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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 3193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3193 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2347/2019 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 19.6.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 2347/2019
R.G., vertente tra:
[...]
, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magi- strati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Francesco Notaro Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Elena Serino che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato Mauro Masi e si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per parte appellata, l'Avvocato Carmela Melucci che dichiara di essere pre- sente per delega orale dell'Avvocato Domenico Fruttaldo e si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to Serino riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avv.to Melucci si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte,si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
n. 2347/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti ma- gistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Francesco Notaro Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2347/2019 - avente ad oggetto appel- lo avverso la sentenza n. 9684/2018 del 8.11.2018, emessa dal Tribunale di Napoli nel procedimento n. R.G. n. 8956/2015 - vertente tra
( ), rappresentato e difeso dall'Avvocato CP_1 C.F._1
Mauro Masi, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in
Viterbo, Via Papa Giovanni XXI, n. 23; appellante
e
( , (DNN- Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) e ( ), rappresen- C.F._3 Controparte_3 C.F._4 tate e difese dall'Avvocato Domenico Fruttaldo, elettivamente domiciliate presso lo studio del loro difensore in Quarto (NA), Via Kennedy, n. 177; appellate
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.1 Con atto spedito in data 2.5.2015, proponeva opposizione Parte_1
a precetto, esponendo che: a) in data 13.3.2015 aveva ricevuto la notifica del pre- cetto ad istanza di dell'importo di euro 6.743,25, in forza della CP_1 sentenza del Tribunale di Viterbo n. 453/2011; b) la somma indicata nel dispositi- vo della sentenza, limitatamente alle spese di CTU, era stata erroneamente quanti-
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ficata, in quanto la statuizione di condanna al pagamento di € 2.200,00 contenuta nella richiamata sentenza, doveva ritenersi comprensiva anche delle spese di CTU per la quota di 1/3; c) con il precetto, invece, era stato richiesto l'ulteriore importo di € 2.662,00 a titolo di spese di consulenza, quale quota di spettanza del convenu- to soccombente;
d) nel dispositivo, per quel che qui interessa, si legge: “compensa per due terzi le spese processuali, comprese quelle di consulenza;
pone a carico del convenuto la residua parte, che si liquida in complessivi euro 2.200,00, com- presi diritti, oltre IVA e cpa come per legge”; e) l'importo di euro 2.200,00 era quindi comprensivo sia delle spese legali che di quelle di Consulenza.
L'istante chiedeva: “dichiarare l'inesistenza e/o nullità del diritto a procedere ad esecuzione forzata del sig. per l'importo di euro 6.743,25… in via CP_1 gradata, dichiarare non dovuta alla somma di euro 2.662,40 a titolo di CTU per le motivazioni sopra dedotte, e pertanto ridurre la somma di cui al precetto ad euro
4.080,85”.
1.2 Si costituiva contestando l'avverso dedotto, chiedendo il riget- CP_1 to dell'opposizione ed evidenziando che il precetto traeva fondamento dalla sen- tenza emessa dal Tribunale di Viterbo n. 453/2011 con la quale il sig. CP era stato condannato al pagamento in favore del Sig. alla refusione delle spe- CP_1 se processuali nelle seguenti somme: euro 2.200,00 per spese processuali;
euro 2.662,00 per spese di CTU;
euro 648,00 per spese di registrazione della sentenza n. 453/11.
L'opposto sosteneva, altresì, che per le competenze del consulente tecnico il Tri- bunale aveva liquidato euro 3.200,00, oltre IVA.
1.3 Nel corso del giudizio, in data 8.11.2017, si costituivano Controparte_3
e , nella qualità di eredi legittimi di Controparte_1 Controparte_2 [...]
del quale ne allegavano il decesso in data 24.11.2016. Parte_1
All'udienza del 19.12.2017 le GN ribadivano di agire in qualità di CP eredi di mentre all'udienza del 23.1.2018 producevano rinun- Parte_1 zia all'eredità del 2.10.2017, dunque, antecedente alla costituzione in giudizio.
