorientamento per l'investitore, che condiziona le sue scelte nell'investimento
In relazione alle deduzioni della di applicazione dell'articolo 1227 Parte_1
comma 1 cc il tribunale richiamava pure giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui non è configurabile un concorso di colpa nel cliente qualora lo stesso non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore.
pag. 29/53 Circa la determinazione del danno, il tribunale richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo cui, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere agli obblighi informativi nei confronti del cliente, il danno risarcibile consiste nell'essere stato posto a carico del cliente un rischio che presumibilmente egli non si sarebbe accollato e tale danno può essere liquidato in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria, ovvero al momento in cui l' investitore si sia reso conto o avrebbe potuto rendersi conto del loro livello di rischiosità. Rilevava il tribunale che, essendo il cliente ancora proprietario delle azioni, dovesse essere decurtato il valore residuo dei titoli acquistati, come risultante dalle quotazioni ufficiali al momento della decisione, nonché l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse.
Pertanto nel procedere alla liquidazione del danno esclusivamente per le operazioni del
25/11/10 e del 13/11/12, tenuto conto del capitale investito (complessivi euro 18.686
per 1000 azioni), detratti i dividendi percepiti con riferimento a tali azioni (euro
1.101,50, euro 881,20, euro 220,30, euro 546,38) e ritenuto inesistente il valore delle azioni che il cliente avrebbe potuto ancora vendere, stante la caratteristica di titoli illiquidi delle azioni in questione e quindi la difficoltà di smobilizzo per l'inesistenza di un mercato nel quale rivenderle, condannava la al pagamento in favore Parte_1
l'attore dell'importo di euro 17.038,12 oltre accessori.
Condannava la convenuta al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Avverso tale sentenza la ha proposto appello, Parte_1
articolando i motivi di impugnazione di seguito indicati.
si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
pag. 30/53 Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate nei termini di cui all'art 189 cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 6.5.25 e decisa nella camera di consiglio del 1.7.25.
* * *
Con il primo motivo di impugnazione la banca appellante lamenta l'erronea valutazione del tribunale circa la prescrizione e la falsa applicazione degli articoli 2946
e 2935 c.c. In particolare sostiene che la domanda risarcitoria del cliente debba ritenersi prescritta per decorrenza del termine in quanto il decorso della prescrizione va individuato al momento in cui l'operazione contestata è stata eseguita, vale a dire alla data di conferimento dell'ordine. Tale conclusione sarebbe imposta da ragioni di certezza del diritto in quanto fissare la decorrenza della prescrizione al momento soggettivo di scoperta dell'illecito esporrebbe a tempo indeterminato il soggetto debitore al rischio di richiesta risarcitoria anche oltre il decennio. L'individuazione del momento di decorrenza della prescrizione va compiuta secondo criteri certi e non suscettibili di valutazione discrezionale e ciò anche in considerazione della finalità
pubblica dell'istituto della prescrizione, teso a garantire certezza del diritto ed evitare di confrontarsi con fatti troppo risalenti nel tempo. Nega la banca appellante che si sia verificato un danno in capo all'attore dalla percezione del quale decorra la prescrizione,
posto che l'andamento della banca è stato in utile ed ha comportato la distribuzione ai soci di significativi dividendi, percepiti anche all'appellato. Lamenta la società
appellante che non è stata prodotta alcuna documentazione che riguardi l'ispezione della
Banca d'Italia ed i risultati della stessa, pur avendo il giudice di primo grado individuato una situazione finanziaria di deterioramento della qualità del credito successiva al 2019,
pag. 31/53 all'esito di tale ispezione. Deduce la società appellante che il momento del pregiudizio vada individuato al momento dell'investimento, vale dire al momento in cui le informazioni dovute dall'intermediario non sono state rese ,e non ad un momento eventuale, aleatorio, successivo, incerto e variabile in cui le azioni della banca vedono diminuire o aumentare il proprio valore. A voler seguire la tesi del giudice di primo grado dovrebbe ritenersi che, in caso di operazioni eseguite in assenza di corretta informazione da parte dell'intermediario, il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria non inizierebbe a decorrere fino ad un eventuale diminuzione del valore dell'azione (che ad ogni modo successivamente potrebbe nuovamente aumentare) che magari potrebbe verificarsi a distanza di anni dall'operazione, esponendo a tempo indeterminato il soggetto interessato al rischio di richieste risarcitorie, con evidente sacrificio della certezza dei rapporti giuridici.
Con il secondo motivo di impugnazione la banca appellante lamenta l'errata valutazione della asserita illiquidità delle sue azioni e la falsa applicazione dell'articolo
2697 c.c. In particolare sostiene la società appellante che l'onere della prova circa le caratteristiche di titoli illiquidi delle azioni oggetto degli ordini in questione graverebbe sul cliente. Rileva la banca che in ogni caso la stessa ha fornito in primo grado elementi di valutazione sufficiente per dimostrare la natura liquida delle proprie azioni, avendo prodotto l'attestazione del responsabile dei servizi finanziari della banca della quale emerge che il tempo medio di smobilizzo delle azioni si attestava in tre giorni a novembre 2010 e 30 giorni a gennaio 2012, attestazioni mai contestate da controparte.
Erroneamente il giudice di primo grado ha valorizzato la scheda del prodotto consegnata al cliente in data 11/1/16, trattandosi di documenti del tutto diversi che pag. 32/53 analizzavano lassi temporali del tutto diversi, in quanto i tempi medi indicati nella scheda erano riferiti a tutto l'anno 2012 indistintamente considerato, mentre l'attestazione del responsabile dei servizi finanziari della banca era riferita specificatamente ai periodi in cui il cliente aveva sottoscritto l'ordine di acquisto nel
2010 e la scheda di adesione del 2012. Afferma ancora la società appellante di aver prodotto in primo grado quale documento 20, depositato unitamente alla comparsa conclusionale, consulenza tecnica d'ufficio espletata in un giudizio analogo pendente presso il tribunale di Bolzano, che aveva escluso la illiquidità delle azioni in questione.
Espone ancora la banca appellante di aver trasmesso con cadenza semestrale informazioni periodiche circa la natura liquida ovvero illiquida dei titoli detenuti dall'appellato e che in tali informative per tutto il periodo oggetto di esame, vale a dire dal 2010 al novembre 2012, le azioni non erano state mai indicate come illiquide.
Con il terzo motivo di impugnazione la società appellante lamenta l'erroneità
dell'impugnata sentenza, avendo essa adempiuto agli obblighi informativi, la falsa applicazione degli articoli 21 TUF, 27, 28 e 29 del regolamento intermediari e la mancata ammissione della prova per testi da essa richiesta in primo grado.
Sostiene la società appellante che: –il cliente aveva concluso per iscritto il contratto per la prestazione di servizi di collocamento, ricezione e trasmissione ordini,
negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini su strumenti finanziari, nonché di deposito titoli a custodia e amministrazione, nel quale all'articolo 54 era espressamente previsto che “con riguardo agli ordini relativi a strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati… il cliente prende atto che tali investimenti possono comportare il rischio di non essere facilmente liquidati”; - la banca aveva consegnato al cliente tutta pag. 33/53 la documentazione volta a fornire allo stesso informazioni sulla banca, sui servizi prestati e sui rischi connessi ad investimenti in strumenti finanziari con specifico riferimento al rischio emittente, al rischio interesse ed al rischio liquidità, avendo provveduto ad informare il cliente già in fase di informativa precontrattuale circa i rischi e le caratteristiche delle azioni, evidenziando che mediante l'acquisto di azioni si partecipa al rischio economico della società emittente;
-la banca aveva richiesto al cliente ed ottenuto le informazioni riferite alla sua situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento, alla conoscenza ed esperienze in materia di investimenti, provvedendo ad aggiornare nel tempo tali informazioni;
- la banca aveva raccolto dal cliente l'ordine di acquisto e la scheda di adesione del 2012, sottoscritta dal cliente, provvedendo a fornire idonea attestazione e conferma dell'operazione; -con riferimento alla scheda di adesione sottoscritta nel 2012 il cliente aveva sottoscritto di aver preso visione del prospetto informativo depositato presso Consob in data 30/10/12 e di essere a conoscenza che la era in conflitto di interessi in quanto Parte_1
contemporaneamente emittente e intermediario che procedeva al collocamento;
la aveva pubblicato apposito prospetto informativo che recava informazioni circa le Pt_1
caratteristiche dell'azione ed i principali fattori di rischio, mettendo copia dello stesso a disposizione della clientela;
-la banca aveva informato il cliente del potenziale conflitto di interessi ed il cliente aveva espressamente autorizzato l'operazione di sottoscrizione e acquisto, dichiarando di essere stato informato in ordine al predetto conflitto di interessi.
Alla luce di tali emergenze documentali doveva concludersi che la banca aveva compiutamente fornito l'informativa dovuta e prescritta della legge, non avendo mai omesso alcun dato rilevante e avendo pienamente rispettato gli obblighi informativi di pag. 34/53 trasparenza. Sostiene la banca che il cliente era consapevole delle caratteristiche e dei rischi delle azioni della banca stessa, come dallo stesso dichiarato ripetutamente in sede di profilatura.
Sostiene la banca appellante che erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto che, in relazione all'operazione 2010, non sia stato nemmeno presentato un prospetto informativo, poiché la predisposizione di un prospetto prevista dall'art 19 TUF è
necessaria unicamente per l'offerta pubblica di titoli, mentre l'operazione del 2010 non era avvenuta all'esito di un'offerta pubblica disposta dalla banca, ma su c.d. mercato secondario dove erano scambiate azioni della banca già emesse e già circolanti sicché
per tale operazione non era necessario pubblicare alcun prospetto.
Lamenta inoltre la appellante che senza alcuna motivazione giudice di primo Pt_1
grado non abbia ammesso le prove testimoniali richieste a sostegno della tesi dell'assolvimento degli oneri informativi, chiedendo che tali prove siano ammesse in questo grado di giudizio, attesa la rilevanza delle stesse.
Con il quarto motivo di impugnazione la appellante lamenta che erroneamente Pt_1
giudice di primo grado abbia effettuato la valutazione di adeguatezza, erroneamente applicando gli articoli 40 e 42 del regolamento intermediari.
Sostiene la società appellante che, a fronte della richiesta di informazioni da parte sua, l'appellato aveva espressamente dichiarato nel questionario dell'aprile 2009 :
“-di avere un patrimonio allocato presso altre Banche rispetto al totale maggiore del
50%
;- di conoscere i rischi connessi agli strumenti finanziari monetari (titoli di stato,
pag. 35/53 certificati di deposito, fondi di liquidità e obbligazionari);
- di conoscere strumenti finanziari che hanno come obiettivo garantire la sicurezza del
capitale (titoli di stato e medio/lungo termine, bot, certificati di deposito, obbligazioni
semplici) e i loro rischi;
- di conoscere strumenti finanziari che hanno che hanno l'obiettivo primario di ottenere
un incremento del capitale (es. fondi azionari, fondi bilanciati ecc.);
- di conoscere i rischi connessi alle gestioni patrimoniali con l'obiettivo di ottenere un
incremento del capitale senza effetto di diversificazione (azioni singole, obbligazioni
singole e strutturate);
- di avere un orizzonte temporale di investimento da 3 a 5 anni;
- di avere quale obiettivo di investimento la difesa del potere d'acquisto con moderate
oscillazioni;
- che eventuali perdite (intorno al 15% sul patrimonio finanziario nel corso di un anno)
non incidono sul mantenimento dei propri impegni finanziari;
- di aver effettuato più di 10 operazioni di negoziazioni titoli in media all'anno, per un
valore medio fino ad Euro 30.000.
Inoltre, in sede di aggiornamento della profilatura datato 29 aprile 2009 il sig.
confermando le informazioni precedentemente rese, aveva precisato: CP_1
- di aver eseguito più di 10 operazioni di negoziazione titoli all'anno (in media) e che il
volume medio delle operazioni di negoziazioni titoli eseguite era fino ad Euro
pag. 36/53 30.000,00.
Nell'aggiornamento del 14 luglio 2011 il sig. aveva ulteriormente precisato:- CP_1
di avere un orizzonte temporale di investimento oltre i 5 anni.
Inoltre il cliente aveva espressamente affermato di conoscere le azioni della banca.
Con riferimento alla normativa di riferimento ed ai sensi del contratto quadro la banca appellante evidenzia che l'operazione del 25/11/10 era stata posta in essere dal cliente di propria iniziativa, come si evinceva dal fatto che sull'ordine veniva specificato che ”per
il presente ordine il cliente non si avvale del servizio di consulenza ma agisce di
propria iniziativa” sicché nessun servizio di consulenza era stato prestato dalla banca.
Conseguentemente era inconferente il riferimento agli articoli 40 e 42 del regolamento posto che la banca in virtù di tale disciplina deve svolgere la Controparte_6
valutazione di adeguatezza solo quando presta servizio di consulenza o di gestione portafogli, mentre l'ipotesi di prestazione di servizi di investimenti diversi dalla consulenza o dalla gestione di portafogli la banca deve valutare esclusivamente se il cliente abbia livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi e svolge solo una valutazione di appropriatezza ai sensi dell'articolo 42 del richiamato regolamento. Alla luce delle informazioni fornite dal cliente, la banca aveva valutato l'operazione come appropriata, valutazione che deve considerarsi corretta posto che lo stesso cliente avevo espressamente dichiarato in sede di profilatura di conoscere le azioni della ed i rischi alle medesime connessi. Inoltre Parte_1
la valutazione risultava corretta sulla base dell'esperienza del cliente che aveva posto in essere numerosi investimenti per un controvalore di circa € 150.000. Sostiene la banca appellante che le medesime considerazioni valgono anche per la sottoscrizione di azioni pag. 37/53 in occasione dell'amento di capitale nel novembre 2012, trattandosi sempre di ordine assunto dal cliente di propria iniziativa, senza avvalersi del servizio di consulenza fornito dalla banca che aveva eseguito la valutazione di appropriatezza tenuto conto del profilo del cliente, anche in considerazione della pregressa esperienza dello stesso che aveva già sottoscritto nel 2010 azioni della Parte_1
Erroneamente il giudice di primo grado aveva richiamato il profilo di rischio del cliente, inconferente nel caso di specie, posto che sia l'operazione del 2010 che quella del 2012 erano state poste in essere dal cliente di propria iniziativa, senza alcun servizio di consulenza della banca che doveva solo valutare la conoscenza e l'esperienza del sig.
Sostiene la banca che nessuna valutazione doveva fare circa l'adeguatezza CP_1
dell'operazione in quanto la stessa doveva svolgere solo una valutazione di appropriatezza, quindi valutare l'esperienza e la conoscenza del cliente.
Con il quinto motivo di impugnazione la banca appellante lamenta l'erronea valutazione del giudice di primo grado del suo inadempimento e conseguentemente l'erroneità della sua condanna al risarcimento del danno nonché la erronea applicazione dell'articolo 1218 c.c.
Sostiene la banca appellante che il cliente avrebbe dovuto fornire prova del nesso causale tra il presunto inadempimento e l'evento lesivo, mentre nel caso di specie nulla aveva allegato né provato il cliente sicchè la domanda risarcitoria dello stesso doveva essere rigettata. Rileva la società appellante che le azioni acquistate dal cliente erano ancora nel suo portafoglio e le stesse avevano un valore di scambio che si assestava,
alla data della proposizione dell'appello, nell'importo di euro 8,96 per azioni sicchè era errata la valutazione del tribunale secondo cui tali titoli erano invendibili e senza alcun pag. 38/53 valore. Non essendovi stata alcuna perdita conseguita alla vendita delle azioni ad un valore minore rispetto a quello di acquisto, non sussisteva alcun danno in capo al cliente, che nel corso degli anni aveva anche ricevuto dei dividendi.
