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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 19/03/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2335 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 2335/2024 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA
( ) NATA IL 09/11/1970 IN ROMA (RM) CON Parte_1 C.F._1
L'AVV. ROBERTA BOCCOLINI RICORRENTE E
NATO IL 06/04/1984 A ROMA (RM) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 19.03.2025 parte istante ha concluso come da verbale da ritenere riportato e trascritto nella presente parte della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale in Parte_1 relazione al matrimonio contratto con in data 20.07.2009 in Roma (anno CP_1
2009, atto 00389, parte 1, serie 09). Tanto alla luce del venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Aggiungeva che dall'unione era nata in data [...] la figlia;
che lavorava presso una ditta di pulizie percependo una Per_1 retribuzione mensile di 950/980 euro al mese, mentre il marito, che ancora viveva nella casa familiare e che prima lavorava come operatore ecologico, al momento percepiva un contributo Naspi per (a suo dire) euro 600,00 mensili. Concludeva rappresentando di vivere in Monterosi in una casa in locazione per la quale corrispondeva un canone mensile di euro 450,00.
Nessuno si costituiva per parte resistente che veniva dichiarato contumace. All'esito dell'udienza fissata per la comparizione personale dei coniugi, contumace parte resistente, in assenza di istanze istruttorie, dopo la discussione la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni della ricorrente ed emessa, al termine la seguente decisione. La domanda di separazione è fondata e, pertanto, può essere accolta attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia prevista dall'art. 151, comma 1, c.c. Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta avanzata da entrambe le parti in tale senso, debba quindi essere dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti. L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Alla luce di tali considerazioni deve essere dichiarata la separazione personale tra le odierne parti. Preliminarmente in ordine all'affidamento della figlia minore in aderenza ai principi stabiliti dall'art. 337 ter CC, può essere disposto l'affidamento condiviso di quest'ultima con collocamento prevalente della stessa presso la madre, con modalità di incontro per il padre secondo le modalità indicate in dispositivo.
In merito al contributo per il mantenimento della figlia appare legittimo fissare tale contributo in euro 200 mensili considerando: 1) le attuali esigenze della figlia, una ragazza rispetto alla quale non sono state evidenziate esigenze se non quelle tipiche di ragazze della sua età; 2) le condizioni economiche di entrambi i genitori che vedono la ricorrente percepire un reddito mensile di circa 950/9809 euro mensili e tenuta a sostenere oneri abitativi per circa 450 mensili;
il resistente, da parte sua, percepisce un reddito mensile di circa 600 euro al mese per contributo Naspi;
3) il fatto che la minore è prevalentemente collocata presso la madre la quale si è finora preso e continua a prendersi principalmente cura degli stessi, circostanza, quest'ultima, che rende certamente più onerosa la posizione del genitore presso il quale i minori sono collocati. Nulla sulle spese in assenza di contestazione della domanda.
PQM
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra e in relazione Parte_1 CP_1 al matrimonio celebrato a Roma il 09.08.2009 ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune
2. assegna la casa familiare sita in Monterosi Via Filippo Gabrielli n. 4 a che Parte_1 ivi potrà vivere unitamente alla figlia Per_1
3. affida la figlia minore congiuntamente ai genitori con permanenza presso la madre, con facoltà per il padre di vederla e averla con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere e tenere con sé la figlia a settimane alterne al mese, dalle ore 19,00 del venerdi alle ore 20,30 della domenica ed ogni settimana due giorni a settimana nei giorni di martedì e di giovedì dalle ore 15,00 alle ore 20,00. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore 14,00 del 24 alle ore 20,30 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 14,00 del 31 dicembre alle ore 20,30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto i minori trascorreranno venti giorni continuativi con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno.
4. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva Parte_2 di Euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo;
5. Nulla sul resto
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 19.03.2025
IL PRESIDENTE est.
Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 2335/2024 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA
( ) NATA IL 09/11/1970 IN ROMA (RM) CON Parte_1 C.F._1
L'AVV. ROBERTA BOCCOLINI RICORRENTE E
NATO IL 06/04/1984 A ROMA (RM) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 19.03.2025 parte istante ha concluso come da verbale da ritenere riportato e trascritto nella presente parte della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale in Parte_1 relazione al matrimonio contratto con in data 20.07.2009 in Roma (anno CP_1
2009, atto 00389, parte 1, serie 09). Tanto alla luce del venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Aggiungeva che dall'unione era nata in data [...] la figlia;
che lavorava presso una ditta di pulizie percependo una Per_1 retribuzione mensile di 950/980 euro al mese, mentre il marito, che ancora viveva nella casa familiare e che prima lavorava come operatore ecologico, al momento percepiva un contributo Naspi per (a suo dire) euro 600,00 mensili. Concludeva rappresentando di vivere in Monterosi in una casa in locazione per la quale corrispondeva un canone mensile di euro 450,00.
Nessuno si costituiva per parte resistente che veniva dichiarato contumace. All'esito dell'udienza fissata per la comparizione personale dei coniugi, contumace parte resistente, in assenza di istanze istruttorie, dopo la discussione la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni della ricorrente ed emessa, al termine la seguente decisione. La domanda di separazione è fondata e, pertanto, può essere accolta attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia prevista dall'art. 151, comma 1, c.c. Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta avanzata da entrambe le parti in tale senso, debba quindi essere dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti. L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Alla luce di tali considerazioni deve essere dichiarata la separazione personale tra le odierne parti. Preliminarmente in ordine all'affidamento della figlia minore in aderenza ai principi stabiliti dall'art. 337 ter CC, può essere disposto l'affidamento condiviso di quest'ultima con collocamento prevalente della stessa presso la madre, con modalità di incontro per il padre secondo le modalità indicate in dispositivo.
In merito al contributo per il mantenimento della figlia appare legittimo fissare tale contributo in euro 200 mensili considerando: 1) le attuali esigenze della figlia, una ragazza rispetto alla quale non sono state evidenziate esigenze se non quelle tipiche di ragazze della sua età; 2) le condizioni economiche di entrambi i genitori che vedono la ricorrente percepire un reddito mensile di circa 950/9809 euro mensili e tenuta a sostenere oneri abitativi per circa 450 mensili;
il resistente, da parte sua, percepisce un reddito mensile di circa 600 euro al mese per contributo Naspi;
3) il fatto che la minore è prevalentemente collocata presso la madre la quale si è finora preso e continua a prendersi principalmente cura degli stessi, circostanza, quest'ultima, che rende certamente più onerosa la posizione del genitore presso il quale i minori sono collocati. Nulla sulle spese in assenza di contestazione della domanda.
PQM
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra e in relazione Parte_1 CP_1 al matrimonio celebrato a Roma il 09.08.2009 ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune
2. assegna la casa familiare sita in Monterosi Via Filippo Gabrielli n. 4 a che Parte_1 ivi potrà vivere unitamente alla figlia Per_1
3. affida la figlia minore congiuntamente ai genitori con permanenza presso la madre, con facoltà per il padre di vederla e averla con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere e tenere con sé la figlia a settimane alterne al mese, dalle ore 19,00 del venerdi alle ore 20,30 della domenica ed ogni settimana due giorni a settimana nei giorni di martedì e di giovedì dalle ore 15,00 alle ore 20,00. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore 14,00 del 24 alle ore 20,30 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 14,00 del 31 dicembre alle ore 20,30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto i minori trascorreranno venti giorni continuativi con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno.
4. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva Parte_2 di Euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo;
5. Nulla sul resto
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 19.03.2025
IL PRESIDENTE est.
Dr. Eugenio Maria Turco