1.4 Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha dichiarato improcedibile l'opposizione a precetto, compensando le spese di lite.
Secondo il Giudice di primo grado, “nel caso di specie se l'opposizione è stata le- gittimamente proposta da quale destinatario dell'atto di pre- Parte_1 cetto impugnato in forza della sentenza del Tribunale di Viterbo n.453/2011, che lo condannava al pagamento delle spese processuali nella misura di 1/3, a seguito del sopravvenuto decesso di quest'ultimo si è verificata la perdita della sua legit- timazione processuale e la trasmissione in favore degli eventuali eredi.
In particolare , e in qualità di chiama- Controparte_3 CP_1 CP
3
ti all'eredità, costituitisi in giudizio hanno documentato di aver rinunciato all'eredità e pertanto di non essere titolari del rapporto obbligatorio fondato sul titolo giudiziale azionato.
In altri termini, con il decesso del debitore i debiti ereditari si trasmettono agli eredi che abbiano accettato in forma espressa o tacita l'eredità, mentre viceversa la rinuncia all'eredità manifestata nelle forme previste dall'art 519 c.p.c., com- porta la estraneità degli stessi rispetto al rapporto azionato e l'estensione della delazione a favore dei successivi chiamati all'eredità”.
Sempre per il Tribunale, “sussiste il difetto di legittimazione passiva sia dell'originario opponente in quanto privo di capacità giuridica, sia degli interven- tori , e non potendo il creditore pro- Controparte_3 CP_1 CP cedente azionare la sentenza nei confronti degli stessi ai sensi dell'art 477 c.p.c.”.
1.5 Avverso l'indicata pronuncia, con atto dell'8.5.2019, ha pro- CP_1 mosso appello, costituendosi in data 14.5.2019.
Con il primo motivo, l'appellante ha dedotto che il Tribunale non ha tenuto conto della costituzione delle appellate, che avevano chiaramente allegato di agire nella qualità di eredi di Parte_1
Inoltre, le stesse avevano conferito procura notarile al difensore per costituirsi in giudizio proprio nella indicata qualità.
e , dunque, andavano considerate eredi Controparte_3 CP CP_1 di perché con i detti atti (procura e costituzione in giudizio), Parte_1 vi era stata accettazione espressa o comunque tacita dell'eredità.
Il Sig. , con il secondo motivo, ha poi rivendicato la correttezza del proprio CP_1 operato per ciò che concerne il quantum delle somme precettate, mentre il muta- mento di strategia delle interventrici, che solo successivamente alla costituzione avevano dedotto la loro carenza di legittimazione, avrebbe dovuto essere qualifica- to tardivo e dunque inammissibile.
Infine, col terzo motivo, l'istante ha contestato la statuizione di compensazione delle spese di lite. ha chiesto: “in via preliminare, accertato e dichiarato, anche in CP_1 via incidenter tantum, che gli intervenuti sigg. , e Controparte_3 CP
sono eredi del de cuius per l'effetto rigettare la CP_1 Parte_1 eccezione di difetto di legittimazione passiva tardivamente proposta da contropar- te, inammissibile per tutte le ragioni meglio spiegate nel primo motivo di gravame;
- nel merito, rigettare la domanda svolta da controparte perché nuova, quindi inammissibile (mutatio libelli), siccome proposta per la prima volta solo in sede di precisazione delle conclusioni, inoltre, rigettare in toto l'opposizione a precetto come proposta da controparte siccome infondata sia in fatto che in diritto per tutte le ragioni meglio spiegate nel secondo motivo di gravame…”.
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1.6 In data 22.11.2019 si è costituita deducendo Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello e chiedendone in ogni caso il rigetto.
La stessa ha anche eccepito la decadenza dall'impugnazione nei confronti delle si- gnore di e di per essere stato l'appello “noti- Controparte_2 Controparte_4 ficato…all'indirizzo pec del sottoscritto difensore esclusivamente nei confronti del- la signora di ”. Controparte_3
In data 20.12.2021, si sono costituite anche e Controparte_2 Controparte_1
, deducendo l'inammissibilità dell'appello, chiedendo in ogni caso il rigetto
[...] dell'impugnazione e articolando analoghe difese rispetto a quelle di CP_3
(ad eccezione di quella inerente alla decadenza dall'impugnazione).