Rileva che il danno risarcibile poteva al più essere individuato nella differenza tra valore dei titoli al momento dell'acquisto ed il suo valore al momento di acquisizione della consapevolezza del rischio insito nell'operazione di investimento, ritenendo che nel caso di specie l'appellato avesse avuto piena contezza delle caratteristiche delle azioni alla nel gennaio del 2016 quando gli fu consegnata la Parte_1
scheda del prodotto ovvero nel dicembre 2016 quando era possibile il suo recesso stante la trasformazione della banca in società di azione nonché sempre al dicembre 2016
quando nell'estratto titoli del dicembre 2016 era stato indicata al cliente la illiquidità del titolo azionario.
Inoltre in virtù delle motivazioni esposte dal tribunale che aveva ritenuto che nel gennaio 2016 il cliente aveva avuto una corretta informazione sulle caratteristiche delle azioni della banca, a tale epoca lo stesso aveva avuto contezza delle caratteristiche delle azioni che aveva già acquistato, e da tale momento doveva ritenersi che lo stesso avesse assunto su di sé il rischio di successive perdite di valore dei titoli in questione;
conseguentemente l'esatto conteggio del risarcimento sarebbe dovuto avvenire tenendo conto della differenza tra il prezzo di acquisto delle azioni nel 2010 e nel 2012 ed il valore dei titoli a gennaio del 2016. Effettuando tale valutazione non sussisterebbe alcun danno risarcibile ,posto che il valore dei titoli a tale epoca era maggiore rispetto a quello del momento di acquisto. Il tribunale erroneamente non aveva tenuto conto del concorso di colpa del cliente, il quale avrebbe potuto escludere o quantomeno ridurre la pag. 39/53 responsabilità della banca sicché doveva essere ridotto anche il risarcimento del danno allo stesso riconosciuto. Il cliente era rimasto inerte nel verificare i risultati economici degli investimenti compiuti sulla base delle rendicontazioni trasmesse periodicamente della concorrendo a cagionare il danno lamentato. Parte_1
Il cliente non aveva mai chiesto informazioni alla in merito Parte_1
all'andamento del proprio portafoglio nè aveva ordinato il disinvestimento dei titoli;
infine egli non aveva mai dimostrato di aver tentato di vendere le proprie azioni prima dell'introduzione del giudizio nè aveva esercitato il diritto di recesso nel dicembre 2016.
Con il sesto motivo di impugnazione la società appellante lamenta l'erroneità della liquidazione delle spese di lite posto che è stato liquidato l'importo di euro 625,60 per spese mentre nella nota spese depositata da controparte era stata esposta, a titolo di spese e anticipazioni, la somma di euro 312,80, sicché la liquidazione nell'importo determinato dal tribunale era priva di giustificazione.
si è costituito in giudizio, richiamando giurisprudenza circa il CP_1
momento di decorrenza della prescrizione, affermando che correttamente il tribunale aveva qualificato come illiquido il titolo oggetto delle operazioni finanziarie e che tale definizione era contenuta anche nel dossier titoli depositato dalla banca a lui intestato e ciò fin dal 2011; del resto la natura di titolo illiquido deriva anche dalle definizioni contenute nella comunicazione numero 90191104 del 2 marzo 2009 della Consob,
precisando che, con riferimento a tali specifiche ipotesi, l'organismo di vigilanza aveva prescritto particolari disposizioni, del tutto disapplicate dalla banca. In relazione al terzo motivo di impugnazione rileva che, trattandosi di azioni illiquide, le operazioni non potevano essere eseguite in regime di mera esecuzione ma solo sotto forma di pag. 40/53 consulenza in relazione alla previsione dell'art. 42 del Regolamento Intermediari
adottato con delibera Consob numero 16190 del 29/10/07, in quanto le azioni non erano trattate in alcun mercato regolamentato ed erano da considerarsi strumenti finanziari complessi poichè il mercato di negoziazione del titolo era gestito dalla stessa banca con un prezzo da questa autonomamente determinato, al di fuori di ogni regola di mercato.
Conseguentemente le operazioni dovevano ritenersi disposte in regime di consulenza e la banca doveva valutare la loro adeguatezza. Rileva che il proprio profilo di investimento era a rischio basso, come dimostrato dagli investimenti realizzati nel corso degli anni, e che pertanto le operazioni dovessero essere ritenute inadeguate ed egli avrebbe dovuto ribadire per iscritto la volontà di eseguire l'acquisto.
Con riferimento alla mancata ammissione delle prove orali, rileva la loro genericità,
evidenziando che comunque la appellante non ha illustrato le ragioni per le quali Pt_1
le stesse dovevano ritenersi rilevanti.
Con riferimento al quarto motivo di impugnazione, l'appellato ribadisce che, in relazione alle caratteristiche dell'azione, la banca doveva procedere a valutare l'adeguatezza delle operazioni e non la sola appropriatezza.
Con riferimento al quinto motivo di impugnazione, rileva che la banca non ha adempiuto agli obblighi informativi, circostanza rilevante sia da punto di vista contrattuale che extracontrattuale, rilevando che il nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso può essere provato anche con presunzione, affermando che una persona di media avvedutezza non espone a rischi eccessivi il proprio patrimonio.
Sostiene di aver più volte chiesto di vendere le proprie azioni tramite gli addetti pag. 41/53 all'ufficio titoli della banca e che, in riferimento alla trasformazione della banca in spa nel mese di gennaio 2016, non vi è prova che la banca avrebbe accettato il proprio recesso.
Con riferimento al quinto motivo di impugnazione rileva l'appellato che il giudice ha evidentemente valorizzato l'appartenenza del difensore a diverso foro.
Il primo motivo di impugnazione deve essere rigettato.
Può infatti ritenersi ormai consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui
(Cass. n. 32226/24) “In tema di intermediazione finanziaria, il termine di prescrizione decennale per l'esercizio, da parte del cliente, dell'azione di risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento, compiute in esecuzione del contratto quadro tra gli stessi stipulato, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto per il cliente il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, essendo questo il momento in cui il diritto al risarcimento può essere fatto valere rispetto a un danno effettivamente determinatosi. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso che pretendeva di far decorrere il termine prescrizionale non dalla data del default del Gruppo Lehman
Brothers, bensì da quella di esecuzione degli ordini, confondendo il momento dell'inadempimento della banca agli obblighi informativi e quello in cui si era determinato il danno nel patrimonio del cliente” -in senso conforme Cass. n. 2066/23
richiamata dal Tribunale). Tale insegnamento è coerente con il principio di portata generale secondo cui –Cass. n.29328/24- “In tema di diritto al risarcimento del danno,
pag. 42/53 la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale”.
Nel caso in esame il titolo di responsabilità affermato nella sentenza di primo grado,
senza che sul punto siano stati avanzati motivi di impugnazione, è costituito da responsabilità contrattuale, sicché il termine di prescrizione applicabile è quello decennale.
Nessun elemento risulta acquisito al giudizio che anteriormente al 21/1/11 (l'atto di citazione stato notificato in data 21/1/21) l'appellato fosse stato in condizioni di acquisire elementi oggettivi dai quali desumere di aver subito un danno per effetto della condotta inadempiente della banca appellante e nemmeno risulta acquisito alcun elemento probatorio idoneo ad affermare che un danno si fosse verificato prima della data suddetta.
Pure infondato risulta il secondo motivo di impugnazione.
A prescindere dal soggetto processuale sul quale gravava l'onere di provare la natura di titolo illiquido delle azioni acquistate dall'appellato, può ritenersi accertato dalla documentazione prodotta dalle parti che le azioni in questione avessero tali caratteristiche.
Al riguardo è sufficiente rilevare che in occasione della comunicazione del dettaglio portafogli effettuata dalla banca nei confronti del cliente in più occasioni il titolo in pag. 43/53 questione è stato espressamente qualificato come illiquido, e ciò per le ragioni espresse nella nota n. 5 richiamata a descrizione del titolo, nella quale veniva espressamente indicato che le azioni erano illiquide perché trattate sulla piattaforma di negoziazione gestita dall'Istituto centrale banche popolari. Alla nota 5 veniva indicato che “Le azioni
non sono negoziate in un mercato regolamentato e questa circostanza comporta il
rischio di un eventuale maggiore difficoltà di disinvestimento (il cosiddetto rischio di
liquidità)” (vd. dettaglio portafogli alla data del 30.6.12, al 31.12.12, al 30.6.13, al
31.12.13, al 31.12.14; sempre quale titolo illiquido erano indicate le azioni della nei dettaglio portafoglio al 31.12.15, dettaglio portafoglio al 31/12/16, Parte_1
dettaglio portafoglio al 31/3/18, nel dettaglio portafoglio al 31/12/18, nel dettaglio portafoglio al 30/6/18, nel dettaglio portafoglio al 30/9/18, nel dettaglio portafoglio al
31/3/19, nel dettaglio portafoglio al 30/6/19, nel dettaglio portafoglio al 30/9/19, nel dettaglio portafogli al 10.12.19, nel dettaglio portafogli al 31/3/20- doc. 14 Pt_1
appellante).
Va richiamata al riguardo la definizione di prodotto illiquido contenuta nella comunicazione dalla Consob n. 9019104 dd. 2.3.09: “Per prodotti liquidi si intendono quelli che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative ossia tali da riflettere,
direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto in vendita” .
La circostanza che le azioni della banca appellante non fossero negoziate in un mercato regolamentato e che non vi fosse alcun impegno al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli che avevano condotto al pricing del prodotto nel mercato primario (elemento quest'ultimo pure valorizzato nella citata pag. 44/53 comunicazione per affermare la condizione di liquidità, ma che non sussiste nel caso in esame) consentono di concludere che le stesse avessero la qualifica di prodotti finanziari illiquidi.
Assume significativo valore probatorio anche l'indicazione contenuta nella scheda di adesione l'aumento del capitale del 2015 (doc 16 che illustrava i tempi medi per Pt_1
la conclusione degli ordini di vendita sulla piattaforma ICBPI per il periodo dalle 2012
al 2014 e specificatamente 117 giorni quali tempo medio per l'anno 2012, 67 giorni per l'anno 2013, 31,31 giorni per l'anno 2014, 38 giorni per l'anno 2015. Tali indicazioni contenute nel documento specificatamente redatto per descrivere le caratteristiche del prodotto costituito dalle azioni della appellante devono ritenersi maggiormente Pt_1
attendibili rispetto ai tempi indicati nel documento 17 prodotto dalla costituito Pt_1
da una dichiarazione resa dal suo responsabile servizi finanziari in data 30/3/21, vale a dire successivamente all'introduzione del giudizio.
Ragioni logiche impongono la trattazione unitaria dei motivi di impugnazione terzo e quarto con i quali la banca da un lato sostiene aver adempiuto al proprio obbligo informativo nei confronti del cliente e dall'altro afferma che, trattandosi di ordini richiesti dal cliente di propria iniziativa, nessun servizio di consulenza doveva essere fornito dalla banca, la quale doveva limitarsi a effettuare una valutazione di appropriatezza, come in effetti avvenuto.
È opportuno sottolineare che con riferimento all'acquisto effettuato nel novembre del
2010 l'attore, fin dall'atto di citazione, ha contestato che, come appariva invece nell'ordine di acquisto, lo stesso provenisse dall'”iniziativa del cliente il quale non si avvale del servizio di consulenza”, sostenendo che al contrario era stato il funzionario pag. 45/53 ad insistere affinché egli diventasse socio della banca che garantiva ai propri soci migliori condizioni economiche, trattandosi anche di azioni di assoluta solidità e stabilità del tempo, sostenendo quindi l'acquisto che era stato fortemente caldeggiato dalla banca.
Al riguardo la Suprema Corte ha affermato (Cass. ord. n. 31712/23) che “ In tema di intermediazione finanziaria, ai fini dell'applicazione della disciplina prevista per la prestazione del servizio di mera esecuzione (execution only) e del conseguente esonero dell'intermediario dagli obblighi informativi previsti dalla disciplina generale, è
necessario che questi fornisca la prova, concreta e specifica 1) che il servizio (di mera esecuzione) prestato in favore del cliente in occasione del (singolo e specifico) ordine di investimento concretamente dedotto sia stato effettivamente assunto su iniziativa di quest'ultimo,…”
Nel doc. 4 depositato dalla che si riferisce all'ordine di acquisto delle azioni Pt_1
effettuato in data 25/11/10, è riportata esclusivamente la dizione “consulenza prestata:no” e “iniz.cliente:si” ; viene riportato che era stata effettuata positivamente la verifica di appropriatezza tra prodotto/ strumento finanziario e le informazioni rilasciate dal cliente con il questionario Mifid, viene reso noto al cliente il conflitto di interessi trattandosi di titoli emessi dalla banca e viene esposto che “per il presente ordine il cliente non si avvale del servizio di consulenza ma agisce di propria iniziativa”.
Tali generiche indicazioni contenute nell'ordine devono ritenersi insufficienti a dimostrare che la banca si sia limitata ad eseguire l'ordine deciso per propria iniziativa dal cliente. Del resto va considerato che trattandosi di primo acquisto di azioni della per assumere la qualità di socio l'appellato doveva seguire l'iter per Parte_1
pag. 46/53 l'ammissione a socio, come esplicitamente indicato nella descrizione delle azioni ordinarie della contenuta nella scheda prodotto allegata Parte_1
alla scheda di adesione di data 13/11/12 (doc.5 , posto che l'ammissione a socio Pt_1
doveva essere richiesta con domanda scritta al consiglio di amministrazione su modulistica predisposta la banca e con le informazioni e dichiarazioni dovute per legge o per statuto o su richiesta del consiglio, il quale decideva sull'accoglimento ovvero,
con decisione motivata, su rigetto della domanda di ammissione socio.
Il fatto che la possibilità di acquisto delle azioni della banca appellante fosse subordinata all'acquisizione della qualifica di socio su decisione del consiglio di amministrazione è un ulteriore elemento che consente di escludere che l'ordine di acquisto effettuato per la prima volta dall'appellato nel 2010 costituisse una sua iniziativa unilaterale.
Dovendosi pertanto escludersi tale ultima circostanza, la banca era tenuta non solo a valutare l'appropriatezza dell'acquisto, ma anche la sua adeguatezza, sulla base dei criteri dettati dall'articolo 40 del regolamento Consob n. 16190/07 ed era tenuta ad informare il cliente circa le caratteristiche del titolo oggetto dell'operazione.
Tuttavia con riferimento all'acquisto delle azioni avvenuto nel novembre 2010 non sussiste nessun elemento documentale che dimostri che fossero state illustrate al cliente le caratteristiche del titolo acquistato ed in particolare il fatto che lo stesso non fosse oggetto di contrattazione su mercato regolamentato, che conseguentemente l'eventuale successiva vendita non poteva avvenire in tempi prevedibili e sulla base di elementi oggettivi, che mancava una quotazione ufficiale del titolo che rendesse affidabile la determinazione del prezzo di vendita, che potevano sussistere difficoltà anche nel pag. 47/53 reperire un soggetto disponibile all'acquisto.
Come già evidenziato dal giudice di primo grado, dal questionario Mifid del 2009
(doc. 2 emergeva che il profilo investitore del cliente fosse conservativo e Pt_1
l'obiettivo di investimento e propensione al rischio era descritto come finalizzato a mantenere il potere d'acquisto con moderate oscillazioni del capitale e rischio di perdite contenuto.
