TRIB
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/10/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 2706/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
10.10.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 15.11.2024 da , rappresentata e Parte_1 difesa dagli avv.ti GALLOZZI CIRO e SANTORO GENNARIO e da Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. URSINI MARINA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Caserta in data 21.06.2000 dal quale sono nati i figli (il 21.12.2000), (il 14.06.2002), (il 7.07.2005) e Per_1 Per_2 Per_3
(il 13.10.2008); Per_4 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, come modificate con note di trattazione scritta dell'1.10.2025, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione, da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo e reciproco;
2. L'abitazione familiare, sita in S. Nicola La Strada (Ce) alla Via Dante Alighieri, 19, già in proprietà esclusiva della figliola , resterà, previo accordo con l'intestatario del Parte_3 bene immobile, nella disponibilità della sig.ra, ove la predetta continuerà Parte_1
a coabitare unitamente ai predetti figli (maggiorenne- studente universitario), Per_1
(maggiorenne - inoccupata) e (maggiorenne - studentessa universitaria) e Per_2 Per_3
(minorenne - studentessa) e nel contempo il SI. che di fatto dimora Per_4 Parte_2 presso l'anziana madre al medesimo indirizzo della famiglia ma in appartamento separato, 1 si impegna ad effettuare il cambio di residenza e le consuete comunicazioni come per legge presso il competente Comune entro gg. 10 dal deposito del presente atto;
3. Il SI. provvederà a versare direttamente alla SI.ra , entro Parte_2 Parte_1 il giorno 16 di ogni mese, su conto corrente bancario alla stessa intestato secondo le coordinate IBAN che verranno debitamente comunicate, la somma di € 1.100,00, titolo di contribuzione per il mantenimento dei quattro figli ed € 300,00 per il mantenimento in favore della SI.ra da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
Parte_1
4. I figli maggiorenni, e , decideranno in completa libertà ed Per_1 Per_2 Per_3 autonomia, essendo tra l'altro sereno e pacifico il rapporto con il padre, il tempo da passare con lo stesso, ivi compresi pernottamenti, festività natalizie/pasquali, vacanze estive, onomastici e compleanni mentre la figlia minore , la quale ha appena compiuto sedici Per_4 anni, sarà affidata, congiuntamente, ai genitori e resterà collocata presso il domicilio della madre. Quest'ultima trascorrerà, orientativamente, con il padre i fine settimana in maniera alternata, dal venerdì sera alle ore 20,00 alla domenica alle ore 21,00, con libera facoltà di modifiche che potranno essere concordate di volta in volta, tenendo conto delle esigenze ludiche e scolastiche e dei prevedibili impegni della figliola. Anche per ciò che concerne le festività e le ricorrenze principali, nonché periodi di vacanza, questi saranno di volta in volta concordati secondo le contingenti esigenze ed impegni familiari;
5. I coniugi convengono che le spese straordinarie occorrenti per i figli saranno a carico del sig. nella misura del 70% restando a carico della sig.ra nella Parte_2 Parte_1 misura del 30%;
6. La sig.ra si impegna a trasferire la titolarità delle utenze domestiche in Parte_1 capo alla stessa entro e non oltre gg. 10 dal deposito del presente ricorso mentre ogni eventuale debito/conguaglio relativo ai periodi precedenti cederà ad esclusivo carico del SI.
Parte_2
7. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto, dichiarano che, ad eccezione di tutto quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della figlia minore;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in [...], e , nato il Parte_1 Parte_2
6.04.1973 in Salerno;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caserta di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 63, parte II, serie A, anno 2000, ufficio 1);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 10.10.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
3