[...]
2. Il merito
2.1 In primo luogo, si ritiene sussistente l'interesse nell'appellante a proporre im- pugnazione, posto che la pronuncia in rito - di improcedibilità dell'opposizione - solo formalmente appare favorevole al predetto, atteso che, con la detta sentenza - come visto - il Tribunale ha escluso la qualità di eredi in capo alle appellate, con conseguente sostanziale frustrazione delle ragioni creditorie del Sig. , soprat- CP_1 tutto per ciò che concerne la corretta individuazione degli eredi.
Sempre in via preliminare, si rileva come l'appellante abbia prodotto i files telema- tici delle notifiche dell'appello riferito a tutte e tre le appellate, la cui posizione, peraltro, è avvinta dal litisconsorzio necessario, in quanto allegate eredi di
[...]
Parte_1
Ancora, va detto che l'appello appare sufficientemente specifico e rispetta i canoni richiesti dall'art. 342 c.p.c. ratione temporis vigente, avendo l'appellante ritual- mente contestato glia aspetti rilevanti della motivazione della sentenza di prime cure.
E' noto, infatti, che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugna- ta e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte ar- gomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto al- ternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. Cass. civ., Sez.
III, Ord., 5/05/2025, n. 13002).
Infine, va doverosamente aggiunto che, sebbene nel giudizio di primo grado le Si- gnore abbiano indicato di produrre il certificato di morte di CP R_
, lo stesso non appare prodotto in atti.
[...]
Nondimeno, non solo il decesso è stato rilevato dal Giudice di primo grado (nel caso di specie se l'opposizione è stata legittimamente pro-posta da AR
, quale destinatario dell'atto di precetto impugnato in forza della sentenza
[...] del Tribunale di Viterbo n.453/2011, che lo condannava al pagamento delle spese
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processuali nella misura di 1/3, a seguito del sopravvenuto decesso di quest'ultimo si è verificata la perdita della sua legittimazione processuale e la tra- smissione in favore degli eventuali eredi), ma della circostanza se ne dà atto sia nella rinuncia all'eredità davanti al notaio del 2.10.2017 (“rinunciano puramente e semplicemente, all'eredità del compianto padre di nato a [...]- Parte_1 no di Napoli il di 1 dicembre 1943 deceduto il 24 novembre 2016 in Quarto”), sia nella procura speciale notarile del 14.12.2016, in cui si legge: “le signore e di
[...]
e di , con il presente atto nominano Controparte_5 Controparte_2
e costituiscono quale loro procuratore speciale l'avvocato Controparte_6 affinché, quale uniche eredi del signor di che era nato a [...]_1 di Napoli il giorno 1 dicembre 1943, e deceduto vedovo in Quarto in data 24 no- vembre 2016…”.
Le stesse appellate, poi, a pag. 8 delle comparse di costituzione in appello, si sono qualificate figlie di Parte_1
2.2 Ciò detto, il primo motivo appare fondato, con conseguente assorbimento del secondo.
Ed infatti, seppure la rinuncia all'eredità (del 2.10.2017) sia precedente alla costi- tuzione nel giudizio di primo grado (8.11.2017), non può essere sottaciuta la rile- vanza della procura notarile, depositata unitamente alla costituzione e datata
14.12.2016.
Come accennato, nella procura si legge: “le GN , Controparte_3 CP_1
e , con il presente atto nominano e costituiscono quale loro procu-
[...] CP ratore speciale l'avvocato il quale eleggono domici- Controparte_7 lio ai fini di quanto in oggetto, affinché, quali uniche eredi di Persona_2 le…le rappresenti…nel giudizio pendente presso il Tribunale di Napoli, contro il
Sig. recante n. R. G. 8956/15”. CP_1
Ebbene, si tratta di atto (nomina di procuratore per la costituzione in giudizio quali uniche eredi di che le appellate non avrebbero potuto com- Parte_1 piere se non – appunto – nella qualità di eredi.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, l'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare (Cass. n. 22317/2014; n. 10796/2009; n.