E' possibile pertanto concludere che non solo in occasione dell'acquisto in questione non venne fornita al cliente alcuna informazioni circa le caratteristiche del titolo, ma che lo stesso non fosse coerente con le informazioni fornite dal cliente circa il suo profilo di investitore.
Nè risulta ammissibile il capitolo di prova offerto dalla banca appellante, in ragione della genericità della formulazione (“1) Vero che, in relazione all'acquisto di nn. 800
azioni ordinarie sottoscritto in data 25 novembre 2010, ha Parte_1
fornito al sig. informazioni relative alla natura e alle caratteristiche delle CP_1
azioni medesime;
”).
Ma anche a voler ritenere che l'ordine di acquisto provenisse dal cliente, la banca,
come dalla stessa ammesso, doveva comunque effettuare una valutazione di appropriatezza in ragione della natura di titolo illiquido dell'azione e di quanto disposto dall'articolo 43 del regolamento Consob n. 16190/07 secondo cui “ Gli intermediari possono prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini, senza che sia necessario ottenere le informazioni o procedere alla valutazione di cui al Capo II, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) i pag. 48/53 suddetti servizi sono connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, a strumenti del mercato monetario, obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato), OICR armonizzati ed altri strumenti finanziari non complessi;
…”
Nel caso in esame è incontestato che le azioni della appellante non erano Pt_1
ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e quindi era necessario che la banca ottenesse le informazioni e procedesse alle valutazioni di cui al capo II
“Appropriatezza” (art. 41 “(Informazioni dai clienti nei servizi diversi da quelli di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli) 1. Gli intermediari,
quando prestano servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di
investimenti e dalla gestione di portafogli, richiedono al cliente o potenziale cliente di
fornire informazioni in merito alla sua conoscenza e esperienza nel settore
d'investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio proposto o chiesto. Si
applica l'articolo 39, commi 2, 5 e 7” e art 42 (per quel che qui rileva “Valutazione
dell'appropriatezza:
1. Nella prestazione dei servizi di investimento diversi dalla
consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, e sulla base delle
informazioni di cui all'articolo 41, gli intermediari verificano che il cliente abbia il
livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento
o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta…
3. Qualora gli intermediari
ritengano, ai sensi del comma 1, che lo strumento o il servizio non sia appropriato per
il cliente o potenziale cliente, lo avvertono di tale situazione. L'avvertenza può essere
fornita utilizzando un formato standardizzato.
4. Qualora il cliente o potenziale cliente
scelga di non fornire le informazioni di cui all'articolo 41, o qualora tali informazioni
pag. 49/53 non siano sufficienti, gli intermediari avvertono il cliente o potenziale cliente, che tale
decisione impedirà loro di determinare se il servizio o lo strumento sia per lui
appropriato. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato”).
Conseguentemente anche in caso di esecuzione di ordine proveniente dal cliente,
trattandosi di azione non ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, la banca doveva verificare il livello di esperienza del cliente nonché la necessaria conoscenza del cliente per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comportava.
Nel caso di specie è possibile ritenere che l'appellato non avesse un livello di conoscenza idoneo a fargli comprendere i rischi connessi con l'operazione, posto che per le ragioni dette deve escludersi che la banca abbia fornito alcuna informazione circa le caratteristiche del titolo.
Né a conclusioni diverse può condurre la circostanza che nel contratto per i servizi di investimento in data 5/2/08 (doc. 1 fosse previsto all'articolo 54 che, con Pt_1
riferimento agli ordini relativi a strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati, il cliente prendeva atto che tali investimenti potevano comportare il rischio di non essere facilmente liquidabili e potevano comportare la carenza di informazioni appropriate che rendevano possibile accertarne agevolmente il valore corrente. Trattasi infatti di previsione generica soprattutto a fronte della circostanza che può ritenersi provato che al cliente non venne fornita alcuna informazione in ordine alle caratteristiche specifiche del titolo acquistato.
Analoghe considerazioni possono essere fatte con riferimento alla tesi difensiva della pag. 50/53 banca secondo cui il cliente conosceva le caratteristiche delle azioni da essa emesse posto che nel profilo Mifid del 29.4.09 egli aveva dichiarato di conoscere gli strumenti finanziari (ad esempio le azione della ) che hanno Parte_1
l'obiettivo primario di ottenere un incremento del capitale senza effetto di diversificazione, non quotati sui mercati regolamentati ed i loro rischi (senza che sia alcun modo indicato di quali rischi si trattasse), stante la genericità della descrizione del titolo.
Nè risulta che il cliente avesse esperienza nel settore di investimento posto che, da quel che risulta dal suo portafoglio titoli (doc. 14 pag. 97 Banca) all'epoca dell'acquisto delle azioni lo stesso aveva effettuato investimenti solo su strumenti obbligazionari.
Tale circostanza è indirettamente confermata anche dalle difese della Pt_1
appellante, la quale, nel costituirsi in giudizio, ha affermato che l'appellato aveva acquistato altri titoli, richiamando i documenti 15 e16 da essa prodotti;
trattasi di documentazione riferita ad operazioni finanziarie effettuate negli anni dal 2015 al 2020,
quindi in periodo successivo a quelli oggetto di valutazione con riguardo agli acquisti in esame.
Anche con riferimento alla scheda di adesione per l'acquisizione di azioni in occasione dell'aumento di capitale sottoscritta dall'appellato in data 13/11/2012, la banca appellante ha sostenuto che l'ordine provenisse dal cliente, come indicato sia pure sinteticamente nell'ordine (“tipo ordine Cliente consulenza exec. Only”); tale affermazione può ritenersi veritiera a fronte del fatto che l'attore non aveva esposto in atto di citazione che la circostanza non fosse vera nè ha contestato specificatamente l'affermazione al riguardo della banca.
pag. 51/53 Tuttavia, sempre sul presupposto dell'applicabilità dell'articolo 43 del regolamento
Consob n. 16190/07 sopra richiamato, la banca doveva effettuare la verifica di appropriatezza.
Anche con riguardo all'acquisizione di azioni per effetto dell'adesione all'aumento di capitale effettuata in data 13.11.12 deve ritenersi che l'operazione non fosse appropriata, potendosi ritenere non provato che il cliente avesse esperienza nel settore di investimento.
Risulta infatti che alla data del 30.6.12 l'appellato avesse effettuato investimenti in titoli obbligazionari ovvero in fondi bilanciati ovvero in certificati di credito del tesoro indicizzati all'Euribor, quindi titoli con le caratteristiche del tutto divergenti dalle azioni per cui è causa e che non esponevano il cliente a rischi di perdita del capitale investito significativi .
Valgono peraltro le considerazioni sopra esposte circa il fatto che, secondo le stesse difesa della banca, l'acquisto di titoli di natura speculativa intervenne solo successivamente 2015.
Nè può essere valutata la circostanza che l'attore avesse nel suo portafoglio azioni della fin dal 2010, posto che, per le ragioni esposte, Parte_1
egli non era stato informato sulle caratteristiche di tale titolo e pertanto da tale precedente acquisto non può trarsi la conclusione che gli avesse esperienza nello specifico settore di investimento.
L'analisi dei motivi di impugnazione 5 e 6 richiede l'acquisizione di elementi di valutazione a mezzo di c.t.u. al fine di verificare se vi sia stata una perdita di valore pag. 52/53 delle azioni della dall'epoca delle operazioni in esame, vale Pt_1 Parte_1
a dire acquisto di azioni (800 azioni) intervenuta in data 13/11/10 e sottoscrizione aumento di capitale intervenuta in data 13/11/12 (200 azioni) con riferimento alla data introduzione del giudizio e ad oggi.
Viene pertanto disposta sul punto l'ulteriore istruzione della causa come da separata ordinanza
P. Q. M.
La Corte di Appello di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, non definitivamente decidendo, così provvede:
1) rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla spa Parte_1
e accerta l'inadempimento della medesima agli obblighi
[...] Parte_1
informativi di cui all'art. 21 del D.Lgs n. 58/98 ed agli obblighi di cui agli artt. 41 e
43 del regolamento Consob n.16190 del 29.10.07 con riguardo alle operazioni dd.
25.11.10 e dd. 13.11.12 riferite a;
Controparte_1
2) dispone l'ulteriore istruzione della causa come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Cosi deciso in Trento, lì 1.7.25.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Renata Fermanelli) (dr.ssa Liliana Guzzo)
pag. 53/53
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati: dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa M.Tulumello Consigliere
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado R.G. 85/2024
tra
.F. Parte_1
), assistito e difesodagli Avv.ti CIVALE FABIO e PITTRACHER P.IVA_1
STEFAN elett. Dom presso il secondo in VIA PONTE AQUILA, 10 39042
BRESSANONE
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
POLATO PAOLO elett dom. presso il suo studio in Treviso Strada Comunale Corti
56/2
appellato
Avente ad oggetto: intermediazione finanziaria
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Trento n. 266/24
Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 1.7.25 sulle seguenti CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione respinta, in parziale riforma della sentenza n. 266/2024 emessa dal Tribunale
di Trento nella persona del Giudice unico Dott.ssa Giuliana Segna in data 26 febbraio
2024 e pubblicata in data 27 febbraio 2024 e notificata in data 12 marzo 2024, così
giudicare:
IN VIA PRINCIPALE
- riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Trento nella persona del Giudice unico
Dott.ssa Giuliana Segna in data 26 febbraio 2024 e pubblicata in data 27 febbraio 2024,
per quanto attiene ai capi impugnati con il presente appello e rigettare le domande proposte in primo grado dall'odierno appellato, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare l'odierno appellato alla restituzione in favore della delle somme riconosciute al medesimo da parte della Pt_1
in forza della sentenza di primo grado;
Pt_1
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento solo parziale dell'appello proposto dalla riformare la sentenza di primo grado sottraendo dall'eventuale Pt_1
somma riconosciuta al Cliente, il valore delle azioni oggetto di causa alla data del gennaio/dicembre 2016, ovvero il diverso valore stabilito dall'Ill. ma Corte di Appello
adita, per tutte le motivazioni esposte in narrativa;
pag. 2/53 - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento solo parziale dell'appello proposto dalla riformare la sentenza di primo grado al fine di escludere o ridurre Pt_1
la condanna di alla minor somma possibile in ragione Parte_1
del determinante concorso di colpa del sig. per le ragioni esposte in narrativa, CP_1
nonché di quanto previsto dall'art. 1225 c.c.;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento solo parziale dell'appello proposto dalla riformare la sentenza di primo grado per quanto attiene alla non Pt_1
corretta liquidazione delle spese di lite per i motivi esposti in narrativa;
- accogliere le domande già proposte dalla nel giudizio di primo grado e di seguito riportate: Pt_1
“IN VIA PRELIMINARE
- espungere dal fascicolo di ufficio la memoria di parte ex art. 183, sesto comma, n. 1
c.p.c., per le ragioni esposte in narrativa;
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di
citazione avversario per violazione degli artt. 163- bis e 164 c.p.c. e pertanto fissare
una nuova udienza con assegnazione di un termine alla per il deposito di Pt_1
comparsa di costituzione e risposta al fine di permettere alla di esercitare Pt_1
compiutamente il proprio diritto di difesa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione
di annullamento proposta da parte attrice per intervenuta prescrizione della stessa ex
artt. 1442 e 2935 c.c., per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare
l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta
da parte attrice a titolo pre-contrattuale e/o extracontrattuale per intervenuta
prescrizione della stessa ex art. 2947 c.c., per i motivi esposti in narrativa;
pag. 3/53 - accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità
dell'azione proposta da parte attrice relativamente ai presunti crediti pretesi a titolo di
interessi per intervenuta prescrizione ex artt. 2935 e 2948 c.c.;- accertare e dichiarare
l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione di risarcimento dei danni
per carenza dei presupposti di legge in virtù delle ragioni esposte in narrativa;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE- respingere le domande tutte ex adverso
formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in
narrativa;
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di nullità, annullamento,
inesistenza e/o risoluzione proposta da parte attrice in relazione alle operazioni di cui è
causa e di conseguente condanna di alla restituzione Parte_1
delle somme versate dal sig. in relazione alle operazioni di investimento CP_1
oggetto di causa, accertare e dichiarare l'obbligo del sig. e, per l'effetto, CP_1
condannare il medesimo alla restituzione a dei titoli Parte_1
oggetto di causa, ovvero dell'equivalente, e di ogni importo, dividendo, plusvalenza o
utile incassato dal sig. in ragione delle operazioni di cui è causa, oltre agli CP_1
interessi dovuti, e per l'ulteriore effetto compensare le somme a rispettivo credito tra le
parti;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento danni ex
adverso formulata, dedurre e compensare le somme dovute a titolo risarcitorio da
con il valore delle azioni Parte_1 Parte_1
pag. 4/53 alla data del 31 dicembre 2016, nonché di ogni importo, dividendo, plusvalenza o Pt_1
utile incassato dal sig. CP_1
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento proposta ex
adverso, escludere o ridurre la condanna di alla minor Parte_1
somma possibile in ragione del determinante concorso di colpa del sig. per le CP_1
ragioni esposte in narrativa, nonché di quanto previsto dall'art. 1225 c.c.;
IN VIA ISTRUTTORIA
- rigettare le istanze istruttorie attoree in quanto inammissibili per i motivi esposti
in narrativa;
- ammettere la prova per testi sulle circostanze di seguito
articolate:
- 1) Vero che, in relazione all'acquisto di nn. 800 azioni ordinarie
[...]
sottoscritto in data 25 novembre 2010, ha fornito al sig. Parte_1
informazioni relative alla natura e alle caratteristiche delle azioni CP_1
medesime;
- 2) Vero che, in relazione alla sottoscrizione in aumento di capitale di nn. 80 e
120 azioni ordinarie effettuata in data 12 novembre Parte_1
2012, ha fornito al sig. informazioni relative alla natura e alle CP_1
caratteristiche delle azioni medesime;
- 3) Vero che, in relazione alla sottoscrizione in aumento di capitale di nn. 111 e
89 azioni ordinarie effettuata in data 11 gennaio Parte_1
2016, ha fornito al sig. informazioni relative alla natura e alle CP_1
pag. 5/53 caratteristiche delle azioni medesime;
- 4) Vero che, in relazione alla adesione all'offerta in opzione di di n. 67 azioni
ordinarie oggetto di recesso effettuata in data 24 Parte_1
aprile 2017, ha fornito al sig. informazioni relative alla natura e alle CP_1
caratteristiche delle azioni medesime.Si indica quale teste sui predetti capitoli il
sig. domiciliato presso la filiale di Testimone_1 Parte_1
di Cles, Piazza Navarrino n. 16 (TN - 38023). Con ogni riserva di merito e
istruttoria.Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre
oneri accessori come per legge. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti D.M.
55/2014.”