5226/2002; n. 7075/1999; Cass. civ., VI - 2, 22/01/2020, n. 1438).
Nella specie, assume rilevanza non solo la procura in esame, ma soprattutto l'espressa e univoca volontà delle GN , contenuta nella stessa, di da- CP re mandato al difensore di rappresentarle in qualità di eredi.
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Accertata la qualità di eredi di delle GN , as- Parte_1 CP sunta con atto del 14.12.2016, non ha alcuna rilevanza la successiva rinuncia all'eredità.
Ed infatti, l'atto di accettazione dell'eredità, in applicazione del principio "semel heres semper heres", è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l'acquisto del- la qualità di erede, la quale permane, non solo qualora l'accettante intenda revocare l'atto di accettazione in precedenza posto in essere, ma anche nell'ipotesi in cui questi compia un successivo atto di rinuncia all'eredità. La regola della retroattività della rinuncia deve, infatti, essere riferita alla sola ipotesi in cui nelle more tra l'a- pertura della successione e la data della rinuncia il chiamato non abbia ancora po- sto in essere atti idonei ad accettare l'eredità, e non anche al diverso caso in cui nelle more sia intervenuta l'accettazione dell'eredità (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordi- nanza, 23/07/2020, n. 15663).
2.3 Si apre a questo punto un'ulteriore questione che attiene necessariamente al merito dell'opposizione.
E tuttavia, pure nell'obiettiva difficoltà di qualificazione della fattispecie, in ragio- ne del tenore della pronuncia emessa, va detto che gli appellati – da qualificarsi necessariamente totalmente vittoriosi, in quanto in primo grado è stata accolta la loro eccezione di non essere eredi – non solo non hanno promosso appello inciden- tale condizionato all'accoglimento di quello principale, ma - ad avviso della Corte
- neppure hanno espressamente e univocamente riproposto le questioni sollevate con l'opposizione.
Si è ad esempio sostenuto che in materia di impugnazioni, la parte pienamente vit- toriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma
è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volon- tà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Cass. civ., Sez. I, Ordi- nanza, 23/09/2021, n. 25840).
Si è ancora affermato che “per evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c.,
è necessario riproporre in appello le domande e le eccezioni non accolte in primo grado;
tale riproposizione, pur potendo avere luogo in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di es- se e, dunque, in maniera libera da forme, deve tuttavia essere fatta in modo speci- fico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese dinanzi al primo giudice” (Cass. civ., Sez. II, Ord.,
08/11/2024, n. 28802).
Non è dunque possibile per il Collegio analizzare gli originari motivi di opposizio-
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ne a precetto che va quindi necessariamente rigettata, in ragione dell'indicata so- stanziale rinuncia.
2.4 Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese proces- suali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cassazione civile, Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Le spese seguono la soccombenza del doppio grado di giudizio, in applicazione del
DM 55/14 e successive modifiche, con applicazione di decurtazione massima, stante la non particolare complessità della causa.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza n. 9684/2018 del 8.11.2018, emessa dal Tribunale di Napoli nel procedimento n. R.G. n. 8956/2015, ogni contraria istanza ed eccezione disat- tesa, così provvede:
• accoglie l'appello e - per l'effetto - in riforma dell'impugnata sentenza, ri- getta l'opposizione a precetto;
• condanna le appellate, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudi- zio sostenute da parte appellante, che liquida: a) per il primo grado, in euro
2.538,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
b) per il secondo grado, in euro per spese 355,5 per spese ed euro 2.904,5 per compensi professio- nali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge.
Così deciso, in Napoli, in data 19.6.2025.