IN VIA ISTRUTTORIA- rigettare le istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili per i motivi esposti in narrativa;
- ammettere la prova per testi sulle circostanze di seguito articolate:
1) Vero che, in relazione all'acquisto di nn. 800 azioni ordinarie Parte_1
sottoscritto in data 25 novembre 2010, ha fornito al sig. informazioni
[...] CP_1
relative alla natura e alle caratteristiche delle azioni medesime;
2) Vero che, in relazione alla sottoscrizione in aumento di capitale di nn. 80 e 120 azioni ordinarie effettuata in data 12 novembre 2012, ha fornito al Parte_1
sig. informazioni relative alla natura e alle caratteristiche delle azioni CP_1
medesime;
3) Vero che, in relazione alla sottoscrizione in aumento di capitale di nn. 111 e 89 azioni ordinarie effettuata in data 11 gennaio 2016, ha fornito al Parte_1
pag. 6/53 sig. informazioni relative alla natura e alle caratteristiche delle azioni CP_1
medesime;
4) Vero che, in relazione alla adesione all'offerta in opzione di n. 67 azioni ordinarie oggetto di recesso effettuata in data 24 aprile 2017, ha Parte_1
fornito al sig. informazioni relative alla natura e alle caratteristiche delle CP_1
azioni medesime.Si indica quale teste sui predetti capitoli il sig. Testimone_1
domiciliato presso la filiale di di Cles, Piazza Navarrino n. Parte_1
16 (TN - 38023).
Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, per entrambi i gradi di giudizio oltre oneri accessori come per legge. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti
D.M. 55/2014, con maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis D.M. 55/2014.
PARTE APPELLATA :
Respingersi il proposto avversario appello, e quindi tutte le relative avversarie domande,
eccezioni, istanze, in quanto infondato e infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto confermarsi la sentenza n° 266/2024 emessa dal Tribunale di Trento in data 26 febbraio
2024 e pubblicata in data 29/02/2024, e conseguentemente accogliersi le seguenti richieste:
NEL MERITO
Respingersi, perchè tutte destituite di fondamento in fatto e in diritto, le eccezioni e domande avversarie, in tutti i termini resi da controparte, di asserita inammissibilità,
improponibilità ed improcedibilità per asserita (insussistente) prescrizione dell'azione e pag. 7/53 delle domande del qui appellato.
a) IN PRINCIPALITA'
1) Accertarsi e dichiararsi la nullità e/o annullabilità e/o l'inesistenza dei seguenti ordini di acquisto azioni DATA 25/11/2010 ACQUISTO n. Parte_1 Parte_1
azioni 800 pagato 15.016,00; 13/12/2012 AUMENTO CAPITALE 2012 n. azioni 200
pagato 3.670,00 di cui in narrativa (meglio descritte in atti), attesa la grave violazione dell'art. 21 e ss del d.lgs. 58/1998 (T.U.F.), del regolamento CONSOB n. 16190 del 29
ottobre 2007 e successive modifiche, della disciplina in materia di trasparenza e correttezza in ambito bancario e di tutta la normativa vigente in materia creditizia,
finanziaria e societaria, per le motivazioni in fatto e in diritto esposte in narrativa;
2) Accertato e dichiarato quanto al punto precedente, condannarsi parte già convenuta
(qui appellante), alla restituzione della somma impiegata per i già menzionati ordini di acquisto accertata in corso di causa, oltre ad interessi e a rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a favore di parte già attrice (qui appellata) per le motivazioni di quest'ultima rese in fatto e in diritto, ovvero di quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
b) IN SUBORDINE1) accertarsi e dichiararsi la risoluzione dei contratti relativi alle operazioni di acquisto azioni DATA 25/11/2010 Parte_1
ACQUISTO n. azoni 800 pagato 15.016,00; 13/12/2012 AUMENTO CAPITALE 2012
n azioni 200 pagato 3.670,00 descritte in atti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e ss. c.c., atteso il gravissimo e rilevante inadempimento contrattuale di banca già
convenuta (qui appellante) consistente nella reiterata violazione dell'art. 21 e ss del pag. 8/53 d.lgs. 58/1998 (T.U.F.), e degli artt. 26 e ss., del regolamento CONSOB n. 16190 del 29
ottobre 2007 e successive modifiche, della disciplina in materia di trasparenza e correttezza in ambito bancario e di tutta la normativa vigente in materia creditizia finanziaria e societaria, per le motivazioni in fatto e in diritto esposte in atti per la parte
CP_1
2) accertato e dichiarato quanto al punto precedente, condannarsi banca già convenuta
(qui appellante) alla restituzione/rimborso a favore di parte già attrice (qui appellata)
delle somme oggetto delle predette negoziazioni finanziarie accertate in corso di causa,
oltre ad interessi dal dovuto al saldo, nonché al risarcimento dei danni patiti e patiendi in conseguenza del grave inadempimento contrattuale / precontrattuale perpetrato dalla medesima già convenuta (qui appellante), nella misura accertata in corso di causa,
ovvero ritenuta di giustizia;
c) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA1) accertarsi e dichiararsi che in occasione delle operazioni finanziarie riguardanti gli acquisti azioni Parte_1
DATA 25/11/2010 n, azioni 800 pagato 15.016,00; 13/12/2012
[...]
AUMENTO CAPITALE 2012 n. azioni 200 pagato 3.670,00 (meglio descritte in narrativa per la parte , la banca già convenuta (qui appellante) ha CP_1
reiteratamente violato i precetti di cui all'art. 21 e ss del d.lgs. 58/1998 (T.U.F.), del regolamento CONSOB N. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche, e più in generale della disciplina in materia di trasparenza e correttezza in ambito bancario e di quelli disposti nella normativa vigente in materia creditizia, finanziaria e societaria, per le motivazioni in fatto e in diritto in atti per la parte per l'effetto condannarsi CP_1
parte già convenuta (qui appellante) al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi,
pag. 9/53 accertato e accertati in corso di causa, oltre agli interessi dal dovuto al saldo.
IN OGNI CASO Compensi professionali, spese, anticipazioni, oltre accessori di legge integralmente rifusi, anche per il presente grado d'appello.
IN VIA ISTRUTTORIASi insiste anche in questa sede per le formulate e dimesse istanze istruttorie, ed in particolare per:) ammissione di CTU tecnico-contabile volta a determinare il valore corrente delle azioni di cui è causa e il valore che queste avevano sul mercato tra il novembre del 2010 e il febbraio 2017, con formulazione del presente quesito: “Esaminata la documentazione allegata in giudizio dalle parti, assunta quella ulteriore e diversa dalle medesime o da terze parti, ed effettuati tutti gli accessi, le interrogazioni e le indagini ritenuti necessari e funzionali all'espletamento dell'incarico ricevuto, Voglia il Consulente Tecnico d'Ufficio determinare il valore corrente delle azioni emesse dalla di cui è causa e meglio Controparte_2
descritte in atti;
determini altresì il CTU il valore che queste avevano sul mercato tra il mese di novembre 2010 e il mese di febbraio 2017”. Atteso infatti il grave inadempimento della Banca in occasione delle operazioni di cui è causa, e successivamente alle stesse, la consulenza è essenziale alla determinazione e quantificazione del danno patito e patiendo dal sig. CP_1
Ci si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori avversari per le ragioni di fatto e di diritto già indicate in atti per la parte e, nella denegata e non creduta ipotesi di CP_1
ammissione di capitoli e teste avversari, si chiede che il sig. sia Testimone_1
chiamato a rispondere sul seguente capitolo a prova contraria:
- Vero che, nel periodo di cui è causa tra il 2010 e il 2017, Parte_1
pag. 10/53 riconosceva ai propri funzionari e dipendenti che facevano sottoscrivere le CP_2
azioni della medesima banca una commissione “bonus” del 6% sul valore delle operazioni poste in essere?
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione dd. 21.1.21. conveniva in giudizio dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Trento la , esponendo che: Parte_1
l'attore, correntista presso la società convenuta alla quale si era sempre affidato per la consulenza nella gestione dei propri risparmi incentrata su una bassa propensione al rischio e bassa conoscenza degli strumenti finanziari, con la sola finalità di preservare il capitale mirando ad un costante incremento nel tempo senza comprometterlo, alla fine dell'anno 2010, su sollecitazione del funzionario della banca, aveva acquistato azioni della stessa con la rassicurazione che tali titoli erano assolutamente sicuri;
in occasione dell'acquisto non era stato indicato all'attore che le azioni della convenuta erano illiquide e di fatto invendibili e pertanto l'investimento non era smobilizzabile;
una volta ammessa la quotazione sulla piattaforma HI-Mtj, l'andamento del titolo era stato sempre negativo, nonostante l'azione di sostegno della banca che aveva acquistato azioni proprie;
a seguito dell'ispezione della Banca d'Italia nel 2019 l'istituto di credito aveva dovuto procedere a rettifiche per oltre 100 milioni di euro;
pag. 11/53 in data 17.9.20 aveva radicato procedura di mediazione presso la Camera di
Commercio di Trento, definita a seguito della dichiarazione la banca di non voler proseguire oltre il primo incontro;
l'attore aveva acquistato 800 azioni in data 25/11/10, pagando l'importo di euro
15.016,00, altre 200 azioni in data 13/12/12 in occasione dell'aumento capitale del 2012
per l'importo di euro 3.670,00; 200 azioni in data 11/1/16 a seguito in aumento di capitale 2015 versando l'importo di euro 3840,00; 67 azioni in data 24/2/17 in occasione di un'offerta in opzione versando l'importo di euro 310,70 si chè lo stesso era proprietario di 1267 azioni dell'istituto di credito convenuto avendo versato l'importo complessivo di euro 23.336,70;
il primo ordine di acquisto del 25/11/10 risultava come di iniziativa del cliente che non si sarebbe avvalso del servizio di consulenza, affermazione non corrispondente al vero in quanto l'acquisto era stato fortemente caldeggiato dalla banca, rilevando che ogni caso la banca doveva procedere alla valutazione dell'adeguatezza dell'operazione,
la quale doveva ritenersi inadeguata per tipologia, illiquidità, per l'altissimo rischio sotteso e non in linea con la profilatura (MIFID) del cliente che all'epoca era titolare di un portafoglio composto solo da obbligazioni;
in occasione dell'aumento di capitale nel 2012, in data 13/11/12 l'attore era stato convinto dalla banca ad acquistare ulteriori 120 azioni divenendo titolare di 200 azioni ad euro 18,35 ciascuna per effetto dell'opzione con riguardo ad 80 titoli, con un esborso di euro 3.670, lamentando che anche tale operazione era palesemente inadeguata;
in occasione dell'aumento di capitale del 2015 in data 11/11/16 su sollecitazione del funzionario della banca convenuta che faceva presente che l'acquisto era funzionale pag. 12/53 all'acquisto della Banca Popolare di Marostica che avrebbe apportato grosse risorse all'istituto di credito, l'attore sottoscriveva complessivamente 200 azioni per un controvalore di euro 3.840,00;
le azioni rimaste inoptate con l'aumento di capitale del 2015 erano state offerte in opzione ai soci con uno sconto del 37% e con tale acquisto la posizione dell'attore si incrementava di altre 67 titoli per un controvalore di euro 310,70;
i titoli continuavano ad essere illiquidi ed i soci non riuscivano a vendere le azioni nonostante i numerosi tentativi;
dalle dichiarazioni MIFID rese dall'attore nel 2008, 2009, 2011, 2017, 2020
emergeva che il profilo del cliente era prudente, che non aveva conoscenza specifica della materia finanziaria e prediligeva la conservazione del capitale con una limitata sopportazione delle perdite;
l'attore nel 2017 lamentava perdite che derivavano da strumenti illiquidi (le azioni della società convenuta) che non aveva potuto rivendere sul mercato delle azioni;
la nata in data [...] dalla fusione della Parte_1 [...]
e la , nel 1995 aveva incorporato Controparte_3 Controparte_4
anche la e nel 2015 si era fusa con la Banca Popolare di Controparte_5
Marostica; in data 12.12.2016 si era trasformata da soc. cooperativa a soc. per azioni;
nel 2018 il capitale sociale era pari ad euro 201.993.752 suddiviso in 50.498.438
azioni e in data 25.8.17 le azioni della stessa erano quotate sulla piattaforma HI -Mtf
sulla quale venivano concluse meno di 10 operazioni al giorno;
pag. 13/53 nel corso degli anni era risultato un peggioramento dell'andamento finanziario della società convenuta, tanto nel 2015 la stessa aveva avuto un rating in peggioramento che rifletteva il deterioramento della qualità del credito e della capitalizzazione a seguito dell'incorporazione di Popolare di Marostica;
Pt_1
a seguito di un'ispezione della Banca d'Italia nel 2019 veniva effettuata la revisione dei crediti a sofferenza e l'azzeramento degli avviamenti, ed era emerso un disavanzo di oltre 100 milioni di euro;
nel corso degli anni lo stesso istituto di credito diminuiva il valore delle proprie azioni;
gli ordini di acquisto effettuati dall'attore dovevano pertanto ritenersi nulli per violazione di norme imperative di legge poste a tutela del risparmio, ovvero annullabili per errore essenziale riconoscibile sulle caratteristiche dei titoli ed era dovuto in favore dell'attore il risarcimento del danno per mancata informazione negoziale, malafede precontrattuale ai sensi dell'art. 1337 cc, malafede nell'esecuzione dei contratti ai sensi dell'art. 1375 c.c., con conseguente obbligo per la società convenuta di restituire quanto ricevuto dell'attore, oltre agli interessi ed al maggior danno;
la banca convenuta aveva fatto apparire che l'ordine del 2010 era stato seguito in regime di mera esecuzione, circostanza in realtà non veritiera, rilevando che in ogni caso la vendita di azioni illiquide non poteva essere eseguita in regime di mera esecuzione, ma solo sotto forma di consulenza in quanto ai sensi dell'articolo 42 del regolamento Consob 16190 del 29.10.07 in ogni caso la banca dove effettuare la valutazione di appropriatezza;
pag. 14/53 infatti le azioni illiquide sono sottratte al regime della mera esecuzione in quanto non sono trattate da nessun mercato regolamentato, costituiscono strumenti finanziari complessi essendo il mercato di negoziazione gestito dalla stessa banca con un prezzo da questa autonomamente determinato, al di fuori di ogni regola di mercato;
la banca convenuta aveva anche violato i doveri derivanti dalla comunicazione n.
9019104 dd 2.3.09 della Consob di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi;
doveva ritenersi sussistente il nesso causale tra l'inadempimento informativo ed pregiudizio subito dal cliente;
la banca convenuta aveva violato l'articolo 21 TUF in quanto nelle prestazioni di servizi di investimento nei confronti del pubblico doveva comportarsi con diligenza,
correttezza e trasparenza dell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati, doveva acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi fossero sempre adeguatamente informati, organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitto di interessi e, in situazione di conflitto degli interessi, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento, disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi, svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati;
.
la banca convenuta aveva violato l'articolo 36 del regolamento Consob adottato con delibera 20307 in data 15.2.18 in forza del quale gli intermediari non possono effettuare qualsiasi operazione o prestare servizio di gestione senza aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica pag. 15/53 operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte d'investimento o disinvestimento;
la banca convenuta aveva violato l'articolo 40 del medesimo regolamento non avendo acquisito informazioni dall'investitore prima dell'investimento e non avendolo avvertito che lo strumento servizio non era a lui appropriato;
la violazione degli obblighi informativi da parte della banca convenuta determinava la risoluzione del contratto ed il conseguente risarcimento del danno e costituiva onere probatorio dell'istituto di credito fornire prova positiva del suo comportamento diligente, mentre il nesso causale tra la condotta omissiva della banca ed il danno poteva essere provato per sole presunzioni considerando che il naturale comportamento di una persona di media avvedutezza è quello di non esporre ad eccessivi rischi proprio patrimonio.
Chiedeva pertanto che fossero accertate la nullità e/o annullabilità e/o inesistenza degli ordini di acquisto indicati in narrativa, stante la grave violazione degli articoli 21 e segg.
del D.Lgs n.58/1998 e del regolamento Consob numero 16190 del 29.10.2007 e successive modifiche, della disciplina in materia di trasparenze, correttezza in ambito bancario e di tutta la normativa vigente in materia creditizia, finanziaria e societaria;
che conseguentemente l' istituto di credito convenuto fosse condannato alla restituzione favore dell'attore delle somme versate per gli ordini di acquisto, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in via subordinata chiedeva fosse dichiarata risoluzione dei contratti di acquisto delle azioni atteso l'inadempimento contrattuale la banca convenuta conseguente alla violazione degli articoli 21 e segg. del D.Lgs n. 58/1998 e del regolamento Consob numero 16190 del 29.10.2007 e successive modifiche, della pag. 16/53 disciplina materia di trasparenze correttezza in ambito bancario, di tutta la normativa vigente in materia creditizia, finanziaria e societaria;
che conseguentemente l'istituto di credito fosse condannato alla restituzione in favore dell'attore delle somme oggetto delle negoziazioni finanziarie oltre interessi e rivalutazione monetaria;
via ulteriormente subordinata, accertato che in occasione delle operazioni finanziarie riguardanti gli acquisti delle azioni esposti in narrativa la banca aveva violato i precetti di cui agli articoli 21 e segg. del D.Lgs n. 58/1998 e del regolamento Consob numero 16190 del
29.10.2007 e successive modifiche, della disciplina materia di trasparenze correttezza in ambito bancario, di tutta la normativa vigente in materia creditizia, finanziaria e societaria, che l'istituto di credito convenuto fosse condannato al risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio la eccependo in primo Parte_1
luogo il mancato rispetto dei termini a comparire, sicché il giudice rinviava la prima udienza di trattazione con il rispetto di tali termini.
Nuovamente si costituiva in giudizio l'istituto di credito convenuto, esponendo che:
l'attore aveva sottoscritto un contratto servizi di investimento numero 8052335,
successivamente ricontrattualizzato in data 5/2/08;
la convenuta aveva chiesto all'attore informazioni sulla sua situazione finanziaria,
sull'esperienza e sulla sua conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari e circa gli obiettivi di investimento mediante apposita scheda di profilo e classificazione del cliente, il quale aveva, tra l'altro, dichiarato di conoscere strumenti finanziari che hanno l'obiettivo primario di ottenere un incremento del capitale senza effetto di diversificazione non quotati sui mercati regolamentari (es. azione della
[...]
, azioni di società locali) nonché i rischi connessi;
Parte_1
pag. 17/53 in data 29.4.09 e in data 14.7.11 era stata aggiornata la scheda di profilo e classificazione dell'attore, nella quale venivano confermate le informazioni precedentemente rese;
in data 25/11/10 l'attore aveva acquistato 800 azioni della banca per un importo di euro 14.640,00 ed in tale occasione la banca aveva eseguito la verifica di appropriatezza tra prodotto/strumento finanziario e le informazioni rilasciate dal cliente nell'apposita scheda di profilo e classificazione l'operazione era risultata appropriata;
in data 13/11/12 l'attore aveva sottoscritto un'operazione di aumento di capitale,
acquistando n.111 azioni esercitando il proprio diritto di opzione e 120 azioni eventualmente inoptate;
anche in tale occasione la banca aveva eseguito la verifica di adeguatezza e l'operazione era risultata adeguata;
in data 11/1/16 l'attore aveva sottoscritto un'operazione di aumento di capitale,
acquistando n.111 azioni esercitando il proprio diritto di opzione e n.89 azioni eventualmente inoptate ed anche in tale occasione la banca aveva eseguito la verifica di adeguatezza;
in data 24.2.17 l'attore aveva sottoscritto il modulo di adesione all'offerta in opzione di azioni ordinarie della oggetto di recesso, acquistando Parte_1
67 azioni ed anche tale operazione era risultata in linea con il profilo del cliente;
dal giugno 2020 le azioni detenute dall'attore erano state trasferite su altro rapporto sempre a lui intestato, sottoscritto in data 29.5.20;
con riferimento all'operazione di sottoscrizione di azioni del novembre 2010 e all'aumento di capitale del novembre 2012 l'azione di annullamento doveva ritenersi pag. 18/53 prescritta, così come doveva ritenersi prescritta l'azione di responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale essendo trascorso il termine di 5 anni dal momento della sottoscrizione delle azioni, prescrizione maturata anche con riguardo alle somme pretese a titolo di interessi;
gli acquisti delle azioni della banca erano stati eseguiti per espressa volontà del cliente, nel pieno rispetto della normativa di riferimento;
l'attore aveva anche ottenuto la somma di euro 1.780,43 a titolo di dividendi e lo stesso aveva effettuato investimenti in plurimi e rischiosi strumenti finanziari avendo acquistato obbligazioni della obbligazione di altre banche e Parte_1
società italiane oltre fondi comuni, bond esteri e sovranazionali e titoli di varia natura,
nonché acquistato e sottoscritto strumenti speculativi, fondi comuni esteri non quotati sì
chè lo stesso non poteva essere considerato soggetto con bassa propensione al rischio e bassa conoscenza degli strumenti finanziari;
nessuna rassicurazione circa la sicurezza dell'investimento era stata fornita dalla banca e l'attore aveva ricevuto copia delle schede del prodotto o del prospetto di offerta delle azioni dichiarando di averne preso visione e di conoscere i rischi associati all'azione della banca;
in ogni caso i funzionari della banca avevano compiutamente fornito al cliente l'informativa dovuta e prescritta per legge tanto che periodicamente erano state aggiornate le informazioni relative alla situazione finanziaria, alla propensione al rischio, all'esperienza in materia di strumenti finanziari e agli obiettivi d'investimento del cliente mediante la compilazione delle apposite schede finanziarie;
l'adempimento agli obblighi informativi da parte della banca era provata dalla sottoscrizione da parte del cliente del contratto di servizi di investimento, dalla pag. 19/53 consegna di tutta la documentazione volta fornire informazioni circa i servizi prestati ed ai rischi connessi agli investimenti e strumenti finanziari, dal fatto che la banca aveva ottenuto dal cliente tutte le informazioni riferite alle sua situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento, alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, era stata fornita in relazione alle operazioni contestate la scheda del prodotto, erano stati pubblicati in data 30/10/12 e in data 27/11/15 presso la Consob i prospetti informativi contenenti dettagliata e chiara descrizione delle caratteristiche e dei rischi delle azioni e in data 31/1/17 presso il Registro delle Imprese di era stata affisso l'avviso di CP_4
offerta in opzione delle azioni oggetto di recesso, documenti tutti pubblicizzati nelle filiali della banca ed in formato elettronico sul sito della banca medesima;
la banca aveva raccolto le schede di adesione del cliente, provvedendo a fornire idonea attestazione e conferma delle operazioni;
da tali elementi era possibile dedurre che la banca aveva completamente fornito l'informativa dovuta e prescritta per legge, non avevo omesso alcun dato rilevante, ed aveva rispettato gli obblighi informativi e di trasparenza previsti dalla normativa di riferimento;
le operazioni finanziarie esposte in atto di citazione dovevano ritenersi adeguate rispetto al profilo del cliente alla luce delle informazioni dello stesso rese per iscritto;
quanto all'operazione del 25/11/10 risultava documentato che il cliente non si era avvalso della consulenza, ma aveva agito di propria iniziativa e la banca aveva effettuato la valutazione di appropriatezza con esito positivo;
quanto all'operazione di sottoscrizione di aumento del capitale del 13/11/12 era stata eseguita la verifica di appropriatezza tra il prodotto/strumento finanziario e le pag. 20/53 informazioni rilasciate dal cliente con il questionario Mifid così come per la sottoscrizione dell'aumento di capitale di data 11/1/16, operazione che era risultata adeguata;
anche con riguardo la sottoscrizione dell'adesione all'offerta in opzione di azioni oggetto di recesso del 24.2.17 l'operazione era in linea con il profilo del cliente;
risultava quindi documentato che la banca aveva correttamente operato, provvedendo ad eseguire la verifica di adeguatezza quando prestava un servizio di consulenza e quella di appropriatezza quando prestava un servizio di investimento diverso dalla consulenza a fronte della autonoma iniziativa del sig. CP_1
le proprie azioni non potevano essere considerate prodotto finanziario illiquido, in quanto il tempo medio di smobilizzo dell'azione si attestava in tre giorni ovvero 30
giorni in relazione ai diversi periodi di acquisto;
la comunicazione Consob numero 11085718 di data 20/10/11 non si applicava caso in esame (ma all'ipotesi di offerte pubbliche di scambio);
non sussisteva alcuna nullità dell'operazione di sottoscrizione delle azioni in quanto erano state rispettate tutte le norme di legge e di contratto e comunque l'eventuale violazione degli obblighi informativi non avrebbero determinato la nullità delle operazioni, trattandosi di violazioni di regole di condotta e non di validità, come affermato autorevolmente anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite;
in caso di accoglimento della sua domanda, l'attore doveva essere condannato alla restituzione di tutti i titoli acquistati ovvero dell'importo, dividendo, plusvalenza o utile incassato in ragione delle operazioni dedotte in giudizio;
quanto alla domanda di annullamento l'attore non aveva fornito alcuna prova della sussistenza di presupposti pag. 21/53 per l'accoglimento della stessa, che doveva comunque ritenersi prescritta;
quanto alla domanda di risoluzione, risultava provato che la non aveva realizzato Parte_1
alcun inadempimento contrattuale e comunque, in caso di accoglimento della domanda,
il cliente doveva essere condannato alla restituzione delle azioni ovvero del relativo controvalore e di ogni altro importo, dividendo, utile, plusvalenze incassati;
era onere dell'attore provare gli elementi costitutivi della domanda di responsabilità
extracontrattuale ed altresì del nesso causale;
nessun danno aveva subito l'attore il quale era ancora titolare delle azioni dedotte in giudizio, che avevano un loro valore nel mercato di scambio;
poiché i titoli non erano stati venduti, non si era realizzata alcuna perdita;
nell'ipotesi in cui la domanda risarcitoria proposta l'attore fosse stata accolta, lo stesso avrebbe avuto un vantaggio,
potendo ricavare dalla vendita delle azioni un ulteriore introito;
nel corso del rapporto il cliente aveva acquisito consapevolezza del rischio assunto con le operazioni di investimento sicché doveva ritenersi che il rischio della perdita economica si fosse traslato dall'intermediario al cliente, il quale aveva conservato le azioni nel proprio patrimonio dopo aver acquisito la consapevolezza della rischiosità
dello strumento finanziario, richiamando il disposto dell'articolo 1227 comma 2 c.c.
nel caso di specie ricorreva anche l'ipotesi di cui all'art. 1227 comma 1 c.c. potendo il cliente verificare in ogni momento i risultati economici degli investimenti compiuti sulla base delle rendicontazioni periodiche trasmesse dalla Parte_1
mai contestate nel corso degli anni;
pag. 22/53 non era dovuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non erano dovuti gli interessi di legge in quanto la buona fede doveva ritenersi presunta.
Chiedeva pertanto che fossero accertate e dichiarate l'inammissibilità,
l'improponibilità ed l'improcedibilità dell'azione di annullamento proposta dell'attore per intervenuta prescrizione;
che fossero dichiarate l'inammissibilità, l' improponibilità,
l' improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta a titolo precontrattuale e/o extracontrattuale per intervenuta prescrizione;
che fossero dichiarate l'inammissibilità,
l'improponibilità, l'improcedibilità dell'azione dell'attore relativamente ai presunti crediti pretesi a titolo di interessi per intervenuta prescrizione;
se fossero accertate e dichiarate l'inammissibilità, l'improponibilità, l'improcedibilità in relazione al risarcimento danni per carenza dei presupposti di legge. Chiedeva comunque in via principale il rigetto delle domande proposte dell'attore e, in via subordinata, in caso di accoglimento delle domande di nullità, annullamento, inesistenza e/o risoluzione che lo stesso fosse condannato alla restituzione in favore della banca dei titoli oggetto di causa ovvero dell'equivalente e di ogni importo, dividendo, plusvalenza o utile da lui incassati in ragione delle operazioni dedotte in giudizio oltre interessi, con compensazione dei rispettivi debiti-crediti; in caso di accoglimento della domanda attorea di risarcimento danni, che le somme dovute a titolo risarcitorio dalla banca convenuta fossero compensate con il valore delle azioni alla data del 31.12.16 nonché di ogni importo,
plusvalenza o utile incassati dal cliente;
nel caso di accoglimento della domanda di risarcimento danno proposta dall'attore che la somma riconosciuta in favore dello stesso fosse diminuita in ragione del determinante concorso di colpa del cliente.
pag. 23/53 La causa veniva istruita mediante l'acquisizione di documenti offerti dalle parti e con sentenza n. 266/2024 il tribunale di Trento, in parziale accoglimento della domanda proposta dall'attore, accertata la responsabilità ai sensi articoli 21, 27, 28 e 29 del D.Lgs
n. 58/98 e del Regolamento Consob n. 16190 del 29/10/17 della per le Parte_1
operazioni di acquisto azioni realizzate in data 25/11/10 e in data 13/12/12 (rectius
13/11/12), condannava la a corrispondere all'attore la Parte_1
somma di euro 17.038,12 oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat dal 25/11/20
(rectius 25/11/10) alla data della sentenza sull'importo di euro 13.630,50, e dal 13/12/12
(rectis 13.11.12) alla data della sentenza sulla somma di euro 3407,27, oltre interessi legali da calcolare sull'importo di euro 13.630,50 annualmente rivalutata dal 25.11.20
(rectius 25.11.10) alla data della sentenza e sulla somma di euro 3407,62 annualmente rivalutata dal 13/12/12 (rectius 13.11.12) alla data della sentenza, oltre soli interessi legali dalle somme così ottenute dalla data della sentenza fino al saldo;
condannava la convenuta al rimborso in favore dell'attore delle spese di lite. Parte_1
Il tribunale di Trento rigettava l'eccezione di prescrizione, richiamando l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui, in ambito di intermediazione finanziaria,
ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria per inadempimento agli obblighi informativi, la prescrizione non decorre dal momento in cui viene impartito l'ordine di acquisto dei titoli, bensì da quello in cui in concreto si manifesta il pregiudizio patrimoniale, rilevando che nel caso di specie il dies a quo del termine prescrizionale decorreva in epoca successiva al 2019, epoca dell'ispezione della Banca d'Italia che aveva accertato la reale situazione finanziaria dell'istituto di credito.
pag. 24/53 Riteneva il tribunale che lo strumento finanziario oggetto degli ordini da parte dell'attore costituisse strumento finanziario illiquido, alla luce della definizione datane dalla comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009, ritenendo che la prova della natura dello strumento finanziario fosse a carico dell'intermediario, in quanto la prova della illiquidità delle azioni, trattandosi di prova di un fatto negativo, era sostanzialmente diabolica per il consumatore.
Riteneva pertanto il tribunale che non fosse stata acquisita prova del carattere liquido delle azioni, tenuto conto dei tempi medi di smobilizzo dell'azione (3,06 giorni nel 2010
e 30,86 giorni per l'aumento del capitale del 2012); per l'operazione del 2016 nella relativa scheda del prodotto il tempo medio di smobilizzo si indicava in 31 gg. nel 2014
e in 38 gg. nel 2015. Ma soprattutto il tribunale rilevava che nel medesimo documento i tempi medi di smobilizzo negli anni precedenti si attestavano a 117 giorni per le operazioni del 2012. Non erano invece noti i tempi medi di smobilizzo per gli anni
2010 e 2017.