Il Consigliere estensore
dott. Fabio Magistro
La Presidente
dott.ssa Assunta d'Amore
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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 19.6.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 2347/2019
R.G., vertente tra:
[...]
, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magi- strati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Francesco Notaro Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Elena Serino che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato Mauro Masi e si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per parte appellata, l'Avvocato Carmela Melucci che dichiara di essere pre- sente per delega orale dell'Avvocato Domenico Fruttaldo e si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to Serino riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avv.to Melucci si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte,si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
n. 2347/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti ma- gistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Francesco Notaro Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2347/2019 - avente ad oggetto appel- lo avverso la sentenza n. 9684/2018 del 8.11.2018, emessa dal Tribunale di Napoli nel procedimento n. R.G. n. 8956/2015 - vertente tra
( ), rappresentato e difeso dall'Avvocato CP_1 C.F._1
Mauro Masi, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in
Viterbo, Via Papa Giovanni XXI, n. 23; appellante
e
( , (DNN- Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) e ( ), rappresen- C.F._3 Controparte_3 C.F._4 tate e difese dall'Avvocato Domenico Fruttaldo, elettivamente domiciliate presso lo studio del loro difensore in Quarto (NA), Via Kennedy, n. 177; appellate
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.1 Con atto spedito in data 2.5.2015, proponeva opposizione Parte_1
a precetto, esponendo che: a) in data 13.3.2015 aveva ricevuto la notifica del pre- cetto ad istanza di dell'importo di euro 6.743,25, in forza della CP_1 sentenza del Tribunale di Viterbo n. 453/2011; b) la somma indicata nel dispositi- vo della sentenza, limitatamente alle spese di CTU, era stata erroneamente quanti-
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ficata, in quanto la statuizione di condanna al pagamento di € 2.200,00 contenuta nella richiamata sentenza, doveva ritenersi comprensiva anche delle spese di CTU per la quota di 1/3; c) con il precetto, invece, era stato richiesto l'ulteriore importo di € 2.662,00 a titolo di spese di consulenza, quale quota di spettanza del convenu- to soccombente;
d) nel dispositivo, per quel che qui interessa, si legge: “compensa per due terzi le spese processuali, comprese quelle di consulenza;
pone a carico del convenuto la residua parte, che si liquida in complessivi euro 2.200,00, com- presi diritti, oltre IVA e cpa come per legge”; e) l'importo di euro 2.200,00 era quindi comprensivo sia delle spese legali che di quelle di Consulenza.
L'istante chiedeva: “dichiarare l'inesistenza e/o nullità del diritto a procedere ad esecuzione forzata del sig. per l'importo di euro 6.743,25… in via CP_1 gradata, dichiarare non dovuta alla somma di euro 2.662,40 a titolo di CTU per le motivazioni sopra dedotte, e pertanto ridurre la somma di cui al precetto ad euro
4.080,85”.
1.2 Si costituiva contestando l'avverso dedotto, chiedendo il riget- CP_1 to dell'opposizione ed evidenziando che il precetto traeva fondamento dalla sen- tenza emessa dal Tribunale di Viterbo n. 453/2011 con la quale il sig. CP era stato condannato al pagamento in favore del Sig. alla refusione delle spe- CP_1 se processuali nelle seguenti somme: euro 2.200,00 per spese processuali;
euro 2.662,00 per spese di CTU;
euro 648,00 per spese di registrazione della sentenza n. 453/11.
L'opposto sosteneva, altresì, che per le competenze del consulente tecnico il Tri- bunale aveva liquidato euro 3.200,00, oltre IVA.
1.3 Nel corso del giudizio, in data 8.11.2017, si costituivano Controparte_3
e , nella qualità di eredi legittimi di Controparte_1 Controparte_2 [...]
del quale ne allegavano il decesso in data 24.11.2016. Parte_1
All'udienza del 19.12.2017 le GN ribadivano di agire in qualità di CP eredi di mentre all'udienza del 23.1.2018 producevano rinun- Parte_1 zia all'eredità del 2.10.2017, dunque, antecedente alla costituzione in giudizio.