Il tribunale affermava il carattere illiquido delle azioni anche in relazione alla forma di contrattazione delle stesse, vendute su mercato non regolamentato, in quanto si trattava di titoli non quotati ,il cui valore veniva autonomamente determinato della banca stessa in conflitto di interessi. La possibilità di rivendere le azioni in questione dipendeva dall'individuazione di un soggetto che fosse disposto ad acquistarle, posto che non vi erano obblighi di acquisto a carico di chicchessia e nemmeno della banca emittente. Riteneva pertanto sussistenti intrinseche limitazioni fattuali agli scambi,
elemento che caratterizzava i titoli illiquidi. Sosteneva il tribunale che di tutte queste circostanze il cliente dovesse essere messo al corrente da parte dell'intermediario pag. 25/53 finanziario al momento della conclusione delle operazioni in esame. Richiamava la comunicazione Consob n. DIN/9019104 di data 2 marzo 2009 che prevedeva il dovere degli intermediari finanziari di comportarsi secondo correttezza e trasparenza in ragione della maggiore complessità per tipologia del prodotto finanziario illiquido per il quale non erano disponibili mercati di scambio caratterizzati da adeguati livelli di liquidità e di trasparenza che potessero fornire pronti ed oggettivi parametri di riferimento.
Affermava il tribunale che con riferimento all'operazione di acquisto di 800 azioni in data 25/11/10 il cliente era stato solo genericamente informato del conflitto di interessi della banca emittente e del carattere non quotato dei titoli, senza alcuna informazione sui rischi dell'acquisto di tale tipologia di azioni né sul rischio di illiquidità delle stesse.
Nel documento che riguardava l'acquisto veniva esplicitato che non era stata effettuato alcun servizio di consulenza sull'operazione e non era stato presentato alcun prospetto informativo sulla rischiosità dell'operazione o scheda del prodotto. Pertanto era possibile concludere che tali obblighi informativi non fossero stati adempiuti.
Inoltre dal questionario Mifid redatto dal cliente nel 2009 risultava che il profilo dello stesso fosse conservativo con bassa propensione al rischio in ragione dell'obiettivo di investimento, vale dire la difesa del potere di acquisto con moderate oscillazioni del capitale e rischio di perdite contenuto.
Per quanto riguardava la scheda di adesione all'aumento del capitale di data
13/11/12, il cliente aveva genericamente dichiarato di essere a conoscenza del prospetto di data 30/10/12 predisposto ai fini dell'offerta dell'azione dalla Parte_1
e di aver esaminato i rischi connessi a tale operazione, elemento tuttavia
[...]
pag. 26/53 che non provava in modo chiaro ed esaustivo l'adempimento degli obblighi di trasparenza e correttezza gravanti sugli intermediari finanziari.
Né nella scheda di adesione né nel prospetto veniva dato esplicitamente conto del carattere illiquido delle azioni.
Rilevava il tribunale che, unitamente alla scheda di adesione, era stata allegata scheda prodotto nella quale venivano esplicitati, ma solo in modo generico, i rischi connessi all'investimento azionario ed il possibile insorgere di difficoltà del disinvestimento soprattutto a breve termine.
Riteneva il tribunale che la mera pubblicazione e messa a disposizione di un prospetto di offerta non fosse sufficiente a far ritenere correttamente adempiuti gli obblighi di informazione posto che l'intermediario doveva fornire al cliente tutte le informazioni necessarie al fine di consentirgli di valutare le caratteristiche dell'investimento proposto per farne scaturire una scelta consapevole.
La scheda prodotto conteneva un'apposita sezione dedicata alla sottoscrizione per presa visione dei contenuti del documento da parte del cliente che però non era stata firmata dallo stesso sicché non vi era prova che la stessa fosse stata mai visionata.
Nel questionario Mifid del 2011 il profilo del cliente veniva qualificato come equilibrato e veniva chiaramente esplicitato che l'obiettivo del cliente fosse la difesa del potere di acquisto con moderate oscillazioni del capitale ed un rischio di perdite contenuto, obiettivi questi che non erano coerenti con l'operazione di acquisto di azioni illiquide ad alto rischio né con l'esito positivo della verifica di appropriatezza effettuata dalla banca.
pag. 27/53 Concludeva pertanto il tribunale nel senso che, con riguardo alle operazioni di acquisto di azioni di data 25/11/10 e l'aumento del capitale di data 13/11/12, la Parte_1
avesse violato i doveri di diligenza, correttezza e trasparenza e gli
[...]
obblighi informativi disposti a tutela degli investitori dagli articoli 21, 27,28 e 29 del
D.Lgs n. 58/1998 e dell'articolo 40 del regolamento Consob 16190 delle 29/10/07.
Con riferimento all'operazione dell'11/11/16 di adesione all'aumento di capitale
2015 riteneva infondata la doglianza circa l'inadempimento degli obblighi informativi da parte della posto era stata prodotta, unitamente alla scheda di adesione Pt_1
all'aumento di capitale del 2015, anche la scheda prodotto sottoscritta dal cliente la quale conteneva informazioni sufficientemente chiare e specifiche circa le caratteristiche ed i rischi insiti nell'investimento, essendo specificato che si trattava di un profilo di rischio alto, e con la quale venivano precisati i fattori di rischio, compresi il rischio di illiquidità connesso alle azioni. Anche la verifica di adeguatezza effettuata dalla risultava conforme al profilo di rischio del cliente individuato attraverso il Pt_1
documento Mifid compilato nel 2015 nel quale veniva attribuito al cliente un profilo di investimento aggressivo, compatibile con operazioni ad alto rischio. Ad analoghe conclusioni giungeva il tribunale con riferimento all'operazione 24.2.17 di adesione all'offerta in opzione delle azioni della banca, in quanto al modulo di adesione sottoscritto dal cliente veniva allegata la scheda del prodotto inerente le azioni ordinarie pure separatamente firmata, con la quale il cliente Parte_1
veniva informato in modo chiaro ed esplicito dell'elevato profilo di rischio delle azioni oggetto di opzione, del loro carattere illiquido e dei rischi connessi all'operazione in questione, in particolare del rischio inerente l'investimento in titoli illiquidi. Con
riferimento a tale operazione la banca aveva effettuato la verifica di appropriatezza con pag. 28/53 il profilo Mifid del cliente, valorizzando il questionario del 2015 dal quale il profilo del cliente risultava aggressivo e non quello del 12/12/17 dal quale il profilo del cliente risultava equilibrato.
Affermava il tribunale che la responsabilità avesse natura contrattuale in quanto le operazioni erano state compiute vigente il contratto di intermediazione tra le parti,
contratto quadro, destinato a regolare i rapporti successivi tra le parti.
In conformità alla giurisprudenza di legittimità richiamata, riteneva il tribunale che la violazione dei doveri che incombono sugli intermediari nei confronti dei clienti non determinava né nullità né annullabilità del contratto, ma una responsabilità che non conduceva nel caso di specie ad un vero e proprio inadempimento del contratto di intermediazione da parte della banca convenuta, ma produceva un danno risarcibile.
Il Tribunale richiamava giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui l'onere probatorio a carico dell'intermediario di aver adempiuto agli obblighi informativi sussiste indipendentemente dalla valutazione di adeguatezza dell'operazione e la carenza di prova determina una presunzione in ordine all'esistenza di un danno risarcibile in favore del cliente, in quanto l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario costituisce fattore di disorientamento per l'investitore, che condiziona le sue scelte nell'investimento
In relazione alle deduzioni della di applicazione dell'articolo 1227 Parte_1
comma 1 cc il tribunale richiamava pure giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui non è configurabile un concorso di colpa nel cliente qualora lo stesso non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore.
pag. 29/53 Circa la determinazione del danno, il tribunale richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo cui, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere agli obblighi informativi nei confronti del cliente, il danno risarcibile consiste nell'essere stato posto a carico del cliente un rischio che presumibilmente egli non si sarebbe accollato e tale danno può essere liquidato in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria, ovvero al momento in cui l' investitore si sia reso conto o avrebbe potuto rendersi conto del loro livello di rischiosità. Rilevava il tribunale che, essendo il cliente ancora proprietario delle azioni, dovesse essere decurtato il valore residuo dei titoli acquistati, come risultante dalle quotazioni ufficiali al momento della decisione, nonché l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse.
Pertanto nel procedere alla liquidazione del danno esclusivamente per le operazioni del
25/11/10 e del 13/11/12, tenuto conto del capitale investito (complessivi euro 18.686
per 1000 azioni), detratti i dividendi percepiti con riferimento a tali azioni (euro
1.101,50, euro 881,20, euro 220,30, euro 546,38) e ritenuto inesistente il valore delle azioni che il cliente avrebbe potuto ancora vendere, stante la caratteristica di titoli illiquidi delle azioni in questione e quindi la difficoltà di smobilizzo per l'inesistenza di un mercato nel quale rivenderle, condannava la al pagamento in favore Parte_1
l'attore dell'importo di euro 17.038,12 oltre accessori.
Condannava la convenuta al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Avverso tale sentenza la ha proposto appello, Parte_1
articolando i motivi di impugnazione di seguito indicati.
si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
pag. 30/53 Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate nei termini di cui all'art 189 cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 6.5.25 e decisa nella camera di consiglio del 1.7.25.
* * *
Con il primo motivo di impugnazione la banca appellante lamenta l'erronea valutazione del tribunale circa la prescrizione e la falsa applicazione degli articoli 2946
e 2935 c.c. In particolare sostiene che la domanda risarcitoria del cliente debba ritenersi prescritta per decorrenza del termine in quanto il decorso della prescrizione va individuato al momento in cui l'operazione contestata è stata eseguita, vale a dire alla data di conferimento dell'ordine. Tale conclusione sarebbe imposta da ragioni di certezza del diritto in quanto fissare la decorrenza della prescrizione al momento soggettivo di scoperta dell'illecito esporrebbe a tempo indeterminato il soggetto debitore al rischio di richiesta risarcitoria anche oltre il decennio. L'individuazione del momento di decorrenza della prescrizione va compiuta secondo criteri certi e non suscettibili di valutazione discrezionale e ciò anche in considerazione della finalità
pubblica dell'istituto della prescrizione, teso a garantire certezza del diritto ed evitare di confrontarsi con fatti troppo risalenti nel tempo. Nega la banca appellante che si sia verificato un danno in capo all'attore dalla percezione del quale decorra la prescrizione,
posto che l'andamento della banca è stato in utile ed ha comportato la distribuzione ai soci di significativi dividendi, percepiti anche all'appellato. Lamenta la società
appellante che non è stata prodotta alcuna documentazione che riguardi l'ispezione della
Banca d'Italia ed i risultati della stessa, pur avendo il giudice di primo grado individuato una situazione finanziaria di deterioramento della qualità del credito successiva al 2019,
pag. 31/53 all'esito di tale ispezione. Deduce la società appellante che il momento del pregiudizio vada individuato al momento dell'investimento, vale dire al momento in cui le informazioni dovute dall'intermediario non sono state rese ,e non ad un momento eventuale, aleatorio, successivo, incerto e variabile in cui le azioni della banca vedono diminuire o aumentare il proprio valore. A voler seguire la tesi del giudice di primo grado dovrebbe ritenersi che, in caso di operazioni eseguite in assenza di corretta informazione da parte dell'intermediario, il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria non inizierebbe a decorrere fino ad un eventuale diminuzione del valore dell'azione (che ad ogni modo successivamente potrebbe nuovamente aumentare) che magari potrebbe verificarsi a distanza di anni dall'operazione, esponendo a tempo indeterminato il soggetto interessato al rischio di richieste risarcitorie, con evidente sacrificio della certezza dei rapporti giuridici.
Con il secondo motivo di impugnazione la banca appellante lamenta l'errata valutazione della asserita illiquidità delle sue azioni e la falsa applicazione dell'articolo
2697 c.c. In particolare sostiene la società appellante che l'onere della prova circa le caratteristiche di titoli illiquidi delle azioni oggetto degli ordini in questione graverebbe sul cliente. Rileva la banca che in ogni caso la stessa ha fornito in primo grado elementi di valutazione sufficiente per dimostrare la natura liquida delle proprie azioni, avendo prodotto l'attestazione del responsabile dei servizi finanziari della banca della quale emerge che il tempo medio di smobilizzo delle azioni si attestava in tre giorni a novembre 2010 e 30 giorni a gennaio 2012, attestazioni mai contestate da controparte.
Erroneamente il giudice di primo grado ha valorizzato la scheda del prodotto consegnata al cliente in data 11/1/16, trattandosi di documenti del tutto diversi che pag. 32/53 analizzavano lassi temporali del tutto diversi, in quanto i tempi medi indicati nella scheda erano riferiti a tutto l'anno 2012 indistintamente considerato, mentre l'attestazione del responsabile dei servizi finanziari della banca era riferita specificatamente ai periodi in cui il cliente aveva sottoscritto l'ordine di acquisto nel
2010 e la scheda di adesione del 2012. Afferma ancora la società appellante di aver prodotto in primo grado quale documento 20, depositato unitamente alla comparsa conclusionale, consulenza tecnica d'ufficio espletata in un giudizio analogo pendente presso il tribunale di Bolzano, che aveva escluso la illiquidità delle azioni in questione.
Espone ancora la banca appellante di aver trasmesso con cadenza semestrale informazioni periodiche circa la natura liquida ovvero illiquida dei titoli detenuti dall'appellato e che in tali informative per tutto il periodo oggetto di esame, vale a dire dal 2010 al novembre 2012, le azioni non erano state mai indicate come illiquide.
Con il terzo motivo di impugnazione la società appellante lamenta l'erroneità
dell'impugnata sentenza, avendo essa adempiuto agli obblighi informativi, la falsa applicazione degli articoli 21 TUF, 27, 28 e 29 del regolamento intermediari e la mancata ammissione della prova per testi da essa richiesta in primo grado.
Sostiene la società appellante che: –il cliente aveva concluso per iscritto il contratto per la prestazione di servizi di collocamento, ricezione e trasmissione ordini,
negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini su strumenti finanziari, nonché di deposito titoli a custodia e amministrazione, nel quale all'articolo 54 era espressamente previsto che “con riguardo agli ordini relativi a strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati… il cliente prende atto che tali investimenti possono comportare il rischio di non essere facilmente liquidati”; - la banca aveva consegnato al cliente tutta pag. 33/53 la documentazione volta a fornire allo stesso informazioni sulla banca, sui servizi prestati e sui rischi connessi ad investimenti in strumenti finanziari con specifico riferimento al rischio emittente, al rischio interesse ed al rischio liquidità, avendo provveduto ad informare il cliente già in fase di informativa precontrattuale circa i rischi e le caratteristiche delle azioni, evidenziando che mediante l'acquisto di azioni si partecipa al rischio economico della società emittente;
-la banca aveva richiesto al cliente ed ottenuto le informazioni riferite alla sua situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento, alla conoscenza ed esperienze in materia di investimenti, provvedendo ad aggiornare nel tempo tali informazioni;
- la banca aveva raccolto dal cliente l'ordine di acquisto e la scheda di adesione del 2012, sottoscritta dal cliente, provvedendo a fornire idonea attestazione e conferma dell'operazione; -con riferimento alla scheda di adesione sottoscritta nel 2012 il cliente aveva sottoscritto di aver preso visione del prospetto informativo depositato presso Consob in data 30/10/12 e di essere a conoscenza che la era in conflitto di interessi in quanto Parte_1
contemporaneamente emittente e intermediario che procedeva al collocamento;
la aveva pubblicato apposito prospetto informativo che recava informazioni circa le Pt_1
caratteristiche dell'azione ed i principali fattori di rischio, mettendo copia dello stesso a disposizione della clientela;
-la banca aveva informato il cliente del potenziale conflitto di interessi ed il cliente aveva espressamente autorizzato l'operazione di sottoscrizione e acquisto, dichiarando di essere stato informato in ordine al predetto conflitto di interessi.
Alla luce di tali emergenze documentali doveva concludersi che la banca aveva compiutamente fornito l'informativa dovuta e prescritta della legge, non avendo mai omesso alcun dato rilevante e avendo pienamente rispettato gli obblighi informativi di pag. 34/53 trasparenza. Sostiene la banca che il cliente era consapevole delle caratteristiche e dei rischi delle azioni della banca stessa, come dallo stesso dichiarato ripetutamente in sede di profilatura.
Sostiene la banca appellante che erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto che, in relazione all'operazione 2010, non sia stato nemmeno presentato un prospetto informativo, poiché la predisposizione di un prospetto prevista dall'art 19 TUF è
necessaria unicamente per l'offerta pubblica di titoli, mentre l'operazione del 2010 non era avvenuta all'esito di un'offerta pubblica disposta dalla banca, ma su c.d. mercato secondario dove erano scambiate azioni della banca già emesse e già circolanti sicché
per tale operazione non era necessario pubblicare alcun prospetto.
Lamenta inoltre la appellante che senza alcuna motivazione giudice di primo Pt_1
grado non abbia ammesso le prove testimoniali richieste a sostegno della tesi dell'assolvimento degli oneri informativi, chiedendo che tali prove siano ammesse in questo grado di giudizio, attesa la rilevanza delle stesse.
Con il quarto motivo di impugnazione la appellante lamenta che erroneamente Pt_1
giudice di primo grado abbia effettuato la valutazione di adeguatezza, erroneamente applicando gli articoli 40 e 42 del regolamento intermediari.
Sostiene la società appellante che, a fronte della richiesta di informazioni da parte sua, l'appellato aveva espressamente dichiarato nel questionario dell'aprile 2009 :
“-di avere un patrimonio allocato presso altre Banche rispetto al totale maggiore del
50%
;- di conoscere i rischi connessi agli strumenti finanziari monetari (titoli di stato,
pag. 35/53 certificati di deposito, fondi di liquidità e obbligazionari);
- di conoscere strumenti finanziari che hanno come obiettivo garantire la sicurezza del
capitale (titoli di stato e medio/lungo termine, bot, certificati di deposito, obbligazioni
semplici) e i loro rischi;
- di conoscere strumenti finanziari che hanno che hanno l'obiettivo primario di ottenere
un incremento del capitale (es. fondi azionari, fondi bilanciati ecc.);
- di conoscere i rischi connessi alle gestioni patrimoniali con l'obiettivo di ottenere un
incremento del capitale senza effetto di diversificazione (azioni singole, obbligazioni
singole e strutturate);
- di avere un orizzonte temporale di investimento da 3 a 5 anni;
- di avere quale obiettivo di investimento la difesa del potere d'acquisto con moderate
oscillazioni;
- che eventuali perdite (intorno al 15% sul patrimonio finanziario nel corso di un anno)
non incidono sul mantenimento dei propri impegni finanziari;
- di aver effettuato più di 10 operazioni di negoziazioni titoli in media all'anno, per un
valore medio fino ad Euro 30.000.
Inoltre, in sede di aggiornamento della profilatura datato 29 aprile 2009 il sig.
confermando le informazioni precedentemente rese, aveva precisato: CP_1
- di aver eseguito più di 10 operazioni di negoziazione titoli all'anno (in media) e che il
volume medio delle operazioni di negoziazioni titoli eseguite era fino ad Euro
pag. 36/53 30.000,00.
Nell'aggiornamento del 14 luglio 2011 il sig. aveva ulteriormente precisato:- CP_1
di avere un orizzonte temporale di investimento oltre i 5 anni.
Inoltre il cliente aveva espressamente affermato di conoscere le azioni della banca.
Con riferimento alla normativa di riferimento ed ai sensi del contratto quadro la banca appellante evidenzia che l'operazione del 25/11/10 era stata posta in essere dal cliente di propria iniziativa, come si evinceva dal fatto che sull'ordine veniva specificato che ”per
il presente ordine il cliente non si avvale del servizio di consulenza ma agisce di
propria iniziativa” sicché nessun servizio di consulenza era stato prestato dalla banca.
Conseguentemente era inconferente il riferimento agli articoli 40 e 42 del regolamento posto che la banca in virtù di tale disciplina deve svolgere la Controparte_6
valutazione di adeguatezza solo quando presta servizio di consulenza o di gestione portafogli, mentre l'ipotesi di prestazione di servizi di investimenti diversi dalla consulenza o dalla gestione di portafogli la banca deve valutare esclusivamente se il cliente abbia livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi e svolge solo una valutazione di appropriatezza ai sensi dell'articolo 42 del richiamato regolamento. Alla luce delle informazioni fornite dal cliente, la banca aveva valutato l'operazione come appropriata, valutazione che deve considerarsi corretta posto che lo stesso cliente avevo espressamente dichiarato in sede di profilatura di conoscere le azioni della ed i rischi alle medesime connessi. Inoltre Parte_1
la valutazione risultava corretta sulla base dell'esperienza del cliente che aveva posto in essere numerosi investimenti per un controvalore di circa € 150.000. Sostiene la banca appellante che le medesime considerazioni valgono anche per la sottoscrizione di azioni pag. 37/53 in occasione dell'amento di capitale nel novembre 2012, trattandosi sempre di ordine assunto dal cliente di propria iniziativa, senza avvalersi del servizio di consulenza fornito dalla banca che aveva eseguito la valutazione di appropriatezza tenuto conto del profilo del cliente, anche in considerazione della pregressa esperienza dello stesso che aveva già sottoscritto nel 2010 azioni della Parte_1
Erroneamente il giudice di primo grado aveva richiamato il profilo di rischio del cliente, inconferente nel caso di specie, posto che sia l'operazione del 2010 che quella del 2012 erano state poste in essere dal cliente di propria iniziativa, senza alcun servizio di consulenza della banca che doveva solo valutare la conoscenza e l'esperienza del sig.
Sostiene la banca che nessuna valutazione doveva fare circa l'adeguatezza CP_1
dell'operazione in quanto la stessa doveva svolgere solo una valutazione di appropriatezza, quindi valutare l'esperienza e la conoscenza del cliente.
Con il quinto motivo di impugnazione la banca appellante lamenta l'erronea valutazione del giudice di primo grado del suo inadempimento e conseguentemente l'erroneità della sua condanna al risarcimento del danno nonché la erronea applicazione dell'articolo 1218 c.c.
Sostiene la banca appellante che il cliente avrebbe dovuto fornire prova del nesso causale tra il presunto inadempimento e l'evento lesivo, mentre nel caso di specie nulla aveva allegato né provato il cliente sicchè la domanda risarcitoria dello stesso doveva essere rigettata. Rileva la società appellante che le azioni acquistate dal cliente erano ancora nel suo portafoglio e le stesse avevano un valore di scambio che si assestava,
alla data della proposizione dell'appello, nell'importo di euro 8,96 per azioni sicchè era errata la valutazione del tribunale secondo cui tali titoli erano invendibili e senza alcun pag. 38/53 valore. Non essendovi stata alcuna perdita conseguita alla vendita delle azioni ad un valore minore rispetto a quello di acquisto, non sussisteva alcun danno in capo al cliente, che nel corso degli anni aveva anche ricevuto dei dividendi.
Rileva che il danno risarcibile poteva al più essere individuato nella differenza tra valore dei titoli al momento dell'acquisto ed il suo valore al momento di acquisizione della consapevolezza del rischio insito nell'operazione di investimento, ritenendo che nel caso di specie l'appellato avesse avuto piena contezza delle caratteristiche delle azioni alla nel gennaio del 2016 quando gli fu consegnata la Parte_1
scheda del prodotto ovvero nel dicembre 2016 quando era possibile il suo recesso stante la trasformazione della banca in società di azione nonché sempre al dicembre 2016
quando nell'estratto titoli del dicembre 2016 era stato indicata al cliente la illiquidità del titolo azionario.
Inoltre in virtù delle motivazioni esposte dal tribunale che aveva ritenuto che nel gennaio 2016 il cliente aveva avuto una corretta informazione sulle caratteristiche delle azioni della banca, a tale epoca lo stesso aveva avuto contezza delle caratteristiche delle azioni che aveva già acquistato, e da tale momento doveva ritenersi che lo stesso avesse assunto su di sé il rischio di successive perdite di valore dei titoli in questione;
conseguentemente l'esatto conteggio del risarcimento sarebbe dovuto avvenire tenendo conto della differenza tra il prezzo di acquisto delle azioni nel 2010 e nel 2012 ed il valore dei titoli a gennaio del 2016. Effettuando tale valutazione non sussisterebbe alcun danno risarcibile ,posto che il valore dei titoli a tale epoca era maggiore rispetto a quello del momento di acquisto. Il tribunale erroneamente non aveva tenuto conto del concorso di colpa del cliente, il quale avrebbe potuto escludere o quantomeno ridurre la pag. 39/53 responsabilità della banca sicché doveva essere ridotto anche il risarcimento del danno allo stesso riconosciuto. Il cliente era rimasto inerte nel verificare i risultati economici degli investimenti compiuti sulla base delle rendicontazioni trasmesse periodicamente della concorrendo a cagionare il danno lamentato. Parte_1
Il cliente non aveva mai chiesto informazioni alla in merito Parte_1
all'andamento del proprio portafoglio nè aveva ordinato il disinvestimento dei titoli;
infine egli non aveva mai dimostrato di aver tentato di vendere le proprie azioni prima dell'introduzione del giudizio nè aveva esercitato il diritto di recesso nel dicembre 2016.
Con il sesto motivo di impugnazione la società appellante lamenta l'erroneità della liquidazione delle spese di lite posto che è stato liquidato l'importo di euro 625,60 per spese mentre nella nota spese depositata da controparte era stata esposta, a titolo di spese e anticipazioni, la somma di euro 312,80, sicché la liquidazione nell'importo determinato dal tribunale era priva di giustificazione.
si è costituito in giudizio, richiamando giurisprudenza circa il CP_1
momento di decorrenza della prescrizione, affermando che correttamente il tribunale aveva qualificato come illiquido il titolo oggetto delle operazioni finanziarie e che tale definizione era contenuta anche nel dossier titoli depositato dalla banca a lui intestato e ciò fin dal 2011; del resto la natura di titolo illiquido deriva anche dalle definizioni contenute nella comunicazione numero 90191104 del 2 marzo 2009 della Consob,
precisando che, con riferimento a tali specifiche ipotesi, l'organismo di vigilanza aveva prescritto particolari disposizioni, del tutto disapplicate dalla banca. In relazione al terzo motivo di impugnazione rileva che, trattandosi di azioni illiquide, le operazioni non potevano essere eseguite in regime di mera esecuzione ma solo sotto forma di pag. 40/53 consulenza in relazione alla previsione dell'art. 42 del Regolamento Intermediari
adottato con delibera Consob numero 16190 del 29/10/07, in quanto le azioni non erano trattate in alcun mercato regolamentato ed erano da considerarsi strumenti finanziari complessi poichè il mercato di negoziazione del titolo era gestito dalla stessa banca con un prezzo da questa autonomamente determinato, al di fuori di ogni regola di mercato.
Conseguentemente le operazioni dovevano ritenersi disposte in regime di consulenza e la banca doveva valutare la loro adeguatezza. Rileva che il proprio profilo di investimento era a rischio basso, come dimostrato dagli investimenti realizzati nel corso degli anni, e che pertanto le operazioni dovessero essere ritenute inadeguate ed egli avrebbe dovuto ribadire per iscritto la volontà di eseguire l'acquisto.
Con riferimento alla mancata ammissione delle prove orali, rileva la loro genericità,
evidenziando che comunque la appellante non ha illustrato le ragioni per le quali Pt_1
le stesse dovevano ritenersi rilevanti.
Con riferimento al quarto motivo di impugnazione, l'appellato ribadisce che, in relazione alle caratteristiche dell'azione, la banca doveva procedere a valutare l'adeguatezza delle operazioni e non la sola appropriatezza.
Con riferimento al quinto motivo di impugnazione, rileva che la banca non ha adempiuto agli obblighi informativi, circostanza rilevante sia da punto di vista contrattuale che extracontrattuale, rilevando che il nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso può essere provato anche con presunzione, affermando che una persona di media avvedutezza non espone a rischi eccessivi il proprio patrimonio.
Sostiene di aver più volte chiesto di vendere le proprie azioni tramite gli addetti pag. 41/53 all'ufficio titoli della banca e che, in riferimento alla trasformazione della banca in spa nel mese di gennaio 2016, non vi è prova che la banca avrebbe accettato il proprio recesso.
Con riferimento al quinto motivo di impugnazione rileva l'appellato che il giudice ha evidentemente valorizzato l'appartenenza del difensore a diverso foro.
Il primo motivo di impugnazione deve essere rigettato.
Può infatti ritenersi ormai consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui
(Cass. n. 32226/24) “In tema di intermediazione finanziaria, il termine di prescrizione decennale per l'esercizio, da parte del cliente, dell'azione di risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento, compiute in esecuzione del contratto quadro tra gli stessi stipulato, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto per il cliente il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, essendo questo il momento in cui il diritto al risarcimento può essere fatto valere rispetto a un danno effettivamente determinatosi. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso che pretendeva di far decorrere il termine prescrizionale non dalla data del default del Gruppo Lehman
Brothers, bensì da quella di esecuzione degli ordini, confondendo il momento dell'inadempimento della banca agli obblighi informativi e quello in cui si era determinato il danno nel patrimonio del cliente” -in senso conforme Cass. n. 2066/23
richiamata dal Tribunale). Tale insegnamento è coerente con il principio di portata generale secondo cui –Cass. n.29328/24- “In tema di diritto al risarcimento del danno,
pag. 42/53 la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale”.
Nel caso in esame il titolo di responsabilità affermato nella sentenza di primo grado,
senza che sul punto siano stati avanzati motivi di impugnazione, è costituito da responsabilità contrattuale, sicché il termine di prescrizione applicabile è quello decennale.
Nessun elemento risulta acquisito al giudizio che anteriormente al 21/1/11 (l'atto di citazione stato notificato in data 21/1/21) l'appellato fosse stato in condizioni di acquisire elementi oggettivi dai quali desumere di aver subito un danno per effetto della condotta inadempiente della banca appellante e nemmeno risulta acquisito alcun elemento probatorio idoneo ad affermare che un danno si fosse verificato prima della data suddetta.
Pure infondato risulta il secondo motivo di impugnazione.
A prescindere dal soggetto processuale sul quale gravava l'onere di provare la natura di titolo illiquido delle azioni acquistate dall'appellato, può ritenersi accertato dalla documentazione prodotta dalle parti che le azioni in questione avessero tali caratteristiche.