1.4 Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha dichiarato improcedibile l'opposizione a precetto, compensando le spese di lite.
Secondo il Giudice di primo grado, “nel caso di specie se l'opposizione è stata le- gittimamente proposta da quale destinatario dell'atto di pre- Parte_1 cetto impugnato in forza della sentenza del Tribunale di Viterbo n.453/2011, che lo condannava al pagamento delle spese processuali nella misura di 1/3, a seguito del sopravvenuto decesso di quest'ultimo si è verificata la perdita della sua legit- timazione processuale e la trasmissione in favore degli eventuali eredi.
In particolare , e in qualità di chiama- Controparte_3 CP_1 CP
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ti all'eredità, costituitisi in giudizio hanno documentato di aver rinunciato all'eredità e pertanto di non essere titolari del rapporto obbligatorio fondato sul titolo giudiziale azionato.
In altri termini, con il decesso del debitore i debiti ereditari si trasmettono agli eredi che abbiano accettato in forma espressa o tacita l'eredità, mentre viceversa la rinuncia all'eredità manifestata nelle forme previste dall'art 519 c.p.c., com- porta la estraneità degli stessi rispetto al rapporto azionato e l'estensione della delazione a favore dei successivi chiamati all'eredità”.
Sempre per il Tribunale, “sussiste il difetto di legittimazione passiva sia dell'originario opponente in quanto privo di capacità giuridica, sia degli interven- tori , e non potendo il creditore pro- Controparte_3 CP_1 CP cedente azionare la sentenza nei confronti degli stessi ai sensi dell'art 477 c.p.c.”.
1.5 Avverso l'indicata pronuncia, con atto dell'8.5.2019, ha pro- CP_1 mosso appello, costituendosi in data 14.5.2019.
Con il primo motivo, l'appellante ha dedotto che il Tribunale non ha tenuto conto della costituzione delle appellate, che avevano chiaramente allegato di agire nella qualità di eredi di Parte_1
Inoltre, le stesse avevano conferito procura notarile al difensore per costituirsi in giudizio proprio nella indicata qualità.
e , dunque, andavano considerate eredi Controparte_3 CP CP_1 di perché con i detti atti (procura e costituzione in giudizio), Parte_1 vi era stata accettazione espressa o comunque tacita dell'eredità.
Il Sig. , con il secondo motivo, ha poi rivendicato la correttezza del proprio CP_1 operato per ciò che concerne il quantum delle somme precettate, mentre il muta- mento di strategia delle interventrici, che solo successivamente alla costituzione avevano dedotto la loro carenza di legittimazione, avrebbe dovuto essere qualifica- to tardivo e dunque inammissibile.
Infine, col terzo motivo, l'istante ha contestato la statuizione di compensazione delle spese di lite. ha chiesto: “in via preliminare, accertato e dichiarato, anche in CP_1 via incidenter tantum, che gli intervenuti sigg. , e Controparte_3 CP
sono eredi del de cuius per l'effetto rigettare la CP_1 Parte_1 eccezione di difetto di legittimazione passiva tardivamente proposta da contropar- te, inammissibile per tutte le ragioni meglio spiegate nel primo motivo di gravame;
- nel merito, rigettare la domanda svolta da controparte perché nuova, quindi inammissibile (mutatio libelli), siccome proposta per la prima volta solo in sede di precisazione delle conclusioni, inoltre, rigettare in toto l'opposizione a precetto come proposta da controparte siccome infondata sia in fatto che in diritto per tutte le ragioni meglio spiegate nel secondo motivo di gravame…”.
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1.6 In data 22.11.2019 si è costituita deducendo Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello e chiedendone in ogni caso il rigetto.
La stessa ha anche eccepito la decadenza dall'impugnazione nei confronti delle si- gnore di e di per essere stato l'appello “noti- Controparte_2 Controparte_4 ficato…all'indirizzo pec del sottoscritto difensore esclusivamente nei confronti del- la signora di ”. Controparte_3
In data 20.12.2021, si sono costituite anche e Controparte_2 Controparte_1
, deducendo l'inammissibilità dell'appello, chiedendo in ogni caso il rigetto
[...] dell'impugnazione e articolando analoghe difese rispetto a quelle di CP_3
(ad eccezione di quella inerente alla decadenza dall'impugnazione).
[...]
2. Il merito
2.1 In primo luogo, si ritiene sussistente l'interesse nell'appellante a proporre im- pugnazione, posto che la pronuncia in rito - di improcedibilità dell'opposizione - solo formalmente appare favorevole al predetto, atteso che, con la detta sentenza - come visto - il Tribunale ha escluso la qualità di eredi in capo alle appellate, con conseguente sostanziale frustrazione delle ragioni creditorie del Sig. , soprat- CP_1 tutto per ciò che concerne la corretta individuazione degli eredi.
Sempre in via preliminare, si rileva come l'appellante abbia prodotto i files telema- tici delle notifiche dell'appello riferito a tutte e tre le appellate, la cui posizione, peraltro, è avvinta dal litisconsorzio necessario, in quanto allegate eredi di
[...]
Parte_1
Ancora, va detto che l'appello appare sufficientemente specifico e rispetta i canoni richiesti dall'art. 342 c.p.c. ratione temporis vigente, avendo l'appellante ritual- mente contestato glia aspetti rilevanti della motivazione della sentenza di prime cure.
E' noto, infatti, che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugna- ta e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte ar- gomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto al- ternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. Cass. civ., Sez.
III, Ord., 5/05/2025, n. 13002).
Infine, va doverosamente aggiunto che, sebbene nel giudizio di primo grado le Si- gnore abbiano indicato di produrre il certificato di morte di CP R_
, lo stesso non appare prodotto in atti.
[...]
Nondimeno, non solo il decesso è stato rilevato dal Giudice di primo grado (nel caso di specie se l'opposizione è stata legittimamente pro-posta da AR
, quale destinatario dell'atto di precetto impugnato in forza della sentenza
[...] del Tribunale di Viterbo n.453/2011, che lo condannava al pagamento delle spese
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processuali nella misura di 1/3, a seguito del sopravvenuto decesso di quest'ultimo si è verificata la perdita della sua legittimazione processuale e la tra- smissione in favore degli eventuali eredi), ma della circostanza se ne dà atto sia nella rinuncia all'eredità davanti al notaio del 2.10.2017 (“rinunciano puramente e semplicemente, all'eredità del compianto padre di nato a [...]- Parte_1 no di Napoli il di 1 dicembre 1943 deceduto il 24 novembre 2016 in Quarto”), sia nella procura speciale notarile del 14.12.2016, in cui si legge: “le signore e di
[...]
e di , con il presente atto nominano Controparte_5 Controparte_2
e costituiscono quale loro procuratore speciale l'avvocato Controparte_6 affinché, quale uniche eredi del signor di che era nato a [...]_1 di Napoli il giorno 1 dicembre 1943, e deceduto vedovo in Quarto in data 24 no- vembre 2016…”.
Le stesse appellate, poi, a pag. 8 delle comparse di costituzione in appello, si sono qualificate figlie di Parte_1
2.2 Ciò detto, il primo motivo appare fondato, con conseguente assorbimento del secondo.
Ed infatti, seppure la rinuncia all'eredità (del 2.10.2017) sia precedente alla costi- tuzione nel giudizio di primo grado (8.11.2017), non può essere sottaciuta la rile- vanza della procura notarile, depositata unitamente alla costituzione e datata
14.12.2016.
Come accennato, nella procura si legge: “le GN , Controparte_3 CP_1
e , con il presente atto nominano e costituiscono quale loro procu-
[...] CP ratore speciale l'avvocato il quale eleggono domici- Controparte_7 lio ai fini di quanto in oggetto, affinché, quali uniche eredi di Persona_2 le…le rappresenti…nel giudizio pendente presso il Tribunale di Napoli, contro il
Sig. recante n. R. G. 8956/15”. CP_1
Ebbene, si tratta di atto (nomina di procuratore per la costituzione in giudizio quali uniche eredi di che le appellate non avrebbero potuto com- Parte_1 piere se non – appunto – nella qualità di eredi.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, l'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare (Cass. n. 22317/2014; n. 10796/2009; n.