Al riguardo è sufficiente rilevare che in occasione della comunicazione del dettaglio portafogli effettuata dalla banca nei confronti del cliente in più occasioni il titolo in pag. 43/53 questione è stato espressamente qualificato come illiquido, e ciò per le ragioni espresse nella nota n. 5 richiamata a descrizione del titolo, nella quale veniva espressamente indicato che le azioni erano illiquide perché trattate sulla piattaforma di negoziazione gestita dall'Istituto centrale banche popolari. Alla nota 5 veniva indicato che “Le azioni
non sono negoziate in un mercato regolamentato e questa circostanza comporta il
rischio di un eventuale maggiore difficoltà di disinvestimento (il cosiddetto rischio di
liquidità)” (vd. dettaglio portafogli alla data del 30.6.12, al 31.12.12, al 30.6.13, al
31.12.13, al 31.12.14; sempre quale titolo illiquido erano indicate le azioni della nei dettaglio portafoglio al 31.12.15, dettaglio portafoglio al 31/12/16, Parte_1
dettaglio portafoglio al 31/3/18, nel dettaglio portafoglio al 31/12/18, nel dettaglio portafoglio al 30/6/18, nel dettaglio portafoglio al 30/9/18, nel dettaglio portafoglio al
31/3/19, nel dettaglio portafoglio al 30/6/19, nel dettaglio portafoglio al 30/9/19, nel dettaglio portafogli al 10.12.19, nel dettaglio portafogli al 31/3/20- doc. 14 Pt_1
appellante).
Va richiamata al riguardo la definizione di prodotto illiquido contenuta nella comunicazione dalla Consob n. 9019104 dd. 2.3.09: “Per prodotti liquidi si intendono quelli che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative ossia tali da riflettere,
direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto in vendita” .
La circostanza che le azioni della banca appellante non fossero negoziate in un mercato regolamentato e che non vi fosse alcun impegno al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli che avevano condotto al pricing del prodotto nel mercato primario (elemento quest'ultimo pure valorizzato nella citata pag. 44/53 comunicazione per affermare la condizione di liquidità, ma che non sussiste nel caso in esame) consentono di concludere che le stesse avessero la qualifica di prodotti finanziari illiquidi.
Assume significativo valore probatorio anche l'indicazione contenuta nella scheda di adesione l'aumento del capitale del 2015 (doc 16 che illustrava i tempi medi per Pt_1
la conclusione degli ordini di vendita sulla piattaforma ICBPI per il periodo dalle 2012
al 2014 e specificatamente 117 giorni quali tempo medio per l'anno 2012, 67 giorni per l'anno 2013, 31,31 giorni per l'anno 2014, 38 giorni per l'anno 2015. Tali indicazioni contenute nel documento specificatamente redatto per descrivere le caratteristiche del prodotto costituito dalle azioni della appellante devono ritenersi maggiormente Pt_1
attendibili rispetto ai tempi indicati nel documento 17 prodotto dalla costituito Pt_1
da una dichiarazione resa dal suo responsabile servizi finanziari in data 30/3/21, vale a dire successivamente all'introduzione del giudizio.
Ragioni logiche impongono la trattazione unitaria dei motivi di impugnazione terzo e quarto con i quali la banca da un lato sostiene aver adempiuto al proprio obbligo informativo nei confronti del cliente e dall'altro afferma che, trattandosi di ordini richiesti dal cliente di propria iniziativa, nessun servizio di consulenza doveva essere fornito dalla banca, la quale doveva limitarsi a effettuare una valutazione di appropriatezza, come in effetti avvenuto.
È opportuno sottolineare che con riferimento all'acquisto effettuato nel novembre del
2010 l'attore, fin dall'atto di citazione, ha contestato che, come appariva invece nell'ordine di acquisto, lo stesso provenisse dall'”iniziativa del cliente il quale non si avvale del servizio di consulenza”, sostenendo che al contrario era stato il funzionario pag. 45/53 ad insistere affinché egli diventasse socio della banca che garantiva ai propri soci migliori condizioni economiche, trattandosi anche di azioni di assoluta solidità e stabilità del tempo, sostenendo quindi l'acquisto che era stato fortemente caldeggiato dalla banca.
Al riguardo la Suprema Corte ha affermato (Cass. ord. n. 31712/23) che “ In tema di intermediazione finanziaria, ai fini dell'applicazione della disciplina prevista per la prestazione del servizio di mera esecuzione (execution only) e del conseguente esonero dell'intermediario dagli obblighi informativi previsti dalla disciplina generale, è
necessario che questi fornisca la prova, concreta e specifica 1) che il servizio (di mera esecuzione) prestato in favore del cliente in occasione del (singolo e specifico) ordine di investimento concretamente dedotto sia stato effettivamente assunto su iniziativa di quest'ultimo,…”
Nel doc. 4 depositato dalla che si riferisce all'ordine di acquisto delle azioni Pt_1
effettuato in data 25/11/10, è riportata esclusivamente la dizione “consulenza prestata:no” e “iniz.cliente:si” ; viene riportato che era stata effettuata positivamente la verifica di appropriatezza tra prodotto/ strumento finanziario e le informazioni rilasciate dal cliente con il questionario Mifid, viene reso noto al cliente il conflitto di interessi trattandosi di titoli emessi dalla banca e viene esposto che “per il presente ordine il cliente non si avvale del servizio di consulenza ma agisce di propria iniziativa”.
Tali generiche indicazioni contenute nell'ordine devono ritenersi insufficienti a dimostrare che la banca si sia limitata ad eseguire l'ordine deciso per propria iniziativa dal cliente. Del resto va considerato che trattandosi di primo acquisto di azioni della per assumere la qualità di socio l'appellato doveva seguire l'iter per Parte_1
pag. 46/53 l'ammissione a socio, come esplicitamente indicato nella descrizione delle azioni ordinarie della contenuta nella scheda prodotto allegata Parte_1
alla scheda di adesione di data 13/11/12 (doc.5 , posto che l'ammissione a socio Pt_1
doveva essere richiesta con domanda scritta al consiglio di amministrazione su modulistica predisposta la banca e con le informazioni e dichiarazioni dovute per legge o per statuto o su richiesta del consiglio, il quale decideva sull'accoglimento ovvero,
con decisione motivata, su rigetto della domanda di ammissione socio.
Il fatto che la possibilità di acquisto delle azioni della banca appellante fosse subordinata all'acquisizione della qualifica di socio su decisione del consiglio di amministrazione è un ulteriore elemento che consente di escludere che l'ordine di acquisto effettuato per la prima volta dall'appellato nel 2010 costituisse una sua iniziativa unilaterale.
Dovendosi pertanto escludersi tale ultima circostanza, la banca era tenuta non solo a valutare l'appropriatezza dell'acquisto, ma anche la sua adeguatezza, sulla base dei criteri dettati dall'articolo 40 del regolamento Consob n. 16190/07 ed era tenuta ad informare il cliente circa le caratteristiche del titolo oggetto dell'operazione.
Tuttavia con riferimento all'acquisto delle azioni avvenuto nel novembre 2010 non sussiste nessun elemento documentale che dimostri che fossero state illustrate al cliente le caratteristiche del titolo acquistato ed in particolare il fatto che lo stesso non fosse oggetto di contrattazione su mercato regolamentato, che conseguentemente l'eventuale successiva vendita non poteva avvenire in tempi prevedibili e sulla base di elementi oggettivi, che mancava una quotazione ufficiale del titolo che rendesse affidabile la determinazione del prezzo di vendita, che potevano sussistere difficoltà anche nel pag. 47/53 reperire un soggetto disponibile all'acquisto.
Come già evidenziato dal giudice di primo grado, dal questionario Mifid del 2009
(doc. 2 emergeva che il profilo investitore del cliente fosse conservativo e Pt_1
l'obiettivo di investimento e propensione al rischio era descritto come finalizzato a mantenere il potere d'acquisto con moderate oscillazioni del capitale e rischio di perdite contenuto.
E' possibile pertanto concludere che non solo in occasione dell'acquisto in questione non venne fornita al cliente alcuna informazioni circa le caratteristiche del titolo, ma che lo stesso non fosse coerente con le informazioni fornite dal cliente circa il suo profilo di investitore.
Nè risulta ammissibile il capitolo di prova offerto dalla banca appellante, in ragione della genericità della formulazione (“1) Vero che, in relazione all'acquisto di nn. 800
azioni ordinarie sottoscritto in data 25 novembre 2010, ha Parte_1
fornito al sig. informazioni relative alla natura e alle caratteristiche delle CP_1
azioni medesime;
”).
Ma anche a voler ritenere che l'ordine di acquisto provenisse dal cliente, la banca,
come dalla stessa ammesso, doveva comunque effettuare una valutazione di appropriatezza in ragione della natura di titolo illiquido dell'azione e di quanto disposto dall'articolo 43 del regolamento Consob n. 16190/07 secondo cui “ Gli intermediari possono prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini, senza che sia necessario ottenere le informazioni o procedere alla valutazione di cui al Capo II, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) i pag. 48/53 suddetti servizi sono connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, a strumenti del mercato monetario, obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato), OICR armonizzati ed altri strumenti finanziari non complessi;
…”
Nel caso in esame è incontestato che le azioni della appellante non erano Pt_1
ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e quindi era necessario che la banca ottenesse le informazioni e procedesse alle valutazioni di cui al capo II
“Appropriatezza” (art. 41 “(Informazioni dai clienti nei servizi diversi da quelli di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli) 1. Gli intermediari,
quando prestano servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di
investimenti e dalla gestione di portafogli, richiedono al cliente o potenziale cliente di
fornire informazioni in merito alla sua conoscenza e esperienza nel settore
d'investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio proposto o chiesto. Si
applica l'articolo 39, commi 2, 5 e 7” e art 42 (per quel che qui rileva “Valutazione
dell'appropriatezza:
1. Nella prestazione dei servizi di investimento diversi dalla
consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, e sulla base delle
informazioni di cui all'articolo 41, gli intermediari verificano che il cliente abbia il
livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento
o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta…
3. Qualora gli intermediari
ritengano, ai sensi del comma 1, che lo strumento o il servizio non sia appropriato per
il cliente o potenziale cliente, lo avvertono di tale situazione. L'avvertenza può essere
fornita utilizzando un formato standardizzato.
4. Qualora il cliente o potenziale cliente
scelga di non fornire le informazioni di cui all'articolo 41, o qualora tali informazioni
pag. 49/53 non siano sufficienti, gli intermediari avvertono il cliente o potenziale cliente, che tale
decisione impedirà loro di determinare se il servizio o lo strumento sia per lui
appropriato. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato”).
Conseguentemente anche in caso di esecuzione di ordine proveniente dal cliente,
trattandosi di azione non ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, la banca doveva verificare il livello di esperienza del cliente nonché la necessaria conoscenza del cliente per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comportava.
Nel caso di specie è possibile ritenere che l'appellato non avesse un livello di conoscenza idoneo a fargli comprendere i rischi connessi con l'operazione, posto che per le ragioni dette deve escludersi che la banca abbia fornito alcuna informazione circa le caratteristiche del titolo.
Né a conclusioni diverse può condurre la circostanza che nel contratto per i servizi di investimento in data 5/2/08 (doc. 1 fosse previsto all'articolo 54 che, con Pt_1
riferimento agli ordini relativi a strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati, il cliente prendeva atto che tali investimenti potevano comportare il rischio di non essere facilmente liquidabili e potevano comportare la carenza di informazioni appropriate che rendevano possibile accertarne agevolmente il valore corrente. Trattasi infatti di previsione generica soprattutto a fronte della circostanza che può ritenersi provato che al cliente non venne fornita alcuna informazione in ordine alle caratteristiche specifiche del titolo acquistato.
Analoghe considerazioni possono essere fatte con riferimento alla tesi difensiva della pag. 50/53 banca secondo cui il cliente conosceva le caratteristiche delle azioni da essa emesse posto che nel profilo Mifid del 29.4.09 egli aveva dichiarato di conoscere gli strumenti finanziari (ad esempio le azione della ) che hanno Parte_1
l'obiettivo primario di ottenere un incremento del capitale senza effetto di diversificazione, non quotati sui mercati regolamentati ed i loro rischi (senza che sia alcun modo indicato di quali rischi si trattasse), stante la genericità della descrizione del titolo.
Nè risulta che il cliente avesse esperienza nel settore di investimento posto che, da quel che risulta dal suo portafoglio titoli (doc. 14 pag. 97 Banca) all'epoca dell'acquisto delle azioni lo stesso aveva effettuato investimenti solo su strumenti obbligazionari.
Tale circostanza è indirettamente confermata anche dalle difese della Pt_1
appellante, la quale, nel costituirsi in giudizio, ha affermato che l'appellato aveva acquistato altri titoli, richiamando i documenti 15 e16 da essa prodotti;
trattasi di documentazione riferita ad operazioni finanziarie effettuate negli anni dal 2015 al 2020,
quindi in periodo successivo a quelli oggetto di valutazione con riguardo agli acquisti in esame.
Anche con riferimento alla scheda di adesione per l'acquisizione di azioni in occasione dell'aumento di capitale sottoscritta dall'appellato in data 13/11/2012, la banca appellante ha sostenuto che l'ordine provenisse dal cliente, come indicato sia pure sinteticamente nell'ordine (“tipo ordine Cliente consulenza exec. Only”); tale affermazione può ritenersi veritiera a fronte del fatto che l'attore non aveva esposto in atto di citazione che la circostanza non fosse vera nè ha contestato specificatamente l'affermazione al riguardo della banca.
pag. 51/53 Tuttavia, sempre sul presupposto dell'applicabilità dell'articolo 43 del regolamento
Consob n. 16190/07 sopra richiamato, la banca doveva effettuare la verifica di appropriatezza.
Anche con riguardo all'acquisizione di azioni per effetto dell'adesione all'aumento di capitale effettuata in data 13.11.12 deve ritenersi che l'operazione non fosse appropriata, potendosi ritenere non provato che il cliente avesse esperienza nel settore di investimento.
Risulta infatti che alla data del 30.6.12 l'appellato avesse effettuato investimenti in titoli obbligazionari ovvero in fondi bilanciati ovvero in certificati di credito del tesoro indicizzati all'Euribor, quindi titoli con le caratteristiche del tutto divergenti dalle azioni per cui è causa e che non esponevano il cliente a rischi di perdita del capitale investito significativi .
Valgono peraltro le considerazioni sopra esposte circa il fatto che, secondo le stesse difesa della banca, l'acquisto di titoli di natura speculativa intervenne solo successivamente 2015.
Nè può essere valutata la circostanza che l'attore avesse nel suo portafoglio azioni della fin dal 2010, posto che, per le ragioni esposte, Parte_1
egli non era stato informato sulle caratteristiche di tale titolo e pertanto da tale precedente acquisto non può trarsi la conclusione che gli avesse esperienza nello specifico settore di investimento.
L'analisi dei motivi di impugnazione 5 e 6 richiede l'acquisizione di elementi di valutazione a mezzo di c.t.u. al fine di verificare se vi sia stata una perdita di valore pag. 52/53 delle azioni della dall'epoca delle operazioni in esame, vale Pt_1 Parte_1
a dire acquisto di azioni (800 azioni) intervenuta in data 13/11/10 e sottoscrizione aumento di capitale intervenuta in data 13/11/12 (200 azioni) con riferimento alla data introduzione del giudizio e ad oggi.
Viene pertanto disposta sul punto l'ulteriore istruzione della causa come da separata ordinanza
P. Q. M.
La Corte di Appello di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, non definitivamente decidendo, così provvede:
1) rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla spa Parte_1
e accerta l'inadempimento della medesima agli obblighi
[...] Parte_1
informativi di cui all'art. 21 del D.Lgs n. 58/98 ed agli obblighi di cui agli artt. 41 e
43 del regolamento Consob n.16190 del 29.10.07 con riguardo alle operazioni dd.
25.11.10 e dd. 13.11.12 riferite a;
Controparte_1
2) dispone l'ulteriore istruzione della causa come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Cosi deciso in Trento, lì 1.7.25.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Renata Fermanelli) (dr.ssa Liliana Guzzo)
pag. 53/53