5226/2002; n. 7075/1999; Cass. civ., VI - 2, 22/01/2020, n. 1438).
Nella specie, assume rilevanza non solo la procura in esame, ma soprattutto l'espressa e univoca volontà delle GN , contenuta nella stessa, di da- CP re mandato al difensore di rappresentarle in qualità di eredi.
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Accertata la qualità di eredi di delle GN , as- Parte_1 CP sunta con atto del 14.12.2016, non ha alcuna rilevanza la successiva rinuncia all'eredità.
Ed infatti, l'atto di accettazione dell'eredità, in applicazione del principio "semel heres semper heres", è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l'acquisto del- la qualità di erede, la quale permane, non solo qualora l'accettante intenda revocare l'atto di accettazione in precedenza posto in essere, ma anche nell'ipotesi in cui questi compia un successivo atto di rinuncia all'eredità. La regola della retroattività della rinuncia deve, infatti, essere riferita alla sola ipotesi in cui nelle more tra l'a- pertura della successione e la data della rinuncia il chiamato non abbia ancora po- sto in essere atti idonei ad accettare l'eredità, e non anche al diverso caso in cui nelle more sia intervenuta l'accettazione dell'eredità (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordi- nanza, 23/07/2020, n. 15663).
2.3 Si apre a questo punto un'ulteriore questione che attiene necessariamente al merito dell'opposizione.
E tuttavia, pure nell'obiettiva difficoltà di qualificazione della fattispecie, in ragio- ne del tenore della pronuncia emessa, va detto che gli appellati – da qualificarsi necessariamente totalmente vittoriosi, in quanto in primo grado è stata accolta la loro eccezione di non essere eredi – non solo non hanno promosso appello inciden- tale condizionato all'accoglimento di quello principale, ma - ad avviso della Corte
- neppure hanno espressamente e univocamente riproposto le questioni sollevate con l'opposizione.
Si è ad esempio sostenuto che in materia di impugnazioni, la parte pienamente vit- toriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma
è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volon- tà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Cass. civ., Sez. I, Ordi- nanza, 23/09/2021, n. 25840).
Si è ancora affermato che “per evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c.,
è necessario riproporre in appello le domande e le eccezioni non accolte in primo grado;
tale riproposizione, pur potendo avere luogo in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di es- se e, dunque, in maniera libera da forme, deve tuttavia essere fatta in modo speci- fico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese dinanzi al primo giudice” (Cass. civ., Sez. II, Ord.,
08/11/2024, n. 28802).
Non è dunque possibile per il Collegio analizzare gli originari motivi di opposizio-
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ne a precetto che va quindi necessariamente rigettata, in ragione dell'indicata so- stanziale rinuncia.
2.4 Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese proces- suali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cassazione civile, Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Le spese seguono la soccombenza del doppio grado di giudizio, in applicazione del
DM 55/14 e successive modifiche, con applicazione di decurtazione massima, stante la non particolare complessità della causa.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza n. 9684/2018 del 8.11.2018, emessa dal Tribunale di Napoli nel procedimento n. R.G. n. 8956/2015, ogni contraria istanza ed eccezione disat- tesa, così provvede:
• accoglie l'appello e - per l'effetto - in riforma dell'impugnata sentenza, ri- getta l'opposizione a precetto;
• condanna le appellate, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudi- zio sostenute da parte appellante, che liquida: a) per il primo grado, in euro
2.538,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
b) per il secondo grado, in euro per spese 355,5 per spese ed euro 2.904,5 per compensi professio- nali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge.
Così deciso, in Napoli, in data 19.6.2025.
Il Consigliere estensore
dott. Fabio Magistro
La Presidente
dott.ssa Assunta d'Amore
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